CASS
Sentenza 27 marzo 2026
Sentenza 27 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/03/2026, n. 11690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11690 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: Di IT MA, nato a [...] 1'08/11/1968 avverso l'ordinanza del 30/10/2025 del Tribunale di L'Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Massimo AT;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale RO IN, che ha chiesto di dichiarare il ricorso inammissibile lette le conclusioni del difensore, Avv. Luigi Lomio, il quale ha insistito per l'annullamento dell'ordinanza impugnata, per violazione degli artt. 274, 275 e 292 cod. proc. pen. e per motivazione apparente, con ogni conseguente statuizione RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di L'Aquila, adito in sede di appello ex art. 310 cod. proc. pen., ha confermato l'ordinanza del Giudice per Penale Sent. Sez. 3 Num. 11690 Anno 2026 Presidente: ACETO ALDO Relatore: BATTISTINI MASSIMO Data Udienza: 17/02/2026 le indagini preliminari del Tribunale di Vasto dell'8 ottobre 2025 di rigetto della richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari in atto nei confronti di MA Di IT, imputato, a seguito di decreto di giudizio immediato, per i reati di cui agli artt. 110, 81, secondo comma, 640-bis, 61 n. 7 (capo 1) e 110 cod. pen., 3 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (capo 2). 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione MA Di IT, a mezzo del difensore. 2.1 Con il primo motivo lamenta violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 274, 275, 284, comma 3, cod. proc. pen. nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 274 e 292 cod. proc. pen. Deduce che il Tribunale non spiega perché sussista il pericolo di inquinamento delle prove nonostante le indagini siano ultimate e sia stata fissata l'udienza per il giudizio immediato;
che il Tribunale„allo stesso modo, non spiega perché uff/cdt,-, l'avvenuta cancellazione dell'imputato professionisti abilitati al rilascio del visto di conformità consenta al medesimo di delinquere e che è stato violato il principio di attualità e di concretezza del pericolo cautelare. 2.2 Con il secondo motivo lamenta violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen. in relazione all'art. 275 cod. proc. pen. Deduce che il Tribunale non ha applicato correttamente il principio di proporzionalità, omettendo di valutare misure meno afflittive ai sensi dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. e non osservando quanto statuito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 265 del 2010, con la quale è stato affermato che il giudice è tenuto a motivare in modo puntuale sull'impossibilità di applicare misure meno afflittive, in ossequio al principio del minor sacrificio necessario e alla tutela della libertà personale garantita dall'art. 13 Cost. 2.3 Con il terzo motivo lamenta ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. vizio della motivazione (mancanza, apparenza e manifesta illogicità). Deduce, riprendendo le deduzioni di cui al primo motivo di ricorso, che non sono stati valutati fatti sopravvenuti allegati dalla difesa;
che secondo questa Corte la motivazione deve spiegare, con precisione logico-giuridica, le ragioni della decisione e deve confrontarsi con le deduzioni difensive;
che il Tribunale non ha valutato in modo adeguato il decorso del tempo dalla esecuzione della misura (25 luglio 2025) alla decisione del 30 ottobre 2025 e il comportamento dell'imputato durante tale periodo;
che il Tribunale non ha valutato che il tempo trascorso, unitamente alla mancata produzione di fatti di violazione delle prescrizione, costituisce elemento utile nella verifica dell'attenuazione delle esigenze cautelari e che, in ragione degli elementi dedotti, le esigenze cautelari, se non sono totalmente scemate, sono grandemente attenuate e che entrambe 2 le esigenze cautelari sono venute meno per i più volte indicati elementi di novità. Deduce, inoltre, il ricorrente che 4econdo il Tribunale, tutti i commercialisti del mondo sarebbero in grado di commettere lo stesso reato e quindi sostenere che il ricorrente, esercitando la sua professione, potrebbe commettere reati della stessa indole è una mera possibilità comune a chiunque solo che, con riferimento al ricorrente, ormai cancellato dall'elenco dei professionisti abilitati al visto di conformità, è impossibile commettere gli stessi reati. Infine, vi è da considerare che il ricorrente, di 57 anni, è persona incensurata, come risultante dal certificato del casellario giudiziale in atti, e tanto dimostra che non ha propensione alla commissione di reati in genere». Deduce, conclusivamente, che l'ordinanza impugnata è viziata da motivazione apparente e illogica e difetta di concreta