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Sentenza 25 maggio 2023
Sentenza 25 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 25/05/2023, n. 22928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22928 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di PI RD nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 02/05/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;
lette le conclusioni del PG ALESSANDRO CIMMINO, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla pena, con rideterminazione della stessa, con declaratoria di inammissibilità del ricorso nel resto;
lette le conclusioni dell'avv. Calogero Meli, che ha insistito nell'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza pronunciata il 2 maggio 2022 e depositata il 5 maggio 2022, la Corte di Appello di Caltanissetta, in parziale riforma della sentenza emessa dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Caltanissetta nei confronti di DO CA, ha ridotto la pena inflitta all'imputato a nove anni, un mese e Penale Sent. Sez. 2 Num. 22928 Anno 2023 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: LEOPIZZI ALESSANDRO Data Udienza: 09/03/2023 venti giorni ed euro 3.600 di multa, confermando nel resto la condanna in ordine a tutti i reati contestati. 2. Avverso questa decisione, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, deducendo sei motivi di ricorso, che qui si riassumono nei termini di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, si censura l'inosservanza e l'erronea applicazione degli artt. 56-624 e 629, secondo e terzo comma, cod. pen., sul presupposto che possa configurarsi il tentativo di rapina impropria solo quando, al contrario di quello che è accaduto nel caso di specie, la violenza sia stata posta in essere dopo la sottrazione, per conseguire il definitivo impossessamento;
nonché il difetto di motivazione in ordine alla mancata derubricazione della contestata tentata rapina impropria in tentato furto, essendosi la Corte nissena limitata a riprodurre testualmente un principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite. 2.2. Con il secondo motivo, la difesa deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione degli artt. 192, comma 2, cod. proc. pen. e 624-bis cod. pen., censurando il ragionamento inferenziale della Corte che ha ritenuto provata la commissione dei delitti di furto in abitazione contestati ai capi di imputazione nn. 3) e 5) sulla sola base della «immediata consequenzialità cronologica» rispetto al successivo utilizzo delle carte di pagamento ivi sottratte;
nonché il difetto di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato per i reati suddetti. 2.3. Con il terzo motivo, si rileva l'inosservanza e l'erronea applicazione degli artt. 50, 81 e 493-ter cod. pen., poiché i giudici di appello non avrebbero preso in considerazione la possibilità che l'indebito utilizzo continuato di carte di pagamento contestato ai capi di imputazione nn. 4) e 6) potesse viceversa essere stato sorretto dalla erronea convinzione di operare legittimamente, dato che le carte medesime erano già «dotate del codice pin necessario»; nonché il difetto di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato per i reati suddetti. 2.4. Con il quarto motivo, ci si duole dell'inosservanza e dell'erronea applicazione degli artt. 133, 56 e 628, secondo e terzo comma, cod. pen., quanto all'esito finale della rideterminazione della pena per il delitto di tentata rapina impropria aggravata;
nonché il difetto di motivazione in ordine all'applicazione di una sanzione così marcatamente afflittiva. 2.5. Con il quinto motivo, la difesa contesta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 63, quarto comma, e 99 cod. pen., la correttezza del riconoscimento nei confronti di CA della recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, senza valutare il notevole lasso di tempo intercorso e valorizzando invece circostanze non univoche sul punto;
nonché il 2 difetto di motivazione in ordine alla misura dell'aumento di pena a titolo di recidiva, prossima ai limiti massimi consentiti. 2.6. Il sesto motivo stigmatizza la violazione del divieto di reformatio in peius, conseguente a un aumento per la recidiva in misura maggiore rispetto al giudizio di primo grado. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dal decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199), in mancanza di richiesta di discussione orale nei termini previsti, il Procuratore generale e la difesa hanno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato, limitatamente alla doglianza relativa alla violazione del divieto di reformatio in peius. 2.