Sentenza 4 marzo 2002
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- 1. Presupposizione, causa, differenze, motivi, differenzeAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 11 settembre 2007
- 2. Sulla presupposizione e l'eccessiva onerosità sopravvenutaAccesso limitatoAntonella Crisafulli · https://www.altalex.com/ · 11 settembre 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 04/03/2002, n. 3052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3052 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL3052 0230.5.2 ZION apetite LA CORTE SUPREM CA S IMPUGNATIVA LOAD SEZIONE SECONDA CIVILE ARBITRALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Vincenzo CALFAPIETRA R.G.N. 19139/99 - Cron.7155 Dott. Alfredo MENSITIERI Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO Consigliere- Rep. 810 PCHESTINO OLINDO Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Ud. 20/12/01 Rel. Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE IL SOLE 24 ORE SENTENZA Richiesta copia stubito dal Sig. sul ricorso proposto da: per diritti € 3.10 4 MAR. 2002 FLORENTIA SRL, in persona del suo legale IL CANCELLIERE Amm.re Unico Sig. ALDO ROMANOrappresentante e ZUCCONI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PL DA PALESTRINA 47, presso lo studio dell'avvocato RINALDO €1,55 L.3000 GEREMIA, che lo difende unitamente all'avvocato CANCELLERIA ERNESTO BERETTA, giusta delega in atti;
- ricorrente DG712015 contro (C.S.1) CENTRO STUDI IMM, SRL) in persona dell'Amm.re e legale DG711965 rappresentante Sig. GIOVAMBATTISTA AN, ех ещё 2001 elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR, presso 1756 la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, difeso -1- dall'avvocato SALVATORE PORCU, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2392/98 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 11/09/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/12/01 dal Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO;
udito l'Avvocato GEREMIA Ernesto, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito 1'Avvocato Salvatore PORCU, difensore del resistante che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con atto notificato il 23/9/1097 la s.r.l. RE conveniva in giudizio la s.r.l. Centro Studi Immobiliare (CSI) dichiarando di voler impugnare per nullità il lodo arbitrale pronunciato il 29/1/1997 tra le stesse parti. L'attrice esponeva: che la controversia verteva sull'esecuzione di un contratto di ap- palto stipulato il 10/3/1993 con la s.r.l. Reaf, committente, per la realizza- zione di 69 villette entro termini decorrenti dal rilascio della concessione edilizia;
che il contratto era stato ceduto parzialmente ( per 26 villette ) alla società convenuta;
che il contratto doveva ritenersi sottoposto alla presuppo- sizione della già avvenuta richiesta della concessione;
che le concessioni erano state richieste con grave ritardo dalla committente;
che il 19/4/1995 le era stata trasmessa una bozza del verbale di consegna di un'area di cantiere che era inadeguata allo scopo per cui aveva chiesto la risoluzione del con- tratto ed il risarcimento dei danni;
che il collegio arbitrale aveva respinto tali domande affermando che il suo rifiuto di prendere in consegna i lavori per la realizzazione delle 26 villette costituiva inadempimento e giustificava la risoluzione del contratto per sua colpa. L'attrice articolava quattro motivi di impugnazione ai quali resisteva la s.r.l. Centro Studi Immobiliare. La corte di appello di Milano, con sentenza 11/9/1998, rigettava l'impugnazione osservando: che la pretesa contraddittorietà dei diversi capi del dispositivo del lodo arbitrale, così come prospettata, postulava una ana- lisi logica dei percorsi argomentativi posti a base della decisione impugnata e un inammissibile riesame dei giudizi di fatto compiuti dagli arbitri;
che la RE non poteva dolersi, sotto il profilo della contraddittorietà, della di- versità delle conclusioni alle quali il collegio arbitrale era pervenuto 3 nell'apprezzamento dei diversi comportamenti delle parti contrattuali de- nunciati a titolo di inadempimento;
che l'apprezzamento della difformità del comportamento della parte committente rispetto alle previsioni di contratto implicava un giudizio di fatto eccedente i limiti del giudizio di impugnazio- ne del lodo arbitrale;
che peraltro il motivo era stato presentato in modo perplesso e contraddittorio per la contemporanea deduzione della categoria della presupposizione e dell'inadempimento dell'altra parte;
che la presup- posizione, secondo la stessa prospettazione, non era comune alla parte committente la quale non poteva ignorare i suoi comportamenti in prece- denza tenuti;
