Sentenza 3 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 03/08/2001, n. 10704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10704 |
| Data del deposito : | 3 agosto 2001 |
Testo completo
IN NOME EL P P O IZALIA1 0704 /01 REPUBBLICA ITALI LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto ESTENSIONE DEL FALLIMENTO AL SEZIONE PRIMA CIVILE SOCIO RECEDUTO DA OLTRE UN ANNO IMPOSSIBILITA' Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 20990/99 Presidente Dott. Pasquale REALE 21738/99 Consigliere CAPPUCCIO Dott. Giammarco Cron. 23322 Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Consigliere Rep. 3646 Dott. Donato PLENTEDA Rel. Consigliere Ud.13/03/2001 Dott. Francesco Maria FIORETTI Consigliere ha pronunciato la seguente CONTE NERS DICASSAZIONE SENTENZA Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: per diritti L. Jose PI SpA, in persona del legale rappresentante pro IL CANCELLIERE tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA FRANCESCO CRISPI 891 presso l'avvocato LEONE CANCELLERIA PONTECORVO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE RE, giusta procura a margine del ricorso;
ricorrente
contro
NU UR, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MONTE DELLE GIOIE 13/2, presso l'avvocato CAROLINA VALENSISE, che la rappresenta e difende unitamente agli 2001 ..711 avvocati CARLO CISA DI GRESY e PAOLO CISA DI GRESY, 1 giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente
contro
FALLIMENTO CIMA 2 di TI IL & C. Snc, TI IL, NU UR;
- intimati -
e sul 2° ricorso n' 21738/99 proposto da: FALLIMENTO CIMA 2 di TI IL & C. Snc e dei soci illimitatamente responsabili TI IL e NU UR, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ASIAGO 8, presso l'avvocato GIANCARLO SABBADINI, rappresentati e difesi dagli avvocati MASSIMO FOSSATI e ETTORE BERT, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;
mber controricorrente e ricorrente incidentale A
contro
NU UR, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MONTE DELLE GIOIE 13/2, presso l'avvocato CAROLINA VALENSISE, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati CARLO CISA DI GRESY e PAOLO CISA DI GRESY, giusta procura a margine del controricorso;
controricorrente
contro
TI IL, PI SpA;
intimati 2 avverso la sentenza n. 781/99 della Corte d'Appello di TORINO, depositata il 31/05/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/03/2001 dal Consigliere Dott. Donato PLENTEDA;
incidentale, udito per il resistente e ricorrente Valensise, che ha chiesto il rigetto dei l'Avvocato ricorsi;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto dei ricorsi. Svolgimento del processo La società LI, s.p.a., con ricorso 27.6.1994, chiese al Tribunale di Pinerolo la dichiara- zione di fallimento della società Cima 2 s.n.c., di TO SI ed NU RA, con sede in Frossa- SCO (Torino), in forza di un credito di L. 6.174.500, portato da decreto ingiuntivo provvisoriamente esecuti- vo. Il tribunale respinse il ricorso ritenendo la So- cietà debitrice artigiana ed il provvedimento fu grava- to da reclamo dalla LI, che la Corte di Appello di Torino accolse, rimettendo gli atti al tribunale ai sensi dell'art. 22 L.F., perché fosse dichiarato il fallimento della società collettiva. Il Tribunale di Pinerolo dichiarò il fallimento con sentenza 28.12.1996, opposto dal TO e dalla Ena- nuel, quest'ultima deducendo di essere receduta dalla società con atto 24.X.1995, e di non avere comunque po- tuto ritirare la copia del reclamo e del decreto noti- ficatile, mentre il TO dedusse la nullità della notifica del decreto di convocazione dinanzi alla Corte di Appello, eseguita erroneamente con il rito degli ir- reperibili. Il curatore del fallimento e la società LI restarono contumaci e il tribunale, con sentenza 10.12.1997, respinse la opposizione. La sentenza fu gravata da appello dalla NU, fondato sul suo recesso ultrannuale, sulla insussisten- za dello stato di insolvenza all'epoca in cui era avve- nuto, sulla mancata sua convocazione