Sentenza 15 gennaio 2002
Massime • 2
In tema di beni culturali e artistici, le modifiche introdotte dal D.L.G. 29 ottobre 1999, n.490 alla disciplina della legge 1 giugno 1939, n.1089 non hanno fatto venire meno la natura permanente della contravvenzione di rimozione, modificazione, demolizione o restauro delle cose soggette a vincolo compiuti in assenza di autorizzazione, come prevista dagli artt.11, 12 e 59 di tale ultimo provvedimento legislativo.
In tema di beni artistici e culturali, il reato contravvenzionale previsto dall'art.30 della legge 1 giugno 1939, n.1089, consistente nell'omessa denuncia del trasferimento di proprietà o della detenzione di cosa di interesse artistico o storico, ha natura permanente in quanto, mancando un termine entro cui ottemperare a detto obbligo, la condotta omissiva si protrae fino al momento nel quale la denuncia viene effettuata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/01/2002, n. 12099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12099 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DAVIDE AVITABILE - Presidente - del 15/01/2002
Dott. ALDO RIZZO - Consigliere - SENTENZA
Dott. PIERLUIGI ONORATO - Consigliere - N. 43
Dott. CLAUDIA SQUOSSORI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARLO M. GRILLO - Consigliere - N. 13423/2001
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Firenze
avverso la sentenza n. 3067 del 22/9 - 6/10/2000, pronunciata dalla Corte di Appello di Firenze nel procedimento nei confronti di - ER FE, nato a [...] il [...];
- IN NI, nato a [...] il [...];
- IN MA, nato a [...] il [...];
- SI ST, nata a [...] il [...];
- SI NN CR, nata a [...] il [...];
- SI CR, nata a [...] il [...];
- SI PO, nato a [...] il [...];
- SI NA, nata a [...] il [...].
Letti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
- udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Carlo M. Grillo;
- udite le conclusioni del P.M., in persona del S. Procuratore Generale G. Passacantando, con le quali chiede il rigetto del ricorso relativamente ai primi tre imputati e l'annullamento con rinvio della gravata sentenza nei confronti degli altri;
- uditi i difensori, avv. F. Lemme, per TI;
F. TA e T. Mazzucca, per DE NT;
A. D'Avirro, per IN TI, IN NN EZ, IN EZ e IN NA;
A. NC e N. NU, per IN LI, i quali insistono per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso;
la Corte osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Pretore di Firenze, con sentenza 29/3/99: a) condannava TI NA, DE NT e DE MA alla pena, condizionalmente sospesa, di anni 1 di reclusione e L. 600.000 di multa ciascuno, nonché al risarcimento del danno in favore della parte civile, per il reato di concorso in esportazione clandestina di un dipinto attribuito a P.P. UB (La morte di NS o NS che distrugge il tempio dei Farisei), bene culturale di inestimabile valore storicoartistico, oltre che patrimoniale, appartenente alla ZI IN (artt. 110 c.p., 66-35-64 L. n. 1089/1939 in relazione all'art. 301 D.P.R. n. 43/1973); b) condannava ER IN AN EE per favoreggiamento reiterato dei predetti (artt. 81 cpv, 378 c.p.); c) assolveva costoro dalle residue imputazioni, e cioè dai reati previsti dagli artt. 30-63 e 12-59 L. n. 1089/1939, perché il fatto non sussiste;
d) assolveva, con la stessa formula, gli eredi IN (LI, NN EZ, EZ, TI e NA) dai medesimi reati di cui agli artt. 30-63 e 12-59 L. n. 1089/1939, nonché dalla contravvenzione di cui all'art. 733 C.P.. 2. La Corte di Appello di Firenze - su impugnazione del P.M. e degli imputati TI, DE NT, DE MA e ER IN (la cui posizione veniva perà stralciata per difetto di notifica del decreto di citazione a giudizio) - con la decisione indicata in premessa, respingeva l'appello del P.M. e, in parziale riforma della menzionata decisione: a) assolveva DE MA, dall'imputazione di esportazione illecita del dipinto, per non aver commesso il fatto, con conseguente revoca, nei suoi confronti, della condanna al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile;
b) dichiarava non doversi procedere, in ordine a tale addebito, nei confronti degli altri due imputati (TI e DE NT) per prescrizione del reato, confermando però la decisione impugnata quanto al risarcimento del danno;
c) confermava la prima sentenza nel resto, e cioè in ordine alle assoluzioni dei predetti imputati e degli eredi IN relativamente alle residue imputazioni.
