Cass. pen., sez. III, sentenza 27/03/2026, n. 11690
CASS
Sentenza 27 marzo 2026

Argomenti

Il contenuto è stato generato dall'intelligenza artificiale. Verifica le informazioni.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Violazione degli artt. 274, 275, 284 cod. proc. pen.

    Il Tribunale ha ritenuto che la conclusione delle indagini preliminari e la cancellazione dall'elenco dei professionisti abilitati non incidessero sull'attualità e adeguatezza delle esigenze cautelari. Ha considerato l'avviso di conclusioni delle indagini preliminari di valenza neutra, il periodo trascorso dalla misura cautelare come breve, e la cancellazione come circostanza di non rilievo significativo ai fini della valutazione prognostica sul pericolo di inquinamento probatorio e di reiterazione dei reati. Ha inoltre ritenuto che l'attività professionale fosse incompatibile con le esigenze cautelari, trattandosi di reati commessi nell'esercizio della professione di commercialista. La tipologia, natura e modalità dei fatti imponevano la conferma del presidio cautelare per impedire comunicazioni e contatti con altri partecipi e prevenire ulteriori illeciti connessi allo svolgimento delle mansioni professionali.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 275 cod. proc. pen. e principio di proporzionalità

    Il Tribunale ha ritenuto che la natura dei reati commessi nell'esercizio della professione di commercialista rendesse necessario il mantenimento della misura cautelare, escludendo l'applicabilità di misure meno gravi. Ha affermato che l'esigenza cautelare connessa allo svolgimento della professione può sussistere anche a seguito della cancellazione dall'elenco dei soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità, data la vasta gamma delle funzioni certificative di competenza di tale professione. Pertanto, con riferimento al pericolo di reiterazione dei reati, non ricorre alcuno dei vizi dedotti dalla difesa, che si è limitata a reiterare doglianze relative alle esigenze cautelari già adeguatamente valutate dalla Corte territoriale.

  • Rigettato
    Vizio della motivazione (mancanza, apparenza e manifesta illogicità)

    Il Tribunale ha dato puntuale e logica risposta alle deduzioni del ricorrente circa la permanenza del pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, valutando anche la durata della misura cautelare ritenendola breve. Ha spiegato come, in ragione della natura dei reati commessi dall'imputato nell'esercizio della professione di commercialista, fosse necessario il mantenimento della misura cautelare in atto e, dunque, non potessero essere applicate misure meno gravi. Il Tribunale ha ritenuto che la tipologia, la natura e le modalità specifiche di commissione dei fatti imponessero la conferma del presidio cautelare, volto proprio a impedire al prevenuto qualsiasi forma di comunicazione o di contatto con gli altri partecipi, nell'ottica di preservare il quadro indiziario che si è definito nel corso delle attività investigative svolte. Ciò, soprattutto, per la finalità di prevenire ulteriori illeciti connessi allo svolgimento delle mansioni professionali di competenza "in ragione dell'accertato contributo fattivo e causalmente rilevante prestato dall'imputato per la realizzazione del complesso criminoso ideato attraverso condotte truffaldine e raggiri operati per ottenere indebiti guadagni di rilevanti somme di denaro in danno del patrimonio dell'Erario". Pur non avendo il Tribunale specificato perché l'esigenza cautelare relativa al concreto pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova fosse ancora sussistente a seguito della chiusura delle indagini preliminari e dell'emissione del decreto di giudizio immediato, le doglianze del ricorrente non appaiono rilevanti essendo stata confermata l'esigenza cautelare relativa al pericolo di reiterazione che impone, in ogni caso, il mantenimento della misura cautelare in atto.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 27/03/2026, n. 11690
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11690
    Data del deposito : 27 marzo 2026

    Testo completo