Sentenza 27 agosto 2003
Massime • 1
La tutela reale nei confronti dei licenziamenti illegittimi (quale prevista dall'art. 18 legge 20 maggio 1970 n. 300) non si applica, secondo il disposto dell'art. 4, comma secondo, legge 1 maggio 1990 n. 108, nei confronti dei prestatori lavoro ultrasessantenni i quali non si siano avvalsi dell'opzione per la prosecuzione del rapporto di lavoro. Tuttavia solamente la maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia e non anche il mero raggiungimento della massima anzianità contributiva comporta la recedibilità ad nutum dal rapporto di lavoro, ne' sussiste nel rapporto di lavoro contrattualizzato dei dipendenti delle poste italiane la facoltà dell'amministrazione di collocare a riposo d'ufficio il dipendente al compimento del quarantesimo anno di servizio. Sarebbe infatti nulla, secondo la normativa propria del contratto a termine, la clausola che pattuisse la cessazione del rapporto di lavoro ad un giorno "certus quando".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/08/2003, n. 12568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12568 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PRESTIPINO Giovanni - Presidente -
Dott. VIGOLO Luciano - rel. Consigliere -
Dott. ROSELLI Federico - Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - Consigliere -
Dott. STILE Paolo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
POSTE ITALIANE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE EUROPA 190, presso lo studio dell'avvocato ANNA MARIA ROSARIA URSINO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
IC TR IG;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n. 26700/01 proposto da:
IC TR IG, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TACITO N. 50, presso lo studio dell'avvocato BRUNO COSSU, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CARLO CESTER, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché contro
POSTE ITALIANE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE EUROPA 190, presso lo studio dell'avvocato ANNA MARIA ROSARIA URSINO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 72/00 del Tribunale di PADOVA, depositata il 22/09/00 - R.G.N. 3362/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/12/02 dal Consigliere Dott. Luciano VIGOLO;
udito l'Avvocato DEL VECCHIO per delega URSINO;
udito l'Avvocato COSSU;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso, per l'accoglimento per quanto di ragione relativo al secondo motivo del ricorso principale e rigetto del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 3 febbraio/4 luglio 1997, il Pretore di Padova, accogliendo in ricorso proposto dal sig. LU RI TR nei confronti dell'Ente Poste Italiane, dichiarava l'illegittimità del licenziamento intimato dall'Ente a controparte il 25 gennaio 1995 in conformità di clausola risolutiva automatica;
ordinava la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e condannava l'Ente a risarcirgli il danno, nella misura della retribuzione globale di fatto, dalla data del licenziamento a quella di effettiva reintegra, con interessi legali e rivalutazione dalle singole scadenze, oltre che al pagamento dei contributi.
Il Tribunale della stessa sede, con sentenza in data 19 gennaio 2000/22 settembre 2000, in parziale accoglimento dell'appello dell'Ente, disponeva la detrazione dal risarcimento del danno del trattamento pensionistico percepito dal RI e determinava la condanna dell'appellante al pagamento degli accessori del credito secondo i criteri di cui all'art. 22, comma 36, della legge n.724/1994. Confermava nel resto la sentenza impugnata.
Per la cassazione di questa sentenza ricorrono, con atto notificato il 19 settembre 2001, le Poste Italiane s.p.a. (succedute all'Ente Poste Italiane) con due motivi.
Resiste il RI con controricorso, notificato il 2 novembre 2001, contenente altresì ricorso incidentale affidato ad unico motivo.
Le Poste Italiane hanno a loro volta proposto controricorso al ricorso incidentale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Previa riunione dei ricorsi, proposti contro la stessa sentenza (art. 335 c.p.c.) deve essere, anzitutto, rilevata l'inammissibilità del controricorso, e del contestuale ricorso incidentale, perché notificato oltre il termine perentorio previsto dall'art. 370, primo comma, c.p.c. Col primo motivo del ricorso principale, le Poste deducono "violazione e falsa applicazione degli artt. 6 7 e 8 della legge 29 gennaio 1994, n.71 e degli artt. 12, 14 e 15 disp. prel. cod. civ." e sostengono che con il d.l. 1 dicembre 1993, n.487, convenuto con modificazioni in legge 29 gennaio 1994, n.71, non solo si era inteso procedere al riassetto del settore e alla eventuale riconversione del personale con finalità di risanamento, ma - essendosi stabilito che il personale restasse alle dipendenze dell'ente con rapporto di diritto privato e, al tempo stesso, che, in via transitoria e sino alla stipulazione del contratto di lavoro, ai dipendenti continuassero ad applicarsi i trattamenti vigenti alla data di entrata in vigore del decreto fino al stipulazione del contratto -, si era voluto affidare a quest'ultimo la relativa disciplina, così "delegificata", di talché la normativa collettiva rinveniva il fondamento della sua validità nella stessa legge.