In sostanza la Corte del merito non riteneva sussistenti i reati a difesa del vincolo, riguardante il dipinto in questione, reputando "non operante" il decreto ministeriale 20/12/1948 - col quale era stata "notificata" alla proprietà, per gli effetti della L. n.1089/1939, la collezione di opere d'arte dei Principi IN in
Firenze - giacché esso non conteneva la specifica indicazione delle opere che componevano la collezione, e quindi neppure del dipinto de quo, peraltro non compreso neanche nella seconda "notifica" della collezione (avvenuta nel 1979), che invece indicava analiticamente i beni facenti parte della stessa. Ne conseguiva pertanto, secondo la sentenza impugnata, non solo la insussistenza dei reati di cui agli artt. 30-63, 12-59 della L. n. 1089/1939 e 733 c.p., ma anche l'estinzione per prescrizione del sussistente reato di esportazione clandestina di bene culturale (capo "A" della rubrica: artt. 66-35-64 L. n. 1089/1939), commesso nel dicembre 1991, che, pur avendo natura istantanea, era tenuto in vita - ex art. 158, comma 1, c.p. - dalla dichiarata continuazione con le altre menzionate violazioni della legge del 1939, aventi natura permanente.
3. Avverso detta decisione ricorre per cassazione il P.G. distrettuale, lamentando: 1) erronea applicazione della legge penale (artt. 30-63, 12-59 L. n. 1089/1939), per avere la Corte di Appello ritenuto nullo - per indeterminatezza dei singoli oggetti vincolati - il provvedimento amministrativo di notifica del 1948, relativo all'intera ZI IN, nonostante il richiamo per relationem di elenchi delle opere (Catalogo di UL IC) pubblicati e noti a tutti gli esperti del settore, e sebbene lo stesso decreto non fosse stato impugnato amministrativamente dal destinatario;
2) erronea applicazione della legge penale (art. 158, comma 1, c.p.) in quanto, considerando il dipinto in questione come parte di collezione regolarmente notificata, doveva essere affermata la responsabilità degli imputati anche in ordine alla contravvenzione (di natura permanente) di rimozione illecita di opera notificata, per cui non era ancora prescritto il connesso reato (istantaneo) di esportazione illecita dello stesso;
3) erronea applicazione della legge penale (art. 733 c.p.), rientrando nella nozione di deterioramento di un bene d'arte, quando questo consista in una collezione, pure lo smembramento di essa, giacché la norma richiede semplicemente la conoscenza, da parte del proprietario, del rilevante pregio dell'opera e del nocumento al patrimonio storico-artistico nazionale, prescindendo dall'esistenza della formale notifica amministrativa del bene, ai sensi della legge del 139.
4. Con memoria depositata il 19/10/2001, il difensore di TI NA chiede il rigetto del ricorso, evidenziando le ragioni per le quali il dipinto in questione non poteva considerarsi vincolato come bene culturale, ai sensi della legge del 1939, per cui merita conferma la sentenza impugnata.
Altra memoria difensiva, nell'interesse di IN LI, veniva depositata l'11/1/2002, senza il rispetto, quindi, dei termini di cui all'art. 611, comma 1, c.p.p.. 5. All'odierna udienza dibattimentale il P.G. ed i difensori concludono come riportato in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Deve, innanzi tutto, rilevarsi che l'impugnazione del P.G. non riguarda la pronunzia assolutoria nei confronti di DE MA in ordine al delitto di esportazione clandestina di bene culturale e la conseguente revoca della condanna dello stesso al risarcimento del danno in favore della parte civile, per cui essa non sarà toccata dalla presente decisione.
7. Si rileva altresì, sempre preliminarmente, che la sentenza impugnata non contiene nel dispositivo alcun riferimento al capo "D" della rubrica - e cioè alla contravvenzione di cui agli artt. 12 e 59 L. n. 1089/1939, ascritta agli imputati TI, DE NT e DE MA - mentre espressamente pronunzia in ordine al medesimo reato ascritto agli eredi IN (capo "F"); trattasi, però, ad avviso del Collegio, di evidente omissione, senza alcuna pratica conseguenza, tenuto conto del fatto che la motivazione della sentenza approfondisce anche le questioni relative a tale reato nei confronti dei primi tre imputati e che il ricorso del P.G. ne fa addirittura il fulcro delle proprie argomentazioni.
