Sentenza 5 novembre 2009
Massime • 1
La circostanza attenuante comune del concorso del fatto doloso della persona offesa non è applicabile ai reati di rissa e a quelli connessi.
Commentari • 3
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- 2. Truffa: quando sussiste l'attenuante del concorso del fatto doloso della persona offesa?Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 25 settembre 2023
La massima In tema di truffa, non ricorre la circostanza attenuante del concorso del fatto doloso della persona offesa quando l'evento illecito perseguito dalla vittima non coincida, né dal punto di vista materiale, né tantomeno psicologico, con quello costitutivo del delitto di truffa ed abbia costituito soltanto occasione o pretesto della condotta dell'agente (Cassazione penale , sez. II , 12/03/2021 , n. 15587). Vuoi saperne di più sul reato di truffa? Vuoi consultare altre sentenze in tema di truffa? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. II , 12/03/2021 , n. 15587 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Roma, con sentenza in data 3 luglio 2017, confermava la condanna alle …
Leggi di più… - 3. Rissa: che cos'è e quando si configura il reato previsto dall'art. 588 del codice penaleAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 3 giugno 2022
Indice: 1. Che cos'è e come è punito il reato di rissa? 2. Quando si configura il reato di rissa? 3. L'elemento soggettivo della rissa 4. Cause di giustificazione del reato di rissa 5.Circostanze aggravanti ed attenuanti della rissa 6.I rapporti con gli altri reati 7. Faq 1. Che cos'è e come è punito il reato di rissa? L'art. 588 del codice penale stabilisce che: Chiunque partecipa a una rissa è punito con la multa fino a 2.000 euro. Se nella rissa taluno rimane ucciso, o riporta lesione personale [582], la pena, per il solo fatto della partecipazione alla rissa, è della reclusione da sei mesi a sei anni. La stessa pena si applica se la uccisione, o la lesione personale, avviene …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/11/2009, n. 49966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49966 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2009 |
Testo completo
49 9 66 /09
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 05/11/2009
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
- Presidente -SENTENZA0 Dott. SEVERO CHIEFFI
- Consigliere - N. 27349/2009- Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. GRAZIA CORRADINI
Dott. UMBERTO ZAMPETTI
- Consigliere - Dott. RENATO BRICCHETTI
- Consigliere - Dott. MAURIZIO BARBARISI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Ас 1) AJ AS N. IL 18/10/1957
2) AJ ER N. IL 01/02/1968
3) AJ EN N. IL 24/07/1983 avverso la sentenza n. 15/2008 CORTE ASSISE APPELLO di FIRENZE, del
27/11/2008
visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/11/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott.
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.Андело до робоко UMBERTO ZAMPETTI
che ha concluso per il n'getto di tutti i ricorsi
-
Udito, per la parte civile, l'Avv. VIENA.
Udit i difensor Avv. CIANFERONI -
E
1. Con sentenza in data 27.11.2008 la Corte d'assise d'appello di Firenze, in parziale riforma del giudizio di primo grado emesso a seguito di rito abbreviato, respinto ogni altro motivo di gravame, determinava la pena nei confronti di BI RI, BI RG e BI LE, ritenuta la prevalenza delle già riconosciute attenuanti generiche, in anni 16 di reclusione ciascuno, con le pene accessorie di legge. I tre predetti imputati, ritenuti colpevoli di rissa aggravata e concorso in omicidio ed in lesioni, reati tutti aggravati dai motivi futili (essendo stata esclusa in primo grado l'aggravante dei motivi abbietti), sono stati anche condannati al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili, come in atti.-
Il fatto, avvenuto in Scandicci il 26.11.2006 e preceduto da una burrascosa telefonata, vede
