Sentenza 22 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/06/2002, n. 9137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9137 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2002 |
Testo completo
IN NOME DE0 9 1 3 7 /02 Aula 'A' REPUBBLICA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Ettore MERCURIO Presidente R.G.N. 20134/99 Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere Cron.24758 Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Rep. Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere Ud.25/03/02 Dott. Gabriella COLETTI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IN LE, elettivamente domiciliata in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rappresentata e difesa dall'avvocato ALESSANDRO GARLATTI, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2002 rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE 1297 ANGELIS, MICHELE DI LULLO, giusta delega in calce alla -1- copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato avverso la sentenza n. 180/99 del Tribunale di LODI, depositata il 19/05/99 R.G.N. 31/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/03/02 dal Consigliere Dott. Gabriella COLETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con sentenza del 19 maggio 1999 il Tribunale di Lodi, in applicazione dell'art. 36 della legge n.448 del 1998, ha dichiarato estinto di ufficio, con compensazione delle relative spese, il giudizio instaurato da CH EA contro l'INPS per l'accertamento del diritto alla conservazione, dopo il 30 settembre 1983, dell'importo integrato al trattamento minimo della seconda pensione e al pagamento delle differenze per l'effetto dovute, con interessi e rivalutazione. La CH ricorre per la cassazione di questa sentenza con due motivi. L'INPS ha depositato la procura speciale al proprio difensore. Motivi della decisione Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione dell'art.6, comma 7, legge n.638/83 e sostiene di aver diritto alla cristallizzazione del trattamento minimo sulla seconda pensione dopo il 30 settembre 1983, in quanto, ai sensi della disposizione suddetta, la cessazione del diritto alla integrazione su tale pensione non implica la perdita del relativo trattamento economico, che viene conservato sino al riassorbimento derivante dalla perequazione automatica della pensione base, così come affermato ripetutamente dalla giurisprudenza di legittimità (anche con la "recentissima” sentenza n.4865 del 1993) e definitivamente ribadito dalla Corte costituzionale con sentenza n.418 del 1991. Con il secondo motivo deduce la illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 183, della legge n.662 del 1996 e la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità dell'art. 36 legge 448/98, richiamando le ordinanze dei giudici di merito e di legittimità che hanno rimesso la questione stessa alla Corte costituzionale e sottolineando l'opportunità di rinviare ogni decisione sul presente giudizio in attesa della relativa pronuncia. Ribadisce che la prevista estinzione dei giudizi pendenti comprime gravemente i diritti riconosciuti dalla sentenza costituzionale n.240 del 1994 3 perché preclude al pensionato di esigere tempestivamente l'adempimento dell'obbligazione nella sua interezza, esclude interessi e rivalutazione, dispone la compensazione delle spese giudiziali con ulteriore aggravio economico. Il ricorso, i cui motivi vanno congiuntamente trattati perché connessi, non è fondato. Va premesso che, con riguardo alla vicenda della cosiddetta "cristallizzazione", originata dall'art.6, comma 7, del d.l. 12 settembre 1983 n.463, convertito, con modificazioni nella legge 11 novembre 1983 n.638, la Corte Costituzionale, con la sentenza n.240 del 1994, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art.11, comma 22, della legge 24 dicembre 1993 n.437, nella parte in cui interpretava il detto comma 7 nel senso che, nel caso di concorso di due o più pensioni integrate al minimo, delle quali una sola conservi il diritto all'integrazione (per il mancato superamento, al 30 settembre 1983, dei limiti di reddito fissati nei precedenti commi dello stesso art.6) l'altra o le altre pensioni comunque non più integrabili (per effetto del disposto del comma 3 dell'art.6 cit.) spettano nell'importo a calcolo. La sentenza costituzionale, ponendo un principio modificativo della regola stabilita dalla disposizione legislativa anzidetta, ha collegato la "cristallizzazione” al requisito del reddito, nel senso che risulta caducato il divieto di integrazione a decorrere dal 1° ottobre 1983 per tutte, indiscriminatamente, le pensioni ulteriori, restando tale divieto operante solamente per i soggetti che siano in possesso di redditi complessivamente superiori al limite legale e per i quali, a causa di ciò, venga a cessare il diritto alla integrazione della pensione principale (che resta essa solo conservata nell'importo "cristallizzato" in precedenza erogato). Successivamente, sono intervenuti una serie di provvedimenti normativi intesi a dare attuazione alle statuizioni di detta sentenza e, da ultimo, l'art. 36 della legge 23 dicembre 1998 n.448, il cui disposto è stato costantemente