Sentenza 4 novembre 2014
Massime • 1
In tema di gestione dei rifiuti, il titolare di allevamento avicolo, munito di autorizzazione integrata ambientale, che, in violazione delle prescrizioni imposte dalla competente autorità amministrativa, omette di predisporre, aggiornare e tenere a disposizione degli enti di vigilanza il registro di distribuzione della pollina, commette il reato di cui all'art. 29-quattuordecies, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, trattandosi di attività strumentale al controllo della movimentazione dei rifiuti prodotti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/11/2014, n. 24680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24680 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 04/11/2014
Dott. SAVINO Mariapia - Consigliere - SENTENZA
Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere - N. 3089
Dott. ACETO Aldo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro Maria - Consigliere - N. 29836/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. AM UC, nato a [...] il [...];
2. OL IG RA, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 08/04/2014 del Tribunale di Monza;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Aceto Aldo;
udito il Pubblico Ministero, in persona Sostituto Procuratore generale Dott. BALDI Fulvio, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio;
udito per gli imputati l'avv. Sergi Fabio, sostituto processuale dell'avv. PEPE Paolo Angelo, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 08/04/2014 il Tribunale di Monza ha riconosciuto i sigg.ri AM UC e OL IG RA responsabili dei reati di cui all'art. 110 c.p., D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 29 quattordecies, (capi G e H della rubrica),
commessi in Busnago il 17/07/2009 (capo G) ed il 09/11/2009 (capo H) e, ritenuti gli stesi avvinti da un unico disegno criminoso e più grave quello di cui al capo G, in concorso di circostanze attenuanti generiche, li ha condannati alla pena di Euro 9.000,00 di ammenda ciascuno.
Si contesta ai ricorrenti, nella loro qualità di legali rappresentanti della "Società Agricola Brusa e OL", impresa esercente attività di allevamento avicolo e munita di Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Regione Lombardia il 12/11/2007, di non aver, in violazione delle prescrizioni imposte dall'autorità competente, predisposto, aggiornato e tenuto a disposizione degli enti di controllo il registro di distribuzione della pollina (capo G) e di non aver attuato il piano di pulizie predisposto nel febbraio 2009 per evitare dispersioni di umidità, ristagni e mangimi, provocando un percolamento di liquami proveniente dal locale di stoccaggio nella parete ovest e dal portone posto a sud dello stesso (capo H).
2. Per l'annullamento della sentenza ricorrono i due imputati articolando, per il tramite del difensore di fiducia, i seguenti motivi di ricorso.
2.1.Con il primo eccepiscono la non punibilità dei fatti in conseguenza delle modifiche introdotte al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 29 quattordecies, D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46, art. 7, comma 13, per le quali la condotta contestata integra, secondo i ricorrenti, un illecito amministrativo.
2.2.Con il secondo motivo eccepiscono, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), l'erronea applicazione del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 29-quattordecies, nonché mancanza o manifesta illogicità
della motivazione in punto di ritenuta sussistenza del reato in relazione alla condotta contestata al capo G della rubrica. Deducono, al riguardo, che l'istruttoria dibattimentale aveva consentito di accertare la sola assenza del registro dal luogo in cui avrebbe dovuto trovarsi (la sede dell'azienda), non anche la sua irregolare o omessa tenuta, ne' la sua sottrazione ai controlli. Su questo aspetto il testimone verbalizzante nulla ha potuto affermare, evidenziando così la fallacia del sillogismo utilizzato dal Giudice che, con un salto logico, ha condannato entrambi gli imputati sul solo rilievo che il registro non fosse presente in azienda al momento del controllo (salvo esservi recapitato nel giro di una decina di minuti), non senza aver contraddittoriamente affermato che le esigenze aziendali rendevano necessaria la allocazione temporanea dei registro fuori dall'azienda.
Inoltre, aggiungono i ricorrenti, la specifica prescrizione a tenere il registro fisicamente presso la sede dell'azienda è stata emanata in epoca successiva alla consumazione del reato, poiché non era contemplata nella diffida del febbraio 2009.