valutazione dei fatti sopravvenuti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. I tre motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente avendo a oggetto doglianze comuni e devono ritenersi manifestamente infondati. Giova, innanzitutto, evidenziare che in tema di impugnazione delle misure cautelari il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica e i principi di diritto, ma non anche quando ripropone censure che riguardino la ricostruzione del fatto ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 - 01; sez. 4, n. 18795 del 2/03/2017, Di Iasi, Rv. 269884 - 01). Ciò posto, deve rilevarsi che il provvedimento impugnato ha ritenuto che la conclusione delle indagini preliminari, con emissione e notifica del decreto di giudizio immediato, e la cancellazione dell'imputato dal registro dei professionisti abilitati al rilascio del visto di conformità non risultassero fatti idonei a incidere "sotto il profilo dell'attualità e adeguatezza delle esigenze cautelari da soddisfare nell'ambito della vicenda oggetto del giudizio". In particolare, il Tribunale ha ritenuto che l'avviso di conclusioni delle indagini preliminari avesse valenza neutra, che il periodo decorso dall'applicazione della misura cautelare fosse breve, che la cancellazione dell'imputato dall'elenco dei professionisti abilitati al rilascio del visto di conformità apparisse circostanza di non rilievo significativo ai fini della valutazione prognostica sul pericolo di inquinamento probatorio e di reiterazione dei reati della stessa specie di quello per cui si procede e che dovesse 3 condividersi l'affermazione contenuta nell'ordinanza impugnata, laddove si è ritenuto che lo svolgimento dell'attività professionale da parte dell'imputato fosse incompatibile con le esigenze cautelari sottese all'applicazione della misura custodiale in atto "trattandosi di reati commessi proprio in occasione ed in funzione dell'esercizio di compiti propri dell'esercente la professione di commercialista". Il Tribunale ha, poi, ritenuto che la tipologia, la natura e le modalità specifiche di commissione dei fatti imponessero la conferma del presidio cautelare, volto proprio a impedire al prevenuto qualsiasi forma di comunicazione o di contatto con gli altri partecipi, nell'ottica di preservare il quadro indiziario che si è definito nel corso delle attività investigative svolte. Ciò, soprattutto, per la finalità di prevenire ulteriori illeciti connessi allo svolgimento delle mansioni professionali di competenza "in ragione dell'accertato contributo fattivo e causalmente rilevante prestato dall'imputato per la realizzazione del complesso criminoso ideato attraverso condotte truffaldine e raggiri operati per ottenere indebiti guadagni di rilevanti somme di denaro in danno del patrimonio dell'Erario". Da quanto precede emerge che il Tribunale ha dato puntuale e logica risposta alle deduzioni del ricorrente circa la permanenza del pericolo di reiterazione di reati della stessa specie di quelli per i quali si procede e, in particolare, ha valutato anche la durata della misura cautelare ritenendola breve. Inoltre, il Tribunale ha spiegato come, in ragione della natura dei reati commessi dall'imputato nell'esercizio della professione di commercialista, fosse necessario il mantenimento della misura cautelare in atto e, dunque, non potessero essere applicate misure meno gravi. Trattasi di considerazione logica poiché l'esigenza cautelare connessa allo svolgimento della professione di commercialista può sussistere anche a seguito della cancellazione dell'imputato dall'elenco dei soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità, avendo riguardo alla vasta gamma delle funzioni certificative di competenza di tale professione. Pertanto, con riferimento al pericolo di reiterazione dei reati non ricorre alcuno dei vizi dedotti la difesa che si è limitata a reiterare doglianze relative alle esigenze cautelari già adeguatamente valutate dalla Corte territoriale. Quanto all'ulteriore esigenza cautelare, di natura temporanea, relativa al concreto pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova, deve osservarsi che, pur non avendo il Tribunale specificato perché tale esigenza fosse ancora sussistente a seguito della chiusura delle indagini preliminari e dell'emissione del decreto di giudizio immediato, le doglianze del ricorrente non appaiono rilevanti essendo stata confermata l'esigenza cautelare relativa al pericolo di reiterazione che impone, in ogni caso, il mantenimento della misura cautelare in atto. 4 Il Consigliere estensore MA AT Il Presidente 3. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento nonché al pagamento, non sussistendo elementi per ritenere che la parte abbiano proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17/02/2026.
