Sentenza 12 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 12/05/2003, n. 7187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7187 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Resf. de altivita SEZIONE TERZA CIVILE 0 7 1 8 7 /03 рейсовова Compost Dott. Presidente R.G.N. 23383/00 - Cron.
1.16043 Dott. Michele VARRONE Consigliere Dott. Renato PERCONTE LICATESE 4880 Consigliere Rep. Dott. Ennio MALZONE Consigliere Ud. 05/02/03 Dott. Antonio SEGRETO - Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IMPRESA FLLI TROVATI DI TROVATI AM & ER SNC, con sede in Perugia, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. LA OV, ank. elettivamente domiciliata in ROMA VIA A CADLOLO 32, presso lo studio dell'avvocato STEFANO FARINA, difesa dall'avvocato LIETTA CALZONI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
TELECOM SPA, (già S.I.P.) in persona del Presidente e Amministratore Delegato Sig. Roberto Colaninno, 2003 elettivamente domiciliata in ROMA VIA ANAPO 20, presso 369 10 studio dell'avvocato CARLA RIZZO, che la difende, -1- giusta delega in atti;
controricorrente - avverso la sentenza n. 206/00 della Corte d'Appello di PERUGIA, emessa 1'11/05/00 e depositata il 05/07/00 (R.G. 237/90); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/02/03 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
udito l'Avvocato Carla RIZZO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per l'accoglimento del II motivo ed il rigetto nel resto. -2- Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 29.6.1982 la società S.I.P. conveniva davanti al tribunale di Perugia OV LA e IA, quali titolari dell'impresa Fratelli OV per sentirli condannare, ai sensi degli artt. 2043 e 2050 c.c., al pagamento della somma di £.
7.138.650 oltre indennizzo per svalutazione ed interessi, asserendo che il 22 agosto 1980 il personale dell'impresa convenuta, nell'eseguire lavori di scavo nel Comune di Corciano, aveva telefoniche sotterranee, il cuidanneggiato due linee ripristino era costato la suddetta somma. I convenuti si costituivano e resistevano alla domanda. I l tribunale, con sentenza depositata il 22.1.1990, condannava i convenuti al pagamento della somma richiesta, oltre interessi e rivalutazione. Proponevano appello i convenuti. Si costituiva l'attrice. La corte di appello di Perugia, con sentenza depositata 1'11.5.2000, rigettava l'appello. Riteneva la corte di merito che l'escavatore degli attori aveva danneggiato i cavi sotterranei della Sip, poi divenuta Telecom, posti in proprietà privata a circa 80 cm. dal cordolo della strada pubblica;
che doveva ritenersi già esistente all'epoca dello scavo il palo della Sip, accertato dal C.T.U. alla data del sopralluogo, in quanto la Sip non 3 aveva effettuato altri lavori diin quel luogo impiantistica;
che l'attività degli appellanti doveva considerarsi pericolosa riguardando uno scavo profondo a ridosso della strada pubblica in zona urbanizzata, che poteva far presumere la presenza di impianti sotterranei;
che quindi gli appellanti avrebbero dovuto effettuare accertamenti piu' rigorosi ed approfonditi circa la presenza di opere sotterranee;
che la pericolosità dell'attività degli appellanti era anche provata dalla presenza in loco di due dipendenti del Comune. Avverso questa sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione i OV. Resiste con controricorso la Telecom. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano l'insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Assumono i ricorrenti che erratamente la sentenza impugnata ha ritenuto che esistesse all'epoca dello scavo un palo Sip, che potesse far presumere l'esistenza dei cavi sotterranei;
che, invece, i testi escussi avevano dichiarato che i cavi non erano segnalati;
che lo stesso proprietario del terreno non sapeva dell'esistenza dei cavi;
inche ogni caso l'attività in questione di escavazione non poteva ritenersi pericolosa ai sensi dell'art. 2050 c.c. 4 2.1. Ritiene questa Corte che il motivo sia infondato e che lo stesso vada rigettato. Costituiscono attività pericolose ai sensi dell'art. 2050 cod. civ. non solo quelle che tali sono qualificate dalla legge di pubblica sicurezza e da altre leggi speciali, ma anche quelle che per la loro stessa natura ○ per mezzi adoperati comportino unacaratteristiche dei rilevante possibilità del verificarsi di un danno per la offensiva.potenzialità loro spiccata Ai fini dell'accertamento della sussistenza della responsabilità ex art. 2050 cod. civ., il giudizio sulla pericolosità dell'attività svolta - ossia l'apprezzamento per idella stessa come attività che, per sua natura, rende probabile, e non semplicemente mezzi impiegati, possibile, il verificarsi dell'evento dannoso da essa causato, distinguendosi, così, dall'attività normalmente innocua, che diventa pericolosa per la condotta di chi la eserciti od organizzi, comportando la responsabilità secondo la regola generale di cui all'art. 2043 cod. civ. -1 quando non è espresso dal legislatore, è rimesso valutazione del giudice di merito. alla Detta valutazione del giudice di merito è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivata (Cass. 29.5.1998, n. 5341; Cass. n. 10951 del 1996). Rispetto a tale accertamento di fatto, l'onere di provare 5 la sussistenza di un'attività pericolosa incombe su chi dell'art. 2050 c.c. (Cass. 28.02.invoca l'applicazione 2000, 2220).