2.3.Con il terzo motivo eccepiscono, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), l'erronea applicazione del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 29-quattordecies, nonché mancanza o manifesta illogicità
della motivazione in punto di ritenuta sussistenza del reato, in relazione alla condotta contestata al capo H della rubrica. Eccepiscono, al riguardo, che la diffida nr. 36 del 2009 conteneva prescrizioni, specificamente indicate nel capo di imputazione, diverse da quelle accertate in sede di sopralluogo. Peraltro è lo stesso Tribunale a dare contraddittoriamente atto che nell'aprile 2009 quelle prescrizioni erano state ottemperate.
2.4.Con il quarto motivo eccepiscono, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), inosservanza della legge penale nonché mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla condanna al risarcimento dei danni cagionati alla parte civile (Comune di Busnago) quale conseguenza dei residui reati di cui ai capi G ed H della rubrica, dei quali alcun cenno vien fatto nell'atto di costituzione di parte civile ed in relazione ai quali alcun nesso di causalità con tali specifici episodi viene concretamente affermato.
2.5.Con l'ultimo motivo chiedono il contenimento della pena nei minimi edittali.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. I ricorsi sono fondati per quanto di ragione.
4.Il primo motivo è fondato solo in parte.
4.1. Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 29-quattordecies, nella sua versione vigente al momento dei fatti, sanzionava con l'ammenda da 2.500,00 Euro a 26.000,00 Euro, la condotta di chi non osserva le prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale o quelle imposte dall'autorità competente.
4.2. Il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46, art. 7, ha modificato la norma prevedendo che si applichi la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 Euro a 15.000 Euro nei confronti di chi pur essendo in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale non ne osservi le prescrizioni o quelle imposte dall'autorità competente (art. 29- quattordecies, comma 2).
4.3.Resta tuttavia la rilevanza penale della condotta (punita con la pena dell'ammenda da 5.000 Euro a 26.000 Euro) nel caso in cui l'inosservanza: a) sia costituita da violazione dei valori limite di emissione, rilevata durante i controlli previsti nell'autorizzazione o nel corso di ispezioni di cui all'art. 29-decies, commi 4 e 7, a meno che tale violazione non sia contenuta in margini di tolleranza, in termini di frequenza ed entità, fissati nell'autorizzazione stessa;
b) sia relativa alla gestione di rifiuti;
c) sia relativa a scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all'art. 94, oppure in corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla vigente normativa (art. 29-quattordecies, comma 3).
4.4.L'obbligo di istituire, tenere ed aggiornare il registro di distribuzione della pollina, in quanto strumentale al controllo della movimentazione del rifiuto prodotto (esigenza riconosciuta come legittima dallo stesso CT della difesa in sede di escussione dibattimentale), si iscrive a pieno titolo nella fase della "gestione" del rifiuto stesso, come definita dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 183, comma 1, lett. n).
4.5.Nel caso di specie risulta incontestabilmente che l'obbligo di tenere il registro in questione fu prescritto dalla Provincia di Milano con diffida n. 36 del 2 febbraio 2009.
4.6.Non si può perciò affermare che la condotta descritta al capo G della rubrica costituisca, ove sussistente, illecito amministrativo.
4.7.Nè, fatte salve le precisazioni che saranno fatte in sede di esame del terzo motivo di ricorso, si può affermare la stessa cosa con riferimento alla condotta di cui al capo H;
certamente non in termini assoluti.
4.8.Il Tribunale riferisce, al riguardo, "della presenza di crepe nel muro, di liquami (deiezioni animali), di galline morte e topi", così descrivendo la situazione che sarebbe stata rilevata in sede di sopralluogo del 25 novembre 2009, allorquando si accertò il "percolamento dei liquami dal locale di stoccaggio nella parete ovest e dal portone a sud dello stesso". Il piano di pulizie - afferma il Tribunale - "si riferiva ad un sistema organizzato per evitare dispersioni o percolamenti dalle celle di deposito delle carcasse delle galline decedute, dalla linea del mangime, dalla movimentazione delle uova (...) la cui mancata attuazione ha determinato il percolamento contestato al capo H".