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. La censura del ricorrente muove, testualmente, dall'assioma che «il tentativo di rapina impropria postula che la sottrazione si sia realizzata e che la minaccia o la violenza sia diretta all'impossessamento, non verificatosi per la reazione della persona offesa o per l'intervento di fattori esterni interruttivi dell'azione criminosa». Questa ricostruzione sistematica, peraltro affermata in modo del tutto apodittico, è affatto erronea e, peraltro, contraria al costante insegnamento di questa Corte. Secondo la monolitica giurisprudenza di legittimità, infatti, è ravvisabile la rapina impropria nella forma tentata, non solo quando manchi l'impossessamento, ma anche quando non si sia ancora realizzata la sottrazione: l'ipotesi del tentativo di rapina impropria è pienamente configurabile nel caso in cui l'agente, dopo aver compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco alla sottrazione della cosa altrui, non portati a compimento per cause indipendenti dalla propria volontà, adoperi violenza o minaccia per procurare a sé o ad altri l'impunità (Sez. U, n. 34952 del 19/04/2012, Reina, Rv. 253153; Sez. 2, n. 35134 del 25/03/2022, Velkovic, Rv. 283847; Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116). È solo ai fini della configurazione della rapina impropria consumata (e non nella forma soltanto tentata) che si ritiene, viceversa, sufficiente che l'agente, dopo aver compiuto la sottrazione della cosa mobile altrui, adoperi violenza o minaccia per assicurare a sé o ad altri il possesso della res, mentre non è necessario che ne consegua l'impossessamento, non costituendo quest'ultimo 3 l'evento del reato, ma un elemento che appartiene al dolo specifico (Sez. 2, n. 15584 del 12/02/2021, Bevilacqua, Rv. 281117; Sez. 2, n. 11135 del 22/02/2017, Tagaswill, Rv. 269858). La Corte di appello ha fatto corretta applicazione di questo principio, offrendone adeguatamente conto in motivazione, con indicazione dell'autorevole precedente giurisprudenziale e riportando la massima sopra enunciata, del tutto in termini con il caso di specie, quale diretta risposta allo specifico motivo di appello ove, ricostruiti i fatti (incontroversi nella loro concreta dinamica già in sede di appello e descritti in dettaglio nella sentenza del tribunale, pp. 4-6), la difesa instava per la derubricazione in tentativo di furto, senza peraltro fare cenno ai fatti di minaccia aggravata senza dubbio pure al contempo posti in essere (p. 1). 2.2. Il secondo motivo - connotandosi pertanto in termini di genericità, in difetto di confronto con la motivazione di secondo grado - reitera la medesima doglianza già alla base di specifico motivo di appello (laddove si lamentava che nessuna prova dimostrasse la presenza dell'imputato nei luoghi oggetto di contestazione, essendo non dirimenti gli indizi rappresentati dalla presenza sulla scena del delitto dell'autovettura dell'indagato e dal successivo utilizzo delle carte di pagamento sottratte all'interno delle abitazioni svaligiate) e puntualmente disattesa dalla Corte nissena. La sentenza di appello individua l'elemento istruttorio che consente di affermare la penale responsabilità di CA per i due delitti di cui all'art. 624-bis cod. pen. contestatigli sub 3) e 5) in un argomento di ordine razionale, quale «l'immediata consequenzialità cronologica accertata tra la consumazione dei rispettivi furti in abitazione e l'utilizzo - di volta in volta - ad opera del CA, documentato dalle videoriprese delle carte di pagamento nelle circostanze sottratte». La sintetica risposta offerta in secondo grado si salda ad ogni buon conto, trattandosi sul punto di cosiddetta "doppia conforme", con la più articolata ricostruzione fornita dal Tribunale, che illustra con dovizia di particolari, ampiamente citando le informative dei Carabinieri, l'esito delle indagini: - quanto al furto nell'abitazione di AT TO a Serradifalco, la persona offesa, svegliato dai ladri in piena notte, aveva notato come gli autori del delitto si allontanassero a bordo di un furgone Fiat;
le telecamere di sicurezza registrano la sosta di un veicolo Fiat Doblò, intestato alla convivente di DO CA, che, nella prima mattina dello stesso giorno (tra le 7:33 e le 7:55) si ferma da diversi distributori di carburante, dove un uomo riconosciuto dagli addetti alle pompe come DO CA, in quanto conosciuto personalmente, fa rifornimento, pagando mediante la carta bancomat appena sottratta a TO. Riassume dunque il Tribunale che quanto ai delitti di cui agli articoli 624-bis e 493-ter cod. pen. «di cui ai punti 3) e 4) della rubrica, non è 4 controvertibile la fondatezza della tesi accusatoria, in quanto vi è concordanza tra il modello di autoveicolo, usato dall'autore del furto e segnalato dalla vittima, e quello ripreso dalle videocamere dei distributori di benzina ove il primo, poco dopo, andava a fare gli acquisti di carburante mediante il bancomat appena rubato»; - quanto al furto nell'abitazione di AT LO, avvenuto tre giorni dopo il precedente, gli inquirenti, incrociando i fotogrammi di varie telecamere di sicurezza nella notte del furto e nella mattina seguente (dalle 4:54 alle 8:13), hanno verificato l'identità tra il veicolo fotografato nella notte a Delia e quello