Sentenza 5 luglio 2001
Massime • 1
In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la domanda proposta oltre il termine di diciotto mesi previsto dal primo comma dell'art. 315 cod. proc. pen., prima che la novella di cui all'art. 15 Legge 16/12/1999 n. 479 lo prolungasse a due anni, è ammissibile a condizione che, al momento dell'entrata in vigore della citata norma, la domanda stessa potesse ancora essere ritenuta tempestiva, alla luce del nuovo termine biennale, in quanto rientrante nei nuovi limiti temporali, atteso che, diversamente opinando, si determinerebbe una disparità di trattamento tra chi non aveva proposto nessuna domanda e sarebbe pienamente legittimato a farlo in forza dell'allungamento del termine, e chi, avendo invece proposto la domanda oltre i diciotto mesi, si vedrebbe considerare definitivamente decaduto dal diritto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/07/2001, n. 35331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35331 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LISCIOTTO FRANCESCO - Presidente - del 05/07/2001
1. Dott. COSTANZO ENZO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. DE GRAZIA BENITO ROMANO - Consigliere - N. 3150
3. Dott. BRUSCO CA GIUSEPPE - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. SPAGNUOLO ANTONIO - Consigliere - N. 026665/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) AMMINISTRAZIONE DEL TESORO C/ N. IL 00/00/0000
2) AL CA N. IL 23/12/1947
avverso ORDINANZA del 29/02/2000 CORTE APPELLO di BOLOGNA sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BRUSCO CA GIUSEPPE
lette le conclusioni del P.G. che ha concluso per il rigetto del ricorso.
La Corte osserva:
Il Ministero del Tesoro, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, ha proposto ricorso avverso l'ordinanza 29 febbraio 2000 della Corte d'Appello di Bologna che, giudicando sulla richiesta per la riparazione dell'ingiusta detenzione subita agli arresti domiciliari, dal 26 novembre al 18 dicembre 1992, da AL CA, successivamente assolto dal reato per il quale era stata applicata la misura cautelare, ha liquidato all'istante la somma di lire 20.000.000.
Secondo il Ministero ricorrente la Corte di merito avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l'istanza in quanto proposta oltre il termine di diciotto mesi, all'epoca vigente, decorrente dal giorno in cui la sentenza di proscioglimento era divenuta irrevocabile. In subordine si censura il provvedimento impugnato per mancanza di motivazione sui criteri utilizzati per la determinazione dell'indennizzo e sull'esistenza degli altri presupposti per la riparazione.
Il Procuratore generale presso questo Ufficio ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso mentre AL CA ha presentato memoria (tardiva) con la quale si eccepisce l'inammissibilità del ricorso e si ribadisce la tempestività dell'istanza presentata. Ciò premesso va preliminarmente esaminata l'eccezione di inammissibilità, per tardività, dell'istanza presentata da AL CA alla Corte d'Appello di Bologna.
Va premesso in fatto che la sentenza di assoluzione di AL CA è divenuta irrevocabile il 7 marzo 1998 e la domanda per la riparazione è stata depositata il 21 settembre 1999 e quindi oltre i diciotto mesi all'epoca previsti, a pena di decadenza, dall'art. 315 c.p.p.; questo termine, com'è noto, è stato ampliato fino ad anni due dall'art. 15, comma 1^, lett. a della l. 16 dicembre 1999 n. 479, entrata in vigore il giorno 2 gennaio 2000.
Nel momento in cui l'istanza è stata proposta il ricorrente era quindi ormai decaduto dal diritto di proporla ma, se non l'avesse proposta, quando è entrata in vigore l'indicata modifica legislativa, sarebbe stato rimesso in termini per la proposizione. Il problema che si pone all'esame della Corte è quindi quello di verificare se il successivo ampliamento del termine possa far ritenere tempestiva la domanda in precedenza proposta. Non ignora il collegio che questa stessa sezione, diversamente composta, ha ritenuto, in un caso identico a quello oggi in esame, che l'intervenuta decadenza per mancato rispetto del termine in precedenza previsto, comporta il venir meno del diritto e che nessun rilievo può avere il successivo ampliamento del termine previsto (cfr. Cass., sez. 4^, 23 febbraio 2000 n. 1285, Min. Tesoro c. Montesano).
Ritiene peraltro il collegio di andare di contrario avviso a questo orientamento e che al quesito indicato possa invece essere data una risposta positiva purché si tratti di casi in cui l'ampliamento dei termini sia entrato in vigore quando il nuovo, e più ampio, termine non era ancora scaduto nel momento in cui la nuova legge è entrata in vigore.
Non si vuole, con questa affermazione, sostenere la retroattività della nuova disciplina che, in difetto di normativa transitoria e in considerazione della natura certamente sostanziale del termine di decadenza, questa natura non può avere per il disposto dell'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale.
