Sentenza 8 gennaio 2016
Massime • 1
In tema di impugnazioni avverso provvedimenti applicativi di misure cautelari personali, ai fini della decorrenza del termine di "dieci giorni dalla ricezione degli atti" entro il quale, ai sensi dell'art. 311, comma quinto bis, cod. proc. pen. (introdotto dall'art. 13 della legge 16 aprile 2015, n. 47), il giudice del rinvio è tenuto a decidere, nel caso sia stata annullata con rinvio, su ricorso dell'imputato, un'ordinanza che ha disposto o confermato la misura coercitiva ai sensi dell'art. 309, comma nono, cod. proc. pen., non è sufficiente la mera ricezione della sentenza rescindente, ma occorre anche la ricezione degli atti presentati a norma dell'art. 291, comma primo, cod. proc. pen., nonché di tutti gli elementi eventualmente sopravvenuti in favore della persona sottoposta alle indagini.
Commentario • 1
- 1. Come si deve svolgere il procedimento di riesame nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento di ordinanza che abbia disposto o confermato la misura cautelare…Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 3 novembre 2020
(Ricorso rigettato) (Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 309) Il fatto Il Tribunale di Taranto confermava, in sede di riesame, una ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presso lo stesso Tribunale, dispositiva dell'applicazione, nei confronti dell'indagato, della misura cautelare degli arresti domiciliari — successivamente sostituita dallo stesso Giudice con la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria — per i reati di associazione finalizzata alla commissione di delitti di furto di autovetture, ricettazione di parti di ricambio dei mezzi ed estorsione di somme in danno dei derubati per la restituzione dei veicoli e per il concorso nel furto di …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 08/01/2016, n. 15695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15695 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2016 |
Testo completo
1 5 69 5 / 1 6 55 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 08/01/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - SENTENZA Dott. MARIO GENTILE N. 24 Dott. LUIGI AGOSTINACCHIO - Consigliere - -Rel. REGISTRO GENERALE Dott. SERGIO BELTRANI N. 48850/2015 Consigliere - ROBERTO MARIA CARRELLI PALOMBI DI Dott. - Consigliere - MONTRONE Dott. VINCENZO TUTINELLI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LO TO N. IL 22/09/1979 avverso l'ordinanza n. 280/2015 TRIB. LIBERTA' di PERUGIA, del 01/09/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;
lexle/sentite le conclusioni del PG Dott. Stefens Tocci, che ha chiests dichiarar l'inammissibilità del ricorso, fiducia e dell' evv. Deviele Peccoi, difensore di ei motivi di del ricorrente, che nn è riportate ricorso, chiedendone l'eccogliments; o Udit i difensor Avv.; RITENUTO IN FATTO -La VI Sezione di questa Corte, con sentenza n. 35605 del 25.8.2015, ha annullato limitatamente all'addebito di cui all'art. 416-bis c.p. ed all'aggravante di cui all'art. 7 I. n. 203 del 1991 l'ordinanza con la quale in data 29.12.2014 il Tribunale del riesame di Perugia - aveva rigettato la richiesta di riesame presentata da TO LO, in atti generalizzato, indagato per il reato di cui all'art. 416-bis c.p. e plurimi altri (come da contestazione in atti). Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale del riesame di Perugia, adito ex art. 309 c.p.p., decidendo quale giudice del rinvio, ha nuovamente confermato l'ordinanza cautelare emessa dal GIP, anche in ordine all'addebito di cui all'art. 416-bis c.p. ed all'aggravante di cui all'art. 7 1. n. 203 del 1991. Contro tale provvedimento, l'imputato ha proposto, con l'ausilio di un difensore iscritto nell'apposito albo speciale, ricorso per cassazione, deducendo: I violazione dell'art. 311 c.p.p. e vizio di motivazione (per omessa declaratoria di inefficacia della ordinanza cautelare genetica, poiché la decisione non sarebbe intervenuta nel termine indicato dall'art. 311, comma 5-bis c.p.p., come lo stesso Tribunale del riesame avrebbe ammesso in motivazione, indicando nel 3.9.2015 la data di ricezione degli atti); II - violazione degli artt. 416-bis c.p. e 7 I. n. 203 del 1991 e vizio di motivazione in ordine alla intervenuta conferma dell'originario titolo cautelare (lamentando, con ricchezza di riferimenti alla acquisite risultanze fattuali, la sostanziale riproposizione delle argomentazioni contenute nel provvedimento cassato); III violazione degli artt. 273, 274 e 275 c.p.p. e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari [lamentando l'erronea individuazione dell'arco temporale entro il quale avrebbero avuto luogo le condotte in contestazione, asseritamente cessate a partire dall'anno 2013 (non 2014); difetto di attualità e concretezza delle ritenute esigenze cautelari, anche per l'irrilevanza degli elementi valorizzati in senso contrario dal Tribunale;
omessa valutazione dei problemi personali (anche di natura psico-fisica) e familiari dell'indagato, documentati dalla difesa;
omessa valutazione della possibilità di sottoporre l'indagato alla meno afflittiva misura degli arresti domiciliari, in violazione delle modifiche introdotte dalla I. n. 47 del 2015, che considera la misura della custodia in carcere quale extrema ratio;
ingiustificata disparità di trattamento con i coindagati che avrebbero già beneficiato della predetta misura meno afflittiva]. 2 All'odierna udienza camerale, celebrata ai sensi dell'art. 127 c.p.p., si è proceduto al controllo della regolarità degli avvisi di rito;
all'esito, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe, ed il collegio, riunito in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti;
CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è, nel suo complesso, infondato.
1. Il primo motivo è infondato.
1.1. Ad avviso del ricorrente, il Tribunale del riesame non avrebbe deciso entro dieci giorni dalla ricezione degli atti (asseritamente intervenuta a seguito del giudizio rescindente in data 3.9.2015).
1.2. Appare evidente che l'art. 311, comma 5-bis, c.p.p., introdotto dall'art. 13 I. n. 47 del 2015 - avente natura sanzionatoria, in riferimento alla possibile inerzia dell'ufficio giudiziario competente a decidere in sede di riesame-rinvio - è di stretta interpretazione: ne consegue che l'espresso ed inequivocabile riferimento alla ricezione>> degli atti>> non consente di attribuire rilievo, ai fini della decorrenza del "nuovo" termine per la decisione, alla ricezione, da parte del giudice del rinvio, della mera sentenza rescindente (nel caso di specie pervenuta il 3.9.2015, come chiaramente desumibile ex actis: cfr. nota a firma del funzionario giudiziario dr. A. MASSINO, materialmente presente in atti), occorrendo nuovamente la ricezione degli atti presentati a norma dell'art. 291, comma 1, c.p.p., nonché di tutti gli elementi eventualmente sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini.
1.2.1. In argomento la motivazione dell'ordinanza impugnata è, purtroppo, inficiata da due evidenti errori materiali, che sarebbe stato opportuno evitare (tenuto conto, peraltro, della delicatezza della questione), ma che è, peraltro, possibile emendare in questa sede: si legge, infatti, a f. 16 che la decisione sarebbe intervenuta il 24.9.2015, entro 10 giorni dalla ricezione degli atti da parte del P.M., avvenuta il 24.9.2015 per DE DI LD e LO TO>>. In realtà, dall'esame del fascicolo si desume (cfr. annotazione manoscritta in calce alla già citata nota a firma del funzionario giudiziario dr. A. MASSINO, nonché nota a firma del cancelliere R. GUADAGNO, e timbro di ricezione pur privo di firma: ma in proposito nessuna contestazione è stata mossa dalle parti - su di essa apposto) quanto segue: in data 3.9.2015 gli atti richiesti, unitamente a copia di alcuni interrogatori, furono inizialmente trasmessi dal P.M., ma non ne risulta documentata la effettiva ricezione;
- in data 14.9.2015 gli atti pervennero materialmente al Tribunale del riesame;
- in data 22.9.2015 è intervenuta la decisione. 3 :
1.2.2. Né potrebbe attribuirsi rilievo al ritardo nella trasmissione degli atti pur tempestivamente richiesti dal Tribunale sin dal 3.9.2015, atteso che il "nuovo" art. 311, comma 5-bis, c.p.p. non richiama espressamente il termine di cui all'art. 309, comma 5, c.p.p.