nella già acclarata disponibilità di CA (che infatti, a volte con la stessa vettura, a volte con altro mezzo in suo possesso, si reca poi a fare acquisti di varia natura, sempre utilizzando la carta di pagamento di LO). Lo stesso CA, peraltro, veniva più volte indubitabilmente immortalato dai sistemi di videoripresa, in compagnia del figlio e con abiti indossati anche in immagini da lui stesso postate sui soda! networks. Alla luce di ciò, e nella particolare dialettica processuale innescata dai motivi di gravame, appare di stringente chiarezza la motivazione, pure stringata, offerta sul punto dai giudici di appello, con - implicito ma chiaro - riferimento al consolidato principio per cui, unitamente alle altre pregnanti emergenze istruttorie, il limitatissimo lasso di tempo intercorso tra il furto e l'accertamento del possesso della refurtiva da parte dell'imputato giustifica definitivamente la sussunzione del fatto nel delitto di furto in abitazione e non in quello di ricettazione (Sez. 5, n. 19453 del 20/01/2010, Calabrese, Rv 247138). Le conclusioni circa la responsabilità del ricorrente risultano quindi adeguatamente giustificate dai giudici di merito, attraverso una puntuale valutazione delle prove, che ha consentito una ricostruzione del fatto esente da incongruenze logiche e da contraddizioni. Tanto basta per rendere la sentenza impugnata incensurabile in questa sede, poiché il controllo di legittimità non è diretto a sindacare direttamente la valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito, ma solo a verificare se questa sia sorretta da validi elementi dimostrativi e sia nel complesso esauriente e plausibile. 2.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato. La difesa dubita della sussistenza dell'elemento soggettivo richiesto dalla norma incriminatrice, non potendosi escludere, a suo dire, che l'imputato «abbia utilizzato tali strumenti di pagamento nell'erronea convinzione di operare legittimamente». Questo assunto è recisamente smentito dalla consolidata giurisprudenza secondo la quale, in tema di indebita utilizzazione di carte di credito, integra di per sé il reato di cui all'articolo 493-ter cod. pen., la semplice effettuazione di transazioni non autorizzate dal titolare, previa immissione dei dati ricognitivi e 5 operativi di una valida carta di credito altrui (Sez. 2, n. 38837 del 25/06/2019, Bilardello, Rv 277097. Sez. 2, n. 17453 del 22/02/2019, Pautasso, Rv 276422 ha altresì precisato che permane la penale illiceità dell'utilizzo persino nel caso in cui l'indebita spendita di moneta elettronica consegua alla precedente autorizzazione del titolare, in quanto la legittimazione all'impiego è contrattualmente conferita dall'istituto emittente al solo intestatario, il cui consenso all'eventuale utilizzazione da parte di un terzo è del tutto irrilevante, ad eccezione dei casi in cui il soggetto legittimato si serva del terzo come longa manus, mero strumento esecutivo di un'operazione non comportante la sottoscrizione di alcun atto). 2.4. Il trattamento sanzionatorio della tentata rapina impropria, oggetto delle doglianze contenute nel quarto motivo, è stato parzialmente riformato in me/ius in secondo grado. Il primo giudice, con ampia premessa sulla elevata capacità delittuosa, l'elevata professionalità e l'estrema disinvoltura criminosa di CA, ha individuato la pena base per il più grave reato di cui agli artt. 56 e 628, secondo e terzo comma, cod. pen., prima di procedere all'aumento per la recidiva e per la continuazione, in dodici anni di reclusione ed euro 3.500 di multa. La Corte di appello ha riformato in melius, determinando la nuova pena base in otto anni di reclusione ed euro 2.500 di multa («moderatamente superiore al medio edittale, pari nella specie, ad anni sette e mesi sei di reclusione»), sottolineando come la nuova dosimetria apparisse ampiamente giustificata, «tenuto conto della particolare gravità oggettiva e soggettiva del fatto, avendo il CA nell'occasione esploso, per guadagnarsi l'impunità, ben due colpi d'arma da fuoco, uno dei quali ha attinto l'autovettura della vittima nella parte posteriore» (pp. 2-3). La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, anche nel fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione - ciò che nel caso di specie non ricorre - non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142). Peraltro, qualora la pena irrogata non sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, a fronte della chiara e non superficiale spiegazione offerta in sentenza, avrebbero ben potuto essere ritenuti sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'articolo 133 cod. pen. anche espressioni del tipo: "pena congrua" o "(equa" o altre consimili, ovvero il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596). Il motivo è dunque manifestamente infondato. 2.5. La sentenza di primo grado ha riconosciuto nei confronti di DO CA la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, con articolata 6 motivazione. La decisione di appello è sul punto pienamente confermativa: «il riconoscimento della recidiva qualificata è corretto: l'imputato, invero, è gravato da innumerevoli e specifici precedenti penali e non ha mai dato mostra di un effettivo ripensamento sulle proprie condotte di vita nonostante i benefici sostanziali e penitenziari di cui, nel tempo, ha ripetutamente fruito;
