Sentenza 4 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/04/2002, n. 4831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4831 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2002 |
Testo completo
Aula0 4 8 3 1/02 REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione Lavoro Composta dai Magistrati: -R.G. N.16017/99 -Cron. 10902 Senese Presidente Dott. Salvatore " Fabrizio Miani Canevari -Rep. - Consigliere -Ud. 14.1.2002 11 "Pietro Cuoco Bruno Battimiello " Rel. -Oggetto: RO " - LavoroFederico ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da DI NA MA, quale erede di AS MA Pincipia, dife- sa, giusta procura speciale a margine del ricorso, dall'avv. Ludovico Buffoni, con domicilio eletto in Taranto via Princi- pe Amedeo n. 146 ricorrente
contro
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t., difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato con domicilio in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 108 controricorrente per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Lecce n° 2062/98 in data 26 maggio/18 luglio 1998 (R.G. Appelli 703/95). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14 gennaio 2002 dal cons. dott. Bruno Battimiello;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Antonio Martone, che ha concluso per il rigetto del ri- corso. Svolgimento del processo Con sentenza in data 9 giugno 1995, il Pretore di Taranto, in accoglimento della domanda proposta da AS MA Princi- pia, dichiarava, nei confronti del costituito Ministero dell'Interno, il diritto di costei all'indennità di accompa- gnamento secondo decorrenza e misura di legge> (domanda am- ministrativa del 23 settembre 1989).. Proposto appello dal Ministero dell'Interno, l'adito Tribuna- le di Lecce, rinnovata la consulenza tecnica, con la sentenza in epigrafe indicata, in riforma parziale della decisione di primo grado, dichiarava il diritto della AS all'indennità di accompagnamento con decorrenza dal 1° feb- braio 1994. Avverso questa sentenza Di DO MA, quale erede di Ascio- ne MA PI, ricorre per cassazione con unico motivo, cui il Ministero dell'Interno resiste con controricorso. Motivi della decisione 2 Con l'unico motivo, denunciando violazione e falsa applica- zione degli artt. 342 e 346 c.p.c., dell'art. 2909 C.C. e "dei principi sulla formazione del giudicato", in relazione all'art. 360 n. 3 e 4 c.p.c., nonché vizio di motivazione, la ricorrente critica l'impugnata sentenza per non avere il Tri- bunale considerato che sulla data di decorrenza del diritto alla prestazione assistenziale si era formato il giudicato, in quanto il Ministero dell'Interno, non muovendo alcuna cen- sura "al consulente tecnico di primo grado", aveva impugnato solo genericamente la consulenza tecnica pretorile, senza " specificare minimamente le ragioni che avevano indotto il C.T.U. a fissare il tempo in cui le stesse erano da conside- n rarsi tali da giustificare il diritto all'indennità di accom- pagnamento". Aggiunge che la seconda consulenza tecnica aveva 'omesso di dare esatta spiegazione del perché la cardiopatia " e clinicamente sia ipertensiva evidenziata diagnosticamente nel primo che nel secondo grado del giudizio di merito debba essere considerata di II classe e non di III NYA". Il motivo è infondato. Come risulta dal ricorso in appello depositato il 3 ottobre 1995 che la Corte può esaminare di- - rettamente, essendo stato denunciato un error in procedendo consistito nell'avere il Tribunale ignorato l'esistenza di un giudicato interno formatosi per difetto di impugnazione - il Ministero dell'Interno denunciò una serie di errori della consulenza tecnica e, quindi, della sentenza di primo grado 3 che ne aveva recepito le conclusioni. Dedusse che erroneamen- te il primo giudice aveva ritenuto che la riduzione della ca- pacità lavorativa dell'AS nella misura del 100% compor- tasse l'impossibilità di svolgere i comuni atti della vita senza l'aiuto di un accompagnatore. Aggiunse che comunque mancava la prova che questa situazione fosse presente alla data della domanda amministrativa, perché, sebbene all'epoca della consulenza tecnica (di primo grado) la donna presentas- se gravissime difficoltà nella deambulazione, non v'era prova che tale condizione "fosse presente con la stessa gravità cinque anni fa, all'epoca della domanda amministrativa ...". Richiamò il giudizio della Commissione medica secondo cui 1'invalidità totale era insorta solo nel 1992, senza che pe- raltro vi fossero le ulteriori condizioni per il diritto all'indennità di accompagnamento. Concluse chiedendo il rin- novo della consulenza tecnica o, quantomeno, l'audizione a del consulente del pretore perché illustrasse chiarimenti "secondo quali criteri ha ritenuto esistente la diminuzione della capacità nella misura del 100% con necessità di assi- stenza continua sin dalla domanda amministrativa, anziché dal 1992 come riconosciuto dalla Commissione medica in sede di visita". Ora, in disparte la considerazione, di per sé assorbente, che la contestazione dell'esistenza dello stato invalidante (ri- chiesto per ottenere la provvidenza in oggetto) comporta che il gravame investa per implicito, perché necessariamente con- nesso con il tema censurato, la questione della decorrenza (il giudicato può formarsi solo con riferimento alle parti della sentenza concernenti questioni che siano indipendenti da quelle investite dai motivi di gravame: Cass. 15 novembre 1994 n. 9626), va rilevato che il contenuto dell'atto di ap- Ministero pello dimostra in modo inequivoco che il dell'Interno censurò la sentenza di primo grado anche con specifico riferimento alla data di decorrenza dello stato in- validante richiesto per l'indennità di accompagnamento;
onde il vizio denunciato con il presente ricorso si rivela del tutto inconsistente. Per quanto riguarda la denunciata lacuna della consulenza di secondo grado, recepita dal Tribunale nella sua sentenza, si osserva che la doglianza è inammissibile e va conseguentemen- te rigettata. Infatti, la ricorrente non precisa quali defi- cienze della relazione tecnica renderebbero il giudizio medi- co privo della "esatta spiegazione" circa l'incidenza invali- dante delle infermità riscontrate, in particolare non spiega in qual modo la ritenuta appartenenza della cardiopatia alla seconda classe invece che alla terza abbia inficiato la valu- tazione complessiva delle condizioni fisiche dell'assistita con riguardo alla decorrenza dello stato invalidante. 5 Il ricorso va conclusivamente rigettato, nulla disponendosi in ordine alle spese, stante il dettato dell'art. 152, disp. att., c.p.c.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso in Roma il 14 gennaio 2002. Il Presidente Il Consigliere estensore Sure Savelle Вино Batimsello IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria - 4 APR 2002 oggi, CusheFussella IL CANCELLIERE T I R D O , C A O S L S 0 L 1 A O T . 3 , B T 3 I A R 5 S D 'A E . P L A N S L T I E S 3 N D O 7 G P I - S O -8 IM N A 1 E A D 1 S D E I , E E A O T G R O N G T T E E IS T S I L E G R E I A R D L L O E D 6