-secondo l'ampia ricostruzione dei giudici del merito- venire a rissa i tre attuali imputati e TA
SN e TA AN, in un vero e proprio duello, avvenuto in piazza, motivato da una controversia tra i due gruppi per la somma di circa 500- euro. Tutti i corissanti erano armati. I tre odierni ricorrenti erano muniti di un coltello (il RG), di un piede di porco (l'RI) e di una piccozza da muratore (il LE) armi rinvenute nell'ambito delle loro abitazioni e sulle quali tutte fu rinvenuto sangue appartenente ai due TA. Un coltello, con sangue della vittima, fu rinvenuto in un cassonetto, ivi gettato da BI LE, secondo la ricostruzione dei giudici del merito. Anche i due TA impugnavano simili strumenti offensivi, anche se non è stato trovato il coltello dei TA con cui fu ferito BI RI. Nella rissa sono rimasti feriti BI RG e
RI, e TA AN (quest'ultimo ad un occhio), mentre GI SN, raggiunto da numerose coltellate e fatto oggetto di vero e proprio scannamento, rimaneva ucciso. Il giudizio di responsabilità per gli odierni ricorrenti (JT AN ha patteggiato a parte i suoi addebiti), è stato affermato sulla base delle anzidette risultanze obbiettive (armi rinvenute ed esiti letali e lesivi della rissa, tracce di sangue sui vestiti), nonché sulla scorta delle dichiarazioni di alcuni testi. In particolare alcuni cittadini che si affacciarono alla finestra per avere udito le grida provenire dalla piazza (BI ER, SP TO e RI RI) Costoro hanno attestato di avere visto la zuffa generalizzata e parte del suo sviluppo dinamico nel senso già accennato. Rilevava dunque la Corte fiorentina anzitutto come fosse pacifico il comune intento aggressivo che animava tutti gli imputati, usciti da casa armati dopo la telefonata che preannunciava l'arrivo degli antagonisti anch'essi similmente armati;
che, in tale quadro di sicura condivisione di intenti violenti, non risultasse necessario individuare le singole frazioni di condotta ascrivibili a ciascuno dei tre BI, peraltro in superiorità numerica rispetto agli antagonisti, anche se la valutazione incrociata degli elementi oggettivi e delle anzidette dichiarazioni testimoniali consentiva di distinguere a sufficienza i ruoli e l'andamento generale della sanguinosa rissa.-
La commisurazione sanzionatoria è stata determinata sulla base di anni 24 di reclusione per il più grave delitto di omicidio, ridotti a 21 per le generiche prevalenti, aumentata poi a titolo di
е 1 continuazione di anni 2 e mesi 9 per la rissa e di mesi 3 per le lesioni, così pervenendosi alla pena di anni 24 di reclusione, infine ridotta di un terzo ex art. 442 Cpp, per la scelta del rito.-
2. Avverso tale sentenza proponevano ricorso per cassazione tutti i predetti imputati che motivavano il rispettivo gravame nei seguenti termini :
2.1 BI RI a] mancata applicazione dell'esimente della legittima difesa, dovendosi ritenere, per le circostanze tutte della vicenda, che l'evento morte non era prevedibile e che di contro la condotta degli antagonisti esorbitò in aggressività, tanto da imporre giustificata reazione;
b] errato riconoscimento dei motivi futili, non riscontrabili nei fatti;
c] errata esclusione della diminuente di cui all'art. 116, comma 2, Cp.-
2.2 – BI RG: a] errata ricostruzione dei fatti e del movente;
mancato riconoscimento della legittima difesa, anche solo putativa, essendo stati i TA a minacciare ed attuare l'aggressione; errata valutazione dei contributi dichiarativi dei testi;
mancata valutazione delle dichiarazioni di
TA AN;
b] errata esclusione dello stato di necessità; c] errata esclusione dell'attenuante del fatto doloso della persona offesa.-
2.3 – BI LE unico motivo e solo per il reato di omicidio errata esclusione della diminuente ex art. 116, comma 2, Cp.-
- MOTIVI DELLA DECISIONE -
3. I ricorsi sono tutti infondati, ad eccezione della doglianza relativa all'aggravante dei motivi futili che deve essere accolta nei termini di cui alla seguente motivazione.-