2.3. Nella fattispecie la sentenza impugnata con motivazione né contraddittoria né insufficiente, ha ritenuto che l'esecuzione di uno scavo profondo in una zona a ridosso della sede stradale, in zona cittadina urbanizzata ed in presenza di un palo che poteva far presumere l'esistenza di impianti anche sotterranei, doveva ritenersi attività pericolosa, come era dimostrato anche dalla presenza in loco di due dipendenti comunali, che non potevano avere altro ruolo che quello di soprintendere alle operazioni espletate in zona limitrofa ad area di pubblico interesse, suscettibile di recare danni a beni pubblici. Trattasi di valutazione di merito, immune di vizi rilevabili in questa sede.
3.1. Quanto alla censura, secondo cui i cavi in questione, non erano segnalati, per cui tale circostanza avrebbe comportato il superamento della presunzione di colpa di cui all'art. 2050 c.C., va osservato che il giudice di appello ha ritenuto che tale segnale fosse da individuare in un palo della Sip, che doveva ritenersi presente non solo all'epoca del sopralluogo da parte del c.t.u., che ne dava atto, ma anche all'epoca dello scavo in questione, poiché non era risultato che la Sip avesse provveduto, successivamente ai 6 lavori di impiantistica autorizzati dal comune nel 1977, altri lavori.
3.2.Quanto alla doglianza secondo cui il giudice di appello non avrebbe tenuto conto - nella ricostruzione fattuale delle-dell'esistenza 0 meno di questo palo della Sip deposizioni dei testi, che assumevano che i cavi della Sip non erano segnalati, va osservato anzitutto che è devoluta al giudice del merito l'individuazione delle fonti del proprio convincimento, e pertanto anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta, fra le risultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri, in ragione del loro diverso spessore probatorio, con l'unico limite della adeguata e congrua motivazione del criterio adottato;
conseguentemente, ai fini è tenuto adi una corretta decisione, il giudice non valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, nè al confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, logicamenteimplicitamente disattendendo quelli 7 la decisione adottata (cass. 6 settembre incompatibili con 1995, n. 9384). Pertanto i vizi di contraddittoria ed insufficiente in tema di valutazione delle risultanze motivazione istruttorie non sussistono se la valutazione delle prove è eseguita in senso difforme da quello preteso dalla parte, perchè a norma dell'art. 116 c.p.c. rientra nel potere discrezionale del giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, valutare all'uopo le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza e scegliere tra le varie risultanze istruttorie, quelle ritenute idonee e rilevanti. Nè il giudice incorre nel vizio di motivazione se non motiva dettagliatamente sul contenuto dei documenti e di alcune deposizioni testimoniali, quando l'irrilevanza di tali risultanze di desume, per implicito, dagli argomenti addotti a sostegno della decisione.
3.3. Inoltre va osservato che, dalle parti delle deposizioni testimoniali trascritte nel ricorso ed assunte come pretermesse dai ricorrenti, emerge solo che i testi dichiararono che i "cavi non erano segnalati", ma non che il palo Sip in questione non esistesse nel 1980. Infine va osservato che il giudice di appello, con valutazione di merito, ha ritenuto che in ogni caso i convenuti, prima di eseguire i lavori in zona così urbanizzata avrebbero dovuto effettuare piu' rigorosi ed 8 approfonditi accertamenti in merito all'esistenza di limitare alleimpianti sotterranei, non potendosi assicurazioni del proprietario del terreno, che esprimeva solo un parere personale e superficiale. In definitiva quindi, la censura del ricorrente investe la ricostruzione fattuale operata dal giudice di merito, che è incensurabile in cassazione, essendo immune da vizi logici, rilevabili in questa sede di sindacato di legittimità.
4.Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta l'omessa pronuncia su una domanda devoluta alla cognizione del giudice del merito. Assumono i ricorrenti che, pur avendo essi censurato la disposto il cumulo sentenza di primo grado, per avere essa rivalutazione ed interessi sulla somma statuita a della titolo di risarcimento del danno, su questo motivo i giudici di appello non si erano pronunciati.