4.9.Le deiezioni animali sono escluse dalla disciplina di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006 (art. 182, comma 1, lett. f) solo se provengono da attività agricola e sono effettivamente riutilizzate nella stessa attività (Sez. 3^, n. 37548 del 27 giugno 2013, Rv. 25768; Sez. 3, n. 8890 del 10/02/2005, Rv. 230981; Sez. 3^, n. 37405 del 24/06/2005, Rv. 232355).
4.10.Altrimenti, costituiscono sottoprodotti di origine animale che, ancorché esclusi dall'ambito di applicazione della parte quarta del d.lgs. n. 152 del 2006 (art. 185, comma 2, lett. b), costituiscono comunque rifiuti se non trasformati o utilizzati in conformità con quanto prevede l'art. 5, comma 2, lett. e), del Reg. (CE) 03/10/2002, n. 1774/2002 - Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano.
4.11. Anche le carcasse delle galline morte per motivi diversi dalla macellazione costituiscono sottoprodotti di origine animale che restano esclusi dall'ambito di applicabilità del D.Lgs. n. 152 del 2006 (art. 185, comma 2, lett. e, D.Lgs. cit., e 5, comma 1, lett. e,
Reg. CE, cit.) solo se soggette alle procedure di eliminazione o trasformazione meglio descritte nel regolamento stesso e relativi allegati.
4.12.Nel caso di specie non ricorrono le condizioni che consentono di escludere le deiezioni animali e le carcasse delle galline, dall'ambito di applicabilità del D.Lgs. n. 152 del 2006. 4.13.Ne consegue che, nella misura in cui si accerti che i liquami provenissero dalle carcasse delle galline o dalle deiezioni animali, anche la condotta ascritta agli imputati al capo H della rubrica non potrebbe ritenersi depenalizzata.
4.14.Tale accertamento però, come meglio si vedrà in sede di esame del terzo motivo, è carente e contraddittorio, tanto più che la rubrica imputa ai ricorrenti la mancata attuazione del piano di pulizie che era stato predisposto "per evitare dispersioni di umidità, ristagni, dispersione di mangimi, provocando un percolamento di liquami" che l'accusa formalmente non attribuisce, come invece il Tribunale ha fatto, alle deiezioni animali o alle carcasse delle galline.
5.Sono fondati il secondo ed il terzo motivo di ricorso.
5.1. Afferma il Tribunale che l'obbligo di tenuta del registro di distribuzione della pollina di cui al capo G della rubrica era stato prescritto con diffida n. 36 del 2 febbraio 2009; all'esito del sopralluogo del 5 agosto 2009 fu altresì disposto che il registro dovesse essere assolutamente tenuto presso l'insediamento di produzione.
5.2.Si legge in sentenza che "il registro esisteva ma non era sempre aggiornato, non era sempre disponibile in azienda ma la richiesta era di un aggiornamento entro le 24 ore, onde era capitato che non fosse perfettamente aggiornato e corretto ed anche che il registro non sempre era a disposizione degli Enti di controllo".
5.3.Lo stesso Tribunale riconosce, subito dopo, che "le modalità, non diversamente attuabili, di tenuta del registro imponevano un iter esecutivo che non poteva prescindere dalla necessità pratica di trasmissione del registro per la compilazione, oltre che al consulente dell'azienda, anche per la sottoscrizione di altri" (i trasportatori ed i destinatari finali della pollina - ndr).
5.4.Sono questi i costituti fattuali sui quali si basa l'affermazione della responsabilità penale degli imputati per il reato di cui capo G dell'imputazione che la rubrica afferma esser stato accertato a seguito del sopralluogo del 17 luglio 2009.
5.5.Non è tuttavia chiaro cosa fosse stato accertato all'esito di quel sopralluogo, se l'omessa tenuta del registro o il suo omesso aggiornamento nelle 24 ore dalla richiesta, ovvero ancora la sua mancata messa a disposizione degli Enti di controllo.