interpretato dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. tra tante, Cass. 11 gennaio 2000 n.229, 28 agosto 4 1999 n.9099, 19 giugno 1999 n.6171, 11 giugno 1999 n.5789, 11 maggio 1999 n.4665) nel senso che la relativa previsione di estinzione concerne, oltre alle controversie aventi ad oggetto gli accessori del credito per differenze dovute alla cristallizzazione, nche le cause riguardanti la esistenza stessa del diritto alla cristallizzazione per ragioni attinenti al requisito reddituale. Ne consegue, stante (in mancanza di non dedotte preclusioni al riguardo) la imprescindibilità dell'accertamento di tale requisito nella concreta fattispecie, che la pronuncia di estinzione adottata in sede di merito deve essere confermata. Va aggiunto che la definizione dei processi in corso operata ex lege, anche se non realizza in pieno il soddisfacimento dei crediti (agli arretrati e agli accessori) vantati in giudizio, non suscita dubbi di legittimità costituzionale. Difatti, il nuovo assetto dato dal legislatore alla materia non si traduce in una sostanziale vanificazione dei diritti azionati ma, all'opposto, ma, all'opposto, è finalizzato a consentirne la concreta realizzabilità, provvedendo in ordine alla indispensabile copertura finanziaria dell'onere per l'erario ed in modo da contemperare la necessaria soddisfazione dei crediti con le scelte di politica economica relative al reperimento delle risorse finanziarie (per la legittimità di analoghe statuizioni legislative assunte nel segno di un adeguato bilanciamento degli interessi in conflitto cfr. Corte cost. sent. n.243 del 1993, n.320 del 1994, n.103 e 99 del 1995). In quest'ottica si giustifica anche la disposizione sulla compensazione delle spese sul rilievo che, non derivando l'estinzione dal potere dispositivo delle parti ma dalla legge, in presenza di un assetto legislativo di composizione degli interessi in conflitto in modo articolato, la situazione non è assimilabile ad una cessazione della materia del contendere, sicchè il giudice non potrebbe valutare la soccombenza virtuale al fine della condanna alla rifusione delle spese processuali (vedi le già citate Corte cost. n.103/1995 e Cass. n.13979/1999). 5 La validità degli esposti rilievi risulta confermata dalla recente sentenza della Corte costituzionale 26 luglio 2000 n.310, specificamente dichiarativa della non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art.1, commi 181, 182 e 183 della legge n.662/1996, dell'art.3 bis del d.l. n.79/1997, convertito in legge n.140/1997, dell'art.36, commi 1, 3 e 5, della legge n.448/1998, sollevate in relazione agli artt. 3, 24, 25, 38, 53, 101, 102 e 113 della Costituzione, osservando la Corte, in motivazione, che la definitiva quantificazione del dovuto e la congrua procedimentalizzazione della sua erogazione (a causa anche della necessità di predisporre la relativa copertura finanziaria) realizzano un assetto nuovo, corrispondente a quanto il legislatore, nella sua responsabilità, ha ritenuto possibile fare, in una situazione palesemente eccezionale, onde consentire la - nel quadro generale delle concreta realizzazione dei diritti controversi, tenuto conto compatibilità – del rapporto corrente fra l'ingente quantità delle pretese e le effettive - disponibilità finanziarie, consentite dalla congiuntura economica del Paese;
e precisando, altresì, che le disposizioni denunciate, come non compromettono il diritto di difesa dell'interessato, così non incidono sull'assetto che la Costituzione riserva all'esercizio dell'attività giurisdizionale ed alle sue prerogative anche nei rapporti con il legislatore, con la conseguente non censurabilità della norma che dichiara estinti i giudizi in corso e priva di effetto i provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato. La manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale riguardanti la norma dell'art.36, comma 5, della legge n.448/1998, impedisce l'esame di ogni altra censura che investa le disposizioni concernenti le condizioni di esercizio e la quantificazione del diritto, nonché gli accessori del credito. Infatti, soltanto la caducazione della norma anzidetta potrebbe dare ingresso al giudizio di legittimità sulle norme sostanziali, a causa del nesso di subordinazione logico- processuale in virtù del quale la dichiarazione di estinzione di ufficio dei giudizi 6 medesimi, non eludibile dal giudice che ne è investito, preclude qualsiasi esame del merito (Corte cost. ord. n.76 del 1999, sent. n.310 del 2000). Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato. Non deve provvedersi per le spese del presente giudizio, poiché l'intimato ha depositato la sola procura speciale e non ha partecipato all'udienza di discussione.
PQM
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese. Così deciso in Roma il 25 marzo 2002 ймуси йpes Il Cons.estensore Il Presidente вите fabielluleсло 3 0 3 1 I A 5 S . D S Dall . T , A R O N T A L , ' L 3 A L O L 7 S - E B E 8 P I D - S IL CANCELLIERE D 1 I I S 1 N A Depositato in Cancelleria N G T E E S O S G O I A P G E Oggi, 22 GIU 2002 A D E M I E R L O IL CANCELLIEREсе P , T A O T A D I R L T R E I L S T I E D е N G D E E O S R E 7