CASS
Sentenza 3 luglio 2023
Sentenza 3 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/07/2023, n. 28534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28534 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: OR UI nato il [...] a [...] avverso la sentenza in data 23/03/2022 della CORTE DI APPELLO DI ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale LIDIA GIORGIO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. CA IG, per il tramite del proprio difensore, impugna la sentenza in data 23/03/2022 della Corte di appello di Roma, che ha riformato la sentenza in data 06/07/2021 del G.u.p. del Tribunale di Roma, assolvendo l'imputato dal fatto contestato al capo 6) e rideterminando la pena per i residui reati. Deduce: 1.1. "Inosservanza delle norme processuali (art. 606 lett. c) c.p.p. in relazione agli artt. 179, co. 2 c.p.p. e art. 96 c.p.p. e art. 96 co. 1 d.P.R. 115/2002) ed eccezione d'illegittimità costituzionale dell'art. 12-ter co. 1 lett. c) del D.L. 23.5.2008 n. 92 conv. con modificazioni nella L. 24/7/2008 n. 125, in relazione all'art. 24 commi 2 e 3 Cost.".. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 28534 Anno 2023 Presidente: AGOSTINACCHIO UI Relatore: SARACO ANTONIO Data Udienza: 23/02/2023 Deduce la nullità della sentenza di appello per il mancato esame dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel termine di dieci giorni, con conseguente nullità di tutti gli atti successivamente espletati, per la violazione del diritto di assistenza tecnica dell'imputato. Solleva questione di legittimità costituzionale in relazione all'art. 12-ter, comma 1, lett. c) del decreto-legge 23/05/2008, n. 92, convertito con modificazioni nella Legge 24/07/2008 n. 125, in relazione all'art. 24, comma 3 e all'art. 111 della Costituzione, con cui si trova in contrasto la scelta del legislatore di abrogare le disposizioni che stabilivano la nullità degli atti compiuti successivamente alla scadenza del termine previsto per l'esame dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. 1.2. "Illogicità della motivazione, ed inosservanza o erronea applicazione della legge penale (art. 606 co. 1 lett. b) ed e), in relazione all'art. 648 cod.pen.)". Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente sostiene che l'imputato non poteva essere condannato per la ricettazione contestata al capo 3), avendo concorso alla realizzazione del reato presupposto, ossia la falsificazione della tessera sanitaria di cui CA veniva trovato in possesso al momento della tentata truffa contestata al capo 5). Illustra le ragioni per cui CA doveva ritenersi concorrente del reato di falsificazione della tessera sanitaria. 1.3. "Omessa motivazione ed inosservanza o erronea applicazione della legge penale (art. 606 co. 1 lett. b) ed e), in relazione agli artt. 56 e 494 cod.pen.)". In questo caso si sostiene che il reato di cui al capo 4), doveva considerarsi perpetrato in forma di tentativo, non essendosi realizzato l'elemento costitutivo dell'induzione in errore. CONSIDERATO IN FATTO 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il ricorrente richiama la norma dell'art. 96 d.P.R. 115 del 2002 che, dopo le modifiche apportate dal decreto-legge n. 92 del 2008, non sanziona più il mancato rispetto del termine di dieci giorni per provvedere sull'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato con la nullità degli atti successivi alla scadenza del termine. A seguito di tale riforma, questa Corte ha ripetutamente affermato che l'inosservanza del termine per provvedere sull'istanza di ammissione non è sanzionata in termini generali, ma si risolve in una mera irregolarità, salvo che tale omissione o ritardo comporti una effettiva lesione al diritto di difesa da cui derivi una nullità riconducibile alle ipotesi espressamente previste dal codice (da ultimo, Sez. 2, n. 18462 del 08/03/2017 - dep. 12/04/2017, Lakhlifi, Rv. 269746; conforme, non massimata, Sez. 1, Sentenza n. 16562 del 22/03/2019, Cammarano). Nel caso in esame il ricorrente si è limitato a lamentare l'irragionevolezza 2 della norma abrogatrice, senza tuttavia rappresentare il pregiudizio concreto eventualmente subito. Precisazione tanto più necessaria, in presenza dell'osservazione della Corte di appello che, nel rigettare l'identica questione, ha rilevato che non era rinvenibile alcun pregiudizio a carico dell'imputato. La questione di legittimità costituzionale della norma ora menzionata è enunciata in maniera affatto generica e -in quanto tale- inammissibile. 2. Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente sostiene che vi sono elementi per ritenere CA concorrente della falsificazione della tessera sanitaria oggetto della ricettazione contestata al capo 3). Il motivo è inammissibile perché si risolve in una ricostruzione dei fatti alternativa a quella dei giudici di merito, che hanno rilevato come mancasse la prova della falsificazione della tessera sanitaria a opera di CA che, invece, era risultato essere l'autore della falsificazione della patente di guida e della carta d'identità. Tanto in conformità alla giurisprudenza consolidata che annette rilevanza, ai fini della configurabilità del delitto ex art. 648 cod.pen., alla mancata allegazione di elementi ragionevolmente idonei a giustificare la disponibilità della cosa di provenienza delittuosa A fronte di ciò, il motivo propone una ricostruzione dei fatti e una loro valutazione alternativa e antagonista a quella dei giudici di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette - come nel caso in esame- da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante. A tal proposito va ribadito che sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2 - , Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 5730 del 20/09/2019 ud-, dep. 13/02/2020, RU e altro, non massimata;
Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965). 3. Il ricorrente, infine, sostiene che il reato di cui all'art. 494 cod.pen. andava ritenuto nella forma del tentativo, mancando il requisito dell'induzione in errore. La questione veniva prospettata in termini assolutamente generici con l'appello, dove si risolveva in una mera evocazione esposta in coda a un motivo dedicato alla possibilità di ritenere la sostituzione di persona assorbita nel falso, cui la Corte di appello dava puntuale risposta. 3 /A,..1 ,II __1, \,,o Le modalità di enunciazione e l'assenza di reali censure sul punto alla sentenza di primo grado risaltano il difetto di specificità del motivo. Da qui discende l'inammissibilità del motivo oggi esposto con il ricorso, dovendosi ribadire che «la inammissibilità dell'impugnazione non rilevata dal giudice di secondo grado deve essere dichiarata dalla Cassazione, quali che siano state le determinazioni cui detto giudice sia pervenuto nella precedente fase processuale, atteso che, non essendo le cause di inammissibilità soggette a sanatoria, esse devono essere rilevate, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento. (Fattispecie di inammissibilità dell'appello dovuta a tardiva presentazione dei motivi)», (Sez. 3 - , Sentenza n. 20356 del 02/12/2020 Ud., dep. il 2021, Mirabella, Rv. 281630 - 01). 4. Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità del ricorso e a ciò segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23 febbraio 2023 Il Consigliere estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale LIDIA GIORGIO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. CA IG, per il tramite del proprio difensore, impugna la sentenza in data 23/03/2022 della Corte di appello di Roma, che ha riformato la sentenza in data 06/07/2021 del G.u.p. del Tribunale di Roma, assolvendo l'imputato dal fatto contestato al capo 6) e rideterminando la pena per i residui reati. Deduce: 1.1. "Inosservanza delle norme processuali (art. 606 lett. c) c.p.p. in relazione agli artt. 179, co. 2 c.p.p. e art. 96 c.p.p. e art. 96 co. 1 d.P.R. 115/2002) ed eccezione d'illegittimità costituzionale dell'art. 12-ter co. 1 lett. c) del D.L. 23.5.2008 n. 92 conv. con modificazioni nella L. 24/7/2008 n. 125, in relazione all'art. 24 commi 2 e 3 Cost.".. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 28534 Anno 2023 Presidente: AGOSTINACCHIO UI Relatore: SARACO ANTONIO Data Udienza: 23/02/2023 Deduce la nullità della sentenza di appello per il mancato esame dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel termine di dieci giorni, con conseguente nullità di tutti gli atti successivamente espletati, per la violazione del diritto di assistenza tecnica dell'imputato. Solleva questione di legittimità costituzionale in relazione all'art. 12-ter, comma 1, lett. c) del decreto-legge 23/05/2008, n. 92, convertito con modificazioni nella Legge 24/07/2008 n. 125, in relazione all'art. 24, comma 3 e all'art. 111 della Costituzione, con cui si trova in contrasto la scelta del legislatore di abrogare le disposizioni che stabilivano la nullità degli atti compiuti successivamente alla scadenza del termine previsto per l'esame dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. 1.2. "Illogicità della motivazione, ed inosservanza o erronea applicazione della legge penale (art. 606 co. 1 lett. b) ed e), in relazione all'art. 648 cod.pen.)". Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente sostiene che l'imputato non poteva essere condannato per la ricettazione contestata al capo 3), avendo concorso alla realizzazione del reato presupposto, ossia la falsificazione della tessera sanitaria di cui CA veniva trovato in possesso al momento della tentata truffa contestata al capo 5). Illustra le ragioni per cui CA doveva ritenersi concorrente del reato di falsificazione della tessera sanitaria. 