Sentenza 18 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 18/07/2001, n. 9770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9770 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2001 |
Testo completo
E N O I Z A R T LA CORTE SUPR1 9770/01 S I G E REPUBBLICA ITALIANA R A D IN NOME DEL POPOLO ITALIAN E T N E Oggetto S PAGAMENTO SOMMA E SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 3743/99 VELA - Primo Presidente Dott. Andrea -AMIRANTE Presidente di sezione Dott. Francesco - Cron..22.373 Dott. Alfio FINOCCHIARO-Presidente e Relatore- Dott. Rafaele CORONA Consigliere Rep. Dott. Antonio VELLA Consigliere Ud. 17/11/00 Dott. Giovanni PRESTIPINO Consigliere CONTES Dott. Erminio RAVAGNANI Consigliere Richiesta cople studio IL SOLE 24 C Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere dal Sig. 18 LUG. 2001 per di Consigliere - Dott. Mario Rosario MORELLI i - ! ha pronunciato la seguente SE NTENZA sul REGOLAMENTO DI COMPETENZA richiesto d'ufficio dal Pretore di BASSANO DEL GRAPPA, con ordinanza del 28/01/99, nella causa iscritta al n°3743/99 vertente tra CIDUE S.R.L.; BASE S.R.L.; 2000 udita la relazione della causa svolta nella camera di 1065 consiglio il 17/11/00 dal Presidente Relatore Dott. 1 Alfio FINOCCHIARO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI il quale chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio voglia dichiaraare la competenza del Giudice di pace di Bassano del Grappa, con le conseguenze di legge. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO A seguito di ricorso monitorio della Base s.r.l. il giudice di pace di Bassano del Grappa, con decreto 3 luglio 1997 ingiungeva alla Cidue s.r.l di pagare alla ricorrente la somma di £ 3.909.150, quale corrispettivo della vendita, con posa in opera, di tende filtranti per uffici. Al decreto si opponeva la società ingiunta che, avendo riconvenuto quella istante con la domanda di ri- soluzione del contratto del valore di £ 7.818.300 per inadempimento della medesima in ragione di assunti vizi delle tende, eccepiva l'incompetenza per valore del competente il pretore digiudice adito, per essere quella città. Con sentenza del 27 febbraio 1998 il giudice di pace declinava la propria competenza in favore del Pre- tore di Bassano del Grappa, cui rimetteva l'intera cau- sa. Riassunta la causa il pretore, con ordinanza 29 2 3. gennaio 1999, ritenuta la propria competenza in ordine alla sola domanda riconvenzionale, ha chiesto d'ufficio, ai sensi dell'art. 45 c.p.c., il regolamento di competenza in ordine alla causa principale, di oppo- sizione al decreto ingiuntivo, nel rilievo che la com- petenza a conoscere della medesima, attribuita dall'art. 645 c.p.c. all'ufficio giudiziario che ha emesso il decreto opposto, non subisce, per il suo ca- rattere funzionale ed inderogabile, modificazioni per effetto della connessione, anche a seguito della rifor- ma dell'art. 40 c.p.c., introdotta con l'art. 19 della legge 21 novembre 1994 n. 321. Le parti del giudizio di merito non hanno svolto attività difensiva in questa sede. La causa assegnata alla II sezione civile è stata rimessa dal Primo Presidente a queste S.U., per la par- ticolare importanza della questione relativa alla indi- viduazione del giudice competente a conoscere dell'opposizione a decreto ingiuntivo emesso dal giudi- ce di pace, qualora nel relativo giudizio sia proposta domanda riconvenzionale eccedente la competenza per va- lore del giudice dell'opposizione. MOTIVI DELLA DECISIONE La questione sottoposta a queste S.U. consiste nello stabilire se, proposta l'opposizione avverso un 3 4 decreto ingiuntivo emesso dal giudice di pace, con con- testuale proposizione da parte dell'opponente di una domanda riconvenzionale, il cui valore eccede la compe- tenza del giudice dell'opposizione, quest'ultimo debba rimettere al giudice superiore l'intero giudizio o se, invece, debba limitarsi a rimettere al giudice superio- re la cognizione della domanda riconvenzionale, tratte- nendo presso di sé la causa di opposizione a decreto ingiuntivo, adottando rispetto a quest'ultima un prov- vedimento di sospensione del giudizio, ove ne ricorrano le condizioni, o proseguendo nella trattazione della causa di opposizione. Come è noto sulla questione queste S.U. sono in- tervenute una prima volta con le sentenze 8 ottobre 1992 n. 10984 e 10985, per comporre un contrasto di giurisprudenza verificatosi nell'ambito delle sezioni semplici, affermando il principio secondo cui l'opposi- zione a decreto ingiuntivo, che è disciplinata come procedimento d'impugnazione davanti allo stesso giudice che ha emesso il provvedimento, è devoluta alla cogni- zione di questi in via funzionale ed inderogabile, con la conseguenza che tale competenza non può subire ecce- zione per ragioni di connessione, e che, quindi, il giudice dell'opposizione, ove l'opponente formuli do- manda riconvenzionale eccedente la propria competenza 4 5 per valore, deve separare le due cause, trattenendo quella d'opposizione e rimettendo l'altra al giudice superiore, salvo sospendere la prima, in attesa della definizione della seconda, ai sensi dell'art. 295 c.p.c. e nel concorso dei relativi presupposti. Una seconda volta queste S.U. sono intervenute - a seguito del motivato dissenso espresso da Cass. 11 aprile 1993 n. 6531 alla soluzione in precedenza citata riconfermando il richiamato orientamento con Cass. 8 marzo 1996 n. 1835, la quale - nel precisare che il contrasto andava risolto sulla base della "disciplina previgente alla riforma del processo civile, di cui al- la 1. 