Va dapprima respinto il motivo di ricorso che invoca, anche sotto il profilo del dedotto vizio di motivazione, diversa ricostruzione dello sviluppo dinamico dei fatti. Ed invero a questa Corte di legittimità, per i noti limiti istituzionali del suo scrutinio, è inibito di sovrapporre una propria lettura delle risultanze probatorie in funzione di una prospettazione alternativa degli eventi. Deve essere peraltro rilevato come i giudici del merito abbiano dato adeguata e coerente contezza dell'esame dei dati processuali che ha condotto, con logica lineare ed appagante, alle prese conclusioni. E' del tutto evidente come, nelle circostanze suddette, si sia svolta una vera e propria rissa, e cioè una contemporanea lotta di tutti contro tutti, con accettazione reciproca dei rischi connessi, sia attivi che passivi. La predisposizioni da ambo le parti di armi tipicamente aggressive
(coltelli, piede di porco e piccozza) convalida pienamente tale conclusione. Del resto, a smentire
-si direbbe sul nascere- la tesi degli odierni ricorrenti (tutti della famiglia BI) di un loro intento meramente difensivo, vale ricordare come gli stessi, anziché limitarsi ad un atteggiamento attendista quanto prudente, di copertura, siano tutti scesi in piazza ben armati per "accogliere" in tal modo i rivali (che pur si sapeva parimenti armati), come peraltro ha riconosciuto BI
RG. E' di tutta evidenza, allora, che il movente (la controversia sui 500 euro) e la notizia che gli antagonisti erano in arrivo sono elementi che costituiscono il retroterra generale, ma non inducono un quadro di riconoscibile difesa negli attuali imputati che, di contro, si sono mossi -fin e 2 dall'inizio della condotta qui valutabile- nello spirito della rissa e con l'atteggiamento psicologico del duello che doveva risolvere, con la "logica delle armi", l'anzidetta controversa (e così i connessi, malsani, spiriti di superiorità). Va ancora precisato che, in siffatto quadro di piena adesione psicologica reciproca, e comunque nel concreto sinergismo delle azioni, poco o nulla importa di individuare le singole frazioni di condotta, non potendo certo dirsi che l'atto di chi portò i colpi mortali sul JT SN sia stato, in tale contesto, in sé anomalo o imprevedibile per i complici. Sul punto risulta ineccepibile la motivazione dell'impugnata sentenza che rileva come, oltre al RG (autore diretto e finale dell'uccisione), attivamente abbiano partecipato, comunque, BI LE (il cui coltello, rinvenuto nel cassonetto ivi da lui gettato, aveva sangue della vittima) e BI RI che, aggredendo JT AN, impedì a costui di difendere il
SN.-
Tanto ribadito, sulla scorta delle corrette motivazioni dell'impugnato provvedimento, va dunque respinta la deduzione critica in punto legittima difesa, sia oggettiva che putativa, perché del tutto insussistente in fatto in entrambe tali invocate declinazioni. In materia va comunque ricordata -e qui ribadita- la pacifica giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui l'accettazione del rischio intrinsecamente connesso alla rissa esclude l'applicabilità della legittima difesa, salvo il caso in cui vi sia stata una reazione assolutamente imprevedibile e sproporzionata (cfr. Cass.
Pen. Sez. 5°, n. 4402 in data 09.10.2008, Rv. 242596, P.G./Corrias e altri;
ecc.). Ora, nella presente vicenda, non solo non è dato ravvisare alcuna reazione eccezionale da parte dei GI, ma -al contrario- sono stati i tre BI (peraltro in superiorità numerica) ad infierire con maggior incidenza sugli antagonisti.- Per gli stessi sostanziali motivi deve essere esclusa anche la prospettazione dell'esimente dello stato di necessità, comunque inapplicabile nel concreto sia per il pericolo volontariamente causato, sia per l'evidente sproporzione.-
Altrettanto infondata è la doglianza relativa al diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 5 Cp
(concorso del fatto doloso della persona offesa) inapplicabile alla rissa ed ai reati connessi (cfr.