8. Dopo tali premesse, sì osserva che il costrutto accusatorio, essendo decorso il termine prescrizionale relativo al delitto di cui al capo "A" della rubrica (clandestina esportazione di opera d'arte), commesso da TI NA e DE NT nel dicembre 1991, si incentra sulla sussistenza degli altri reati contestati, ed in particolare della contravvenzione di cui all'art. 12 L. n. 1089/1939, avente natura permanente, per gli effetti "trascinatori" (ex art.158, comma 1, c.p.) della stessa, ai fini della prescrizione, sui reati ritenutile avvinti dal nesso della continuazione.
8.1. Al proposito si ribadisce l'univoco orientamento di questa Corte (da ultimo: Sez. 3^, 10 aprile 1997, n. 6295, Franceschetti), ancorché contestato nella memoria difensiva, secondo cui la contravvenzione prevista dagli artt. 11, 12 e 59 L. n. 1089/1939 - che configura un reato di condotta, consistente nella rimozione, modificazione, demolizione o restauro delle cose sottoposte a vincolo storico e artistico senza l'autorizzazione dell'autorità preposta alla tutela del vincolo stesso ha natura di reato permanente. Nell'ipotesi della rimozione di cose mobili vincolate la condotta antigiuridica non si esaurisce, invero, nel trasporto iniziale, ma permane, per volontà dell'agente, sino a che questi non ritrasferisca il bene nel luogo di provenienza, ovvero sino a che, non intervenga l'autorizzazione amministrativa. La lesione del bene penalmente tutelato si protrae, infatti, per effetto della volontà dell'agente, sino a che egli non ponga in essere una condotta uguale e contraria a quella iniziale o sino a quando l'autorità competente non ratifichi la sua condotta. Il nuovo decreto legislativo che regola la materia (n. 490/1990) non muta significativamente, per quanto concerne la rimozione dei beni culturali (art. 22), la precedente disciplina, assoggettandola ancora ad autorizzazione ministeriale.
8.2. Anche la contravvenzione prevista dall'art. 30 L. n. 1089/1939 (omessa denuncia di trasferimento di proprietà o detenzione di cosa di interesse artistico e storico), per quanto non constino precedenti giurisprudenziali specifici, deve ritenersi - ad avviso del Collegio reato permanente, giacché, in mancanza di un termine temporale entro cui ottemperare al detto obbligo, la condotta omissiva si protrae fino al momento della prescritta denuncia.
Differente potrebbe essere la situazione con la nuova disciplina del D.L. n. 490/1999, giacché l'art. 58 impone la denuncia dei detti atti di trasferimento nel termine di trenta giorni.
8.3. Altrettanto pacifico in giurisprudenza è il principio secondo il quale, in tema di prescrizione del reato, il termine iniziale di decorrenza per il reato continuato deve essere calcolato dal momento in cui viene a cessare la continuazione, con la conseguenza che, se tra i vari reati, unificati ai sensi dell'art. 81 cpv c.p., figurano reati permanenti, il termine prescrizionale inizia a decorrere dal momento in cui la permanenza viene a cessare (tra tanti, sulla scia di SS.UU. 12 ottobre 1993, n. 72, Pulerà: Sez. 3^, 19 marzo 1999, n. 7878, De Luca;
Sez. 3^, 25 novembre 1998, n. 1454, Valio ed altro).
9. Alla luce dei richiamati principi, quindi, se - nel caso di specie - dovessero ritenersi sussistenti le contravvenzioni di cui agli artt. 12 e 30 L. n. 1089/1939, aventi natura permanente, dovrebbe essere rivalutata la penale responsabilità degli imputati TI e DE NT anche in ordine al reato di cui al capo "A" della rubrica, che potrebbe non essere estinto per prescrizione, come dichiarato dalla Corte di Appello, ove venisse ravvisato il vincolo della continuazione tra lo stesso e le dette fattispecie criminose, secondo la prospettazione del ricorrente P.G..