udita la relazione svolta dal Consigliere Massimo AT;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale RO IN, che ha chiesto di dichiarare il ricorso inammissibile lette le conclusioni del difensore, Avv. Luigi Lomio, il quale ha insistito per l'annullamento dell'ordinanza impugnata, per violazione degli artt. 274, 275 e 292 cod. proc. pen. e per motivazione apparente, con ogni conseguente statuizione RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di L'Aquila, adito in sede di appello ex art. 310 cod. proc. pen., ha confermato l'ordinanza del Giudice per Penale Sent. Sez. 3 Num. 11690 Anno 2026 Presidente: ACETO ALDO Relatore: BATTISTINI MASSIMO Data Udienza: 17/02/2026 le indagini preliminari del Tribunale di Vasto dell'8 ottobre 2025 di rigetto della richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari in atto nei confronti di MA Di IT, imputato, a seguito di decreto di giudizio immediato, per i reati di cui agli artt. 110, 81, secondo comma, 640-bis, 61 n. 7 (capo 1) e 110 cod. pen., 3 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (capo 2). 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione MA Di IT, a mezzo del difensore. 2.1 Con il primo motivo lamenta violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 274, 275, 284, comma 3, cod. proc. pen. nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 274 e 292 cod. proc. pen. Deduce che il Tribunale non spiega perché sussista il pericolo di inquinamento delle prove nonostante le indagini siano ultimate e sia stata fissata l'udienza per il giudizio immediato;
che il Tribunale„allo stesso modo, non spiega perché uff/cdt,-, l'avvenuta cancellazione dell'imputato professionisti abilitati al rilascio del visto di conformità consenta al medesimo di delinquere e che è stato violato il principio di attualità e di concretezza del pericolo cautelare. 2.2 Con il secondo motivo lamenta violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen. in relazione all'art. 275 cod. proc. pen. Deduce che il Tribunale non ha applicato correttamente il principio di proporzionalità, omettendo di valutare misure meno afflittive ai sensi dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. e non osservando quanto statuito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 265 del 2010, con la quale è stato affermato che il giudice è tenuto a motivare in modo puntuale sull'impossibilità di applicare misure meno afflittive, in ossequio al principio del minor sacrificio necessario e alla tutela della libertà personale garantita dall'art. 13 Cost. 2.3 Con il terzo motivo lamenta ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. vizio della motivazione (mancanza, apparenza e manifesta illogicità). Deduce, riprendendo le deduzioni di cui al primo motivo di ricorso, che non sono stati valutati fatti sopravvenuti allegati dalla difesa;
che secondo questa Corte la motivazione deve spiegare, con precisione logico-giuridica, le ragioni della decisione e deve confrontarsi con le deduzioni difensive;
che il Tribunale non ha valutato in modo adeguato il decorso del tempo dalla esecuzione della misura (25 luglio 2025) alla decisione del 30 ottobre 2025 e il comportamento dell'imputato durante tale periodo;
che il Tribunale non ha valutato che il tempo trascorso, unitamente alla mancata produzione di fatti di violazione delle prescrizione, costituisce elemento utile nella verifica dell'attenuazione delle esigenze cautelari e che, in ragione degli elementi dedotti, le esigenze cautelari, se non sono totalmente scemate, sono grandemente attenuate e che entrambe 2 le esigenze cautelari sono venute meno per i più volte indicati elementi di novità. Deduce, inoltre, il ricorrente che 4econdo il Tribunale, tutti i commercialisti del mondo sarebbero in grado di commettere lo stesso reato e quindi sostenere che il ricorrente, esercitando la sua professione, potrebbe commettere reati della stessa indole è una mera possibilità comune a chiunque solo che, con riferimento al ricorrente, ormai cancellato dall'elenco dei professionisti abilitati al visto di conformità, è impossibile commettere gli stessi reati. Infine, vi è da considerare che il ricorrente, di 57 anni, è persona incensurata, come risultante dal certificato del casellario giudiziale in atti, e tanto dimostra che non ha propensione alla commissione di reati in genere». Deduce, conclusivamente, che l'ordinanza impugnata è viziata da motivazione apparente e illogica e difetta di concreta valutazione dei fatti sopravvenuti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. I tre motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente avendo