Ne sarebbe conseguita la piena validità della clausola di risoluzione automatica al raggiungimento della massima anzianità contributiva, prevista dal contratto integrativo, stipulato contestualmente a quello collettivo, e per rinvio da parte di quest'ultimo.
In ragione di ciò, la clausola era valida "erga omnes" senza che ne conseguisse alcun sovvertimento dei principi sulla gerarchia delle fonti. Il motivo è infondato. Questa Corte ha, in più occasioni, affermato che "con riferimento al rapporto lavorativo 'contrattualizzatò dei dipendenti postali, soggetto alla disciplina di diritto comune, senza deroghe al codice civile e alle leggi che regolano il lavoro subordinato nell'impresa, deve ritenersi inammissibile e illegittima la clausola contrattuale, contenuta nell'accordo integrativo del contratto collettivo 26 novembre 1994, di risoluzione automatica del rapporto al raggiungimento della massima anzianità contributiva, non essendo consentito a un contratto collettivo di diritto comune di regolare un rapporto di lavoro subordinato privato a tempo indeterminato in maniera da snaturarne il tipo legale mediante la previsione della sua cessazione automatica, senza bisogno di recesso, al verificarsi di un evento, sia esso considerato come scadenza di un termine o come avveramento di una condizione risolutiva, anche perché, ove l'effetto estintivo fosse riconducibile ad un elemento accidentale de contratto, verrebbe meno la possibilità per il giudice di operare qualunque controllo sulla giustificazione dell'estinzione del rapporto per volontà delle parti, eccettuati soltanto i casi di nullità, ex art. 1418 cod. civ., dell'elemento accidentale. Nella suddetta ipotesi, peraltro,
ove il rapporto sia di fatto cessato per effetto della illegittima clausola di risoluzione, il diritto del lavoratore al ripristino scaturisce dall'applicazione non già della disciplina del licenziamento illegittimo ex art. 18 Statuto dei lavoratori, ma di quella comune in materia di responsabilità contrattuale" (Cass. 19 ottobre 2000, n. 13851; v. anche Cass. 17 novembre 2000, n. 14882; 16 agosto 2000, n. 10872; 30 dicembre 1999, n. 14763; 29 dicembre 1999, n. 14697). Si tratta di giurisprudenza univoca, assolutamente consolidata e coerente con i principi fondamentali in materia di rapporto di lavoro di diritto privato, dalla quale il Collegio non ritiene di dover dissentire, in assenza di deduzioni decisive di segno contrario e della già compiuta disamina, ad opera della stessa giurisprudenza della Corte sopra citata, degli argomenti esposti nel motivo, particolarmente in punto di affidamento all'autonomia privata, da parte della legge n.71 del 1994, della regolamentazione del rapporto di lavoro (ma non anche dei fatti estintivi dello stesso) dei dipendenti dell'Ente Poste Italiane (ora Poste Italiane s.p.a.), peraltro, con "prorogano" dei "trattamenti" previgenti in regime di pubblico impiego (non, quindi, delle cause di cessazione del rapporto) sino alla stipulazione del nuovo contratto collettivo. La Corte ha già avuto occasione di rilevare come la normativa contrattuale in esame non possa avere efficacia erga omnes anche perché non sarebbe certo di maggior favore per il lavoratore che a raggiungimento della massima anzianità contributiva venga a perdere, addirittura, il lavoro (cfr. Cass. n. 1758 /1999 in motivazione). Col secondo motivo, le Poste denunciano "violazione e falsa applicazione dell'art. 2118 c. civ. in relazione all'art. 1353 c. civ. nonché degli artt. 1 e 3 della legge n.604 del 1966 e art. 6 della legge n.71 del 1994".
Deducono che nella fattispecie non era ravvisabile risoluzione per iniziativa del datore di lavoro (e quindi licenziamento), bensì risoluzione automatica del rapporto per mutuo consenso. Si sarebbe trattato di clausola di risoluzione condizionale, assimilabile alle cd. clausole di stabilità, mediante le quali il datore, limitando il proprio potere di recedere, si obbliga a risolvere il rapporto di lavoro soltanto nelle ipotesi espressamente previste e, nel caso in esame, per l'avveramento di una condizione risolutiva espressa (il raggiungimento dell'anzianità contributiva massima: evento oggettivo, futuro ed incerto), il che escludeva anche l'obbligo di preavviso.