lo stesso, inoltre, reiterando nel breve volgere di pochi giorni gravissimi reati, aventi anche indole differente - stante l'utilizzo di un'arma da sparo in occasione della consumazione della tentata rapina - ha concludentemente manifestato la progressiva qualificazione nel tempo della sua pericolosità sociale» (p. 2). La difesa giudica erroneo in diritto questo passaggio, «mancante di fondamentali momenti esplicativi e manifestamente illogica», basandosi soltanto sui precedenti penali o su circostanze di per sé neutre e non valutando congrui elementi a favore dell'imputato (quale il lasso di tempo intercorrente rispetto ai fatti oggetto di precedenti condanne). Si censura poi la totale assenza di motivazione in merito alla misura dell'aumento di pena a titolo di recidiva. L'onere motivazionale spettante alla Corte in merito all'applicazione della recidiva qualificata è stato ampiamente assolto, nei termini sopra testualmente riportati, sicuramente congrui nel valutare la riprovevolezza della condotta e la pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, all'eventuale occasionalità della ricaduta, andando ben oltre il mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali Salvo quanto specificato nel paragrafo che segue in tema di computo della recidiva, anche questo motivo è manifestamente infondato. 2.6. Il sesto motivo è fondato. Il ricorrente, sempre in tema di recidiva, assume la violazione della legge penale, dal momento che, a fronte di un aumento ai sensi dell'art. 99, quarto comma, cod. pen. pari a due anni di reclusione e di euro 500,00 di multa operato dal giudice di primo grado rispetto alla pena base di dodici anni di reclusione ed euro 2500 di multa, la Corte, dopo avere, come accennato, rideterminato la pena base in otto anni di reclusione ed euro 2.500 di multa, ha poi proceduto, «per la riconosciuta recidiva qualificata - ai sensi dell'art. 63, comma 4, c.p.», ad aumentarla sino a dieci anni e quindici giorni. Il confronto tra i due aumenti ai sensi dell'articolo 99 cod. pen. evidenzia dunque in parte qua un deteriore trattamento sanzionatorio irrogato dalla Corte territoriale: due anni e quindici giorni di reclusione computati in appello contro i soli due anni dell'aumento in primo grado. È stata dunque applicato un aumento per la recidiva qualificata superiore, sia pure di poco, a quello del giudice di primo grado, nonostante la diminuita pena 7 base. Si tratta dunque di una oggettiva violazione del divieto di reformatio in peius della sentenza impugnata dall'imputato (divieto che non riguarda solo l'entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione, di modo che il giudice di appello non può modificare l'entità di una componente intermedia, anche inerente all'aumento per la recidiva, rispetto a quanto statuito in primo grado;
cfr. Sez. 1, n. 37985 del 08/06/2021, Cavallo, Rv. 282145; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliani, Rv. 279549). La esplicita formulazione dell'art. 620, lett. /), cod. proc. pen. - che ha ampliato, con finalità di semplificare la definizione del processo penale, la facoltà di intervento della Corte di Cassazione in punto di determinazione della pena sulla base degli elementi di fatto che emergono dal giudizio di merito - consente di procedere direttamente in questa sede a tale incombente. Avuto riguardo al citato passaggio argomentativo con cui la Corte di merito afferma la piena sussistenza della recidiva qualificata, può fondatamente escludersi l'intenzione di individuare il relativo aumento di pena in misura inferiore a quanto operato in primo grado (cfr., analogamente, il successivo aumento a titolo di continuazione «nella misura congrua individuata dal primo giudice»). A questo proposito, il Collegio ritiene dunque, senza che sia necessaria un'ulteriore valutazione di merito, di poter determinare l'aumento per la recidiva in due anni di reclusione con conseguente rideterminazione della pena finale (tenuto altresì conto, anche in parte qua, della diminuente del rito, oltre che degli ulteriori aumenti a titolo di continuazione già fissati dalla Corte territoriale). 3. Di conseguenza la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, limitatamente alla misura dell'aumento per la recidiva in relazione al delitto di tentata rapina impropria e, per l'effetto, la pena deve essere rideterminata in nove anni, un mese e dieci giorni di reclusione ed euro 3.600 di multa. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nel resto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio che ridetermina la pena in anni 9 mesi 1 gg. 10 di reclusione ed euro cno 3600,00 di multa. mm '0 o o Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Z (1) Così deciso il 09/03/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;
