Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/03/1999, n. 2760
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Sentenza 23 marzo 1999

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Al compimento del sessantacinquesimo anno d'età del beneficiario della pensione o dell'assegno di cui agli artt. 12 e 13 legge n. 118 del 1971, la suddetta pensione o il suddetto assegno sono sostituiti dalla pensione sociale a carico dell'INPS; tale sostituzione, a norma dell'art 11 legge n. 854 del 1973, è automatica ed opera su semplice comunicazione tra gli enti, con la conseguenza che, nell'ipotesi di compimento del sessantacinquesimo anno d'ETÀ nel corso del procedimento amministrativo o giudiziario volto al riconoscimento dell'invalidità civile, il Ministero dell'Interno non potrà essere condannato a pagare anche i ratei del beneficio richiesto maturati successivamente al compimento dei sessantacinque anni, debitore di questi essendo l'INPS.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/03/1999, n. 2760
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2760
    Data del deposito : 23 marzo 1999

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