CASS
Sentenza 5 luglio 2023
Sentenza 5 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/07/2023, n. 29149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29149 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PO AN NC IA nato il [...] avverso l'ordinanza del 24/10/2022 del Tribunale del riesame di Catania Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IA Sabina Vigna;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Piccirillo, che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Catania ha confermato l'ordinanza emessa dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Catania il 12 settembre 2022, che applicava nei confronti di PO AN NC IA la misura cautelare della custodia in carcere, in quanto ritenuto gravemente indiziato del delitto di cui all'art. 416-bis, primo e secondo comma, cod. pen., per avere fatto parte, con il ruolo di capo, dell'associazione mafiosa di Penale Sent. Sez. 6 Num. 29149 Anno 2023 Presidente: CAPOZZI ANGELO Relatore: VIGNA MARIA SABINA Data Udienza: 23/03/2023 Cosa nostra, denominata TA RC, suddivisa in "squadre" operanti nei vari quartieri di Catania e nei paesi della Provincia, dal mese di settembre 2019 al mese di dicembre 2021 (capo 1 di incolpazione), nonché del delitto di cui agli artt. 56, 110 e 629, primo comma, e 416-bis cod. pen. (capo 7 di incolpazione) e del delitto di cui agli artt. 110 e 512-bis cod. pen. (capo 42 di incolpazione). Il compendio indiziario si fonda sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, nonchè sugli esiti delle intercettazioni. 2. Avverso l'ordinanza ricorre per cassazione PO, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi: 2.1. Vizio di motivazione in merito alla contestazione associativa e al ruolo apicale asseritamente rivestito dall'indagato. L'ordinanza assegna valore gravemente indiziario a una "voce" proveniente dagli ambienti della criminalità organizzata mai concretamente riscontrata;
"voce" che voleva PO, allora detenuto, reggente del clan NT RC al momento della sua scarcerazione. Si trattava in realtà di una notizia che era stata diffusa dai quotidiani locali tempo prima e che, quindi, era nota a tutti. 2.2. Vizio di motivazione sulle propalazioni dei collaboratori CO, AV e Sa nfilí ppo. I tre collaboratori di giustizia hanno dichiarato di essere a conoscenza del ruolo apicale del PO. Essi, però, erano certamente a conoscenza delle dichiarazioni di altri collaboratori di giustizia, i quali avevano riferito sulla circ:ostanza che PO avrebbe potuto essere reggente al momento della sua scarcerazione. CO, AV e FI hanno riferito dell'intervento di PO per sanare i contrasti tra Di EF LO - per conto dei SO milanesi - e AV OR - per conto del gruppo "ZZ". Questo rimane l'unico atto concreto posto in essere da PO, che potrebbe far pensare a un suo ruolo di vertice. Al contrario, nè CO, nè AV hanno dato conto delle azioni, da reggente, poste in essere da PO. E', quindi, probabile che l'intervento di quest'ultimo finalizzato a ricomporre i contrasti tra Di EF e AV fosse stato determinato esclusivamente dal rapporto di amicizia tra i due. 2.3. Vizio di motivazione in merito alla ritenuta sussistenza degli indizi di colpevolezza relativamente alla contestazione di cui al capo 1), sulle intercettazioni. Il Tribunale ha dato valenza univoca alle intercettazioni riportate nell'ordinanza di custodia cautelare, senza valorizzare la spiegazione alternativa fornita dalla difesa. In realtà, la lettura dei brogliacci relativi alle intercettazioni dimostra unicamente che PO era ossessionato dai controlli, che avrebbe potuto subire dalle forze dell'ordine, e che aveva un rapporto assiduo con il coindagato CI, con il quale però non risulta aver commesso alcun reato specifico. Molte 2 conversazioni intercettate sono con il cugino FE e dimostrano che PO cercava di operare nella legalità e per questo aveva tentato di avviare un'attività commerciale per la vendita di vino. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il provvedimento impugnato si confronta puntualmente con la versione dell'imputato, evidenziando l'inconciliabilità della prospettazione autodifensiva con le risultanze progressivamente esposte. L'assunto secondo il quale le dichiarazioni rese sul PO da alcuni collaboratori di giustizia, e in particolare quelle rese da OR AV, storico militante del gruppo NT-RC, unitosi soltanto nel gennaio 2022 al gruppo dei chiamanti in correità, sarebbero inficiate, nella loro autonomia, dalla diffusione a mezzo stampa di notizie relative ai nuovi assetti dirigenziali del clan, oltre ad essere sfornito di qualsiasi allegazione, trova puntuale risposta nelle pagine 35 e seg. dell'ordinanza, che segnala la secretazione delle dichiarazioni rese in precedenza dai collaboratori IO CO (affiliato al gruppo NT- RC, con il ruolo di responsabile della famiglia ZZ che aveva giurisdizione sui quartieri catanesi di San Cristoforo, Librino, Civita e San Giovanni Galermo) e MA LO FI (affiliato al clan dei SO NE) e, comunque, non riesce a dare ragione della convergenza tra le dichiarazioni di questi ultimi e i riscontri estrinseci di natura non dichiarativa (intercettazioni), copiosamente esibiti nell'ordinanza impugnata e nel provvedimento del Giudice delle indagini preliminari. 2.1. Analogamente, l'affermazione che il PO non avrebbe concretamente esercitato il suo ruolo apicale nella gestione delle attività estorsive del clan trova decisive smentite:-nella ricostruzione della tentata estorsione ai danni dei titolari del Lido Azzurro di Catania contestata al capo 7) dell'ordinanza cautelare, ricostruzione alla quale contribuiscono i collaboratori CO e AV (che mise a disposizione gli esecutori materiali dell'intimidazione) con il riscontro della denuncia sporta dall'amministratrice della società che gestiva lo stabilimento e delle videoriprese che registrano il deposito della bottiglia incendiaria e del biglietto minatorio, recante l'esortazione in codice a "mettersi a posto" con i NT: «200mila euro o ti cerchi l'amico, due giorni di tempo»;-nella conversazione del 13 maggio 2020 tra il PO e il collaboratore CI, che documenta l'iniziativa estorsiva intrapresa dal primo ai danni dm un Monte Pegni;
- nelle evidenze che attribuiscono al PO un ruolo decisionale nell'autorizzazione 3 delle attività estorsive da svolgersi ai danni dei gestori di un parcheggio antistante una sala Bingo: vicenda dalla quale emerge anche l'attitudine del ricorrente a mediare i contrasti tra il clan NT e altri gruppi criminali locali, come quello dei Cappello, piuttosto che un disinteresse sintomatico della sua fuoriuscita dal circuito criminale. 2.2. Parimenti manifestamente infondata è la censura, secondo la quale il PO non risulterebbe essersi interessato della distribuzione delle risorse del clan tra gli affiliati e le loro famiglie, se si considerano le conversazioni con CI. Anche il ruolo giocato da PO nella composizione del dissidio insorto tra il clan NT e il gruppo dei SO NE capeggiato da EL Di EF, ricostruito attraverso le convergenti dichiarazioni dei collaboratori provenienti dalle file dell'uno e dell'altro schieramento (CO e AV per i NT;
FI per i SO), perfettamente aderenti alle conversazioni intercettate (p. 39-42 dell'ordinanza impugnata), come osservato dal Tribunale dei riesame, non si presta ad essere banalizzato, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, come episodio riconducibile ai soli buoni rapporti personali tra il ricorrente e il Di EF. La ricostruzione della vicenda è densa di conferme del ruolo apicale di PO. Si considerino le lamentele del Di EF per il fatto che ad uno degli incontri PO non si fosse personalmente presentato, avendo delegato il CI;