che la circostanza relativa alla dedotta presupposizione poteva essere posta a fondamento di una non proposta domanda di annullamento del contratto per errore dell'appaltatrice o per dolo della committente;
che l'accertamento in fatto della sussistenza o meno dell'inadempimento con- trattuale controverso esulava dal sindacato di legittimità del giudizio arbi- trale in sede di impugnazione del lodo;
che il rifiuto della RE di pren- dere in consegna i lavori non era altro che il rifiuto di eseguire i medesimi lavori appaltati per cui la prestazione non effettuata non era meramente strumentale e diversa da quella corrispettiva;
che gli arbitri non avevano fatto derivare il rigetto della domanda di risarcimento dalla mera inammis- sibilità della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento;
che gli arbitri avevano esaminato il comportamento delle parti ed avevano sot- tolineato il carattere ambiguo della domanda della RE ed avevano escluso la valenza dannosa del comportamento della committente;
che si trattava di valutazioni di merito - motivate e non sindacabili - e non già dell'errore di diritto prospettato dall'impugnante. 4 La cassazione della sentenza della corte di appello di Milano è stata chie- sta dalla s.r.l. RE con ricorso affidato a tre motivi illustrati da memo- ria. La s.r.l. Centro Studi Immobiliari ha resistito con controricorso. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso la s.r.l. RE denuncia omessa, insuf- ficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia deducendo che la corte di appello, senza dare alcuna motivazione, ha rite- nuto che sussistesse il rifiuto di essa ricorrente di realizzare le 26 villette, mentre la circostanza risulta documentalmente esclusa: anzi essa RE ha solo segnalato l'inadeguatezza dell'area proposta dalla CSI il che pre- suppone la volontà di costruire le 26 villette previo adeguamento dell'area offerta dalla committente sulla quale incombeva l'onere di provarne l'idoneità. La risoluzione del contratto per inadempimento di essa ricorrente è quindi priva del fatto su cui dovrebbe fondarsi mancando un comporta- mento idoneo a supportarla. E' inoltre manifesta la contraddittorietà tra di- spositivo e motivazione del lodo arbitrale: sul punto la corte di merito, con motivazione sbrigativa ed insufficiente, ha deciso di non esaminare il que- sito che le era stato rivolto ed ha tralasciato di valutare i percorsi logici sui fondamenti di merito la cui conoscenza e la cui analisi erano necessari al fi- ne di provvedere in ordine alla contraddittorietà denunciata. Con il secondo motivo di ricorso la s.r.l. RE denuncia violazione dell'articolo 829 c.p.c., in relazione all'articolo 1453 c.c., nonché mancata e/o insufficiente motivazione. La ricorrente deduce che, tramite il motivo di cui al penultimo comma dell'articolo 829 c.p.c., si può chiedere un controllo sul merito del giudizio: ciò non vuol dire necessariamente riesaminare i fatti 5 di causa, bensì ottenere un controllo sul giudizio di merito svolto nella pre- cedente fase processuale. L'esistenza della condizione implicita c.d. presup- posizione - tesi sostenuta da essa RE - poteva essere agevolmente rav- visata dalla corte di appello semplicemente rivedendo i fatti di causa e te- nendo conto delle considerazioni al riguardo sviluppate con i motivi posti a base dell'impugnativa del lodo. Peraltro la corte territoriale non ha neppure spiegato perché ha ritenuto infondata la tesi di essa impresa appaltatrice di pretendere ed ottenere la tempestiva presentazione delle domande di conces- sione edilizia e perché, viceversa, ha ritenuto legittima la facoltà della com- mittente di presentare dette domande quando voleva. Con il terzo motivo di ricorso la s.r.l. RE denuncia violazione dell'articolo 829 c.p.c., in relazione all'articolo 1218 c.c., lamentando che la domanda risarcitoria proposta da essa ricorrente non è stata presa in consi- derazione dagli arbitri e dalla corte di appello ancorché risultassero provate le componenti del danno subito ( mancato utile, spese fisse ecc. ). La corte distrettuale ha solo affermato che l'esclusione del risarcimento del danno non derivava dalla reiezione della domanda di risoluzione, bensì era il frutto di un'analisi autonoma ed approfondita in ordine ai comportamenti della parti. Ad avviso della ricorrente la corte di appello ha tralasciato di effettua- re quel controllo di merito che rappresentava un suo compito preciso: ciò avrebbe portato a comprendere e valutare diversamente l'organizzazione dei mezzi e delle risorse che l'appaltatore ha la necessità di avere a disposizione al fine di eseguire la propria prestazione. -per evidenti ra-La Corte rileva l'infondatezza delle dette censure che gioni di ordine logico e per economia di motivazione e di trattazione - pos- 6 sono essere esaminate congiuntamente in quanto connesse ed interdipen- denti riguardando tutte, quale più quale meno, o gli asseriti vizi di motiva- zione della sentenza impugnata o le denunciate violazioni, sotto vari profili, dell'articolo 829 c.p.c. In via preliminare occorre richiamare i seguenti principi generali comu- nemente recepiti nella giurisprudenza di legittimità in ordine: alla natura del giudizio di impugnazione per nullità dei lodi arbitrali;
