Sentenza 3 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/07/2002, n. 9644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9644 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2002 |
Testo completo
IN NOME DEL PO0 9 6 44 / 0 2 Aula 'B' REPUBBLICA IT LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro;
qualifica Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Vincenzo TREZZA R.G. N. 23053/99 Cron.25987 Dott. Paolino Consigliere DELL'ANNO Consigliere Rep. Dott. Francesco Antonio MAIORANO Dott. Federico ROSELLI Rel. Consigliere Ud. 25/03/02 Dott. Camillo FILADORO Consigliere ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: - FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI FFSS SPA PER AZIONI, in persona del legale E SERVIZI pro tempore, elettivamente domiciliato rappresentante in ROMA, VIA CLAUDIO MONTEVERDI 16, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE CONSOLO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
NI TT;
-- intimata 2002 avverso la sentenza n. 20/99 del Tribunale di PISTOIA, 1310 depositata il 04/02/99 - R.G.N. 1052/97; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/03/02 dal Consigliere Dott. Federico ROSELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE, che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Ritenuto che, con sentenza del 4 febbraio 1999, il Tribunale di Pistoia, pronunciando quale giudice di rinvio ex art. 383 cod. proc. civ., rigettava l'appello proposto dalla s.p.a. Ferrovie dello Stato contro una decisione del Pretore di Lucca, di accoglimento della domanda avanzata da TT NC ed intesa ad ottenere una superiore qualifica professionale, vale a dire quella di ferroviere ausiliario con funzioni di guardiano di passaggio a livello, corrispondente alla mansione esercitata da più di tre mesi (art. 2103 come modif. dall'art. 13 legge 20 maggio 1970 n. 300); che, dichiarando di uniformarsi al principio di diritto formulato nella sentenza di cassazione con rinvio (Cass. 22 luglio 1996 n. 6540), il Tribunale verificava la fondatezza della pretesa della lavoratrice alla stregua dei contratti collettivi di lavoro per il 1987-1989 e 1990 - 1992, il cui art. 37 prevedeva il passaggio alla superiore categoria dopo l'accertamento professionale, mentre l'art. 41 stabiliva l'acquisto definitivo della qualifica superiore dopo l'esercizio delle corrispondenti mansioni per il periodo previsto nell'art. 2103 cit.; che era risultato accertato che la NC, dopo essere stata incaricata esterna per l'espletamento di servizi ausiliari, risultava avea seguito un corso avente ad oggetto "scambi, manovre e freni", aver superato un esame di abilitazione ed aver esercitato per più di tre mesi le mansioni di addetta a passaggio a livello, insieme a colleghi ferrovieri ausiliari con funzioni di guardiano;
che pertanto la sua pretesa doveva ritenersi fondata;
che contro questa sentenza ricorre per cassazione la s.p.a. Ferrovie dello Stato, la quale illustra le sue doglianze anche con memoria.
Considerato che
con l'unico motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 1362 e segg. cod. civ., in relazione agli artt. da 37 a 41 del contrasto collettivo per 3 i ferrovieri 1987 - 1989, nonché vizi di motivazione, per avere il Tribunale richiamato inutilmente le norme contrattuali in materia di esercizio effettivo di mansioni superiori, e avere omesso di riportare la clausola che definiva tali mansioni, trascurando così di comparare l'astratta definizione alle prestazioni rese in concreto dalla lavoratrice;
che il motivo non è fondato poiché, avendo l'attrice chiesto già con l'atto introduttivo del giudizio la qualifica di ferroviere ausiliario addetto a passaggio a livello, la convenuta, datrice di lavoro ed attuale ricorrente, non contestò l'esistenza di tale astratta categoria ma si limitò a negarne la concreta attribuibilità; FER& per contro il Tribunale ha incensurabilmente accertato in fatto oltre al superamento di un corso specifico, l'effettivo e prolungato esercizio delle mansioni corrispondenti a quella qualifica, pervenendo così a riconoscerne l'acquisto definitivo, secondo la previsione dell'art. 41 del contratto, rinviante all'art. 13 legge n. 300 del 1970; che pertanto non sussistono i vizi lamentati nel ricorso;
che, rigettato questo, sulle spese non si deve provvedere poiché l'intimata non si è C costituita.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese Così deciso in Roma il 25 marzo 2002 Il Presidente Il Cons. Est. Federico Poulli Tressa Prive IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 3106. 20% oggi, En a lle IL CANCELLIERECELL Clarare T R O C