Prioritaria, dunque, si pone la questione della sussistenza o meno di queste contravvenzioni, esclusa dalla Corte del merito, come precedentemente ricordato, sostanzialmente perché il vincolo sul dipinto in questione (NS che distrugge il tempio dei Farisei, attribuito al UB), non sarebbe stato ritualmente ed efficacemente notificato ai destinatari, e quindi ne' essi, ne' - a maggior ragione - gli altri imputati, erano tenuti all'osservanza delle rigorose disposizioni della legge del 1939.
Considerato che il menzionato nuovo Testo unico in materia di beni culturali ed ambientali, come si è detto, non ha introdotto alcuna rilevante innovazione, oltre quella ricordata, relativamente alle fattispecie in esame, occorre valutare l'esatta portata della preesistente normativa, al fine di accertare la sussistenza o meno del vincolo sul quadro in questione, che è il presupposto di tutti i reati ascritti agli imputati, all'infuori della contravvenzione di cui all'art. 733 c.p.. 10. La regola generale stabilita dal legislatore del 139 (art. 2) - per quanto concerne beni mobili appartenenti a privati - è quella della previa "notifica in forma amministrativa ai privati proprietari", da parte del Ministero (che ora è, ex L. n. 5/1975, quello per i beni culturali e ambientali), delle cose che presentano "interesse particolarmente importante" artistico, storico, archeologico o etnografico, con l'obbligo di conservare l'elenco di esse presso il Ministero e depositarne copie presso le Prefetture. Il successivo art. 5 prevede, inoltre, la possibilità di notificare ai proprietari "collezioni o serie di oggetti, che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientalì, rivestono come complesso un eccezionale interesse artistico o storico".
La notifica, come atto amministrativo, appartiene alla categoria degli accertamenti costitutivi, accertandosi con essa, nelle cose oggetto di tutela, le qualità volute dalla legge per il determinarsi di speciali effetti giuridici, attraverso l'esercizio di un'attività discrezionale a carattere tecnico.
La nuova disciplina (D. L.vo n. 490/1999, artt. 6-7-8) ricalca sostanzialmente lo stesso schema - per individuazione dei beni dei privati da vincolare - pur prevedendo una formale "dichiarazione" del Ministero, da rilasciarsi a compimento di un particolare iter burocratico, e la successiva "notifica" della stessa al proprietario, possessore o detentore della cosa. L'art. 13 del decreto riconosce "piena efficacia" alle notificazioni eseguite a norma della L. n.1089/1939 ed alle dichiarazioni adottate ex D.P.R. n. 1409/1963.
11. Una prima questione di diritto che si pone - essendo stata sollevata, tra le altresì seppure flebilmente, dal ricorrente quella della necessità dell'elenco anche nelle ipotesi in cui vengano "notificati" ai privati proprietari, possessori o detentori, singoli beni culturali, bensì una collezione o una serie di oggetti. Il dubbio potrebbe nascere dalla formulazione della legge del 139, che mentre impone l'elenco delle cose mobili nell'art. 3, riguardante i beni culturali considerati singolarmente, nulla dice nel successivo art. 5, che tratta delle collezioni o serie di oggetti. Ritiene il Collegio, aldilà del dato letterale, che - anche per le collezioni - sia sicuramente indispensabile una indicazione dettagliata di tutte le cose che la compongono. Evidenti ragioni logiche portano a tale conclusione: in primo luogo, la necessità che i destinatari della notifica abbiano conoscenza certa, precisa ed inconfutabile, dei singoli beni culturali coperti dal vincolo, e quindi in sostanza della limitata disponibilità di essi;
in secondo luogo, l'esigenza di assicurare la concreta possibilità di controllo, su oggetti specificamente individuabili, da parte dell'autorità preposta alla tutela del vincolo, anch'essa - per altro verso - destinataria del provvedimento amministrativo. Dei resto, che tale fosse anche l'intentio del vecchio legislatore emerge sia dalla bozza del regolamento per l'esecuzione della legge, (espressamente previsto dalla stessa, ma mai venuto alla luce a causa degli eventi bellici), che imponeva la redazione degli elenchi anche per le collezioni, sia dalla circolare ministeriale n. 35 del 20/5/1947, prodotta dalla difesa e menzionata nella sentenza pretorile (p. 54, seppure con un refuso riguardante l'anno), che imponeva alle Sovrintendenze, in vista delle future notifiche, di redigere gli elenchi delle collezioni.
