Sentenza 23 marzo 1999
Massime • 1
Al compimento del sessantacinquesimo anno d'età del beneficiario della pensione o dell'assegno di cui agli artt. 12 e 13 legge n. 118 del 1971, la suddetta pensione o il suddetto assegno sono sostituiti dalla pensione sociale a carico dell'INPS; tale sostituzione, a norma dell'art 11 legge n. 854 del 1973, è automatica ed opera su semplice comunicazione tra gli enti, con la conseguenza che, nell'ipotesi di compimento del sessantacinquesimo anno d'ETÀ nel corso del procedimento amministrativo o giudiziario volto al riconoscimento dell'invalidità civile, il Ministero dell'Interno non potrà essere condannato a pagare anche i ratei del beneficio richiesto maturati successivamente al compimento dei sessantacinque anni, debitore di questi essendo l'INPS.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/03/1999, n. 2760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2760 |
| Data del deposito : | 23 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gaetano BUCCARELLI - Presidente -
Dott. Vincenzo TREZZA - Rel. Consigliere -
Dott. Ettore MERCURIO - Consigliere -
Dott. Gabriella COLETTI - Consigliere -
Dott. Aldo DE MATTEIS - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AT DA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA AGRI 1, presso lo studio dell'avvocato PASQUALE NAPPI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
avverso la sentenza n.5045/96 del Tribunale di ROMA, depositata il 28/3/96 R.G.N. 73745/92;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/10/98 dal Consigliere Dott. Vincenzo TREZZA;
udito l'Avvocato NOVIELLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BUONAJUTO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 12.11.1992 il Ministero dell'Interno proponeva appello avverso la sentenza resa il 10-11.6.1992 dal Pretore di Roma, con la quale, in accoglimento della domanda di AT LD, era stato dichiarato il diritto della stessa alle prestazioni di cui all'art. 13 legge n. 118/1971 a far tempo dal 1 .1.1986, con conseguente condanna di esso Ministero alla corresponsione alla AT dei ratei maturati e maturandi da quella data, con gli interessi dalle singole scadenze al saldo. L'appellante deduceva, in primo luogo, la nullità della sentenza per difetto di motivazione;
eccepiva, quindi, l'inammissibilità e l'improcedibilità della domanda nonché l'omessa verificazione dei requisiti economici e di età prescritti dalla legge per la fruizione del beneficio;
sosteneva, infine, la non spettanza degli interessi. Ricostituitosi il contraddittorio, il Tribunale, rigettate le eccezioni di nullità della sentenza pretorile e di inammissibilità e improcedibilità della domanda della AT, limitava la declaratoria del diritto di quest'ultima all'assegno di assistenza fino al 12.1.1992, respingendo ogni domanda riferita al periodo successivo a tale data;
fissava la decorrenza degli interessi sui ratei come sopra riconosciuti dal 121 giorno successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa;
confermava nel resto la sentenza di 1 grado.
In particolare, il Tribunale rilevava nel merito che le condizioni economiche dell'assicurata erano comprovate dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dalla suddetta ai sensi degli artt. 16 della legge n. 18/1971 e 24 della legge n. 114/1997, depositata agli atti di causa;
che era, invece, parzialmente pertinente il richiamo fatto dall'appellante al requisito dell'età, emergendo dagli atti che la AT era nata il [...], per cui la stessa aveva compiuto 65 anni il 13.1.1992, limite posto dall'art. 13 della legge n. 118/1971 "quale condizione di fruizione dell'assegno mensile, che va, quindi, erogato da (recte: fino a) tale data" (come da dispositivo).