5.6.La rubrica, come detto, imputa ai ricorrenti anche l'omessa tenuta del registro.
5.7.Sulla derivazione di tale obbligo dalla diffida della Provincia, sull'importanza non formale ne' burocratica della sua tenuta e della sua regolare compilazione, il Giudice si sofferma a lungo al fine di evidenziare la rilevanza penale dell'omissione, salvo riconoscere che il registro era stato effettivamente tenuto, anche se fisicamente non presso l'azienda (obbligo, quest'ultimo prescritto solo in epoca successiva al fatto contestato), e che il consulente dell'impresa l'aveva consegnato agli ispettori entro 10/15 minuti dalla loro richiesta di esibizione.
5.8.Nè è chiaro, dal tenore della motivazione, in cosa sia consistito il mancato aggiornamento del registro, se cioè non fosse aggiornato nemmeno nel termine (24 ore) successivo alla richiesta oppure no.
5.9.Tali aspetti, che rendono contraddittoria e carente la motivazione, dovranno essere chiariti in sede di rinvio.
6.Quanto al terzo motivo di ricorso, osserva preliminarmente la Corte che la condotta descritta al capo H della rubrica è contestata come consumata in violazione delle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale e del piano di pulizie "predisposto nel febbraio 2009".
L'accertamento risale al 9 novembre 2009.
6.1. Al successivo capo I è stato contestato agli imputati il reato di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 29-quattordecies, per non aver osservato le prescrizioni indicate nell'Autorizzazione Integrata Ambientale e, in particolare, per non aver predisposto un piano di pulizie con controllo degli impianti per evitare dispersioni di umidità, ristagni, dispersioni di mangimi provocando un percolamento di liquami proveniente dal locale di stoccaggio nel lato sud che si riversava nei tombini per le acque meteoriche. La rubrica colloca l'accertamento di questo ulteriore fatto alla data del sopralluogo del 25 novembre 2009.
6.2.Il capo H non ipotizza espressamente la violazione della diffida n. 36 del 2009 (che quel piano di pulizie, secondo il Tribunale, conteneva), tuttavia essa indica chiaramente che detto piano era stato predisposto nel febbraio 2009.
6.3. I ricorrenti deducono che la diffida non contemplasse il piano che si assume violato, in tal modo eccependo un vizio di travisamento della prova documentale, inammissibile per mancata allegazione del documento.
6.4.Se dunque tale diffida contemplasse effettivamente il piano di pulizie è domanda alla quale non può essere data risposta negativa in questa sede.
6.5.Tuttavia il Giudice nel descrivere i fatti che giustificano la condanna per il reato di cui al capo H, ed in particolare la situazione rilevata in sede di sopralluogo, fa riferimento all'unica data del 25 novembre 2009, evidentemente successiva a quella indicata nello stesso capo H (che, come detto, indica come data di accertamento del fatto quella del 9 novembre 2009).
6.6.Inoltre, nell'affrontare il tema accusatorio proposto dal capo I della rubrica, afferma espressamente che "tutto il capannone di stoccaggio poggiava su una platea in cemento armato realizzata in ossequio alla diffida dirigenziale n. 36/2009, con tombino di raccolta "dedicato" e separato rispetto al tombino per la raccolta delle acque meteoriche".
6.7.Ora, è vero che secondo il capo I della rubrica i liquami provocati dalla mancata attuazione del piano di pulizie provenivano dal locale di stoccaggio lato sud del capannone e che quelli indicati nel capo H fuoriuscivano dalla parete ovest, ma è altrettanto vero che lo stesso capo H individua le perdite anche in corrispondenza del portone posto a lato sud del capannone di stoccaggio e che in ogni caso il piano di pulizie aveva ad oggetto (almeno così pare di comprendere) l'intero (ed unico) locale di stoccaggio.