in camera di con- siglio e infine sulla non fallibilità della società perché artigiana. Curatela fallimentare e società LI si costi- tuirono resistendo alla impugnazione e la Corte di Ap- pello di Torino, con sentenza non definitiva del 10.7.1998, dichiarò nulla la citazione in opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento e degli atti conseguenti, compresa la sentenza appellata, e assegnò il termine per la rinnovazione della citazione. Dalla LI erano state infatti proposte tre eccezioni 4 processuali: che il termine a comparire ai sensi del- l'art. 164 I° comma c.p.c. era stato inferiore ai ses- santa giorni;
che mancasse nella citazione l'invito a costituirsi nei 20 giorni prima della udienza di compa- rizione, con l'avvertimento che in difetto la costitu- zione non avrebbe impedito le decadenze di cui al suc- cessivo art. 167; che non era stato osservato il dispo- sto dell'art. 170 c.p.c., che stabilisce che dopo la costituzione tutte le notifiche si eseguono al procura- tore costituito. La corte territoriale ha accolto le prime due ecce- zioni, mentre ha respinto la terza, prospettata in ri- ferimento al fatto che nulla era stata la notificazione della citazione in primo grado, in quanto eseguita ad un domiciliatario della società ricorrente (l'avv. Giu- seppe Re), diverso da quello indicato nel ricorso per fallimento (l'avv. Ettore Bert), rilevando che la pro- cura in calce a tale ricorso era stata rilasciata al- l'avv. Re e che sebbene la sentenza dichiarativa di fallimento fosse stata notificata all'avv. Bert, il de- creto della corte di merito indicava l'avv. Re come di- fensore della LI, sicché era lecito ipotizzare un errore della cancelleria nella notifica all'altro professionista, che era stato il primo difensore della ricorrente;
per l'effetto ha disposto la rinnovazione 5 della citazione nei con fronti dei convenuti. Con sentenza definitiva del 26.3.1999 (31.5.1999) corte ha poi accolto l'appello della NU ed ha la revocato la dichiarazione di fallimento, compensando interamente le spese del processo di II° grado, rite- nendo applicabile l'art. 10 L.F. e dunque non più fal- libile il socio receduto oltre l'anno. Contro tale sentenza e contro quella definitiva, per la quale era stata formulata riserva di impugnazio- ne, hanno proposto separati ricorsi la società Lipita- lia e il curatore del fallimento Cima 2, la prima con due ed il secondo con un solo motivo%3B ha resistito ad entrambi NU RA, che ha depositato memoria. Motivi della decisione Preliminarmente va disposta la riunione ai sensi dell'art. 335 c.p.c. dei due ricorsi, che hanno ad og- getto la stessa sentenza. La società LI deduce con il primo motivo in riferimento alla sentenza non definitiva - la viola- zione dell'art. 170 c.p.c., avuto riguardo al punto della decisione che aveva disatteso la sua eccezione di nullità della notificazione della citazione in opposi- zione alla sentenza dichiarativa del fallimento, in quanto eseguita presso l'avv. Giuseppe Re e non nel con il ri- domicilio presso l'avv. Ettore Bert, eletto 6 corso per fallimento e presso il quale era stata noti- ficata la sentenza dichiarativa, a nulla rilevando che nella fase del reclamo la LI fosse stata rappre- sentata solo dall'avv. Re, mentre in senso contrario rilevava che quest'ultimo, procuratore generale alle liti, avesse delegato l'avv. Bert nel ricorso per fal- limento "per la presente procedura ed in ogni sua fase e grado". Analogo vizio e la violazione dell'art. 307 c.p.c. la ricorrente denunzia con riguardo alla sentenza defi- nitiva, deducendo la nullità anche della notificazione dell'atto di rinnovazione della citazione, anch'esso notificato presso lo studio dell'avv. Re;