e ancora, il ruolo risolutivo dell'ordine impartito dal PO ai subordinati AV e CO di rimandare la riscossione del denaro preteso nei confronti del Di EF e di lasciare un'abitazione rivendicata dalla famiglia ZZ alla convivente di tale AR TA, che, in quanto transitato dai NT al gruppo SO, non avrebbe più avuto titolo per rimanervi, almeno fino alla scarcerazione del compagno. Osserva il Collegio che non può trascurarsi la rilevanza della mediazione del PO, alla stregua del principio per il quale «Nel reato di associazione per delinquere "capo" è non solo il vertice dell'organizzazione, quando questo esista, ma anche colui che abbia incarichi direttivi e risolutivi nella vita del gruppo criminale e nel suo esplicarsi quotidiano in relazione ai propositi delinquenziali realizzati» (Sez. 2, n. 7839 del 12/02/2021, Serio, Rv. 280890 - 01). Il Tribunale del riesame richiama, infine, puntualmente, alcune intercettazioni, che, da sole, suffragano la consapevolezza del PO circa il suo ruolo apicale («... Gli devo far vedere la forza? Io la forza ce l'ho per davvero! C'è bisogno che la faccio vedere a lui?", dice il ricorrente in una conversazione con CI, in data 11/05/2020, riportata a p.37 dell'ordinanza impugnata) e il riconoscimento di tale ruolo da parte degli affiliati (si vedano, a titolo di esempio, le conversazione del 21/05/2020 intercorsa tra CI e tale Gaetano, a p. 42 e seg. e la conversazione del 10/08/2020, tra lo stesso CI e un soggetto 4 che aveva premura di parlare con il capo di un duplice omicidio perpetrato due giorni prima). Dando rilievo a tali dati, il Collegio della cautela si è pienamente confermato al principio giurisprudenziale secondo il quale «ai fini dell'attribuzione della qualifica di capo è necessaria la verifica dell'effettivo esercizio del ruolo di vertice che lo renda riconoscibile, sia pure sotto l'aspetto sintomatico, sia all'esterno, che nell'ambito del sodalizio, realizzando un effettivo risultato di assoggettamento interno»(Sez. 6 n. 40530 del 31/05/2017, Abbinante, Rv. 271482 - 01). Anche il progetto di assassinare il PO, confessato con ricchezza di dettagli da AV nell'interrogatorio del 21/02/2022, come correttamente evidenziato nel provvedimento impugnato, ha un movente chiaramente riconducibile alla maniera con la quale il ricorrente gestiva i rapporti del clan NT con altri gruppi criminali. Il fatto che quel progetto non abbia (ancora) trovato specifico riscontro non rileva, dal momento che «In tema di reati associativi, il thema decidendum riguarda la condotta di partecipazione o direzione, con stabile e volontaria compenetrazione del soggetto nel tessuto organizzativo del sodalizio: ne consegue che le dichiarazioni dei collaboratori o l'elemento di riscontro individualizzante non devono necessariamente riguardare singole attività attribuite all'accusato, giacché il fatto da dimostrare non è il singolo comportamento dell'associato bensì la sua appartenenza al sodalizio» (Sez. 2, n. 24995 del 14/05/2015, Rechichi, Rv. 264380 - 01). Lungi dall'essere "congetturali" o "meramente ipotetiche", le informazioni probatorie relative al ruolo apicale di PO nel sodalizio NT convergono nella definizione di una funzione concretamente esercitata, come richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, n. 3137 del 2015, rv. 262487; conf. Sez. 6, n. 19191 del 2013, rv. 255132). 2.3. Deve, infine, segnalarsi che alcuna censura colpisce! gli altri due reati dedotti nel titolo cautelare (tentata estorsione di cui al capo 7 e interposizione fittizia di cui al capo 42), il primo dei quali, in quanto aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1, cod. pen., in assenza della valida allegazione di elementi sintomatici dell'esaurimento dei pericula libertatis e al cospetto dei plurimi e gravi precedenti irrevocabili indicati nei provvedimenti di merito, basterebbe a giustificare l'adozione della più afflittiva misura custodiale. 3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. In ragione delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che si ravvisano ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve, altresì, disporsi 5 Il Presidente che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 23 marzo 2023