Si trattava di clausola transitata (per effetto dell'art. 6, comma secondo, della legge n.71/1994) nel nuovo regime del rapporto di lavoro dalla precedente disciplina del rapporto di pubblico impiego la quale riconosceva all'amministrazione al facoltà di collocare a riposo d'ufficio l'impiegato al compimento di 40 anni di servizio effettivo, sicché era da escludere un ipotetico diritto quesito del lavoratore alla permanenza in servizio sino al compimento del 65 anno di età.
Doveva altresì considerarsi che l'art. 4 della legge n.108 del 1990 esclude dalla tutela sia reale che obbligatoria i lavoratori ultra sessantenni in possesso dei requisiti pensionistici che non abbiano optato per la prosecuzione del rapporto.
Il raggiungimento dell'anzianità contributiva massima restituiva perciò al lavoratore il diritto di recedere "ad nutum". Inconferente era il richiamo degli artt. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 407 e 1, secondo comma, del d.lgs. 30 dicembre 1992 e cioè
alla previsione della facoltà per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria di proseguire il rapporto di lavoro, dapprima, sino al 62^ e poi sino al 65^ anno di età, perché da tale normativa erano esclusi i non iscritti al regime generale I.N.P.S. e alle gestioni sostitutive, integrative o esonerative dell'assicurazione generale obbligatoria, e tale non era quella dell'Istituto Postelegrafonici. Per detta categoria di lavoratori, del resto, già era previsto il pensionamento al 65 anno di età dall'art. 2 della legge 15 febbraio 1958, n.46, e le norme pubblicistiche sul collocamento a riposo erano state fatte salve dall'art. 6, comma 7, della legge n.71/1994.
In via subordinata, le Poste deducono che, per il principio della "compensano lucri cum damno", il trattamento pensionistico avrebbe dovuto essere detratto dal risarcimento del danno computato sulle retribuzioni globali di fatto.
Il motivo è infondato.
Se è condivisibile la premessa (circa la non ravvisabilità di un licenziamento nella concreta fattispecie) dalla quale muovono le argomentazioni della società ricorrente, non possono condividersi (per quanto già detto) le ulteriori deduzioni, secondo cui la risoluzione automatica deriverebbe da mutuo consenso (prestato dalle parti collettive) e comunque da una clausola di risoluzione condizionale assimilabile alle cd. clausole di stabilità, transitata nel rapporto di lavoro privatizzato dal rapporto di pubblico impiego. La clausola in questione non può concretizzare una clausola di stabilità relativa in quanto una pattuizione di tal genere presupporrebbe, anzitutto, la recedibilità "ad nutum" dal rapporto di lavoro, non configurabile nella concreta fattispecie per il solo fatto che il dipendente avesse maturato la massima anzianità contributiva.
Infatti, l'art. 4, comma secondo, della legge 11 maggio 1990, n.108 dispone che le disposizioni di cui all'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n.300, come modificato dall'art. 1 della stessa legge n.108
cit., e dell'art. 2 di quest'ultimo testo normativo non si applicano nei confronti dei prestatori di lavoro ultrasessantenni in possesso dei requisiti pensionistici, sempre che non abbiano optato per la prosecuzione del rapporto di lavoro.
A differenza delle sostituite disposizioni dell'art. 11 della legge 15 luglio 1966, n.604, non è più espressamente richiamata la pensione di vecchiaia;
tuttavia, ragioni di ordine testuale e sistematico inducono a ritenere che nessun mutamento vi sia stato in ordine al principio secondo il quale solo la maturazione del diritto al pensionamento di vecchiaia comporta la recedibilità "ad nutum" dal rapporto di lavoro, non anche il solo raggiungimento della massima anzianità contributiva (cfr. Cass. 17 febbraio 1999, n. 3907). Nè può ritenersi vigente, anche nel rapporto di lavoro "contrattualizzato", la facoltà dell'amministrazione di collocare a riposo d'ufficio il dipendente al compimento del 40 anno di servizio:
a differenza che per l'impiego pubblico statale (dove i due aspetti sono trattati da una stessa disciplina), per il lavoro privato la regolamentazione del rapporto di attività è completamente indipendente da quella che presuppone la cessazione del rapporto stesso, come comprova la considerazione dell'età pensionabile e dei requisiti per il conseguimento della prestazione previdenziale esclusivamente in chiave di deroga all'applicabilità del regime di stabilità dei rapporti di lavoro (art. 4, co. 2, l. n. 108 del 1990). Ne consegue che alla previsione dell'art. 6, comma 7, d.l. 487/1993, convertito nella l. 71/1994, secondo cui per il trattamento di quiescenza dei dipendenti postali si applicano le stesse norme previste per il personale statale, si deve attribuire portata circoscritta, appunto, al trattamento dovuto alla cessazione del servizio, cessazione regolata dal nuovo regime privatistico e non più da quello proprio dell'impiego pubblico, che contempla, ad esempio, la cessazione automatica del rapporto al compimento di un età massima, peraltro con possibilità del dipendente di decidere di protrarre il servizio per altri due anni (ex multis: Cass. 12 agosto 200, n. 10782, in motivazione).