1.3. Vanno, conclusivamente, affermati i seguenti principi di diritto: Ai fini della decorrenza del termine di "dieci giorni dalla ricezione degli atti", entro il quale, ai sensi dell'art. 311, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 13 della I. n. 47 del 2015, se è stata annullata con rinvio, su ricorso dell'imputato, un'ordinanza che ha disposto o confermato la misura coercitiva ai sensi dell'articolo 309, comma 9, c.p.p., il giudice del rinvio deve decidere, non è sufficiente la ricezione della mera sentenza rescindente, occorrendo la ricezione degli atti presentati a norma dell'art. 291, comma 1, c.p.p., nonché di tutti gli elementi eventualmente sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini>>. In caso di annullamento con rinvio, su ricorso dell'imputato, di un'ordinanza che ha disposto o confermato la misura coercitiva ai sensi dell'articolo 309, comma 9, c.p.p., non ha luogo la perdita di efficacia della misura cautelare personale nel caso in cui la trasmissione al giudice del rinvio degli atti presentati a norma dell'art. 291, comma 1, c.p.p., nonché di tutti gli elementi eventualmente sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini, avvenga in violazione del termine previsto dall'art. 309, comma quinto, cod. proc. pen., non richiamato dall'art. 309, comma 5-bis, stesso codice, introdotto dall'art. 13 I. n. 47 del 2015>>.
2. Quanto al secondo motivo, deve premettersi che la VI Sezione aveva posto a fondamento dell'annullamento il rilievo che, avendo lo stesso Tribunale del riesame affermato che l'enucleato sodalizio non costituiva mera articolazione delocalizzata della 'ndrangheta, ma era del tutto autonomo, essendo costituito tra soggetti residenti in [...]da oltre un decennio ed ivi operanti esclusivamente ed autonomamente, ai fini della configurabilità della contestata associazione di tipo mafioso occorreva verificare che il predetto sodalizio fosse radicato in loco con le peculiari connotazioni previste dall'art. 416-bis c.p., acquisendo in particolare la necessaria forza di intimidazione. Sul punto la motivazione della prima ordinanza del tribunale del riesame risultava, a parere della VI Sezione, in parte apodittica, in parte contraddittoria. In virtù di tali considerazioni, l'ordinanza era stata annullata quanto alla configurabilità del reato associativo, e conseguente all'aggravante di cui all'art. 7 I. n. 203 del 1991 (che trovava - nell'ottica del P.M. - fondamento proprio in riferimento al medesimo sodalizio). h di 2.1. Ciò premesso, il motivo è infondato. Il Tribunale del riesame, nel pieno rispetto del dictum della sentenza rescindente, ha conclusivamente ribadito la conclusiva configurabilità del reato associativo in oggetto, evidenziando che, trattandosi di fenomeno nuovo per l'ambito territoriale di riferimento, la forza di intimidazione del sodalizio non poteva che scaturire da una serie di condotte di violenza o minaccia atte ad instaurare il necessario clima di intimidazione, caratterizzante il reato di cui all'art. 416-bis c.p.; ed ha, all'uopo, valorizzato una nutrita serie di episodi incensurabilmente ritenuti sintomatici di ciò (f. 17 ss.), ricostruendo, in tale ambito, e dettagliatamente, l'ampia serie di reati-fine, in assoluta prevalenza di matrice estorsiva, nonché lo specifico ruolo di partecipe ricoperto dall'indagato (f. 24 ss.), desunto dalle modalità dei rapporti tenuti con gli altri associati, dal coinvolgimento in una pluralità di condotte estorsive, ovvero finalizzate al compimento di altri reati contro il patrimonio - ricettazione ed usura (in ordine alle quali era intervenuto il giudicato cautelare, e quindi la sussistenza dei necessari gravi indizi di colpevolezza non era più in discussione), sempre con ruolo di rilievo.