lette le conclusioni del PG ALESSANDRO CIMMINO, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla pena, con rideterminazione della stessa, con declaratoria di inammissibilità del ricorso nel resto;
lette le conclusioni dell'avv. Calogero Meli, che ha insistito nell'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza pronunciata il 2 maggio 2022 e depositata il 5 maggio 2022, la Corte di Appello di Caltanissetta, in parziale riforma della sentenza emessa dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Caltanissetta nei confronti di DO CA, ha ridotto la pena inflitta all'imputato a nove anni, un mese e Penale Sent. Sez. 2 Num. 22928 Anno 2023 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: LEOPIZZI ALESSANDRO Data Udienza: 09/03/2023 venti giorni ed euro 3.600 di multa, confermando nel resto la condanna in ordine a tutti i reati contestati. 2. Avverso questa decisione, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, deducendo sei motivi di ricorso, che qui si riassumono nei termini di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, si censura l'inosservanza e l'erronea applicazione degli artt. 56-624 e 629, secondo e terzo comma, cod. pen., sul presupposto che possa configurarsi il tentativo di rapina impropria solo quando, al contrario di quello che è accaduto nel caso di specie, la violenza sia stata posta in essere dopo la sottrazione, per conseguire il definitivo impossessamento;
nonché il difetto di motivazione in ordine alla mancata derubricazione della contestata tentata rapina impropria in tentato furto, essendosi la Corte nissena limitata a riprodurre testualmente un principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite. 2.2. Con il secondo motivo, la difesa deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione degli artt. 192, comma 2, cod. proc. pen. e 624-bis cod. pen., censurando il ragionamento inferenziale della Corte che ha ritenuto provata la commissione dei delitti di furto in abitazione contestati ai capi di imputazione nn. 3) e 5) sulla sola base della «immediata consequenzialità cronologica» rispetto al successivo utilizzo delle carte di pagamento ivi sottratte;
nonché il difetto di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato per i reati suddetti. 2.3. Con il terzo motivo, si rileva l'inosservanza e l'erronea applicazione degli artt. 50, 81 e 493-ter cod. pen., poiché i giudici di appello non avrebbero preso in considerazione la possibilità che l'indebito utilizzo continuato di carte di pagamento contestato ai capi di imputazione nn. 4) e 6) potesse viceversa essere stato sorretto dalla erronea convinzione di operare legittimamente, dato che le carte medesime erano già «dotate del codice pin necessario»; nonché il difetto di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato per i reati suddetti. 2.4. Con il quarto motivo, ci si duole dell'inosservanza e dell'erronea applicazione degli artt. 133, 56 e 628, secondo e terzo comma, cod. pen., quanto all'esito finale della rideterminazione della pena per il delitto di tentata rapina impropria aggravata;
nonché il difetto di motivazione in ordine all'applicazione di una sanzione così marcatamente afflittiva. 2.5. Con il quinto motivo, la difesa contesta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 63, quarto comma, e 99 cod. pen., la correttezza del riconoscimento nei confronti di CA della recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, senza valutare il notevole lasso di tempo intercorso e valorizzando invece circostanze non univoche sul punto;
nonché il 2 difetto di motivazione in ordine alla misura dell'aumento di pena a titolo di recidiva, prossima ai limiti massimi consentiti. 2.6. Il sesto motivo stigmatizza la violazione del divieto di reformatio in peius, conseguente a un aumento per la recidiva in misura maggiore rispetto al giudizio di primo grado. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dal decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199), in mancanza di richiesta di discussione orale nei termini previsti, il Procuratore generale e la difesa hanno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato, limitatamente alla doglianza relativa alla violazione del divieto di reformatio in peius. 2.