udita la relazione svolta dal Consigliere IA Sabina Vigna;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Piccirillo, che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Catania ha confermato l'ordinanza emessa dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Catania il 12 settembre 2022, che applicava nei confronti di PO AN NC IA la misura cautelare della custodia in carcere, in quanto ritenuto gravemente indiziato del delitto di cui all'art. 416-bis, primo e secondo comma, cod. pen., per avere fatto parte, con il ruolo di capo, dell'associazione mafiosa di Penale Sent. Sez. 6 Num. 29149 Anno 2023 Presidente: CAPOZZI ANGELO Relatore: VIGNA MARIA SABINA Data Udienza: 23/03/2023 Cosa nostra, denominata TA RC, suddivisa in "squadre" operanti nei vari quartieri di Catania e nei paesi della Provincia, dal mese di settembre 2019 al mese di dicembre 2021 (capo 1 di incolpazione), nonché del delitto di cui agli artt. 56, 110 e 629, primo comma, e 416-bis cod. pen. (capo 7 di incolpazione) e del delitto di cui agli artt. 110 e 512-bis cod. pen. (capo 42 di incolpazione). Il compendio indiziario si fonda sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, nonchè sugli esiti delle intercettazioni. 2. Avverso l'ordinanza ricorre per cassazione PO, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi: 2.1. Vizio di motivazione in merito alla contestazione associativa e al ruolo apicale asseritamente rivestito dall'indagato. L'ordinanza assegna valore gravemente indiziario a una "voce" proveniente dagli ambienti della criminalità organizzata mai concretamente riscontrata;
"voce" che voleva PO, allora detenuto, reggente del clan NT RC al momento della sua scarcerazione. Si trattava in realtà di una notizia che era stata diffusa dai quotidiani locali tempo prima e che, quindi, era nota a tutti. 2.2. Vizio di motivazione sulle propalazioni dei collaboratori CO, AV e Sa nfilí ppo. I tre collaboratori di giustizia hanno dichiarato di essere a conoscenza del ruolo apicale del PO. Essi, però, erano certamente a conoscenza delle dichiarazioni di altri collaboratori di giustizia, i quali avevano riferito sulla circ:ostanza che PO avrebbe potuto essere reggente al momento della sua scarcerazione. CO, AV e FI hanno riferito dell'intervento di PO per sanare i contrasti tra Di EF LO - per conto dei SO milanesi - e AV OR - per conto del gruppo "ZZ". Questo rimane l'unico atto concreto posto in essere da PO, che potrebbe far pensare a un suo ruolo di vertice. Al contrario, nè CO, nè AV hanno dato conto delle azioni, da reggente, poste in essere da PO. E', quindi, probabile che l'intervento di quest'ultimo finalizzato a ricomporre i contrasti tra Di EF e AV fosse stato determinato esclusivamente dal rapporto di amicizia tra i due. 2.3. Vizio di motivazione in merito alla ritenuta sussistenza degli indizi di colpevolezza relativamente alla contestazione di cui al capo 1), sulle intercettazioni. Il Tribunale ha dato valenza univoca alle intercettazioni riportate nell'ordinanza di custodia cautelare, senza valorizzare la spiegazione alternativa fornita dalla difesa. In realtà, la lettura dei brogliacci relativi alle intercettazioni dimostra unicamente che PO era ossessionato dai controlli, che avrebbe potuto subire dalle forze dell'ordine, e che aveva un rapporto assiduo con il coindagato CI, con il quale però non risulta aver commesso alcun reato specifico. Molte 2 conversazioni intercettate sono con il cugino FE e dimostrano che PO cercava di operare nella legalità e per questo aveva tentato di avviare un'attività commerciale per la vendita di vino. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il provvedimento impugnato si confronta puntualmente con la versione dell'imputato, evidenziando l'inconciliabilità della prospettazione autodifensiva con le risultanze progressivamente esposte. L'assunto secondo il quale le dichiarazioni rese sul PO da alcuni collaboratori di giustizia, e in particolare quelle rese da OR AV, storico militante del gruppo NT-RC, unitosi soltanto nel gennaio 2022 al gruppo dei chiamanti in correità, sarebbero inficiate, nella loro autonomia, dalla diffusione a mezzo stampa di notizie relative ai nuovi assetti dirigenziali del clan, oltre ad essere sfornito di qualsiasi allegazione, trova puntuale risposta nelle pagine 35 e seg. dell'ordinanza, che segnala la secretazione delle dichiarazioni rese in precedenza dai collaboratori IO CO (affiliato al gruppo NT- RC, con il ruolo di responsabile della famiglia ZZ che aveva giurisdizione sui quartieri catanesi di San Cristoforo, Librino, Civita e San Giovanni Galermo) e MA LO FI (affiliato al clan dei SO NE) e, comunque, non riesce a dare ragione della convergenza tra le dichiarazioni di questi ultimi e i riscontri estrinseci di natura non dichiarativa (intercettazioni), copiosamente esibiti nell'ordinanza impugnata e nel provvedimento del Giudice delle indagini preliminari. 2.1. Analogamente, l'affermazione che il PO non avrebbe concretamente esercitato il suo ruolo apicale nella gestione delle attività estorsive del clan trova decisive smentite:-nella ricostruzione della tentata estorsione ai danni dei titolari del Lido Azzurro di Catania contestata al capo 7) dell'ordinanza cautelare, ricostruzione alla quale contribuiscono i collaboratori CO e AV (che mise a disposizione gli esecutori materiali dell'intimidazione) con il riscontro della denuncia sporta dall'amministratrice della società che gestiva lo stabilimento e delle videoriprese che registrano il deposito della bottiglia incendiaria e del biglietto minatorio, recante l'esortazione in codice a "mettersi a posto" con i NT: «200mila euro o ti cerchi l'amico, due giorni di tempo»;-nella conversazione del 13 maggio 2020 tra il PO e il collaboratore CI, che documenta l'iniziativa estorsiva intrapresa dal primo ai danni dm un Monte Pegni;
- nelle evidenze che attribuiscono al PO un ruolo decisionale nell'autorizzazione 3 delle attività estorsive da svolgersi ai danni dei gestori di un parcheggio antistante una sala Bingo: vicenda dalla quale emerge anche l'attitudine del ricorrente a mediare i contrasti tra il clan NT e altri gruppi criminali locali, come quello dei Cappello, piuttosto che un disinteresse sintomatico della sua fuoriuscita dal circuito criminale. 2.2. Parimenti manifestamente infondata è la censura, secondo la quale il PO non risulterebbe essersi interessato della distribuzione delle risorse del clan tra gli affiliati e le loro famiglie, se si considerano le conversazioni con CI. Anche il ruolo giocato da PO nella composizione del dissidio insorto tra il clan NT e il gruppo dei SO NE capeggiato da EL Di EF, ricostruito attraverso le convergenti dichiarazioni dei collaboratori provenienti dalle file dell'uno e dell'altro schieramento (CO e AV per i NT;
FI per i SO), perfettamente aderenti alle conversazioni intercettate (p. 39-42 dell'ordinanza impugnata), come osservato dal Tribunale dei riesame, non si presta ad essere banalizzato, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, come episodio riconducibile ai soli buoni rapporti personali tra il ricorrente e il Di EF. La ricostruzione della vicenda è densa di conferme del ruolo apicale di PO. Si considerino le lamentele del Di EF per il fatto che ad uno degli incontri PO non si fosse personalmente presentato, avendo delegato il CI;