Cass. Pen. Sez. 5°, n. 5538 in data 18.12.1991, Rv. 190082, Giannullo) anche perché l'altrui condotta inevitabilmente non si inserisce nella linea causale del fatto delittuoso, cui anzi si pone in contrasto (cfr. Cass. Pen. Sez. 1°, n. 15990 in data 06.04.206, Rv. 234131, Muca;
Cass. Pen.
Sez. 1°, n. 13764 in data 11.03.2008, Rv. 239798, Sorrentino), non essendo invero concepibile
-come correttamente osservato dalla Corte territoriale- che le vittime abbiano voluto, su di sé, lo stesso evento (morte o lesioni) voluto in loro danno dagli antagonisti.-
Anche il motivo di ricorso che denuncia la denegata applicazione della diminuente di cui all'art. 116, comma 2, Cp è infondato. Tale attenuante deve invero essere esclusa allorché il fatto più grave, nel caso il decesso del SN, sia stato voluto dai coimputati anche solo sotto il profilo del dolo indiretto, condizione ben riconoscibile nella presente fattispecie posto che, come si è sopra rilevato sulla scorta dell'accertamento in fatto dei giudici del merito, tutti gli imputati hanno materialmente concorso all'evento maggiore, e comunque la circostanza che tutti fossero
е 3 adeguatamente armati induceva chiara accettazione delle conseguenze anche letali della comune aggressione.-
Ciò posto, tutti tali motivi di ricorso devono essere rigettati.-
E', di contro, fondato il motivo di ricorso relativo al vizio di motivazione che inficia l'impugnata sentenza in ordine alla chiesta esclusione dell'aggravante dei motivi futili. Trattasi di motivo comune che va esteso anche ai coimputati che non l'hanno proposto, ex art. 587 Cpp. Va premesso che agli imputati erano state contestate sia l'aggravante dei motivi abbietti (esclusi in primo grado) che quella dei motivi futili. Su quest'ultima aggravante la Corte fiorentina, a fronte dei motivi d'appello che ne chiedevano l'esclusione, ha del tutto evaso il tema, con l'errata considerazione (v. f. 8) che il riconoscimento della prevalenza delle generiche ne rendesse superfluo l'esame. Tale motivazione non può essere convalidata, posto che la sussistenza o meno dell'aggravante in parola si ripercuote inevitabilmente sulla misura della pena ai sensi dell'art. 133 Cp (per l'inevitabile maggiore o minore spessore dell'elemento psicologico), pena che, invero, è stata irrogata con pena base fissata nel massimo (anni 24 di reclusione) quanto al reato di cui all'art. 575 Cp, e in misura -quanto agli altri reati ritenuti in continuazione- che non può non aver tenuto conto della concreta ricorrenza di tale aggravante. Non vi è, dunque, come inesattamente afferma la sentenza, irrilevanza del punto. Si impone pertanto annullamento per omessa pronuncia sulla dedotta questione. In sede di rinvio dovrà dunque valutarsi, nel merito, se la controversia di 530 Euro, nel descritto contesto sociale e soggettivo, integri o no l'aggravante di cui all'art. 61 n. 1 Cp sotto il profilo dei motivi futili.-
Deve quindi disporsi la liquidazione delle spese per le costituite parti civili, ammesse al patrocinio a spese dello Stato, nei termini di cui al seguente dispositivo.-
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'aggravante di cui all'art. 61 n.1 Cp e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte d'assise d'appello di Firenze. Rigetta nel resto i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalle parti civili che liquida a favore dell'Erario nella somma complessiva di Euro
3.200,00 (tremiladuecento) oltre spese generali IVA e CPA per quelle rappresentate dall'Avv.
Voena e nella somma complessiva di Euro 2.000,00 (duemila) oltre spese generali IVA e CPA per quella rappresentata dall'Avv. Ciappi.-
Così deciso in Roma il 05 Novembre 2009
Il Consigliere estensore Il Presidente
Umberto Zampetti Severo Chieffi
1 CH Allfele DEPOSITATA IN CANCELLERIA
30 DIC 2009
CANCELLIERE
PA Di Mepte 4