Poiché sotto il profilo sanitario nessun rilievo era stato mosso dall'Amministrazione - proseguiva il Giudice di appello - andava, in conclusione, confermata la sentenza impugnata che aveva riconosciuto il diritto dell'appellata a percepire l'assegno richiesto. Doveva essere parzialmente accolta - a parere del Tribunale - anche la censura relativa agli accessori sui ratei arretrati dell'assegno. Questi spettavano alla luce della sentenza n., 196 del 1993 della Corte Costituzionale, che ha esteso l'applicabilità dell'art. 429 c.p.c., ai crediti assistenziali negli stessi limiti e secondo i principi affermati dalla stessa Corte nella sentenza n. 156 del 1991 per i crediti previdenziali. Gli accessori, dunque, dovevano decorrere dopo 120 giorni dalla data di presentazione della domanda amministrativa, come da art. 7 legge n. 533/1973, dovendo essere in tal senso notificata la statuizione sul punto del Pretore. Avverso tale sentenza la AT propone ricorso per cassazione fondato su di un solo articolato motivo;
il Ministero si è costituito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente - nel denunciare violazione e falsa applicazione degli artt. 13 e 19 legge 30 marzo 1971 n. 118, anche in riferimento all'art. 1 d.l. 9 dicembre 1987 n. 495 ed all'art. 1 legge 21 marzo 1988 n. 93, nonché difetto e/o insufficiente motivazione su di un punto decisivo della controversia e vizio di ultrapetizione in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c. - deduce che il Tribunale erroneamente ha rigettato la sua domanda successivamente alla data del 12.1.1992 (di raggiungimento del 65 anno di età), adottando una motivazione erronea e insufficiente la quale non tiene in alcun conto delle disposizioni legislative successive di interpretazione autentica della legge n. 118/1971. Detta legge, invero, prevede all'art. 19 la sostituzione automatica delle prestazioni di invalidità civile (artt. 12 e 13) con la pensione sociale a carico dell'I.N.P.S. di cui alla legge n.153/1969. Gli artt. 10 e 11 della legge 18 dicembre 1973 n. 854 e l'art. 1 della legge 11 febbraio 1986 n. 18 escludevano, peraltro, la possibilità di poter ottenere il riconoscimento della invalidità civile oltre il compimento del 65 anno di età; il successivo d.l. n.495/1987, che aveva attenuato tale rigore, non fu convertito in legge ma fu modificato da altre disposizioni di legge, il d.l. n.25/1988 e la legge di conversione n. 93 del 21 marzo 1988.
Il primo dei detti provvedimenti riconosceva il diritto alla pensione sociale sostitutiva 1) ai cittadini riconosciuti invalidi dopo i 65 anni, purché beneficiari di prestazioni già liquidate dall'I.N.P.S., ma non ancora erogate 2) e a coloro i quali fossero già stati riconosciuti invalidi civili alla data dell'8.2.1988; la legge di conversione ha mantenuto solo la prima previsione ma non la seconda, disponendo la validità degli atti e dei provvedimenti adottati e la salvezza degli effetti creati e dei rapporti giuridici sorti sulla base del d.l. n. 495/1987. La questione sull'ambito di operatività di detta "sanatoria", in relazione ai limiti di reddito per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assistenziali erogate dal Ministero dell'interno e risultati più favorevoli di quelli stabiliti per la pensione sociale (con il conseguente interesse del soggetto invalido a ottenere prima il suddetto riconoscimento e quindi la sostituzione automatica con la pensione sociale) ha dato luogo - prosegue la AT - ad un tormentato contenzioso giurisprudenziale per i soggetti che sono stati riconosciuti invalidi dopo il compimento del 65 anno di età;
ma - secondo la ricorrente - devono restare salve, se assunte nel periodo di vigenza del D.L. 495/1987 non convertito, le deliberazioni del Comitato Provinciale di Assistenza e Beneficenza pubblica con le quali è stato riconosciuto lo stato invalidante, e devono altresì ritenersi compresi tra "gli atti ed i provvedimenti" fatti salvi dalla legge n. 93/1988 anche le domande presentata anteriormente all'8 febbraio 1988.
Questo - conclude la ricorrente - è il suo caso, essendo stata la sua domanda presentata il 1 .
