Sentenza 14 luglio 1998
Massime • 1
In tema di decorrenza dei termini di durata massima della custodia cautelare, qualora sia annullato dal giudice dibattimentale il decreto che dispone il giudizio, con regresso del procedimento alla fase delle indagini preliminari, i termini di detta fase cominciano nuovamente a decorrere dalla declaratoria di nullità. Ne consegue che, ove in precedenza il rinvio a giudizio sia stato disposto prima della scadenza del termine di fase e non sia stato superato il termine proprio della fase successiva, non deve essere disposta la cessazione della misura cautelare ancora in atto.
Commentario • 1
- 1. La domanda non riproposta in sede di precisazione delle conclusioni si intende rinunciataAndrea Falcone · https://www.filodiritto.com/ · 18 febbraio 2013
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/07/1998, n. 4301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4301 |
| Data del deposito : | 14 luglio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PIROZZI ENZO Presidente del 14/07/1998
1. Dott. LOSANA CAMILLO Consigliere SENTENZA
2. Dott. MABELLINI ANNA Consigliere N. 4301
3. Dott. SILVESTRI GIOVANNI Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. TARDINO VINCENZO LUIGI Consigliere N. 18210/1998
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da
1) AR OM n. il 13.10.1948
avverso ordinanza del 10.03.1998 TRIB. LIBERTÀ di PALERMO sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LOSANA CAMILLO sentite le conclusioni del P.G. Dott. Viglietta che ha chiesto il rigetto del ricorso udito il difensore Avv. Sotgiu che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
LA CORTE OSSERVACon ordinanza 10.03.1998 il Tribunale del riesame di Palermo confermava l'ordinanza del GIP di quel Tribunale del 22.12.1997 con la quale era stata respinta l'istanza di revoca della custodia cautelare applicata nei confronti di AR OM per i delitti di cui agli articoli 416 bis e 575-577 c.p. Il Tribunale osservava:
1) Circa i gravi indizi di colpevolezza.
1-1) Per gli omicidi EC (avvenuto il 7.5.1983) e AR (avvenuto il 22.3.1984) esisteva un giudicato cautelare;
sicché dovevano ritenersi valide tutte le argomentazioni di cui alla precedente ordinanza 18.02.1997, salva, ovviamente, la considerazione di circostanze nuove. Pertanto doveva ritenersi scontata la attendibilità dei collaboratori di giustizia TT NT e ON AL.
1-2) Quanto alle circostanze nuove addotte dalla difesa:
1-2-1) Le dichiarazioni di RO US e ZO non erano idonee a scalfire il quadro indiziario. Essi avevano riferito che l'RD era legato anche da parentela, a ON US (appartenente alla famiglia mafiosa del EC, contrapposta a quella alcamese di MI, ZO, che avrebbe deliberato gli omicidi) sicché secondo la difesa questa circostanza poneva in evidenza una incompatibilità col preteso concorso dell'RD negli omicidi medesimi. Ma, secondo il Tribunale, i RO non avevano collocato nel tempo le loro indicazioni, lasciando quindi ampio spazio al formarsi, o al disfarsi di contrasti e di alleanze diverse. Lo stesso doveva dirsi riguardo al riferito contrasto tra l'RD e LO NT, il quale era affiliato ai MI. In realtà proprio il LO era stato socio della stessa società Ce-di-ca dell'RD;
i contrasti dovevano essere collocati in epoca successiva agli omicidi.
1-2-2) La produzione di un biglietto aereo rilasciato il giorno dell'omicidio EC non valeva, secondo il Tribunale, a dimostrare il preteso alibi. Infatti non poteva sapersi se e da chi quel biglietto fosse poi stato, in concreto, utilizzato.
1-2-3) In ordine all'omicidio AR, non sussisteva il preteso contrasto tra le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia ON e TT (in vero)quando il primo aveva detto che l'RD era estraneo all'omicidio, aveva confuso gli episodi e si era riferito all'omicidio di un professore;
mentre, a leggere nella loro interezza le dichiarazioni del ON, emergeva come anch'egli, in sintonia col TT, attribuisse l'omicidio AR anche all'RD).
2) Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale rilevava:
2-1) che i pur essendo i fatti ascritti all'RD molto risalenti nel tempo, sussisteva la presunzione di cui all'art. 275 e. 3 c.p.p.;
2-2-) che inoltre sussisteva il pericolo di inquinamento probatorio in relazione alla capacità intimidatrice del clan mafioso;
2-3) che in considerazione della gravità dei fatti e del ruolo dell'RD, doveva ritenersi consistente il Pericolo di reiterazione di gravi delitti.
