Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/08/2003, n. 12568
CASS
Sentenza 27 agosto 2003

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

La tutela reale nei confronti dei licenziamenti illegittimi (quale prevista dall'art. 18 legge 20 maggio 1970 n. 300) non si applica, secondo il disposto dell'art. 4, comma secondo, legge 1 maggio 1990 n. 108, nei confronti dei prestatori lavoro ultrasessantenni i quali non si siano avvalsi dell'opzione per la prosecuzione del rapporto di lavoro. Tuttavia solamente la maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia e non anche il mero raggiungimento della massima anzianità contributiva comporta la recedibilità ad nutum dal rapporto di lavoro, ne' sussiste nel rapporto di lavoro contrattualizzato dei dipendenti delle poste italiane la facoltà dell'amministrazione di collocare a riposo d'ufficio il dipendente al compimento del quarantesimo anno di servizio. Sarebbe infatti nulla, secondo la normativa propria del contratto a termine, la clausola che pattuisse la cessazione del rapporto di lavoro ad un giorno "certus quando".

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/08/2003, n. 12568
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12568
    Data del deposito : 27 agosto 2003

    Testo completo