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. La censura del ricorrente muove, testualmente, dall'assioma che «il tentativo di rapina impropria postula che la sottrazione si sia realizzata e che la minaccia o la violenza sia diretta all'impossessamento, non verificatosi per la reazione della persona offesa o per l'intervento di fattori esterni interruttivi dell'azione criminosa». Questa ricostruzione sistematica, peraltro affermata in modo del tutto apodittico, è affatto erronea e, peraltro, contraria al costante insegnamento di questa Corte. Secondo la monolitica giurisprudenza di legittimità, infatti, è ravvisabile la rapina impropria nella forma tentata, non solo quando manchi l'impossessamento, ma anche quando non si sia ancora realizzata la sottrazione: l'ipotesi del tentativo di rapina impropria è pienamente configurabile nel caso in cui l'agente, dopo aver compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco alla sottrazione della cosa altrui, non portati a compimento per cause indipendenti dalla propria volontà, adoperi violenza o minaccia per procurare a sé o ad altri l'impunità (Sez. U, n. 34952 del 19/04/2012, Reina, Rv. 253153; Sez. 2, n. 35134 del 25/03/2022, Velkovic, Rv. 283847; Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116). È solo ai fini della configurazione della rapina impropria consumata (e non nella forma soltanto tentata) che si ritiene, viceversa, sufficiente che l'agente, dopo aver compiuto la sottrazione della cosa mobile altrui, adoperi violenza o minaccia per assicurare a sé o ad altri il possesso della res, mentre non è necessario che ne consegua l'impossessamento, non costituendo quest'ultimo 3 l'evento del reato, ma un elemento che appartiene al dolo specifico (Sez. 2, n. 15584 del 12/02/2021, Bevilacqua, Rv. 281117; Sez. 2, n. 11135 del 22/02/2017, Tagaswill, Rv. 269858). La Corte di appello ha fatto corretta applicazione di questo principio, offrendone adeguatamente conto in motivazione, con indicazione dell'autorevole precedente giurisprudenziale e riportando la massima sopra enunciata, del tutto in termini con il caso di specie, quale diretta risposta allo specifico motivo di appello ove, ricostruiti i fatti (incontroversi nella loro concreta dinamica già in sede di appello e descritti in dettaglio nella sentenza del tribunale, pp. 4-6), la difesa instava per la derubricazione in tentativo di furto, senza peraltro fare cenno ai fatti di minaccia aggravata senza dubbio pure al contempo posti in essere (p. 1). 2.2. Il secondo motivo - connotandosi pertanto in termini di genericità, in difetto di confronto con la motivazione di secondo grado - reitera la medesima doglianza già alla base di specifico motivo di appello (laddove si lamentava che nessuna prova dimostrasse la presenza dell'imputato nei luoghi oggetto di contestazione, essendo non dirimenti gli indizi rappresentati dalla presenza sulla scena del delitto dell'autovettura dell'indagato e dal successivo utilizzo delle carte di pagamento sottratte all'interno delle abitazioni svaligiate) e puntualmente disattesa dalla Corte nissena. La sentenza di appello individua l'elemento istruttorio che consente di affermare la penale responsabilità di CA per i due delitti di cui all'art. 624-bis cod. pen. contestatigli sub 3) e 5) in un argomento di ordine razionale, quale «l'immediata consequenzialità cronologica accertata tra la consumazione dei rispettivi furti in abitazione e l'utilizzo - di volta in volta - ad opera del CA, documentato dalle videoriprese delle carte di pagamento nelle circostanze sottratte». La sintetica risposta offerta in secondo grado si salda ad ogni buon conto, trattandosi sul punto di cosiddetta "doppia conforme", con la più articolata ricostruzione fornita dal Tribunale, che illustra con dovizia di particolari, ampiamente citando le informative dei Carabinieri, l'esito delle indagini: - quanto al furto nell'abitazione di AT TO a Serradifalco, la persona offesa, svegliato dai ladri in piena notte, aveva notato come gli autori del delitto si allontanassero a bordo di un furgone Fiat;
le telecamere di sicurezza registrano la sosta di un veicolo Fiat Doblò, intestato alla convivente di DO CA, che, nella prima mattina dello stesso giorno (tra le 7:33 e le 7:55) si ferma da diversi distributori di carburante, dove un uomo riconosciuto dagli addetti alle pompe come DO CA, in quanto conosciuto personalmente, fa rifornimento, pagando mediante la carta bancomat appena sottratta a TO. Riassume dunque il Tribunale che quanto ai delitti di cui agli articoli 624-bis e 493-ter cod. pen. «di cui ai punti 3) e 4) della rubrica, non è 4 controvertibile la fondatezza della tesi accusatoria, in quanto vi è concordanza tra il modello di autoveicolo, usato dall'autore del furto e segnalato dalla vittima, e quello ripreso dalle videocamere dei distributori di benzina ove il primo, poco dopo, andava a fare gli acquisti di carburante mediante il bancomat appena rubato»; - quanto al furto nell'abitazione di AT LO, avvenuto tre giorni dopo il precedente, gli inquirenti, incrociando i fotogrammi di varie telecamere di sicurezza nella notte del furto e nella mattina seguente (dalle 4:54 alle 8:13), hanno verificato l'identità tra il veicolo fotografato nella notte a Delia e quello nella già acclarata disponibilità di CA (che infatti, a volte con la stessa vettura, a volte con altro mezzo in suo possesso, si reca poi a fare acquisti di varia natura, sempre