Sentenza 12 giugno 1999
Massime • 3
La procura alle liti, conferita da una persona giuridica e sottoscritta con grafia illeggibile da persona qualificatasi "legale rappresentante", è nulla, a meno che nel corso del giudizio non siano espressamente specificate le generalità dei sottoscrittori. Tale nullità non è sanata dall'acquiescenza delle parti ed è rilevabile d'ufficio.
Se la parte, dopo avere conferito in primo grado una procura alle liti valida per tutti i gradi del giudizio, ne rilasci una seconda "ad hoc" per il giudizio di appello, quest'ultima priva di efficacia la procura rilasciata per prima. Ne consegue che l'eventuale nullità della procura alle liti conferita per il giudizio di appello non fa rivivere la procura alle liti conferita in primo grado.
La Corte di cassazione può decidere la causa nel merito, ai sensi dell'art. 384 cod. proc. civ., non soltanto nel caso di violazione o falsa applicazione di norme sostanziali, ma anche nel caso in cui il suddetto vizio attenga a norme processuali, e sempre che non siano necessari ulteriori accertamenti in fatto (nella specie la Corte, rilevata la nullità della procura rilasciata al difensore per il giudizio di appello, ha dichiarato l'inammissibilità di quest'ultimo).
Commentario • 1
- 1. Invalidità della procura alla lite da rilevare alla prima difesahttps://www.fiscooggi.it/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 12/06/1999, n. 5820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5820 |
| Data del deposito : | 12 giugno 1999 |
Testo completo
riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati :
- dott. Angelo GIULIANO Presidente
- " Francesco SABATINI Consigliere rel.
- " Vincenzo SALLUZZO "
- " Antonio LIMONGELLI "
- " Bruno DURANTE "
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sui ricorsi :
n. 5507/97 proposto dal FONDO DI GARANZIA VITTIME DELLA STRADA, rappresentato dallA SIAD in persona del direttore generale rag. GI SI e del direttore dott. Giorgio Paterni in virtù dei poteri loro conferiti con delibera del C.d.a. del 28.2.1996, elett. dom. in MA, via F.
Denza n. 50/A, presso lo studio dell'avv. Lucio Laurenzi che la rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso ricorrente contro
NE ER, elett . dom. in MA, via Attilio Regolo n. 12/A, presso lo studio dell'avv. Italo Castaldi che lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine del controricorso controricorrente nonché LA SE e UC MA IRENE, elett. dom. in MA, via Tacito n. 50, presso lo studio dell'avv. Raffaele Aldo Cipolla che li rappresenta e difende in virtù di procura a margine del controricorso controricorrente
nonché OS in l.c.a.
intimata contro
SIAD s.p.a., elett. dom., rappresentata e difesa ut supra controricorrente nonché LA SE e UC MA IRENE, elett. dom., rappresentati e difesi ut supra in virtù di procura a margine del controricorso controricorrenti
nonché OS in l.c.a.
intimata n. 7286/97 proposto da LA SE e UC MA IRENE, elett. dom.
contro
SIAD s.p.a., elett. dom. rappresentata e difesa ut supra controricorrente nonché NE ER e OS in l.c.a.
intimati avverso la sentenza n. 1543 in data 6.2. - 26.4.1996 della Corte di Appello di MA ( r.g. nn. 4370 + 4451 + 4488 del 1993 ) . Udita nella pubblica udienza del 22 febbraio 1999 la relazione del consigliere dott. Francesco Sabatini .
Udito per la ricorrente principale l'avv. Lucio Laurenzi, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale ed il rigetto dei ricorsi incidentali .
È comparso per il CC e la EN l'avv. Raffaele Aldo Cipolla, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso incidentale di costoro .
Sentito il P.M., in persona del sost. procuratore generale dott. Alessandro Carnevali, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso principale, assorbiti gli incidentali, ed in subordine il rigetto di tutti i ricorsi .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'11 gennaio 1977 morì, a seguito di incidente stradale, il giovane GI CC : evento del quale , in sede penale, fu riconosciuto colpevole, a titolo di omicidio colposo, IO OL, che, con sentenza passata in giudicato, fu condannato, oltre che alla pena di giustizia, altresì al risarcimento del danno, da liquidare in separata sede, in favore di GI CC e di IA NE EN, genitori della vittima costituitisi parte civile .
All'epoca l'autovettura del OL era garantita da polizza Cosida, società che fu poi posta in liquidazione coatta amministrativa .