1.1986 e cioè nel periodo di vigenza del d.l. n. 495/1987. Il Tribunale, pertanto, doveva dichiarare il diritto di essa ricorrente anche per il periodo successivo alla data di raggiungimento del 65 anno, in quanto da tale riconoscimento conseguivano tutti gli effetti previsti dalla legge n. 118/1971, ivi compreso il diritto a godere della pensione sociale sostitutiva. In ogni caso - conclude la AT - essa non aveva presentato la domanda di invalidità civile dopo il compimento del 65 anno di età, ma quando aveva solo 59 anni.
Il ricorso deve essere respinto, anche se deve essere integrata la motivazione della sentenza di 2 grado, apparendo comunque il dispositivo conforme a diritto.
Esattamente, invero, il Tribunale non poteva confermare la condanna del Ministero dell'interno a pagare alla ricorrente anche i ratei della pensione di invalidità civile successivi al 12 gennaio 1992 (data in cui l'assicurata aveva compiuto 65 anni), debitore di questi essendo, al contrario, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (v. Cass. 2407/1994 e altre), per effetto della trasformazione a tale data della pensione di invalidità civile in pensione sociale, ai sensi della normativa vigente (da ultimo art. 11 legge 18 dicembre 1973 n. 854, il quale così recita: "in sostituzione della pensione o dell'assegno di cui agli art. 12 e 13 della legge 30 marzo 1971 n. 118, i mutilati ed invalidi civili sono ammessi, dal primo giorno del mese successivo al compimento dell'età di 65 anni, su comunicazione del Ministero dell'interno all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, da effettuarsi 6 mesi prima del cennato termine, al godimento della pensione sociale a carico del fondo di cui all'art. 26 della legge 30 aprile 1969 n. 153"; si veda anche l'art. 19 della legge n. 119 del 1971). La trasformazione suddetta, dunque, è automatica ad opera su semplice comunicazione tra gli enti interessati. Nel caso concreto, pertanto, in cui in corso di causa la AT ha compiuto 65 anni e l'I.N.P.S. non era parte in causa, (per cui nei suoi confronti alcuna pronuncia era possibile), il Ministero (che non poteva subire condanna per il periodo successivo al 12.1.1992) e l'ente previdenziale dovranno in via amministrativa regolare la questione ed erogare alla invalida le prestazioni rispettivamente a loro carico.
Rimane, pertanto, superata la questione di diritto proposta nel ricorso dalla AT, la quale si pone solo quando venga richiesto il riconoscimento della invalidità civile del cittadino già ultrasessantacinquenne ma non nell'ipotesi in cui al momento della domanda il soggetto assicurato sia infrasessantacinquenne e compia il 65 anno nel corso del procedimento amministrativo o giudiziario;
ne' va sottaciuto che la ricorrente è stata riconosciuta invalida fin dal 1 .
1.1986 quando non aveva ancora 60 anni. Non senza ricordare in diritto, per completezza di disamina e di trattazione che, secondo giurisprudenza costante e consolidata di questa Corte in materia (cfr. ad es. Cass. 11086/94 ed altre), gli effetti fatti salvi dalla sanatoria di cui alla L. 93/1998 (con riferimento al D.L. non convertito 495/87) sono soltanto quelli conseguenti ai provvedimenti di liquidazione della pensione sociale sostitutiva - adottati dall'I.n.p.s. durante il periodo di precaria vigenza del D.L. sopraccitato;
a nulla rilevando le (eventuali) delibere del Comitato o delle Commissioni sanitarie, o la domanda del soggetto-assicurato.
Concludendo, va confermata, così integrata in diritto ex art. 384, comma 2 C.P.C. la sentenza impugnata, con conseguente rigetto del ricorso.
Nessuna pronuncia in ordine alle spese di questo giudizio ex art.152 disp. att. del C.P.C..
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese di questo giudizio. Così deciso il 14 ottobre 1998.