Sentenza 7 luglio 2001
Massime • 1
Eventuali irritualità dell'espletamento della consulenza tecnica ne determinano la nullità solo ove procurino una violazione in concreto dei diritti di difesa. (In base al suddetto principio la S.C. ha ritenuto non meritevole di accoglimento la censura relativa all'irregolare presenza durante lo svolgimento delle operazioni peritali di un consulente di parte che non era stato formalmente nominato in quanto sollevata senza indicazione del concreto pregiudizio derivatone e, quindi, in modo generico).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/07/2001, n. 9231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9231 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MICHELE ANNUNZIATA - Presidente -
Dott. DONATO FIGURELLI - Consigliere -
Dott. GIANCARLO D'AGOSTINO - Consigliere -
Dott. BRUNO BALLETTI - Consigliere -
Dott. GIOVANNI MAMMONE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
SE MI, elettivamente domiciliato in Roma, via Flaminia n. 141, presso l'avv. Roberto Chiriaco, che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del Presidente Giovanni Billia, elettivamente domiciliato in Roma, via Quattro Novembre n. 144, presso gli avv. Antonino Catania e Giuseppe De Ferrà, che lo rappresentano e difendono per procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 8924/98 (in causa n. 9644/90 r.g.) depositata il 14.5.98. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15.03.2001 dal Relatore Cons. Dott. Giovanni Mammone;
Udito l'avv. Rita Raspanti per delega dell'avv. Catania;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco Mele, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con ricorso al Pretore del lavoro di Roma ZU IL chiedeva il riconoscimento del diritto a rendita per malattia professionale, assumendo di aver contratto la silicosi durante il rapporto di lavoro.
Acquisita consulenza tecnica di ufficio, il Pretore rigettava la domanda. L'attore proponeva appello sostenendo l'erroneità della sentenza di primo grado, la quale aveva recepito le conclusioni del consulente, nonostante lo stesso non avesse considerato adeguatamente le affezioni denunziate. Costituitosi l'INAIL ed acquisita la relazione di un nuovo consulente tecnico, che veniva sentito anche a chiarimenti, con sentenza dell'8.10.97 il Tribunale rigettava l'appello.
Rilevava il secondo giudice, per quanto qui interessa, che il primo consulente aveva congruamente concluso per un giudizio negativo in relazione alla malattia riscontrata (bronchite cronica enfisematica in forte fumatore), tenuto conto del decorso di oltre trenta anni dall'esposizione a rischio e delle risultanze degli accertamenti radiologici. Tale giudizio era stato confermato dal secondo consulente che aveva rilevato come la malattia non fosse riconducibile ad origine professionale e come il periodo di esposizione al rischio fosse assai remoto, essendo risalente agli anni 1950/56, di modo che, aderendo alle conclusioni proposte da detto consulente, il Tribunale rigettava l'impugnazione. Avverso questa sentenza propone ricorso il ZU, cui risponde con controricorso l'INAIL.
Motivi della decisione
Con l'unico motivo di ricorso il ZU denunzia violazione di legge, insufficienza e contraddittorietà di motivazione. Il Tribunale, pur reso edotto della circostanza, non tiene in alcun conto che il consulente tecnico nominato in appello ha fatto partecipare alle operazioni peritali il consulente tecnico di parte INAIL, nonostante lo stesso non fosse stato ritualmente nominato. Lo stesso giudice, inoltre, non considera che il consulente tecnico dell'appello non poteva avere serenità di giudizio, essendo state le sue valutazioni contestate dall'appellante, al punto da suggerire al giudice la richiesta di chiarimenti.
Il ricorso non è fondato.
Sotto il primo profilo parte ricorrente denunzia, nella sostanza, una violazione dell'art. 201 c.p.c., segnalando che il giudice non ha rilevato la nullità della consulenza nonostante fosse stato ammesso a partecipare alle indagini peritali un consulente di parte, che pure non era stato formalmente nominato. Ad avviso del Collegio, tale censura è priva di pregio perché sollevata in termini esclusivamente formali, senza indicazione del concreto pregiudizio derivato all'attore dalla irregolarità compiuta dal consulente. Rileva, infatti, la giurisprudenza di questa Corte che l'irrituale svolgimento delle operazioni peritali è rilevante solo ove procuri una violazione in concreto dei diritti della difesa (cfr. ex multis Cass.
9.2.95 n. 1457 e 20.12.94 n. 10971, a proposito del mancato avviso circa la data di svolgimento delle operazioni peritali). Nel caso di specie, l'attore, all'atto del deposito della relazione ha segnalato la irregolare presenza del consulente di parte solo sul piano formale, non traendone alcuna conseguenza di carattere concreto sulle modalità di espressione del giudizio tecnico e sul suo contenuto. Dato che neppure nel giudizio di legittimità viene dedotto quale sia il concreto pregiudizio patito dalla parte a causa dell'irregolarità della consulenza, deve ritenersi che la censura abbia un contenuto generico e, quindi, non meritevole di accoglimento.
È infondato anche il secondo profilo di illegittimità, a proposito della ritenuta inattendibilità del consulente di ufficio del secondo grado, il quale, essendo stato fatto oggetto di contestazioni dopo il deposito dell'elaborato, avrebbe perso serenità ed equilibrio di giudizio nel fornire i chiarimenti richiesti dal giudice. Deve rilevarsi, infatti, che l'art. 192 c.p.c., nel consentire alle parti di ricusare il consulente tecnico con apposito ricorso depositato in cancelleria almeno tre giorni prima dell'udienza di comparizione, preclude definitivamente la possibilità di far valere successivamente la situazione di incompatibilità, con la conseguenza che la consulenza rimane ritualmente acquisita al processo. A tale principio non è consentita deroga per l'ipotesi in cui la parte venga a conoscenza del motivo (o si realizzi la situazione) di incompatibilità solo successivamente, potendosi in tal caso solo prospettare le ragioni che giustificano un provvedimento di sostituzione affinché il giudice, se lo ritenga, si avvalga dei poteri che gli conferisce in tal senso l'art. 196 cod. proc. civ.. La valutazione operata al riguardo è insindacabile in cassazione se la motivazione è immune da vizi logici (Cass.
8.4.98 n. 3657 e numerose altre conformi).
Nel caso di specie il Tribunale, ha disatteso le obiezioni formalmente dedotte in atti, ritenendo la relazione peritale "congruamente aggiornata", "fondata sul corretto esame della documentazione sanitaria e degli altri elementi rilevanti" e "sorretta da adeguata motivazione", e formulando, nella sostanza un apprezzamento di merito, che per le ragioni suddette è insindacabile in sede di legittimità.
In conclusione, il ricorso è infondato e deve essere rigettato. Nulla per le spese.
Per questi motivi
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 15 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2001