Non si tratta infatti, in questo caso, di disciplinare in base ad una norma sopravvenuta anche rapporti anteriormente sorti e definiti. Diverso è infatti il caso dell'innalzamento del nuovo limite monetario della riparazione ritenuto applicabile ai procedimenti in corso (cfr. Cass., sez. un., 9 maggio 2001 n. 14) non perché la nuova normativa sia stata ritenuta retroattiva ma perché il provvedimento giurisdizionale, intervenuto dopo l'entrata in vigore della novella, "rappresenta l'atto generatore del suo credito". Nel nostro caso ci si trova invece in presenza di un rapporto conclusosi, con lo spirare del termine di decadenza, nel senso del venir meno del diritto di richiedere la riparazione. Va però considerato che l'ampliamento del termine consente alla persona che non abbia in precedenza proposto la domanda, e che non abbia visto ancora spirare il termine ampliato, di proporla con il rispetto del nuovo termine;
anche considerando il rispetto del termine una condizione dell'azione, la sua esistenza va accertata e ritenuta nel momento della decisione indipendentemente dalla sua esistenza nel momento in cui è stata proposta (in questo senso si vedano, nella giurisprudenza civile di legittimità, Cass., sez. lav., 28 gennaio 1995 n. 1052; sez. 3^, 17 ottobre 1992 n. 11408; 3 luglio 1984 n. 3910). È vero che l'azione era stata già esercitata nel momento in cui, essendo il termine inferiore, la decadenza si era già verificata per cui potrebbe sostenersi che la condizione dell'azione non esisteva nel momento in cui l'azione è stata proposta ma è altrettanto vero che il successivo ampliamento del termine, in assenza di un'esplicita previsione normativa di consunzione dell'azione, equipara chi aveva (tardivamente) esercitato l'azione alla posizione di chi non l'ha ancora esercitata ed è legittimato ad esercitarla.
Deve inoltre osservarsi che l'interpretazione criticata avrebbe come conseguenza la creazione di una palese disparità di trattamento a svantaggio di chi si trova in una posizione identica e addirittura si sia mostrato comunque più attivo per il perseguimento del diritto vantato.
Ne consegue l'obbligo per la Corte, sussistendone i presupposti e secondo principi di ragionevolezza, di aderire ad una interpretazione adeguatrice della norma ché consenta di trattare in modo uguale situazioni caratterizzate da identiche caratteristiche. Non appare infatti ermeneuticamente scorretto ritenere che, come nel caso di azione proposta nel termine biennale dopo l'entrata in vigore della novella (e dopo che era precedentemente scaduto inutilmente il termine di diciotto mesi), possa essere ugualmente ritenuta tempestiva l'azione in precedenza proposta oltre il termine di diciotto mesi ma che, al momento dell'entrata in vigore del nuovo termine, possa di quest'ultimo ancora godere non essendo il medesimo spirato.
In questo caso può infatti parlarsi di riammissione in termine giustificata dalla considerazione che, nel momento in cui il nuovo termine entra in vigore, l'istante può essere ritenuto non ancora definitivamente decaduto perché potrebbe proporre la domanda in precedenza non proposta.
Il motivo di ricorso deve pertanto essere ritenuto infondato. Inammissibile è invece l'altro motivo di ricorso con il quale si censurano i criteri di liquidazione dell'indennizzo utilizzati dalla Corte di merito.
Nel caso in esame il giudice di merito ha adempiuto all'obbligo di motivare adeguatamente le ragioni che lo hanno indotto non a discostarsi dai criteri legali di liquidazione (peraltro non previsti normativamente) ma ad utilizzare un criterio esclusivamente equitativo che tenesse globalmente conto di tutte le conseguenze della carcerazione ingiustamente subita pervenendo ad un risultato che, essendo motivatamente fondato sulla durata e sulle altre conseguenze subite per l'ingiusta detenzione, diviene incensurabile in sede di legittimità con conseguente inammissibilità del ricorso, non rientrando tra i poteri della Corte di cassazione quello di individuare l'adeguatezza dell'indennizzo quando il giudice di merito abbia correttamente e motivatamente esplicitato i criteri ai quali si è attenuto senza incorrere in manifeste illogicità. Parimenti inammissibile, per genericità, è il motivo di ricorso con cui si lamenta la mancanza di motivazione sull'esistenza degli altri presupposti della domanda, con particolare riferimento all'inesistenza del dolo o della colpa grave (presupposto, quest'ultimo, sul quale peraltro la Corte di merito ha invece fornito una congrua motivazione sulle ragioni che inducevano ad escludere la colpa grave del ricorrente).
Alle considerazioni in precedenza svolte consegue il rigetto del ricorso con la condanna del Ministero ricorrente al pagamento delle spese del presente grado di giudizio. Sussistono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, Sezione 4^ penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali dichiarando compensate le spese tra le parti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 5 luglio 2001. Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2001