e ancora, il ruolo risolutivo dell'ordine impartito dal PO ai subordinati AV e CO di rimandare la riscossione del denaro preteso nei confronti del Di EF e di lasciare un'abitazione rivendicata dalla famiglia ZZ alla convivente di tale AR TA, che, in quanto transitato dai NT al gruppo SO, non avrebbe più avuto titolo per rimanervi, almeno fino alla scarcerazione del compagno. Osserva il Collegio che non può trascurarsi la rilevanza della mediazione del PO, alla stregua del principio per il quale «Nel reato di associazione per delinquere "capo" è non solo il vertice dell'organizzazione, quando questo esista, ma anche colui che abbia incarichi direttivi e risolutivi nella vita del gruppo criminale e nel suo esplicarsi quotidiano in relazione ai propositi delinquenziali realizzati» (Sez. 2, n. 7839 del 12/02/2021, Serio, Rv. 280890 - 01). Il Tribunale del riesame richiama, infine, puntualmente, alcune intercettazioni, che, da sole, suffragano la consapevolezza del PO circa il suo ruolo apicale («... Gli devo far vedere la forza? Io la forza ce l'ho per davvero! C'è bisogno che la faccio vedere a lui?", dice il ricorrente in una conversazione con CI, in data 11/05/2020, riportata a p.37 dell'ordinanza impugnata) e il riconoscimento di tale ruolo da parte degli affiliati (si vedano, a titolo di esempio, le conversazione del 21/05/2020 intercorsa tra CI e tale Gaetano, a p. 42 e seg. e la conversazione del 10/08/2020, tra lo stesso CI e un soggetto 4 che aveva premura di parlare con il capo di un duplice omicidio perpetrato due giorni prima). Dando rilievo a tali dati, il Collegio della cautela si è pienamente confermato al principio giurisprudenziale secondo il quale «ai fini dell'attribuzione della qualifica di capo è necessaria la verifica dell'effettivo esercizio del ruolo di vertice che lo renda riconoscibile, sia pure sotto l'aspetto sintomatico, sia all'esterno, che nell'ambito del sodalizio, realizzando un effettivo risultato di assoggettamento interno»(Sez. 6 n. 40530 del 31/05/2017, Abbinante, Rv. 271482 - 01). Anche il progetto di assassinare il PO, confessato con ricchezza di dettagli da AV nell'interrogatorio del 21/02/2022, come correttamente evidenziato nel provvedimento impugnato, ha un movente chiaramente riconducibile alla maniera con la quale il ricorrente gestiva i rapporti del clan NT con altri gruppi criminali. Il fatto che quel progetto non abbia (ancora) trovato specifico riscontro non rileva, dal momento che «In tema di reati associativi, il thema decidendum riguarda la condotta di partecipazione o direzione, con stabile e volontaria compenetrazione del soggetto nel tessuto organizzativo del sodalizio: ne consegue che le dichiarazioni dei collaboratori o l'elemento di riscontro individualizzante non devono necessariamente riguardare singole attività attribuite all'accusato, giacché il fatto da dimostrare non è il singolo comportamento dell'associato bensì la sua appartenenza al sodalizio» (Sez. 2, n. 24995 del 14/05/2015, Rechichi, Rv. 264380 - 01). Lungi dall'essere "congetturali" o "meramente ipotetiche", le informazioni probatorie relative al ruolo apicale di PO nel sodalizio NT convergono nella definizione di una funzione concretamente esercitata, come richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, n. 3137 del 2015, rv. 262487; conf. Sez. 6, n. 19191 del 2013, rv. 255132). 2.3. Deve, infine, segnalarsi che alcuna censura colpisce! gli altri due reati dedotti nel titolo cautelare (tentata estorsione di cui al capo 7 e interposizione fittizia di cui al capo 42), il primo dei quali, in quanto aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1, cod. pen., in assenza della valida allegazione di elementi sintomatici dell'esaurimento dei pericula libertatis e al cospetto dei plurimi e gravi precedenti irrevocabili indicati nei provvedimenti di merito, basterebbe a giustificare l'adozione della più afflittiva misura custodiale. 3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. In ragione delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che si ravvisano ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve, altresì, disporsi 5 Il Presidente che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 23 marzo 2023