utilizzando la carta di pagamento di LO). Lo stesso CA, peraltro, veniva più volte indubitabilmente immortalato dai sistemi di videoripresa, in compagnia del figlio e con abiti indossati anche in immagini da lui stesso postate sui soda! networks. Alla luce di ciò, e nella particolare dialettica processuale innescata dai motivi di gravame, appare di stringente chiarezza la motivazione, pure stringata, offerta sul punto dai giudici di appello, con - implicito ma chiaro - riferimento al consolidato principio per cui, unitamente alle altre pregnanti emergenze istruttorie, il limitatissimo lasso di tempo intercorso tra il furto e l'accertamento del possesso della refurtiva da parte dell'imputato giustifica definitivamente la sussunzione del fatto nel delitto di furto in abitazione e non in quello di ricettazione (Sez. 5, n. 19453 del 20/01/2010, Calabrese, Rv 247138). Le conclusioni circa la responsabilità del ricorrente risultano quindi adeguatamente giustificate dai giudici di merito, attraverso una puntuale valutazione delle prove, che ha consentito una ricostruzione del fatto esente da incongruenze logiche e da contraddizioni. Tanto basta per rendere la sentenza impugnata incensurabile in questa sede, poiché il controllo di legittimità non è diretto a sindacare direttamente la valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito, ma solo a verificare se questa sia sorretta da validi elementi dimostrativi e sia nel complesso esauriente e plausibile. 2.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato. La difesa dubita della sussistenza dell'elemento soggettivo richiesto dalla norma incriminatrice, non potendosi escludere, a suo dire, che l'imputato «abbia utilizzato tali strumenti di pagamento nell'erronea convinzione di operare legittimamente». Questo assunto è recisamente smentito dalla consolidata giurisprudenza secondo la quale, in tema di indebita utilizzazione di carte di credito, integra di per sé il reato di cui all'articolo 493-ter cod. pen., la semplice effettuazione di transazioni non autorizzate dal titolare, previa immissione dei dati ricognitivi e 5 operativi di una valida carta di credito altrui (Sez. 2, n. 38837 del 25/06/2019, Bilardello, Rv 277097. Sez. 2, n. 17453 del 22/02/2019, Pautasso, Rv 276422 ha altresì precisato che permane la penale illiceità dell'utilizzo persino nel caso in cui l'indebita spendita di moneta elettronica consegua alla precedente autorizzazione del titolare, in quanto la legittimazione all'impiego è contrattualmente conferita dall'istituto emittente al solo intestatario, il cui consenso all'eventuale utilizzazione da parte di un terzo è del tutto irrilevante, ad eccezione dei casi in cui il soggetto legittimato si serva del terzo come longa manus, mero strumento esecutivo di un'operazione non comportante la sottoscrizione di alcun atto). 2.4. Il trattamento sanzionatorio della tentata rapina impropria, oggetto delle doglianze contenute nel quarto motivo, è stato parzialmente riformato in me/ius in secondo grado. Il primo giudice, con ampia premessa sulla elevata capacità delittuosa, l'elevata professionalità e l'estrema disinvoltura criminosa di CA, ha individuato la pena base per il più grave reato di cui agli artt. 56 e 628, secondo e terzo comma, cod. pen., prima di procedere all'aumento per la recidiva e per la continuazione, in dodici anni di reclusione ed euro 3.500 di multa. La Corte di appello ha riformato in melius, determinando la nuova pena base in otto anni di reclusione ed euro 2.500 di multa («moderatamente superiore al medio edittale, pari nella specie, ad anni sette e mesi sei di reclusione»), sottolineando come la nuova dosimetria apparisse ampiamente giustificata, «tenuto conto della particolare gravità oggettiva e soggettiva del fatto, avendo il CA nell'occasione esploso, per guadagnarsi l'impunità, ben due colpi d'arma da fuoco, uno dei quali ha attinto l'autovettura della vittima nella parte posteriore» (pp. 2-3). La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, anche nel fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione - ciò che nel caso di specie non ricorre - non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142). Peraltro, qualora la pena irrogata non sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, a fronte della chiara e non superficiale spiegazione offerta in sentenza, avrebbero ben potuto essere ritenuti sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'articolo 133 cod. pen. anche espressioni del tipo: "pena congrua" o "(equa" o altre consimili, ovvero il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596). Il motivo è dunque manifestamente infondato. 2.5. La sentenza di primo grado ha riconosciuto nei confronti di DO CA la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, con articolata 6 motivazione. La decisione di appello è sul punto pienamente confermativa: «il riconoscimento della recidiva qualificata è corretto: l'imputato, invero, è gravato da innumerevoli e specifici precedenti penali e non ha mai dato mostra di un effettivo ripensamento sulle proprie condotte di vita nonostante i benefici sostanziali e penitenziari di cui, nel tempo, ha ripetutamente fruito;