3) Quanto al motivo di impugnazione , addotto dalla difesa riguardante la mancata indicazione, nell'ordinanza applicativa della misura cautelare, del termine di durata, il Tribunale osservava che tale eccezione era inammissibile perché non dedotta in sede di applicazione della misura, bensì soltanto nella procedura riguardante l'eventuale revoca della stessa.
4) Il Tribunale affrontava poi l'argomento difensivo riguardante il preteso decorso del termine massimo di custodia cautelare a sensi dell'art. 303,c.
1. c.p.p.
Va premesso che l'RD era stato arrestato il 8.3.1996 e che il termine massimo della custodia cautelare, riferito alla fase delle indagini preliminari scadeva l'8.9.97.
Il GIP aveva disposto il rinvio a giudizio in data 31.05.1997. Il 12.11.97 la Corte d'assise di Trapani aveva dichiarato nullo quel decreto di rinvio a giudizio e quindi a procedimento era regredito alla fase delle indagini preliminari.
Ora: secondo la difesa, essendo stato dichiarato nullo il decreto di rinvio a giudizio, il termine di fase (della fase cioè delle indagini preliminari) doveva considerarsi decorso. Secondo il Tribunale, invece, il termine non era decorso perché, verificatasi la regressione in forza dell'art. 303 comma 2 c.p.p., il termine ricomincia "ex novo" a decorrere, sempreché non siano superati i limiti massimi della custodia cautelare di cui all'art.303 comma 4 c.p.p. In vero, nella ipotesi in esame, doveva essere verificato se, alla data di emanazione dell'ordinanza di annullamento del decreto che aveva disposto il giudizio, fosse ancora pendente il termine di custodia cautelare relativo alla fase dibattimentale di primo grado:
perché il decreto di rinvio a giudizio, ancorché nullo, aveva comunque determinato il passaggio alla fase dibattimentale. (Si osservava che, se la legge non fosse interpretabile in tal senso, l'art. 303 comma 2 risulterebbe di fatto inapplicabile). Poiché nella specie la risposta alla verifica di cui sopra era positiva, non poteva dirsi decorso il termine della custodia cautelare.
Ha proposto ricorso per cassazione l'RD deducendo i seguenti motivi:
1) Su quest'ultimo punto.
Secondo il ricorrente, la fase delle indagini preliminari non avrebbe potuto considerarsi conclusa sulla base di un decreto di rinvio a giudizio poi dichiarato nullo.
Dunque, permanendo quella fase, il termine della custodia cautelare (previsto nella misura massima di anni uno e mesi sei) era spirato fin dalli 8.9.97.
La norma doveva essere interpretata in questo senso: pena una interpretazione estensiva " in malam partem" non consentita. Una conferma di tale interpretazione si ricaverebbe dall'art. 305 comma 2 c.p.p. ove è stabilito che i termini non possono comunque essere superati della metà: cosa che invece si verificherebbe seguendo l'interpretazione accolta dal Tribunale.
Inoltre, se fosse consentita la tesi di cui alla ordinanza impugnata, si finirebbe per addebitare al soggetto (col prolungamento della custodia cautelare) gli effetti di una nullità non certo dovuta al suo comportamento bensì, se mai, all'istituzione.
2) Sulla pretesa violazione dell'art. 292 lett. d) per la mancata indicazione del termine di durata della misura, il ricorrente ha sostenuto che l'eccezione non era affatto inammissibile. Determinatasi la regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari, il soggetto doveva considerarsi rimesso nei termini. Quanto al preteso "periculum libertatis" la motivazione dell'ordinanza era del tutto carente.
3) Sulle esigenze cautelari. E riferimento del Tribunale all'art. 275 c. 3 c.p.p. era erroneo. L'art. 416 bis non era stato contestato.
Inoltre i Giudici di merito non avevano dato il giusto rilievo al lungo tempo trascorso dall'epoca dei fatti.