1.3. "Omessa motivazione ed inosservanza o erronea applicazione della legge penale (art. 606 co. 1 lett. b) ed e), in relazione agli artt. 56 e 494 cod.pen.)". In questo caso si sostiene che il reato di cui al capo 4), doveva considerarsi perpetrato in forma di tentativo, non essendosi realizzato l'elemento costitutivo dell'induzione in errore. CONSIDERATO IN FATTO 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il ricorrente richiama la norma dell'art. 96 d.P.R. 115 del 2002 che, dopo le modifiche apportate dal decreto-legge n. 92 del 2008, non sanziona più il mancato rispetto del termine di dieci giorni per provvedere sull'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato con la nullità degli atti successivi alla scadenza del termine. A seguito di tale riforma, questa Corte ha ripetutamente affermato che l'inosservanza del termine per provvedere sull'istanza di ammissione non è sanzionata in termini generali, ma si risolve in una mera irregolarità, salvo che tale omissione o ritardo comporti una effettiva lesione al diritto di difesa da cui derivi una nullità riconducibile alle ipotesi espressamente previste dal codice (da ultimo, Sez. 2, n. 18462 del 08/03/2017 - dep. 12/04/2017, Lakhlifi, Rv. 269746; conforme, non massimata, Sez. 1, Sentenza n. 16562 del 22/03/2019, Cammarano). Nel caso in esame il ricorrente si è limitato a lamentare l'irragionevolezza 2 della norma abrogatrice, senza tuttavia rappresentare il pregiudizio concreto eventualmente subito. Precisazione tanto più necessaria, in presenza dell'osservazione della Corte di appello che, nel rigettare l'identica questione, ha rilevato che non era rinvenibile alcun pregiudizio a carico dell'imputato. La questione di legittimità costituzionale della norma ora menzionata è enunciata in maniera affatto generica e -in quanto tale- inammissibile. 2. Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente sostiene che vi sono elementi per ritenere CA concorrente della falsificazione della tessera sanitaria oggetto della ricettazione contestata al capo 3). Il motivo è inammissibile perché si risolve in una ricostruzione dei fatti alternativa a quella dei giudici di merito, che hanno rilevato come mancasse la prova della falsificazione della tessera sanitaria a opera di CA che, invece, era risultato essere l'autore della falsificazione della patente di guida e della carta d'identità. Tanto in conformità alla giurisprudenza consolidata che annette rilevanza, ai fini della configurabilità del delitto ex art. 648 cod.pen., alla mancata allegazione di elementi ragionevolmente idonei a giustificare la disponibilità della cosa di provenienza delittuosa A fronte di ciò, il motivo propone una ricostruzione dei fatti e una loro valutazione alternativa e antagonista a quella dei giudici di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette - come nel caso in esame- da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante. A tal proposito va ribadito che sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2 - , Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 5730 del 20/09/2019 ud-, dep. 13/02/2020, RU e altro, non massimata;
Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965). 3. Il ricorrente, infine, sostiene che il reato di cui all'art. 494 cod.pen. andava ritenuto nella forma del tentativo, mancando il requisito dell'induzione in errore. La questione veniva prospettata in termini assolutamente generici con l'appello, dove si risolveva in una mera evocazione esposta in coda a un motivo dedicato alla possibilità di ritenere la sostituzione di persona assorbita nel falso, cui la Corte di appello dava puntuale risposta. 3 /A,..1 ,II __1, \,,o Le modalità di enunciazione e l'assenza di reali censure sul punto alla sentenza di primo grado risaltano il difetto di specificità del motivo. Da qui discende l'inammissibilità del motivo oggi esposto con il ricorso, dovendosi ribadire che «la inammissibilità dell'impugnazione non rilevata dal giudice di secondo grado deve essere dichiarata dalla Cassazione, quali che siano state le determinazioni cui detto giudice sia pervenuto nella precedente fase processuale, atteso che, non essendo le cause di inammissibilità soggette a sanatoria, esse devono essere rilevate, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento. (Fattispecie di inammissibilità dell'appello dovuta a tardiva presentazione dei motivi)», (Sez. 3 - , Sentenza n. 20356 del 02/12/2020 Ud., dep. il 2021, Mirabella, Rv. 281630 - 01). 4. Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità del ricorso e a ciò segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23 febbraio 2023 Il Consigliere estensore