ai limiti di ammissi- bilità delle censure deducibili con il ricorso per cassazione avverso le sen- tenze che hanno deciso su dette impugnazioni;
ai conseguenti limiti del giu- dizio devoluto alla corte di cassazione. - Il giudizio di impugnazione per nullità del lodo arbitrale non costituisce un comune appello avverso la pronuncia degli arbitri in quanto è circoscritto all'accertamento delle cause di nullità previste dall'articolo 829 c.p.c. e de- dotte con l'atto di impugnazione ( sentenze 17/7/1999 n. 7588; 16/6/1997 n. 5370). - Il vizio di motivazione deducibile a norma dell'articolo 29 c.p.c., come motivo di nullità del lodo, è ravvisabile nelle sole ipotesi in cui la motiva- zione manchi del tutto o sia a tal punto carente da non consentire di com- prendere l'iter del ragionamento compiuto dagli arbitri e di individuare la "ratio" della decisione adottata ( sentenze 11/4/2001 n. 537; 23/6/2000 n. 8529). - In particolare l'impugnazione per nullità del lodo ex n. 4 dell'articolo 829 c.p.c. è consentita nei soli casi nei quali la contraddittorietà tra le varie sta- tuizioni del dispositivo o tra motivazione e dispositivo, si traduca nell'impossibilità di comprendere la “ratio decidendi" della pronuncia im- 7 pugnata equivalente ad una sostanziale carenza assoluta di motivazione, mentre resta preclusa ogni possibilità di sindacato sulla congruità della mo- tivazione resa dagli arbitri, così come non è riesaminabile dal giudice la va- lutazione dei fatti e delle prove rimessa alla competenza istituzionale degli arbitri ( sentenze 19/5/2000 n. 6522; 15/2/2000 n. 1699; 24/9/1999 n. 10511; 6/7/1990 n. 7160 ). In sede di ricorso per cassazione avverso la sentenza che ha deciso sull'impugnazione per nullità del lodo arbitrale, il giudice di legittimità non può esaminare direttamente la pronuncia arbitrale, ma solo la sentenza che ha emesso nel giudizio di impugnazione ( sentenze 17/7/1999 n. 7588; 27/3/1997 n. 2720). Applicando alla fattispecie in esame i detti pacifici principi giurispruden- ziali risulta evidente l'infondatezza dei tre motivi di ricorso in tutte le ri- spettive articolazioni. La corte di appello, come riportato nella parte narrativa che precede, ha ritenuto che: a) la denunciata contraddittorietà tra i diversi capi del disposi- tivo del lodo impugnato, così come prospettata nei motivi di impugnazione, presupponeva un inammissibile riesame dei giudizi di fatto compiuti dagli arbitri in relazione, in particolare, all'apprezzamento dei diversi comporta- menti delle parti del contratto;
b) nella specie non era ravvisabile il c.d. schema della "presupposizione" con riferimento alle modalità ed ai tempi delle richieste di rilascio delle concessioni edilizie richiamate in contratto;
c) il compito relativo all'accertamento in fatto in ordine alla sussistenza o meno dell'inadempimento contrattuale era riservato agli arbitri il cui giudi- zio al riguardo era sottratto al sindacato di legittimità del lodo;
d) 8 l'inadempimento posto a base della decisione arbitrale era relativo ad una prestazione corrispettiva ( rifiuto di eseguire i lavori appaltati ) e non mera- mente strumentale ( rifiuto di prendere in consegna l'area di cantiere asse- gnata per l'esecuzione dei detti lavori ); e) la domanda di risarcimento danni proposta dalla RE era stata rigettata dagli arbitri per effetto della moti- vata e non sindacabile valutazione di merito in ordine all'accertata insussi- stenza di valenza dannosa del comportamento della società committente. La sentenza impugnata è del tutto corretta e si sottrae alle critiche di cui è stata oggetto non essendo ravvisabile né il lamentato vizio di motivazione, né le asserite violazioni di legge. La corte territoriale è pervenuta alle riportate conclusioni attraverso ar- gomentazioni complete, improntate a retti criteri logici e giuridici, nonché frutto di una lettura coordinata e complessiva della motivazione e del dispo- sitivo del lodo arbitrale e di un successivo esame accurato ed approfondito del contenuto di detto lodo e del ragionamento posto a base della decisione impugnata. Il giudice di secondo grado ha ben individuato le parti della decisione impugnata che costituivano accertamenti di fatto rimessi alla valutazione degli arbitri ( come ad esempio l'adeguatezza o meno dell'area di cantiere offerta dalla CSI) limitandosi, in relazione a tali punti, a controllare solo la congruità della relativa