Il raggiungimento della massima anzianità contributiva, considerato nell'arco di svolgimento di un rapporto di lavoro dotato di stabilità e al di fuori di altre cause eventuali di cessazione (dimissioni, licenziamento, morte del lavoratore e simili) che certamente, secondo un criterio logico-giuridico, è da ritenere non rientrassero nelle prospettazioni della volontà delle parti collettive in sede di pattuizione della clausola di risoluzione automatica, viene a configurarsi essenzialmente come termine finale del rapporto, piuttosto che come sua condizione risolutiva, e, in quanto tale, esula dagli schemi nei quali la legge 18 aprile 1962, n.230 consente l'apposizione del termine al rapporto di lavoro. In
ogni caso, se anche si volesse porre l'accento sul fatto che il raggiungimento di qualsiasi età (in particolare, di una determinata anzianità contributiva o anagrafica) è oggettivamente "incertus an" (indipendentemente, cioè, dalle prospettazioni delle parti al momento della stipulazione collettiva, la quale ovviamente aveva riguardo al progredire del tempo e delle anzianità per tutto il complesso dei lavoratori, per i quali la contrattazione collettiva intendeva regolare la cessazione automatica del rapporto astrattamente considerato, indipendentemente cioè dagli eventi accidentali che avrebbero potuto verificarsi per il singolo dipendente) si deve egualmente ritenere la nullità della clausola, secondo la normativa propria del contratto a termine, che comunque vieta, se non in ipotesi specificamente determinate, di pattuire la cessazione del rapporto di lavoro ad un giorno "certus quando" (del resto, gli eventi sopra considerati in via esemplificativa che rendono incerto l'"an" sono comuni anche a qualsiasi altra previsione di termine del rapporto di lavoro).
Ha escluso il giudice di appello che la comunicazione datoriale concernente la cessazione del rapporto possa considerarsi come mera "presa d'atto" della causa risolutiva del rapporto per risoluzione automatica, sicché, in questa prospettiva, si sarebbe trattato non di un licenziamento, ma del "collocamento a riposo" del dipendente;
in ambito privato non può operare, infatti, l'automaticità del collocamento a riposo, ma occorre sempre che la risoluzione del rapporto sia riconducibile allo schema di cui agli artt. 2118 e 2119 c.civ., sicché "la volontà manifestata dal datore di lavoro di risolvere il rapporto, sia pure per raggiungimento dei limiti di età anagrafica previsti dalla contrattazione collettiva, va ricondotta allo schema legale del recesso datoriale e quindi del licenziamento. Del resto, nel caso in esame, la clausola dell'accordo collettivo in contestazione richiama esattamente quella di cui all'art. 81 del c.c.n.l. per la risoluzione del rapporto di lavoro per compimento del
65 anno di età.
(...) anche nel suddetto caso, previsto dall'art. 79 lettera a), il successivo art. 80 del c.c.n.l. prevede che la parte recedente debba darne comunicazione per iscritto all'altra parte con indicazione, se recedente è l'Ente Poste, dello specifico motivo".
Rileva la Corte come siffatte affermazioni del giudice di merito non siano correlabili ad una ricognizione, in positivo, di una volontà risolutoria espressa dalla parte datoriale, ma promanino dal convincimento del Tribunale che, stante la nullità della clausola, per la risoluzione del rapporto sarebbe occorso in concreto un valido recesso datoriale, sicché la qualificazione come "licenziamento" della intimazione dell'Ente Poste in data 25 gennaio 1995, è erroneamente ricondotta ad una pretesa consequenzialità logica che questa Corte può emendare a norma dell'art. 384, secondo comma, c.p.c., correggendo la motivazione, contenente una erronea sussunzione del fatto "sub specie iuris", nei senso che la comunicazione datoriale di cessazione del rapporto per effetto della clausola di risoluzione espressa costituiva non altro che un richiamo, puramente ricognitivo, del contenuto della clausola medesima. Di talché anche la "reintegrazione" nel posto di lavoro e il risarcimento del danno in misura pari alle retribuzioni devono intendersi come affermazione della continuità del rapporto di lavoro (non cessato per effetto della clausola) e del correlato obbligo retributivo.
L'ultima censura del motivo si appalesa inammissibile, non essendo la società rimasta soccombente in appello in punto di detraibilità del trattamento pensionistico.
Ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
P.T.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile l'incidentale. Compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 27 agosto 2003