Provvedendo sulle domande, separatamente proposte e poi riunite, di risarcimento del danno e di rimborso delle spese di parte civile, rispettivamente avanzate dai genitori della vittima e dal OL, con sentenza del 22 febbraio 1993 il Tribunale di MA condannò in via solidale quest'ultimo e la società AD, costei in nome e per conto del fondo di garanzia vittime della strada, a pagare a ciascuno dei predetti genitori la somma di lire 21.700.000, oltre interessi legali, ed il solo OL a pagare agli stessi l'ulteriore somma di lire 28.300.000 ciascuno , oltre gli interessi legali;
condannò infine la AD a pagare al OL la somma di lire 2.710.000 .
Osservò che quest'ultima somma competeva a titolo di spese legali sostenute dai genitori della vittima nel processo penale e rimborsate loro dal OL . Nei rapporti tra i predetti genitori ed i convenuti determinò quindi il danno, subito dai primi , nella somma rivalutata di lire 100.000.000, rilevò che essa era ben superiore al massimale di lire 15.000.000 in vigore alla data del sinistro, ed affermò che la società assicuratrice era tuttavia tenuta oltre detto limite per l'ingiustificabile ritardo nel quale era incorsa nel risarcimento del danno :
infatti essa, poi posta in liquidazione coatta amministrativa, solo nel novembre 1980 aveva messo a disposizione degli attori la provvisionale di lire 8.486.000 liquidata in sede penale, e solo nel 1984, e sebbene fosse già intervenuta, nella stessa sede, sentenza di condanna di secondo grado, aveva offerto, senza tuttavia corrisponderla, la residua somma di lire 6.513.000 . Il ritardo era ingiustificato perché il giovane CC era stato investito mentre transitava a piedi .
In parziale riforma di tale decisione la Corte di appello, previa correzione della stessa nei sensi di cui in atti, ha respinto la domanda di rimborso, proposta dal OL, ed ha disposto la rivalutazione della somma liquidata ai coniugi CC a decorrere dalla sentenza appellata e fino al giorno del pagamento Per quanto ancora rileva la Corte ha osservato , in ordine alla domanda di rimborso, che dalla polizza assicurativa, peraltro non prodotta, non risultava che l'assicuratore fosse obbligato a pagare al proprio assicurato le spese dallo stesso sostenute a causa del sinistro in questione .
Riguardo, poi, all'appello della AD - con il quale questa era tornata a sostenere di non essere tenuta a rispondere oltre il massimale di polizza ne' per il ritardo, della Cosida e suo proprio, nel pagamento della provvisionale - ha affermato tra l'altro che la successione dell'impresa cessionaria nel portafoglio dell'impresa posta in l.c.a. riguardava anche le obbligazioni accessorie di responsabilità oltre il massimale di polizza .
Per la cassazione di tale decisione il fondo di garanzia vittime della strada, rappresentato dalla AD, ha proposto ricorso, affidato a quattro motivi, cui resistono con distinti controricorsi il OL e, congiuntamente, i coniugi CC : parti le quali deducono ciascuna, contestualmente, un unico motivo di ricorso incidentale , cui la AD, nella qualità, resiste a sua volta con distinti controricorsi . I coniugi CC resistono altresì con controricorso al ricorso incidentale del OL . Gli stessi coniugi hanno eccepito l'inammissibilità del ricorso principale ed hanno poi presentato memoria . Parimenti ha depositato memoria il OL . Il CC e la EN hanno altresì depositato note d'udienza .
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 . I tre ricorsi, iscritti con numeri di ruolo diversi, devono essere riuniti ( art. 335 c.p.c. ) perché investono la medesima sentenza .
2 . Per ragioni di ordine logico deve essere in primo luogo esaminato il ricorso incidentale dei coniugi CC e EN dal momento che esso denuncia un vizio asseritamente verificatosi all'atto della instaurazione del giudizio di appello. I predetti ricorrenti allegano, infatti , con riferimento all'art. 360 nn. 4 e 5 c.p.c., la violazione degli artt. 82, 83 e 163 n. 2 c.p.c., la nullità della sentenza impugnata e l'omessa motivazione su punto decisivo della controversia, e sostengono che tale sentenza non ha esaminato l'eccezione di inammissibilità dell'appello della AD, da loro sollevata in conseguenza dell'asserito difetto della relativa procura .
Il ricorso è fondato .
La procura, a margine del predetto appello, è stata infatti rilasciata, nel nome e per conto della AD, da due soggetti che hanno sottoscritto l'atto con sigle illeggibili : vizio, questo, che, in difetto di ogni ulteriore specificazione ( l'epigrafe dell'appello reca infatti la generica menzione di " legali rappresentanti ", senza alcuna indicazione dei loro nominativi e dei loro effettivi poteri rappresentativi;
eguale genericità si rileva nell'epigrafe della sentenza ora impugnata, dal che si desume che nessuna specificazione è intervenuta neppure nel corso del relativo giudizio;
la specificazione non è desumibile neppure dagli atti del successivo giudizio di cassazione dal momento che, riguardo ad esso, la AD si richiama alla delibera del proprio consiglio d'amministrazione del 28.2.1996, successiva, pertanto, al giudizio di appello, definito con sentenza deliberata il 6.2.1996 e depositata il 26.4.1996 ), importa la nullità della procura stessa e, per conseguenza, l'inammissibilità dell'appello, poiché determina incertezza sulla persona dei sottoscrittori e non consente quindi di verificare il necessario collegamento tra i medesimi e la persona giuridica, in nome e per conto della quale la sottoscrizione è avvenuta ( Cass. sez. un.