motivazione. La corte di merito ha dato conto delle proprie valutazioni esponendo adeguatamente le ragioni del suo convinci- mento: la motivazione adottata al riguardo, nei limiti dei poteri ad essa attri- buiti in fase rescindente, è immune dai vizi denunciati. Alle dette valutazioni la società ricorrente contrappone le proprie, ma della maggiore o minore attendibilità di queste rispetto a quelle compiute dal giudice del merito non è certo possibile discutere in questa sede di legit- timità tenuto conto dei principi sopra esposti in tema di limiti di impugnati- va del lodo arbitrale e del successivo giudizio di legittimità. Dalla motivazione della sentenza impugnata risulta chiaro che la corte territoriale, nel porre in evidenza gli elementi probatori favorevoli alla tesi della CSI, ha implicitamente espresso una valutazione negativa delle con- trapposte tesi della Fliorentia. La corte milanese non ha omesso di esaminare il vizio di violazione di legge che le era stato prospettato: al riguardo ha infatti escluso che gli arbitri avessero erroneamente applicato le disposizioni di cui agli articoli 1453 e 1218 c.c. ed ha rilevato che gli stessi arbitri avevano fondato la loro decisio- ne sui precisi termini di operatività, di scadenza e di efficacia degli obblighi contrattualmente assunti dalle parti. Palesemente inammissibile risulta poi nella presente sede - in quanto ten- dente alla revisione del giudizio di merito operato dagli arbitri – l'ulteriore assunto della ricorrente secondo cui gli elementi di fatto posti a base della declaratoria di inesistenza di danni risarcibili sarebbero evanescenti. Bisogna infine segnalare che la stessa s.r.l. RE, nella parte del ri- corso relativa alla premessa alle singole censure, ha ammesso che “le parti hanno fondato le rispettive opposte pretese dando una diversa interpretazio- ne del contratto di appalto stipulato in data 10 marzo 1993". In proposito è appena il caso di rilevare che, come questa Corte ha avuto modo ripetutamente di chiarire, l'interpretazione degli arbitri in ordine al 10 contenuto di un contratto o di una clausola contrattuale si traduce in un'indagine di fatto e può essere contestata con l'impugnazione del lodo solo in relazione alla violazione delle norme ermeneutiche di cui agli articoli 1362 e seguenti c.c. e non tramite la mera deduzione di erroneità ovvero la prospettazione di un'interpretazione diversa, senza la specificazione delle regole di diritto e dei criteri ermeneutici non osservati dagli arbitri. La deci- sione della corte di appello sulla impugnazione del lodo per violazione delle norme legali sull'interpretazione dei contratti può poi essere censurata, a sua volta, con ricorso alla corte di cassazione alla quale spetterà soltanto di veri- ficare se la corte territoriale abbia esaminato tale censura e dato alla solu- zione adeguata e corretta motivazione ( sentenze 22/9/2000 n. 12550; 27/3/1997 n. 2720 ). Nella specie dalla lettura della sentenza impugnata non risulta, né è stato dedotto in ricorso, che la s.r.l. RE nei motivi di impugnativa del lodo abbia lamentato la violazione degli articoli 1362 e seguenti c.c., né nei mo- tivi di ricorso si fa alcun riferimento ai detti criteri ermeneutici legali. Per quanto poi riguarda, in particolare, l'indagine diretta a stabilire se una determinata situazione di fatto o di diritto, esterna al contratto, sia stata dai contraenti, nella formazione del consenso, tenuta presente secondo lo sche- ma della c.d. "presupposizione", è sufficiente evidenziare che tale indagine si esaurisce sul piano propriamente interpretativo del contratto e costituisce, pertanto, un accertamento di fatto incensurabile in sede di legittimità se come appunto nella specie - immune da vizi logici e giuridici ( in tali sensi, tra tante, sentenze 24/3/1998 n. 3083; 5/1/1995 n. 191 ). 11 Pertanto, con riferimento alle tesi sviluppate nei motivi di ricorso in esa- me relative all'asserita esistenza nel contratto di appalto in questione di una condizione implicita c.d. presupposizione, non è consentito in questa sede di legittimità procedere in senso difforme dall'interpretazione al riguardo ope- rata dalla corte di merito sulla base di una ricostruzione della volontà delle parti contrattuali diversa da quella prospettata dalla RE. Il ricorso deve quindi essere rigettato con la conseguente condanna della società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liqui- date nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente s.r.l. RE al pa- gamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in complessivi euro 111,71 oltre euro 8.000,00 (ottomila) a titolo di onorari. Roma 20 dicembre 2001 Il consigliere estensore Il presidentetigh n i l i M IL CANCELLIERE C1 Valeria Neri 3599 16010 G4 MHR 2002 ENTRATE 19769 12