5.1. Ritiene questa Corte che il motivo fondato e va accolto. Contrariamente a quanto sostiene la resistente, il vizio lamentato integra un'ipotesi di violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, fissato dall'art. 112 c.p.c.. Infatti l'atto d'appello introduce un procedimento d'impugnazione, nel quale i poteri cognitori del giudice, all'infuori delle questioni rilevabili d'ufficio, sono 9 circoscritti dall'iniziativa della parte istante, spettando ad essa di attivarsi per la riforma delle decisioni sfavorevoli contenute nella sentenza di primo grado ed avendo il giudice, a norma dell'art. 112 c.p.c. il dovere di pronunziarsi sui motivi di censura. Pertanto l'omessa pronuncia del giudice di appello, quale vizio della sentenza, deve essere fatta valere dal ricorrente per cassazione esclusivamente attraverso la deduzione del relativo "error in procedendo" e della violazione dell'art. 112 c.p.c. e non già con la denuncia della violazione di norme di diritto sostanziale ovvero del vizio di motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c., in quanto tali ultime censure presuppongono che il giudice di merito abbia preso in esame la questione oggetto di doglianza e l'abbia risolta in modo giuridicamente non corretto ovvero senza giustificare 10 non giustificando adeguatamente) la decisione al riguardo resa. (cfr. Cass. 28 agosto 2000, n. 11260; cass.15 maggio 2000, n. 6231). Nella fattispecie, conseguentemente, non essendosi la sentenza impugnata pronunciata sulla censura relativa al essa va cassata sul cumulo tra interessi e rivalutazione, punto.
5.2.Ne questa Corte può provvedere, come richiesto dalla resistente, a norma dell'art. 384 c.p.c.. 10 Infatti, anche condividendo l'orientamento per cui il presupposto della violazione o falsa applicazione di norme necessario ai sensi dell'art. 384 c.p.c. per ladi diritto - decisione di merito da parte della Corte di cassazione ricorre non solo nel caso di cui all'art. 360, n. 3, c.p.c. ma anche allorquando il vizio attenga a norme processuali, - è necessario che va specificato che anche in questo caso riscontrata sussistenza di tale vizio non comporti la ulteriori accertamenti di fatto o valutazioni di competenza del giudice di merito (Cass., 27 agosto 1999, n. 8999; Cass. n. 5820/1999). Infatti lo scopo avuto di mira dal legislatore, con il nuovo art. 384 comma 1 c.p.c., non è solo quello di realizzare - il principio dell'economia dei giudizi, al fine al massimo pervenire, nel più breve tempo possibile, alla di definizione della controversia, ma anche quello di evitare, alternativamente un "terzo" о unsu una certa questione, sì che, ove sia mancato il "secondo" giudizio di merito, per non essersi il giudice "secondo" giudizio di merito non può sostituirsi al giudice del pronunciato-, la S.C. della vertenza, e cosìfatto, pronunciando nel merito privando in pratica - le parti di un "grado" del giudizio ( Cass. 26 febbraio 1998, n. 2123).
5.3. Nella fattispecie, quindi, poichè i cosiddetti interessi compensativi nei debiti di valore costituiscono 11 solo una tecnica liquidatoria del danno da ritardo si ritiene che detti interessi devono essere computati o con riferimento ai singoli momenti riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente (per effetto dei prescelti indici di rivalutazione), ovvero in base ad un indice medio, egualmente applicabile dal giudice, tenuto conto che detta liquidazione del danno da ritardo, per quanto effettuata secondo la tecnica degli interessi, rientra pur sempre nello schema liquidatorio del danno di cui all'art. 2056 c.c. tra cui il potere equitativo ex art. ' 1226 (S.U. 17.2.1995,n. 1712; Cass. 26.8.1997, n. 7998; Cass. 17.7.1997 n. 6570; Cass. 1.7.1997,n. 5845). Da ciò consegue che la determinazione di detto danno da ritardo, ove anche liquidato con la tecnica degli interessi compensativi, comporta sempre una valutazione di merito che esula dai poteri della S.C., anche in caso di cassazione sostitutiva, a norma dell'art. 384, c. 1, c.p.c.. Conseguentemente va rigettato il primo motivo di ricorso ed accolto il secondo, va cassata l'impugnata sentenza, in relazione al motivo accolto con rinvio, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla corte di appello di L'Aquila.
P.Q.M.
Rigetta il primo motivo di ricorso ed accoglie il secondo. Cassa l'impugnata sentenza, in relazione al motivo accolto, 12 con rinvio, anche per le spese del giudizio di cassazione alla Corte di appello di L'Aquila. Così deciso in Roma, lì 5 febbraio 2002. Il cons. est. Il Presidente Outoria Segato ilians. v IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista DEPOSITATO IN CANCELLERIA 12 MAG. 2003 Oggi IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista 13