lo stesso, inoltre, reiterando nel breve volgere di pochi giorni gravissimi reati, aventi anche indole differente - stante l'utilizzo di un'arma da sparo in occasione della consumazione della tentata rapina - ha concludentemente manifestato la progressiva qualificazione nel tempo della sua pericolosità sociale» (p. 2). La difesa giudica erroneo in diritto questo passaggio, «mancante di fondamentali momenti esplicativi e manifestamente illogica», basandosi soltanto sui precedenti penali o su circostanze di per sé neutre e non valutando congrui elementi a favore dell'imputato (quale il lasso di tempo intercorrente rispetto ai fatti oggetto di precedenti condanne). Si censura poi la totale assenza di motivazione in merito alla misura dell'aumento di pena a titolo di recidiva. L'onere motivazionale spettante alla Corte in merito all'applicazione della recidiva qualificata è stato ampiamente assolto, nei termini sopra testualmente riportati, sicuramente congrui nel valutare la riprovevolezza della condotta e la pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, all'eventuale occasionalità della ricaduta, andando ben oltre il mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali Salvo quanto specificato nel paragrafo che segue in tema di computo della recidiva, anche questo motivo è manifestamente infondato. 2.6. Il sesto motivo è fondato. Il ricorrente, sempre in tema di recidiva, assume la violazione della legge penale, dal momento che, a fronte di un aumento ai sensi dell'art. 99, quarto comma, cod. pen. pari a due anni di reclusione e di euro 500,00 di multa operato dal giudice di primo grado rispetto alla pena base di dodici anni di reclusione ed euro 2500 di multa, la Corte, dopo avere, come accennato, rideterminato la pena base in otto anni di reclusione ed euro 2.500 di multa, ha poi proceduto, «per la riconosciuta recidiva qualificata - ai sensi dell'art. 63, comma 4, c.p.», ad aumentarla sino a dieci anni e quindici giorni. Il confronto tra i due aumenti ai sensi dell'articolo 99 cod. pen. evidenzia dunque in parte qua un deteriore trattamento sanzionatorio irrogato dalla Corte territoriale: due anni e quindici giorni di reclusione computati in appello contro i soli due anni dell'aumento in primo grado. È stata dunque applicato un aumento per la recidiva qualificata superiore, sia pure di poco, a quello del giudice di primo grado, nonostante la diminuita pena 7 base. Si tratta dunque di una oggettiva violazione del divieto di reformatio in peius della sentenza impugnata dall'imputato (divieto che non riguarda solo l'entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione, di modo che il giudice di appello non può modificare l'entità di una componente intermedia, anche inerente all'aumento per la recidiva, rispetto a quanto statuito in primo grado;
cfr. Sez. 1, n. 37985 del 08/06/2021, Cavallo, Rv. 282145; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliani, Rv. 279549). La esplicita formulazione dell'art. 620, lett. /), cod. proc. pen. - che ha ampliato, con finalità di semplificare la definizione del processo penale, la facoltà di intervento della Corte di Cassazione in punto di determinazione della pena sulla base degli elementi di fatto che emergono dal giudizio di merito - consente di procedere direttamente in questa sede a tale incombente. Avuto riguardo al citato passaggio argomentativo con cui la Corte di merito afferma la piena sussistenza della recidiva qualificata, può fondatamente escludersi l'intenzione di individuare il relativo aumento di pena in misura inferiore a quanto operato in primo grado (cfr., analogamente, il successivo aumento a titolo di continuazione «nella misura congrua individuata dal primo giudice»). A questo proposito, il Collegio ritiene dunque, senza che sia necessaria un'ulteriore valutazione di merito, di poter determinare l'aumento per la recidiva in due anni di reclusione con conseguente rideterminazione della pena finale (tenuto altresì conto, anche in parte qua, della diminuente del rito, oltre che degli ulteriori aumenti a titolo di continuazione già fissati dalla Corte territoriale). 3. Di conseguenza la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, limitatamente alla misura dell'aumento per la recidiva in relazione al delitto di tentata rapina impropria e, per l'effetto, la pena deve essere rideterminata in nove anni, un mese e dieci giorni di reclusione ed euro 3.600 di multa. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nel resto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio che ridetermina la pena in anni 9 mesi 1 gg. 10 di reclusione ed euro cno 3600,00 di multa. mm '0 o o Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Z (1) Così deciso il 09/03/2023