Sentenza 14 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 14/01/2004, n. 343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 343 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Presidente -
Dott. MAZZA Fabio - Consigliere -
Dott. MALZONE Ennio - rel. Consigliere -
Dott. SEGRETO Antonio - Consigliere -
Dott. SPIRITO Angelo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CR GO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA EGIDIO ALBORNOZ 3, presso lo studio dell'avvocato ALBERTO PROSPERINI, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ER NZ, NUOVA TIRRENA SPA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 8382/01 del Tribunale di NAPOLI, Sezione 6^ Civile emessa il 29/5/2001, depositata il 15/06/01; rg. 13081/99;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 13/11/03 dal Consigliere Dott. MALZONE Ennio;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. SEPE Ennio Attilio che ha chiesto il rigetto del ricorso. FATTO E DIRITTO
Letto il ricorso per Cassazione proposto da CR GO avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 8322/01, depositata il 15.6.01, che ha rigettato l'appello principale avanzato dallo stesso avverso la sentenza del giudice di pace di Napoli del 14-15 ottobre 98 e quello incidentale della Nuova Tirrena s.p.a., confermando la sentenza impugnata di rigetto della domanda di risarcimento danni del CR e condannando lo stesso alla rifusione delle spese del grado in p. favore della stessa Nuova Tirrena s.p.a.;
Letto il parere del P.G. in sede, che si è espresso per la declaratoria di manifesta infondatezza del ricorso da pronunciarsi in Camera di consiglio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 375 c.p.c;
Lette le osservazioni in merito fatte dal ricorrente con la memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c.;
Rilevato che con l'unico motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 1219, co. 1^, 2947, co. 2^, 2943, co. ult. e 2697 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.,nel punto in cui non ha considarato valida,ai fini dell'interruzione della prescrizione dell'azione risarcitoria, la lettera r.r. inviata il 2.5.96, anche se priva dell'avviso di ricevimento, e si sostiene che la prova di non aver ricevuto tale raccomandata incombeva al destinatario e non alla parte che l'aveva spedita,in applicazione del principio generale dell'onere della prova;
Rilevato che, all'esame degli atti, la lettera raccomandata del 2.5.96 risulta spedita senza la ricevuta di ritorno, diretta a provare il ricevimento della medesima da parte del destinatario ossia della Compagnia di Assicurazione;
che, trattandosi di un atto di natura recettizia, ai fini del tempestivo esercizio dell'azione risarcitoria ex art. 2947, co. 2^ c.c., l'onere della prova dell'avvenuto recapito al destinatario della medesima lettera era a carico dell'interessato al risarcimento del danno, che l'aveva spedita;
Ritenuto che nemmeno può sostenersi, come segnalato in memoria ex art. 378 c.p.c, che, ai fini dell'interruzione della prescrizione, l'uso della lettera raccomandata costituisce prova certa della spedizione, attestata dall'ufficio postale con il rilascio della ricevuta,da cui,anche in mancanza dell'avviso di ricevimento, può desumersi la presunzione del suo arrivo a destinazione,in considerazione dei particolari doveri che la spedizione impone all'ufficio in ordine al suo inoltro e alla consegna al destinatario,perché l'art. 22 legge 990/69, ai fini della sussistenza di presunzione legale di conoscenza della medesima circostanza in capo all'assicuratore,richiede la ricorrenza di specifici elementi, fra i quali proprio la spedizione e il ricevimento della cartolina di ritorno della raccomandata firmata dal destinatario o da persona abilitata a riceverla;
per la specialità della norma, che regola i rapporti tra danneggiato e assicuratore, deroga ai principi generali in materia di interruzione della prescrizione;
Ritenuto, pertanto, che ricorrono le condizione per una pronuncia in Camera di consiglio di manifesta infondatezza del ricorso a sensi dell'art. 375 c.p.c., e non c'è l'obbligo di statuire sulle spese del presente giudizio, stante l'assenza dell'intimato;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 13 novembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2004