Inoltre, in un provvedimento amministrativo, quale è il decreto di notifica in questione, l'individuazione dell'oggetto, necessariamente determinato o determinabile, oltre che lecito e possibile, si pone come elemento essenziale.
In definitiva ritiene il Collegio, con riferimento alla fattispecie in esame, che la notifica della collezione IN dovesse necessariamente avere ad oggetto una elencazione precisa e dettagliata delle cose (beni culturali) che la componevano. 12. Ciò considerato - posto che di certo la seconda notifica della collezione avvenuta nel 179, e quindi antecedentemente comunque ai fatti di causa, corredata dalla dettagliata elencazione dei dipinti, sculture ed arredi che la componevano, non include il quadro per cui è processo-occorre stabilire se la precedente notifica, effettuata con decreto del Ministro per la pubblica istruzione 20/12/1948, avesse requisiti tali da potersi reputare vincolato anche il detto dipinto.
Il provvedimento de quo venne ovviamente adottato ex art. 5 L. n.1089/1939, per cui non aveva ad oggetto singoli e determinati beni,
ma genericamente "la collezione di opere d'arte dei Principi IN in Firenze", e cioè un complesso di opere reputate di eccezionale interesse artistico-storico.
Secondo il ricorrente, detta generica formulazione del provvedimento deve però ritenersi integrata per relationem, quanto all'oggetto, dalla proposta di notifica, giacché nel preambolo del decreto la si richiama espressamente ("Esaminata la proposta del Soprintendente alle Gallerie di Firenze..."); conseguentemente, giacché la "proposta" fa riferimento ad un catalogo ("Della Galleria esiste un catalogo a stampa compilato da UL IC e edito a Firenze 'Stab. Tip. Marianì nel 1880") nel quale il dipinto era compreso, anche questa opera deve ritenersi regolarmente notificata e dunque ritualmente vincolata.
Questo assunto, come si è detto, non è stato condiviso dai giudici del merito per una serie di ragioni e con rilievi e argomentazioni "in fatto" assolutamente ineccepibili.
Osserva il Collegio, richiamando senza ripeterle le motivazioni di entrambe le sentenze di merito, che - la prospettata integrazione per relationem dell'oggetto del decreto del 1948 non appare convincente. Innanzi tutto, la menzione della proposta del Soprintendente nel preambolo del decreto è, più che altro, una clausola di stile, ricorrente tutte le volte che due atti amministrativi siano intimamente collegati e l'uno sia il presupposto dell'altro, come nel caso di specie, per cui appare una forzatura volerla interpretare nel senso che tutto quanto è contenuto nella proposta deve intendersi trasfuso nel decreto, anche perché questo si limita a dare atto di avere "esaminata la proposta", non di farla propria in ogni sua parte.
In secondo luogo, il decreto non solo è carente di qualsiasi riferimento al Catalogo IC, ma addirittura dà atto, sia pure agli effetti dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, che "Presso la Soprintendenza alle Gallerie di Firenze sono conservati gli elenchi degli oggetti che compongono la collezione, avuto riguardo alla consistenza di essa fino alla data del 28 marzo 1947". Dunque si parla di elenchi e di opere presenti nella collezione IN alla detta data, per cui appare poco verosimile, anche se questi elenchi non sono stati mai trovati, che il decreto volesse fare riferimento tout court al Catalogo IC (1880-86), risalente ad oltre sessant'anni prima e seguito da due inadeguato conflitti mondiali e tante vicende ereditarie, inadeguato quindi a dimostrare la consistenza della collezione al 28 marzo 1947. A conferma di quanto sopra, e cioè che in effetti la Soprintendenza, al tempo della notifica, non conosceva l'esatta consistenza della collezione, ne' pretendeva che fosse identica a quella cristallizzata nel Catalogo del 1886, v'è la circostanza, pacifica in atti, che pochi giorni dopo la notifica della collezione, precisamente il 19 gennaio 1949, il Soprintendente trasmetteva al Principe un estratto riassuntivo del detto Catalogo IC, invitandolo a segnalare se e per quali motivi qualcuna delle opere elencate non facesse più parte della collezione stessa. All'invito, qualche mese dopo il Principe rispondeva, trasmettendo un elenco di 156 opere - molte meno, quindi, delle 486 contenute nel Catalogo del 1886 - tra le quali evidentemente non figurava il dipinto per cui è processo. Null'altro si sa della ZI IN, dal punto di vista burocratico, non risultando effettuato alcun accertamento da parte dell'autorità sulla consistenza effettiva della stessa, a seguito della comunicazione del Principe. Va solo aggiunto, e la circostanza non appare di scarso rilievo, che oltre trent'anni dopo, il 18 maggio 1979, viene adottato dal Ministro competente un nuovo decreto, con cui si dichiara di interesse artistico e storico eccezionale, ai sensi dell'art. 5 L. n. 1089/1939, la ZI IN, stavolta specificamente individuata nei suoi componenti (dipinti, sculture ed arredi), con elencazione di 173 opere, non tutte comprese nel vecchio Catalogo IC, tra cui non figura il quadro in questione. Alla luce di queste pacifiche risultanze fattuali e delle premesse in diritto sopra puntualizzate, il Collegio ritiene adeguate ed esenti da vizi logici le motivazioni delle sentenze di merito laddove non considerano ritualmente notificato ai destinatari, ex lege 1089/1939, e quindi vincolato, per effetto del decreto ministeriale 20/12/1948, il dipinto La morte di NS o NS che distrugge il tempio del Farisel, attribuito a P.P. UB.