5.2.1994 n. 1167, che si riferisce alla procura per il giudizio di cassazione, con affermazione di principio valido peraltro anche per quello di merito ) .
Nel controricorso al ricorso incidentale in esame la AD oppone che il CC e la EN non eccepirono, nelle conclusioni del giudizio di appello, la nullità, ora dedotta, e che il mandato a margine dell'atto di appello è aggiuntivo e tuzioristico perché già quello rilasciato in primo grado conteneva l'espressa estensione al giudizio di secondo grado .
Tali rilievi non possono essere condivisi .
Nessuna preclusione può infatti ritenersi intervenuta in conseguenza del fatto che la nullità in questione non abbia formato oggetto delle conclusioni del giudizio di appello :
trattandosi, invero, di nullità attinente alla regolare instaurazione del giudizio stesso , insuscettibile di sanatoria ( Cass. n. 1167/94, citata ) e che si riflette pertanto ( art. 159 primo comma c.p.c. ) sulla relativa sentenza, bene essa è stata dedotta, ai sensi del primo comma dell'art. 161 c.p.c., con la relativa impugnazione .
Quanto all'asserita efficacia, anche per il giudizio di appello, della procura rilasciata per quello di primo grado, deve rilevarsi che di questa il difensore non intese però avvalersi, essendosi egli munito di nuova procura, solo in forza della quale egli ebbe a presentare appello : l'inefficacia, così inequivocabilmente ad essa allora attribuita, non può ora, e solo in sede di impugnazione, essere rimeditata e riconsiderata, tanto più che le firme, apposte in calce alla procura di appello, sono ictu oculi diverse da quella apposta invece in calce alla procura di primo grado, talché non può escludersi che, medio tempore, sia intervenuto un nuovo assetto societario in considerazione del quale il difensore abbia a suo tempo ritenuto necessario munirsi di nuova procura . Ai sensi del novellato primo comma dell'art. 384 c.p.c. la declaratoria di inammissibilità dell'appello della AD - declaratoria che, trattandosi di unico atto di appello, investe anche la censura con esso proposta nei riguardi del OL - può essere direttamente emessa dalla Corte, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto .
Deve, infatti, ritenersi che il presupposto della violazione o falsa applicazione di norme di diritto - necessario, ai sensi del citato art. 384, per la decisione di merito da parte della Corte di cassazione - ricorra non solo nel caso di cui all'art. 360 n. 3 c.p.c. , ma anche allorquando il vizio attenga a norme processuali,
sempre che la riscontrata sussistenza di tale vizio non renda necessari, come nelle specie, ulteriori accertamenti di fatto . Depongono in tal senso il carattere non eccezionale della norma in questione, che prevede un'ipotesi di cassazione sostitutiva ( Cass.19.2.1997 n. 1526 ) , la ratio di essa , intesa ad evitare una fase ulteriore di inutile attività giurisdizionale ( Cass. 13.2.1998 n. 1550 ), ed il rilievo che in tema di vizi in procedendo la stessa Corte è giudice anche del fatto :
diversamente decidendo, il giudice del rinvio non potrebbe che prendere atto di quanto sopra e pronunciare l'inammissibilità dell'appello, con inutile aggravio di attività processuale . 3 . La dichiarata inammissibilità dell'appello della AD rende conseguentemente inammissibile il ricorso della stessa . Esso sarebbe, in ogni caso, inammissibile per un vizio suo proprio, come nel proprio controricorso i coniugi CC- EN hanno altresì rettamente eccepito, essendo in effetti nulla la relativa procura perché promanante da soggetti non forniti del relativo potere rappresentativo .
La procura speciale a proporre il ricorso principale per cassazione , richiesta a pena di inammissibilità dall'art. 365 c.p.c. , è stata infatti congiuntamente sottoscritta dal rag.