4) Sui gravi indizi di colpevolezza. Non sussistevano indizi gravi. Il collaboratore ON aveva espressamente negato che l'RD facesse parte del sodalizio criminoso;
ne' sarebbe chiaro il ruolo da lui avuto nei delitti. Il Tribunale non avrebbe tenuto conto di palesi contraddizioni nelle dichiarazioni dei collaboratori;
ed evanescente sarebbe il rapporto causale tra la condotta attribuita al ricorrente e gli eventi. In ogni caso per l'omicidio EC sussisteva un abbi documentato dal biglietto aereo. Proprio da ciò si doveva dedurre che le dichiarazioni dei "pentiti" non soltanto non erano riscontrate, ma erano addirittura smentite.
Tutti i motivi del ricorso sono infondati.
1) Con il primo motivo la difesa ha posto il problema relativo al rilievo che ha il provvedimento di annullamento del decreto che dispone il giudizio rispetto al decorso dei termini della custodia cautelare.
Pacifico che, a sensi dell'art. 303 nr. 2 c.p.p., quando a seguito di annullamento il procedimento regredisce ad una fase processuale diversa, i termini di quella fase decorrono nuovamente a far tempo dalla data del provvedimento che dispone il regresso. Il ricorrente però ha sostenuto che se, alla data del provvedimento di annullamento, il termine della fase cui il procedimento regredisce era già scaduto, dovrebbe farsi luogo alla scarcerazione dell'indagato o dell'imputato.
In pratica, secondo la difesa, il principio di cui all'art. 303 nr. 2 c.p.p. sarebbe applicabile nei soli casi in cui il provvedimento di annullamento venga emesso entro i termini della fase precedente;
e ciò per la ragione che, annullato il provvedimento che determina il cambiamento di fase, non potrebbe dirsi "aperta" la fase processuale successiva.
Tuttavia questa Corte ha già avuto modo di affermare il principio secondo cui "la perdita di efficacia della custodia cautelare non dipende tanto dalla validità degli atti di mutamento di fase processuale previsti dall'art. 303 c.p.p. quanto e soltanto dalla loro mancata emissione nei termini", e, quindi, :"ai fini del cambiamento di fase e della decorrenza dei nuovi termini, ciò che conta è l'esistenza storico-giuridica dell'atto e non la sua validità, senza che sia dato distinguere tra vizio e vizio". (così Cass. Sez. VI 13.02.1995, EC). Più specificamente, ancora questa Corte ha ritenuto che, verificatesi a seguito di declaratoria di nullità dell'udienza preliminare il regresso del procedimento alla fase delle indagini preliminari, termini di detta ultima fase iniziano nuovamente a decorrere dalla data della pronuncia della summenzionata declaratoria a sensi dell'art. 303 nr. 2 c.p.p.; ragion per cui, ove in precedenza il rinvio a giudizio sia stato disposto entro il termine di fase e non sia superato il termine proprio della fase successiva, non deve essere disposta la cessazione della misura ancora in atto (così Sez. V 13.03.94, Masi e, sostanzialmente, Sez. 14.3.96 Affuso). I principi sopra ricordati sono pienamente condivisi da questo collegio. Se infatti le norme fossero interpretate nel senso voluto dal ricorrente, la disciplina di cui all'art. 303 comma 2 c.p.p. risulterebbe, in concreto, praticamente inapplicabile;
dal momento che il provvedimento di annullamento da cui discendesse la regressione, alla fase precedente, del procedimento, verrebbe di fatto emesso pressoché sempre dopo la scadenza dei termini di detta fase. Ma, soprattutto, va rilevato che ai fini che qui interessano, e premessa la validità e l'attualità del titolo da cui discende l'applicazione della, misura cautelare, la durata dei termini della custodia va individuata con riferimento alle imputazioni ed ai provvedimenti (che possono riguardare non solo il passaggio da una fase ad un'altra, ma anche eventuali sospensioni o proroghe dei termini) al momento esistenti: nessuna incidenza potendo avere successive modifiche delle imputazioni o annullamento di provvedimenti.
È stato infatti ritenuto che il venir meno, ovvero la modifica, di una imputazione, produce una corrispondente modifica dei termini massimi della custodia, ma per il futuro;
non produce invece effetto, "ora per allora", sui termini relativi a fasi già esaurite. In sostanza: la nuova qualificazione è efficace per la fase conclusasi con la decisione e per i gradi successivi: non ha valore retroattivo. Allo stesso modo la successiva assoluzione da un reato indicato nell'art. 407 comma 2 lett. a c.p.p., in base al quale sia stata ritualmente disposta la sospensione dei termini a sensi dell'art. 304 comma 2 c.p.p., non fa venir meno gli effetti, "ora per allora", di quella sospensione.