2.2. In concreto, il ricorrente si è limitato a riproporre la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, senza documentare nei modi di rito eventuali travisamenti.
3. Il terzo motivo è meramente reiterativo e, comunque, manifestamente infondato.
3.1. Il Tribunale del riesame (f. 27 ss.) ha, con inequivocabile chiarezza, ricordato che per il reato di cui all'art. 416-bis c.p. è tuttora previsto un regime cautelare speciale, che consente l'applicazione della sola custodia in carcere, ove sussistano esigenze cautelari. Da ciò consegue, immediatamente, l'assoluta inaccoglibilità della richiesta di fruire degli arresti domiciliari (valutabile soltanto in presenza di una accertata e radicale incompatibilità delle condizioni di salute dell'interessato con il regime carcerario che neanche la stessa difesa invoca e documenta, limitandosi a richiamare genericamente i problemi psico-fisici dell'indagato quasi per ricollegarvi implicitamente un affievolimento delle ritenute esigenze, che, tuttavia, in riferimento al reato de quo, sarebbe privo di conseguenze) e l'abnormità del rinvio (peraltro neanche sorretto da idonea documentazione di quanto affermato) alle posizioni di coindagati ai quali asseritamente sarebbero stati concessi gli arresti domiciliari (concedibili lo si ripete in riferimento all'odierna imputazione soltanto in presenza di - condizioni di salute necessariamente soggettive, e non comunicabili ai coindagati ostative). Il Tribunale ha, inoltre, evidenziato incensurabilmente che, nel caso in esame, non sussistono elementi atti a vincere la presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p., ed anzi esistono plurimi elementi di segno contrario, che documentano inequivocabilmente la 5 ffi sussistenza del concreto ed attuale pericolo di recidiva, individuabili per il LO: · nella commissione delle condotte in contestazione per un arco temprale particolarmente - ampio (cinque anni circa - secondo la stessa difesa o più), unitamente a più coindagati, - unitamente alla commissione al tempo stesso di numerosi reati-fine, con l'impiego di violenza o minacce, a riprova di una capacità a delinquere rimasta costante nel tempo, che lascia desumere il concreto ed attuale pericolo di reiterazione di reati;
-- nei plurimi precedenti penali dell'indagato, che confermano la sua personalità altamente trasgressiva tale da poter commettere delitti in ogni momento>>: il LO ha fruito più volte di benefici (sospensione condizionale della pena ed indulto), ed è stato sottoposto a misura di prevenzione, ma sempre senza alcun effetto special-preventivo; : particolarmente rilevante appare, all'uopo, la circostanza che i reati oggetto del presente procedimento sono stati commessi quando alcuni processi in danno dell'indagato erano in corso, e dopo l'intervenuta irrevocabilità di alcune sentenze di condanna, ad ulteriore riprova del fatto che la capacità a delinquere dell'indagato è inarrestabile. Ha anche incensurabilmente osservato che non può attribuirsi rilievo alcuno alle esigenze di natura familiare evocate dalla difesa, poiché gli effetti della detenzione sulla vita della famiglia sono inevitabili, ne costituiscono uno degli aspetti più afflittivi, ma dovrebbe essere cura dell'interessato evitare di porsi in condizione di essere sottoposto a detenzione;
né è possibile ritenere che la privazione di tali affetti costituisca oggi una assoluta remora al compimento di ulteriori reati, tenuto conto del fatto che alcune condotte delittuose oggetto di cautela sono state perpetrate quando il contesto familiare evocato dalla difesa era già esistente (f. 29).
4. Il complessivo rigetto del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
4.1. La cancelleria provvederà agli adempimenti di sua competenza ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, disp. att. c.p.p. Così deciso in Roma, udienza camerale 8 gennaio 2016 Il componente estensore Il Presidente Sergio Beltranilove DEPOSITATO IN CANCELLERIA Mario Gentile Mario Gentile SECONDA SEZIONE PENALE 14 APR. 2016 IL EMA DI celliereCANCELLIERE C A S R P U Claudia Planelli S E T O R N E O C 6