26 novembre 1990 n. 353 che ha modificato, con l'art. 4, il vecchio testo dell'art. 38 c.p.c., inci- dendo non solo sulla tralaticia distinzione tra criteri 'forti' di competenza (materia e territorio ex art. 28 c.p.c.) e criteri 'deboli' (valore e territorio sempli- ce), ma anche sui tempi e sui modi di rilevazione del- l'incompetenza" - ha poi aggiunto che "il nuovo tessuto normativo, anche se entrato in vigore a scaglioni, cioè in tempi differenziati, una volta a pieno regime, por- terà inevitabilmente ad una revisione dell'intera pro- globale blematica che tenga conto, mediante una visione globale supportata da un'interpretazione sistematica sia delle norme novellate sia di quelle preesistenti che formano 5 6 insieme il nuovo spartito del processo civile. L'elimi- nazione della regola della rilevabilità d'ufficio delle incompetenze forti in ogni stato e grado oltre la prima udienza di trattazione, la soppressione della distin- zione tra competenze forti e deboli, tutte accomunate nella previsione di una disciplina unitaria più procli- ve alla sanatoria ispirata da una sana economia proces- suale, finiranno per consentire il simultaneus proces- sus e la trattazione congiunta di cause connesse davan- ti allo stesso giudice dell'opposizione". Ritiene il Collegio che le ragioni che hanno moti- vato, sulla base della precedente normativa processua- le, le conclusioni raggiunte circa la competenza fun- zionale del giudice dell'opposizione a decreto ingiun- tivo e la irrilevanza della connessione a derogare a tale competenza sono da accettare integralmente, dal momento che le argomentazioni contrarie in precedenza addotte sono state esaustivamente disattese nelle ri- chiamate sentenze delle SS.UU. Il problema che resta da affrontare è quello di in presenza delle osservazioni formulate dastabilire Cass. S.U. n. 1835 del 1996 circa il diverso approccio interpretativo da seguire sulla base della nuova norma- tiva se le richiamate conclusioni sono superate dalle - modifiche processuale apportate con la legge n. 353 del 6 7 1990, con la legge 21 novembre 1991 n. 374, istitutiva del giudice di pace e con il d. lgs. n. 51 del 1998, istitutivo del giudice unico di primo grado. L'eliminazione della regola della rilevabilità d'ufficio delle incompetenze c.d. forti in ogni stato e grado e la soppressione della distinzione tra competen- ze forti e deboli non determina ricadute sulla disci- plina delle modificazioni della competenza per connes- - come pure è stato ritenuto sione e ciò non già perché l'incompetenza funzionale da parte della dottrina continuerebbe ad essere rilevabile in ogni stato e gra- do di giudizio, ma perché una cosa è la limitazione della rilevabilità d'ufficio, nei ristretti limiti tem- porali fissati dal novellato art. 38, comma 1, c.p.c., ed altra è la devoluzione della causa di opposizione a decreto ingiuntivo al diverso giudice competente per valore a conoscere della domanda riconvenzionale con- nessa e proposta innanzi al primo giudice o la devolu- zione a quest'ultimo non solo del giudizio di opposi- zione, ma anche della causa riconvenzionale eccedente la competenza per valore del giudice di pace, come pro- spettato dalla più volte richiamata Cass. S.U. n. 1835 del 1996. In altre parole, la limitata rilevabilità dell'incompetenza funzionale o di quella per valore può 7 8 determinare ove non eccepita o rilevata tempestiva- la devoluzione delle due controversie o al giu- mente - dice superiore o allo stesso giudice dell'opposizione, ma ciò, ripetesi, non perché, sulla base della normati- va novellata, sia venuta meno la competenza funzionale del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, in presenza di connessione con altra causa eccedente la competenza per valore di quest'ultimo, o perché la com- petenza funzionale del giudice dell'opposizione a de- creto ingiuntivo cede ed è attratta nella competenza per valore del giudice della causa connessa, ma perché, in concreto, tutte le parti del giudizio, a ciò legit- timate, non hanno sollevato tempestivamente le relative eccezioni. Né un mutamento nell'operata ricostruzione può trarsi dai commi aggiunti all'art. 40 c.p.c. dalla leg- ge 21 novembre 1991 n. 374, istitutiva del giudice di pace, che prevedono la possibilità di proposizione al tribunale di cause di competenza del giudice di pace ove connesse per i motivi di cui agli art. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c. con altra causa di competenza del tribu- nale, perché siano decise nello stesso processo (comma 6) e l'obbligo del giudice di pace, se le cause connes- se sono proposte davanti a quest'ultimo e al tribunale, di pronunziare, anche d'ufficio, la connessione a favo- 8 9 re del tribunale (comma 7). Non ignora il Collegio che una parte della dottri- in presenza delle richiamate disposizioni, ha rite- na, senza spendere molte argomentazioninuto, sia pure a sostegno delle conclusioni raggiunte, che la competenza del giudice di pace subisce l'attrazione della compe- tenza del giudice togato anche nell'ipotesi in cui una causa di competenza del primo, secondo il criterio del- la competenza funzionale, sia connessa con altra di competenza per valore del giudice togato, ai sensi del- le norme da quei commi richiamate, cioè degli art. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c. In realtà, come ritenuto da altra dottrina, le di- sposizioni contenute nell'art. 40 c.p.c., se confronta- te con la lettura tradizionale degli art. 31 e SS. c.p.c, non consentono alcuna deroga alle competenze tradizionalmente considerate funzionali, ivi compresa quella per territorio inderogabile, oltre che le compe- tenza del tribunale fallimentare e la competenza sulle impugnazioni. E' bensì vero che questa stessa dottrina ritiene i commi 6 e 7 dell'art. 40 c.p.c. applicabili alla compe- tenza del giudice di pace sull'opposizione a decreto ingiuntivo, ma ciò nel presupposto - non accolto da Cass. S.U. n. 1835 del 1996, che in proposito ha ampia- 9 10 mente motivato le ragioni della sua scelta e che il Collegio condivide che la connotazione di funzionali- tà vada riferita solo alla competenza a ricevere l'opposizione, restando invece, il giudizio di opposi- zione, una volta avvenuta la proposizione dell'opposizione, disciplinato come un normale giudizio di cognizione. Né diverse conclusioni possono raggiungersi sulla base del d. lgs. n. 51 del 1998, istitutivo del giudice unico di primo grado, che è formalmente intervenuto soltanto su due delle norme sulle modificazioni della competenza per ragioni di connessione (e precisamente il cui secondo comma è stato soppressosull'art. 31 - dall'art. 53 del d. lgs. - e sull'art. 32 c.p.c. - il cui testo è stato modificato dall'art. 54 del d. lgs.) senza in alcun modo incidere sulla questione in esame. Concludendo si deve ritenere in conformità del resto con la costante giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis: Cass. 11 febbraio 1999 n. 1168; Cass. 12 marzo 1999 n. 2215; Cass. 9 aprile 1999 n. 3475; Cass. 13 luglio 1999 n. 7418; Cass. 27 novembre 1999 n. 13281; Cass. 18 febbraio 2000 n. 1828 e successive con- formi) - dell'art.che "malgrado la sostituzione 38 c.p.c., operata dall'art. 4 della legge 26 novembre 1990 n. 353, i commi aggiunti all'art. 40 c.p.c. dalla 10 11 legge 21 novembre 1991 n. 374 e le modifiche apportate agli art. 31 e 32 c.p.c. dal d. lgs. 19 febbraio 1998 n. 51, la competenza per l'opposizione a decreto in- giuntivo attribuita dall'art. 645 c.p.c. all'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto, ha carattere funzionale ed inderogabile stante l'assimilabilità del giudizio di opposizione a quello di impugnazione, sicchè non può subire modificazioni neppure per una situazione di connessione quale quella derivante dalla proposizione, ad opera dell'opponente, di una domanda riconvenzionale eccedente i limiti di valore del giudice adito, senza che incida su tali con- clusioni l'eliminazione della regola della rilevabilità d'ufficio delle incompetenze c.d. forti in ogni stato e grado, con la conseguenza che in una siffatta ipotesi tale giudice deve separare le cause, trattenere quella di opposizione e rimettere l'altra al giudice superiore e che, in difetto, il giudice superiore cui sia stata eventualmente rimessa l'intera causa, può richiedere, nei limiti temporali fissati dall'art. 38 c.p.c., il regolamento di competenza ex art. 45 c.p.c." Nella specie, quindi, in accoglimento del regola- mento di competenza proposto ex art. 45 c.p.c., va di- chiarata la competenza del giudice di pace di Bassano del Grappa sull'opposizione a decreto ingiuntivo. 11 12 Nulla per spese non avendo le parti svolto attivi- tà difensiva in questa sede;
P.Q.M.
La Corte di cassazione, a sezioni unite, di- chiara la competenza del giudice di pace di Bassano del Grappa sull'opposizione a decreto ingiuntivo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite civili, il giorno 17 novembre 2000. Il Presidente est. Il Presidente Andres Mili Collaboratore di Cancellerie ia DVeliteли Depositato in Canceller 18 LUG. 2001- Roma, li IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA D.Qu ie E N O I Z A R T S I G E R A D E T N E S E 12