a oggetto doglianze comuni e devono ritenersi manifestamente infondati. Giova, innanzitutto, evidenziare che in tema di impugnazione delle misure cautelari il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica e i principi di diritto, ma non anche quando ripropone censure che riguardino la ricostruzione del fatto ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 - 01; sez. 4, n. 18795 del 2/03/2017, Di Iasi, Rv. 269884 - 01). Ciò posto, deve rilevarsi che il provvedimento impugnato ha ritenuto che la conclusione delle indagini preliminari, con emissione e notifica del decreto di giudizio immediato, e la cancellazione dell'imputato dal registro dei professionisti abilitati al rilascio del visto di conformità non risultassero fatti idonei a incidere "sotto il profilo dell'attualità e adeguatezza delle esigenze cautelari da soddisfare nell'ambito della vicenda oggetto del giudizio". In particolare, il Tribunale ha ritenuto che l'avviso di conclusioni delle indagini preliminari avesse valenza neutra, che il periodo decorso dall'applicazione della misura cautelare fosse breve, che la cancellazione dell'imputato dall'elenco dei professionisti abilitati al rilascio del visto di conformità apparisse circostanza di non rilievo significativo ai fini della valutazione prognostica sul pericolo di inquinamento probatorio e di reiterazione dei reati della stessa specie di quello per cui si procede e che dovesse 3 condividersi l'affermazione contenuta nell'ordinanza impugnata, laddove si è ritenuto che lo svolgimento dell'attività professionale da parte dell'imputato fosse incompatibile con le esigenze cautelari sottese all'applicazione della misura custodiale in atto "trattandosi di reati commessi proprio in occasione ed in funzione dell'esercizio di compiti propri dell'esercente la professione di commercialista". Il Tribunale ha, poi, ritenuto che la tipologia, la natura e le modalità specifiche di commissione dei fatti imponessero la conferma del presidio cautelare, volto proprio a impedire al prevenuto qualsiasi forma di comunicazione o di contatto con gli altri partecipi, nell'ottica di preservare il quadro indiziario che si è definito nel corso delle attività investigative svolte. Ciò, soprattutto, per la finalità di prevenire ulteriori illeciti connessi allo svolgimento delle mansioni professionali di competenza "in ragione dell'accertato contributo fattivo e causalmente rilevante prestato dall'imputato per la realizzazione del complesso criminoso ideato attraverso condotte truffaldine e raggiri operati per ottenere indebiti guadagni di rilevanti somme di denaro in danno del patrimonio dell'Erario". Da quanto precede emerge che il Tribunale ha dato puntuale e logica risposta alle deduzioni del ricorrente circa la permanenza del pericolo di reiterazione di reati della stessa specie di quelli per i quali si procede e, in particolare, ha valutato anche la durata della misura cautelare ritenendola breve. Inoltre, il Tribunale ha spiegato come, in ragione della natura dei reati commessi dall'imputato nell'esercizio della professione di commercialista, fosse necessario il mantenimento della misura cautelare in atto e, dunque, non potessero essere applicate misure meno gravi. Trattasi di considerazione logica poiché l'esigenza cautelare connessa allo svolgimento della professione di commercialista può sussistere anche a seguito della cancellazione dell'imputato dall'elenco dei soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità, avendo riguardo alla vasta gamma delle funzioni certificative di competenza di tale professione. Pertanto, con riferimento al pericolo di reiterazione dei reati non ricorre alcuno dei vizi dedotti la difesa che si è limitata a reiterare doglianze relative alle esigenze cautelari già adeguatamente valutate dalla Corte territoriale. Quanto all'ulteriore esigenza cautelare, di natura temporanea, relativa al concreto pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova, deve osservarsi che, pur non avendo il Tribunale specificato perché tale esigenza fosse ancora sussistente a seguito della chiusura delle indagini preliminari e dell'emissione del decreto di giudizio immediato, le doglianze del ricorrente non appaiono rilevanti essendo stata confermata l'esigenza cautelare relativa al pericolo di reiterazione che impone, in ogni caso, il mantenimento della misura cautelare in atto. 4 Il Consigliere estensore MA AT Il Presidente 3. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento nonché al pagamento, non sussistendo elementi per ritenere che la parte abbiano proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17/02/2026.