6.8.Sennonché, per il reato di cui al capo I gli imputati sono stati assolti non già perché il fatto non sussiste, bensì perché il fatto non costituisce reato sul decisivo rilievo che "le indicazioni sulla oggettività dei fatti, così come descritti nelle incolpazioni, non sono apparse conclusive perché le condotte degli imputati, risultate dubbie alla luce della varietà normativa, potrebbero essere scriminate dalla oggettiva impossibilità di valutare con adeguatezza la stessa varietà degli interventi prescrittivi".
6.9.La condanna per il reato di cui al capo H si pone dunque in contraddizione con le ragioni dell'assoluzione per il reato di cui al capo I;
contraddizione resa ancor più evidente dal richiamo (in sede di esposizione delle ragioni dell'assoluzione per il reato di cui al capo I) delle stesse omissioni che hanno contraddittoriamente giustificato la condanna per il reato di cui al capo H della rubrica.
6.10.A ciò si aggiunga che il Tribunale:
6.10.1.da conto della deposizione della testimone NI che aveva riferito che ad aprile 2009 era stata fatta una verifica all'esito della quale era emerso che la diffida n. 36 del 2009 era stata ottemperata perché nel frattempo erano stati effettuati i lavori sulla parete ovest del locale di stoccaggio;
6.10.2.aggiunge che in sede di sopralluogo del 29 novembre 2009 (o forse 25) l'allevamento era completamente vuoto ed aveva cessato il ciclo produttivo, così rendendo ancor più contraddittorie le ragioni della condanna per il reato di cui al capo H.
In sede di rinvio il Tribunale chiarirà gli aspetti controversi della sua decisione.
7.È fondato anche il quarto motivo di ricorso.
7.1.La condanna al risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, sofferto dal Comune di Busnago si fonda su una motivazione palesemente generica.
7.2.Da tempo, ormai, le sezioni civili di questa Suprema Corte hanno autorevolmente affermato il principio secondo il quale il "danno- conseguenza" risarcibile (da non confondere con il "danno-evento") non può mai essere ritenuto "in re ipsa", ma deve essere oggetto di prova, anche mediante il ricorso, se necessario, alle presunzioni (cfr., sul punto, Sez. Un. Civ., n. 26972 del 11/11/2008, secondo le quali "il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza (Cass. n. 8827 e n. 8828/2003; n. 16004/2003), che deve essere allegato e provato. Va disattesa, infatti, la tesi che identifica il danno con l'evento dannoso, parlando di "danno evento". La tesi, enunciata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 184/1986, è stata infatti superata dalla successiva sentenza n. 372/1994, seguita da questa Corte con le sentenze gemelle del 2003. E del pari da respingere è la variante costituita dall'affermazione che nel caso di lesione di valori della persona il danno sarebbe in re ipsa, perché la tesi snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo").
7.3.A tale principio non si sottrae il danno non patrimoniale derivante da reato (Cass. civ., Sez. 3^, n. 8421 del 12/04/2011; Rv. 617669).
7.4.Il danno non patrimoniale risarcibile ai sensi dell'art. 185 c.p., comma 2, infatti, costituisce conseguenza del reato e non si identifica con esso;
il chiaro tenore letterale della norma non consente dubbi di sorta ("Ogni reato che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento").
7.5.Ne consegue che il giudice avrebbe dovuto spiegare quale nesso vi fosse tra i fatti-reato per il quale gli imputati hanno riportato condanna ed il danno all'immagine dell'Ente.
7.6.La sentenza, invece, identifica il fatto generatore del danno in condotte che sono descritte in capi di imputazione per i quali gli imputati sono stati assolti ("episodi di inquinamento olfattivo e/o acustico, oltre al più volte denunciato proliferarsi di mosche").
7.7.Allo stesso modo, il Tribunale avrebbe dovuto spiegare quale specifici danni di natura patrimoniale siano derivati al Comune in conseguenza delle condotte oggetto di condanna, danni ulteriori e diversi dal normale e fisiologico disimpegno delle proprie competenze istituzionali.
7.8.L'accoglimento dei ricorsi rende superfluo l'esame dell'ultimo motivo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Monza. Così deciso in Roma, il 4 novembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2015