Sentenza 8 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 08/08/2002, n. 12016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12016 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto RISARCIMENTA SEZIONE TERZA CIVILE DANNI OA Атта R.G.N. 882/991 2 0 16/02 ILLECITA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vito GIUSTI IANI Consigliere Dott. Francesco TRIFONE Gron. 29626 Dott. Antonio SEGRETO Consigliere Rep.3209 Rel. Consigliere Dott. Alberto TALEVI Ud. 12/04/02 Dott. Alfonso AMATUCCI Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SEN TENZA Richiesta copig studio 504dal Sig. sul ricorso proposto da: per diritti € 455 IN PERSONA 08 AGO. 2002- TRATING IMMOBILIARE 1990 IN LIQUIDAZIONE, IL CANCELLIERE DEL LIQUIDATORE Sig.ra OS Assunta, elettivamente domiciliata in ROMA LUNGOTEVERE MELLINI 24, presso lo CANCELLERIA studio dell'avvocato GIUSEPPE DE POMPEIS, che lo difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
CONDOMINIO DI VIA DEL VIMINALE, 31 VIA NAPOLI N.72 IN ROMA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUCIO APULEIO 22, presso 10 studio dell'avvocato GIULIANO PELA', che lo difende, con procura speciale del Dott. 2002 887 Notaio Claudio Fabro in Roma 9/4/2002 REP.N.99.901; resistente - avverso la sentenza n. 3309/97 della Corte d'Appello di ROMA, SEZ. IV CIVILE emessa il 5/11/1997, depositata il 12/11/97%; RG.4917/1992; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/04/02 dal Consigliere Dott. Alberto TALEVI;
udito l'Avvocato GIULIANO PELA': udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per la inammissibilità del ricorso e in subordine rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 28.4.1987, il Condominio di Via Napoli 72 Via del Viminale 31 in Roma ed alcuni condomini convenivano in giudizio - avanti al Tribunale di Roma la Page Immobiliare S.p.A, assumendo che la società convenuta nel 1985 aveva iniziato la costruzione di un edificio su area confinante per un lato con lo stabile condominiale, danneggiandolo sempre più sensibilmente, tanto da comprometterne la stabilità, a causa delle notevolissime vibrazioni nella fase delle fondazioni e degli scavi per due piani interrati e con l'appoggio del nuovo edificio. Pertanto chiedevano il risarcimento dei danni subiti dalle parti comuni dell'edificio e dalle singole unità immobiliari. Si costituiva in giudizio la Dueppi Finanziaria s.r.l., che aveva incorporato la convenuta, successivamente denominata Trating Immobiliare 1990 s.r.l., contestando la pretesa della controparte e chiedendone il rigetto. Il Tribunale adito, con sentenza in data 7.2-10.3.1992, rigettava la domanda condannando gli attori a rimborsare alla convenuta le spese di lite. Appellava il Condominio con atto notificato il 9.12.1992 lamentando la erroneità della sentenza impugnata, di cui chiedeva la riforma con conseguente accoglimento della propria domanda. Si costituiva la società appellata sostenendo l'infondatezza del gravame, di cui chiedeva il rigetto. Con sentenza 5 - 12.11.97 la Corte di Appello di Roma così decideva: -"La Corte definitivamente pronunciando sull'appello come in atti proposto avverso la sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Roma in data 7.210.3.1992. ogni contraria e diversa istanza disattesa - così provvede: 1) In accoglimento dell'appello, condanna la Trating Immobiliare 1990 s.r.l. a 3 pagare al Condominio di Via Napoli 72 - Via Viminale 31 in Roma la somma di £. 100.000.000, oltre al maggior danno da ritardo in ragione del 5% annuo sul capitale mediamente rivalutato in £. 75.000.000 e agli interessi legali dalla sentenza al saldo;
2) Condanna l'appellata a rimborsare all'appellante le spese di entrambi i gradi, che liquida per il primo in complessive £. 8.900.000, di cui £.
1.000.000 per diritti e £.
4.000.000 per onorari e per questo grado in complessive £. 4.100.000, di cui £. 800.000 per diritti e £.
3.000.000 per onorari, oltre accessori come per legge". Contro questa decisione ha proposto ricorso per cassazione la Trating Immobiliare 1990 in liquidazione. Il condominio non ha svolto attività difensiva fino all'udienza 12.4.2002, in cui si è costituita depositando procura, e partecipando alla discussione. MOTIVI DELLA DECISIONE Il Condominio (la cui costituzione ai fini della partecipazione alla discussione deve ritenersi valida) ha rilevato che il ricorso deve ritenersi inammissibile in quanto non notificato nel termine di legge. Il rilievo è esatto. Infatti dalla prima relazione di notifica (in data 28.12.1998) emerge che la notifica non è avvenuta in quanto l'avv. Giuliano Pelà aveva trasferito il proprio studio altrove da circa due anni. La seconda relazione di notifica è in data 11.1.1999 e si riferisce quindi ad epoca in cui il termine di legge era ormai trascorso da tempo. Va dunque dichiarata l'inammissibilità del ricorso. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate (in favore del condominio predetto) come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
condanna la parte ricorrente a rifondere alla controparte le spese del giudizio di cassazione liquidate in € 25,82 oltre € 1400 (millequattrocento euro) per onorario. Così deciso a Roma il 12.4.2002. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE Mafinativieni Аввалг та IL DIRETTORE DI CANCELLERIA CANCELLE Umberto Cicero Depositata in Cancelleria oggi, 0% AGO, 2002 IL DIRETTORE DI CANCELLERIA ZIONE Umberto Cicero 1027 129,11 20,65 e 149.77 t 3 a r 1 t n 2 0 a E 2 m / e l o l 3 R e i d 0 d / a o i i c 6 z i l ff i n 2 . e o U 3 l g 0 o 1 1 /4 A u a 1 r o a 3 t t . i r n c . t s I r A M 5