Lo stesso deve dirsi a proposito dei provvedimenti che determinino un cambiamento di fase e, quindi, una nuova decorrenza dei termini della custodia cautelare. Non può il successivo venir meno (per annullamento) di un tale provvedimento avere, ai fini della decorrenza di nuovi termini di custodia cautelare, (rispetto alla nuova fase processuale instauratasi) effetto retroattivo e determinare "ora per allora" il venir meno del nuovo computo. Certo: una volta avvenuto il regresso alla precedente fase processuale, il computo relativo alla nuova fase non può proseguire;
ma proprio per questo soccorre la norma di cui all'art. 303 nr. 2 c.p.p. Significativo è il tenore letterale di quest'ultima norma ove
è precisato che, disposto il regresso, i termini della fase ove il procedimento regredisce "decorrono di nuovo". Tale espressione significa proprio che quei termini, a seguito del provvedimento poi annullato "non decorrevano più", e, quindi, decorrevano quelli relativi alla fase successiva.
Quella qui accolta non è una interpretazione estensiva "in malam partem" della norma, come invece lamenta il ricorrente. Trattasi, in realtà, della sola, corretta interpretazione della norma stessa, avuto riguardo a criteri letterali e logico-sistematici. Il ricorrente ha pure osservato che, aderendo alla tesi di cui all'ordinanza impugnata si violerebbe il disposto di cui all'art. 305 nr. 2 c.p.p. a norma del quale i termini di custodia cautelare riferiti alla fase delle indagini preliminari non possono superare, comunque, la metà di quelli indicati dall'art. 303 nr. 1 c.p.p. Ma l'osservazione non può avere alcun rilievo. La norma di cui all'art. 305 nr. 2 riguarda infatti il caso specifico della proroga dei termini per ragioni istruttorie. (Che quello di cui all'art. 305 n. 2 sia un caso specifico e non una regola generale è facile rilevare osservando come, ad esempio, i termini di cui all'art. 303 nr. 1, possono giungere fino al doppio quando ci si riferisca all'istituto della sospensione;
così come indicato dall'art. 304 nr. 6 c.p.p.). Il riferimento normativo esatto, per individuare il "tetto" non superabile della custodia cautelare, è, in realtà, soltanto quello di cui all'art. 303 nr. 4 c.p.p. Neppure ha fondamento il rilievo del ricorrente secondo cui nella specie ci si troverebbe di fronte ad un prolungamento della custodia cautelare per cause non dovute all'indagato, bensì alla "istituzione" (dal momento che il provvedimento di rinvio a giudizio sarebbe stato dichiarato nullo per omessa considerazione di certi elementi di prova, e quindi per un fatto dipendente dal Giudice). In vero la custodia cautelare trova la sua giustificazione nei gravi indizi di colpevolezza e nelle esigenze cautelari. I termini della sua durata più o meno estesi, non si pongono in relazione a "comportamenti" dell'indagato, dei quali costituiscano (se prolungati) una sorta di sanzione. Il riferimento è pur sempre alle esigenze cautelari. E così come il legislatore è libero di individuare i termini massimi della custodia cautelare, allo stesso modo è libero di individuare ipotesi in cui detti termini possano essere prolungati.
Che quindi sia stato emesso un provvedimento, poi annullato "per un fatto attribuibile al Giudice", e non dipendente da "fatto e colpa" dell'indagato è cosa del tutto priva di rilievo. Del resto le cause che di fatto determinato (per scelta del legislatore) un prolungamento della custodia cautelare (si pensi alle sospensioni e alle proroghe) si riferiscono di solito proprio a situazioni del tutto indipendenti dal comportamento del soggetto interessato. In conclusione: in accoglimento della tesi sopra riassunta, deve ritenersi che correttamente il Tribunale non ha ravvisato la decorrenza dei termini della custodia cautelare;
e ciò perché, al momento in cui venne emesso il provvedimento che dichiarava nullo il rinvio a giudizio dell'RD (e che faceva regredire il procedimento alla fase delle indagini preliminari) non era ancora trascorso il termine relativo alla fase dibattimentale, instauratasi col provvedimento poi annullato.