Ne consegue la insussistenza delle contravvenzioni alla menzionata legge del 1939 (capi "C" - "D" - "E" - "F" della rubrica), ascritte a tutti gli imputati, di cui la ritualità della notifica del dipinto era un presupposto imprescindibile, nonché la prescrizione del reato sub "A" (esportazione clandestina di opera d' arte), nei confronti di TI NA e DE NT, come correttamente dichiarato nella gravata sentenza.
13. Rimane la contravvenzione di cui all'art. 733 c.p. (capo "G" della rubrica), ascritta concorsualmente agli eredi IN, per avere, con modalità varie (rimozione, trasporto, sottrazione alla pubblica fruizione, conservazione in luoghi inidonei delle opere), deteriorato o comunque danneggiato la "Galleria" di loro proprietà, arrecando "nocumento al patrimonio storico ed artistico nazionale". L'addebito è nato dalle perquisizioni effettuate dalla p.g. in vari immobili di proprietà degli imputati IN, nel corso delle quali sono state rinvenute diverse opere d'arte custodite in condizioni ritenute dall'accusa poco adeguate.
Si ricorda, innanzi tutto, che il reato di cui all'art. 733 c.p. può riguardare, pacificamente, anche una cosa non sottoposta a vincolo, purché ricorrano due condizioni: la oggettiva e generale notorietà del rilevante pregio del bene ed un effettivo "nocumento al patrimonio archeologico o artistico nazionale"; inoltre, costituendo una particolare ipotesi di danneggiamento (perché di cosa propria), è reato di danno, che si perfeziona solo quando la condotta dell'agente provochi la distruzione, il deterioramento o comunque il danneggiamento del bene.
Ciò premesso, la sussistenza della contravvenzione de qua è stata esclusa dal Pretore perché, con valutazione "in fatto", ha ritenuto non provato il danneggiamento delle opere in questione, quantunque non esposte, evidenziando anzi la adeguata conservazione di esse, e quindi neppure messo in pericolo il patrimonio nazionale. La Corte di Appello, confermando sul punto la prima decisione, ha escluso inoltre che il danneggiamento possa ravvisarsi nello "smembramento" dell'originaria Galleria IN, giacché anche tale assunto riposa sull'erroneo convincimento dell'idoneità del vincolo imposto col decreto ministeriale del 1948, che costituiva la collezione. Il Collegio condivide le argomentazioni svolte nelle sentenze di merito, ritenendole corrette ed adeguate. Ribadisce, invero, che, una volta esclusi - con apprezzamento in fatto, congruamente motivato dai giudici del merito, e pertanto sottratto al vaglio di questa Corte - distruzione, deterioramento o danneggiamento dei singoli beni, pur ammettendo che il reato possa consistere anche nello smembramento del bene-collezione, come prospetta il ricorrente, è tuttavia preliminarmente indispensabile accertare il contenuto di essa, con riferimento all'atto col quale è stata costituita, indi individuare le singole opere spostate o vendute, per cui si torna, sebbene per altra strada, al problema, prima affrontato, della determinazione dell'oggetto del decreto ministeriale del 1948.
Pertanto correttamente la contravvenzione de qua è stata ritenuta insussistente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2002.
Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2002