Cass. civ., sez. III, sentenza 12/06/1999, n. 5820
CASS
Sentenza 12 giugno 1999

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La procura alle liti, conferita da una persona giuridica e sottoscritta con grafia illeggibile da persona qualificatasi "legale rappresentante", è nulla, a meno che nel corso del giudizio non siano espressamente specificate le generalità dei sottoscrittori. Tale nullità non è sanata dall'acquiescenza delle parti ed è rilevabile d'ufficio.

Se la parte, dopo avere conferito in primo grado una procura alle liti valida per tutti i gradi del giudizio, ne rilasci una seconda "ad hoc" per il giudizio di appello, quest'ultima priva di efficacia la procura rilasciata per prima. Ne consegue che l'eventuale nullità della procura alle liti conferita per il giudizio di appello non fa rivivere la procura alle liti conferita in primo grado.

La Corte di cassazione può decidere la causa nel merito, ai sensi dell'art. 384 cod. proc. civ., non soltanto nel caso di violazione o falsa applicazione di norme sostanziali, ma anche nel caso in cui il suddetto vizio attenga a norme processuali, e sempre che non siano necessari ulteriori accertamenti in fatto (nella specie la Corte, rilevata la nullità della procura rilasciata al difensore per il giudizio di appello, ha dichiarato l'inammissibilità di quest'ultimo).

Commentario1

  • 1Invalidità della procura alla lite da rilevare alla prima difesa
    https://www.fiscooggi.it/

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 12/06/1999, n. 5820
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5820
Data del deposito : 12 giugno 1999

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