Cass. pen., sez. III, sentenza 15/01/2002, n. 12099
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Sentenza 15 gennaio 2002

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In tema di beni culturali e artistici, le modifiche introdotte dal D.L.G. 29 ottobre 1999, n.490 alla disciplina della legge 1 giugno 1939, n.1089 non hanno fatto venire meno la natura permanente della contravvenzione di rimozione, modificazione, demolizione o restauro delle cose soggette a vincolo compiuti in assenza di autorizzazione, come prevista dagli artt.11, 12 e 59 di tale ultimo provvedimento legislativo.

In tema di beni artistici e culturali, il reato contravvenzionale previsto dall'art.30 della legge 1 giugno 1939, n.1089, consistente nell'omessa denuncia del trasferimento di proprietà o della detenzione di cosa di interesse artistico o storico, ha natura permanente in quanto, mancando un termine entro cui ottemperare a detto obbligo, la condotta omissiva si protrae fino al momento nel quale la denuncia viene effettuata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 15/01/2002, n. 12099
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12099
    Data del deposito : 15 gennaio 2002

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