GI SI e dal dott. Giorgio Paterni nelle rispettive qualità di direttore generale e di direttore della società ricorrente ed in virtù dei poteri loro dichiaratamente conferiti con la citata delibera del 28.2.1996 : essa trovasi allegata in copia al controricorso proposto dal ricorrente principale avverso il ricorso incidentale dei predetti coniugi, notificato a costoro il 17 luglio 1997 e, diversamente da quanto anche eccepito da costoro, non doveva essere loro separatamente notificata, dal momento che tale adempimento, diretto a garantire l'effettività del contraddittorio, non è richiesto per i documenti depositati unitamente al ricorso e dei quali in esso si faccia, come nella specie, menzione ( vedansi al riguardo Cass. 13.4.1988 n. 2921 e 6.12.1995 n. 12573 ) . Tanto precisato, dalla documentazione acquisita , pertanto ritualmente, risulta che il solo rag. SI era abilitato a proporre ricorso per cassazione ed a rilasciare la relativa procura, peraltro con firma congiunta con altro dirigente o procuratore speciale della società .
Orbene, il dott. Paterni non risulta che fosse stato a sua volta a tanto abilitato, dal momento che dalla stessa documentazione risulta invece che egli era investito della sola ordinaria amministrazione della società .
Il limitato potere rappresentativo, come sopra conferito al rag. SI, non gli consentiva pertanto, in difetto di analogo potere del dott. Paterni, di rilasciare validamente la procura : la quale è, pertanto, nulla, e comporta, anche sotto tale profilo, l'inammissibilità del ricorso principale e l'assorbimento degli altri vizi posti a fondamento della stessa eccezione . 4 . Come esposto in narrativa, la sentenza impugnata - in tal senso riformando la decisione di primo grado, che invece aveva accolto la domanda di rimborso spese, avanzata dal OL, ed aveva conseguentemente condannato la AD a pagare a costui la somma di lire 2.710.000 - ha respinto la domanda stessa con il rilievo che non risultava dalla polizza assicurativa, peraltro non prodotta, che l'assicuratore fosse obbligato a pagare al proprio assicurato le spese dallo stesso sostenute a causa del sinistro in questione . Tale punto della decisione è investito dall'unico motivo del ricorso incidentale del OL, con il quale questi addebita alla sentenza impugnata travisamento dei fatti e contraddittorietà della motivazione con il rilievo che la Corte territoriale ha erratamente ritenuto che la domanda avesse ad oggetto le spese di difesa dello stesso OL, mentre essa atteneva invece alle spese di costituzione e difesa sostenute in sede penale dalle parti civili signori CC e EN, i quali avevano azionato il relativo titolo esecutivo nei confronti di esso ricorrente incidentale . Il ricorso è fondato .
La domanda, proposta dal OL nei confronti della AD, ha infatti ad oggetto il rimborso delle spese di costituzione e difesa sostenute nel corso del giudizio penale dalle predette parti civili, e che egli affermava di avere loro corrisposto : in tal senso , del resto, essa era stata, pertanto esattamente, intesa dal Tribunale . La Corte del merito, nel decidere invece come sopra, ha, dunque, mutato, in violazione dell'art. 112 c.p.c., la causa petendi, violazione sostanzialmente, anche se non formalmente, dedotta dal ricorrente .
Sul punto, la sentenza impugnata deve essere conseguentemente cassata con rinvio ad altra sezione della stessa Corte territoriale la quale, sulla base della causa petendi effettivamente fatta valere, esaminerà il solo appello proposto dallo stesso OL avverso la succitata decisione del Tribunale, essendo inammissibili, per le considerazioni sopra svolte ( sub 2 e 3 ) l'appello proposto sullo stesso punto anche dalla AD ed il successivo ricorso di quest'ultima .
5 . In considerazione di quanto sopra deciso , la presente sentenza definisce ogni rapporto tra i coniugi CC e la AD : questa, soccombente, è pertanto tenuta al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, mentre appare equo tenere ferma tra le stesse parti la compensazione delle spese disposta all'esito del giudizio di appello . La Corte di appello - altra sezione -, giudice del rinvio limitatamente ai rapporti tra la AD ed il OL, provvederà, all'esito, anche al regolamento delle spese del giudizio di cassazione tra dette parti .
p.q.m.
La Corte
riunisce i ricorsi, accoglie i ricorsi incidentali e, decidendo nel merito il ricorso n. 7286/97, dichiara inammissibile l'appello proposto dalla AD e condanna la stessa AD al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in lire..754.000 oltre lire 2.500.000 ( duemilionicinquecentomila ) di onorari in favore del CC e della EN, ferma restando la compensazione tra le stesse parti delle spese del giudizio di appello . Dichiara inammissibile il ricorso principale . Cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso n. 7099/97 e rinvia, anche per le relative spese del giudizio di cassazione tra dette parti , ad altra sezione della Corte di Appello di MA .
Così deciso in MA, nella camera di consiglio della Corte, il 22 febbraio 1999 . Depositata in cancelleria il 12 giugno 1999.