2) Circa il secondo motivo del ricorso, riguardante l'eccezione di nullità dell'ordinanza applicativa della custodia cautelare non essendo stato indicato (in violazione dell'art. 292 c.p.p.), il termine della custodia stessa, è assorbente l'osservazione che, in realtà, la misura era stata disposta anche con riferimento al cosiddetto "periculum libertatis" e non solo con riferimento alle esigenze istruttorie. Pertanto (e fatto salvo il problema relativo alla adeguatezza della motivazione sul pericolo di commissione di gravi reati, di cui si dirà) l'eccezione era "in radice" inammissibile.
3) Quanto alla lamentata carenza di motivazione dell'ordinanza impugnata a proposito del pericolo che il soggetto se posto in libertà, commetta gravi reati va detto che l'ordinanza ravvisa gravi indizi in ordine al fatto che l'RD avrebbe agito per agevolare un'associazione di cui all'art. 416 bis C.P., pur non essendo raggiunto da decisivi indizi in ordine al suo vero e proprio inserimento nel sodalizio criminoso che aveva "ordinato" gli omicidi;
e tale situazione comporta comunque l'applicazione dell'art. 275 comma 3 c.p.p. In ogni caso i Giudici di merito hanno sottolineato la pericolosità del soggetto desumibile dalla gravità dei delitti ascrittigli, dalla particolare pericolosità dei suoi correi, uniti da un vincolo determinante una "enorme capacità intimidatoria", dai collegamenti con una organizzazione criminosa, riscontrati anche in data recente, tali da dar luogo a specifica ed attuale pericolosità, nonostante la lontananza nel tempo degli omicidi, dal ruolo avuto negli episodi criminosi (lo studio delle vittime e delle loro abitudini, in vista degli omicidi), implicante disponibilità agli scopi associativi.
Sotto questo profilo dunque non può muoversi alcuna censura all'ordinanza impugnata.
E Tribunale, come or ora si è visto, si è fatto carico di rispondere alle osservazioni difensive riguardanti il lungo tempo trascorso dai fatti contestati e il non provato inserimento dell'RD nella organizzazione criminosa di stampo mafioso (non essendo egli, a detta dei collaboratori di giustizia, "uomo d'onore".).
4) Quanto infine alla pretesa carenza di motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza ed alla mancata considerazione di elementi favorevoli indicati dalla difesa, ancora un volta si rileva come l'ordinanza impugnata sia congruamente motivata. Il ricorrente in verità propone a questo punto argomentazioni che riguardano il merito del provvedimento. Il Tribunale ha motivato la sua decisione prendendo in esame (in ossequio alla norma di cui all'art. 292 comma I lett. e bis c.p.p.) tutti gli elementi indicati dalla difesa. Ha tuttavia ritenuto che permanessero i gravi indizi di colpevolezza,(già ravvisati, del resto, da una precedente ordinanza costituente, su quella base, "giudicato cautelare"), perché le dichiarazioni dei collaboratori, contrariamente all'assunto difensivo, se compiutamente lette, non sarebbero in contraddizione;
in particolare anche il ON avrebbe riaffermato il coinvolgimento dell'RD nell'omicidio AR. I Giudici hanno inoltre ritenuto non rilevanti i pretesi "fatti nuovi" addotti dalla difesa. In particolare: il biglietto aereo non dimostrerebbe da chi e quando sarebbe stato utilizzato e pertanto non dimostrerebbe il preteso alibi dell'RD per il giorno in cui avvenne l'omicidio EC;
le dichiarazioni dei fratelli RO non sarebbero significative avendo dato indicazioni di contrasti collocabili in momenti successivi alla commissione dei delitti.
La difesa dell'RD propone una diversa lettura dei suesposti elementi. Ma in questa sede non è consentito prendere in considerazione tutte le possibili, diverse, interpretazioni degli elementi di fatto. In questa sede è necessario, ma anche sufficiente valutare se l'interpretazione scelta dai Giudici di merito sia motivata in modo adeguato ed immune da vizi logici o contraddizioni evidenti.
Ebbene: nella specie la motivazione del Tribunale si fonda su tutti gli elementi acquisiti, non trascura aspetti, argomentazioni ed elementi indicati dalla difesa, ed appare completa e logica. Pertanto il ricorso deve essere rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.T.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone che a cura della cancelleria, copia del presente provvedimento sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti di cui all'art. 94 lett. l. ter disp. att. c.p.p. Così deciso in Roma, il 14 luglio 1998.
Depositato in Cancelleria il 28 settembre 1998