tale nullità avrebbe comportato la inosservanza dell'ordine di rin- novazione della citazione e conseguentemente la estin- zione del processo, ai sensi dell'art. 307 III° comma c.p.c.. La censura è destituita di fondamento. Ha rilevato la corte di merito, con la sentenza non definitiva del 10.7.1998, che la procura apposta in calce al ricorso per fallimento proposto dalla società LI era stata rilasciata all'avv. Giuseppe Re, già procuratore generale alle liti in forza di prece- dente procura notarile, e che il decreto della Corte di Appello di Torino, che aveva accolto il reclamo ex art. 22 L.F. avverso il provvedimento reiettivo del tribuna- le, aveva indicato la predetta società come rappresen- tata e difesa dall'avv. Re, essendo evidentemente que- st'ultimo il difensore costituito all'atto del reclamo. A fronte di tali circostanze, incontroverse, ha giudicato corretta la notificazione della citazione in opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento proposta da NU RA, eseguita presso l'avv. Re in Torino, a nulla rilevando che la predetta sentenza fos- se stata invece notificata all'avv. Bert in Pinerolo, indicato nel ricorso iniziale come domiciliatario, nel quale comunque era costituito quale procuratore l'avv. Re;
sicché, al di fuori di quell'atto, in tutti gli al- tri e soprattutto nel reclamo alla corte di appello, cui conseguì la sentenza dichiarativa poi opposta, ad essere costituito risultò esclusivamente l'avv. Re, al quale la opposizione fu, dunque, ritualmente notifica- ta, irrilevante essendo circostanza che la sentenza dichiarativa sia stata comunicata a cura della cancel- leria all'avv. Bert, piuttosto rilevando che abilitato a ricevere quella comunicazione e gli atti successivi, come la citazione in opposizione, l'appello e la rinno- vazione dell'atto di appello disposta dalla sentenza non definitiva della corte torinese, fosse il difensore che in effetti li ricevette. 8 Con il secondo motivo la soc. LI e con l'unico il curatore del fallimento della società Cima 2 denunziano la violazione e falsa applicazione degli artt. 147 I° e II° comma e 10 L.F., per la erronea re- voca del fallimento della NU, a causa del suo re- cesso, posto che l'art. 10 citato non può trovare ap- plicazione alla fattispecie, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 66/1999, dalla corte di merito richiamata, che per essere meramente interpretativa, non esplica effetti vincolanti. Anche tali motivi di censura sono infondati. Con sentenza 21.7.2000 n.319 la Corte Costituziona- le ha dichiarato la illegittimità costituzionale del- l'art. 147 L.F., nella parte in cui prevede che il fal- limento dei soci a responsabilità illimitata di società fallita possa essere dichiarato dopo il decorso di un anno dal momento in cui essi abbiano perso, per qual- la responsabilità illimitata. Tale statui- siasi causa, che si conforma alla pronunzia interpretativa zione - n. 66/1999 della corte predetta, che aveva dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale della norma, ove interpretata nel senso che il falli- mento di tali soci può essere dichiarato solo entro il termine di un anno, fissato dagli artt. 10 e 11 L.F., 9 dal venir meno della appartenenza alla compagine socia- le - ha espunto dall'ordinamento la disposizione, che consentiva senza limiti di tempo la estensione del fal- limento al socio illimitatamente responsabile, rendendo così improponibile ogni discussione sulla applicazione $109T 250.000 dell'art. 10 L.F. ai soci delle società di persone. 456T 60000 Il ricorso va pertanto respinto, con la condanna TOT. 310.900 dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese pro- cessuali, in L. di cui L.
4.000.000 per onorari.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Condanna i ricorrenti in solido alle spese processuali, di cui L.
4.000.000 per onorari. live go.ace felt store .. Roma 13.3.2001 Il Presidente Il Consigliere estensore Гул при Pasquale Reale Donato Plenteda, SATIONE CONTE AUST Andrea Bianchi 3 AGO 2001 UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in dat 27 NOV. 200 4 52546 27 versate E. 310.000al n. 1 0 (lire trecentodiecimila 0 p. il Dirigento a Servizi (Dott.ssa Grazia DI FILIPPO) Responsabile Servizio Atti Giudiziarii (D RACCICHINI, 10