Sentenza 2 marzo 1999
Massime • 3
L'indennità di occupazione deve essere determinata in misura corrispondente ad una percentuale, legittimamente riferibile al tasso degli interessi legali, dell'indennità dovuta per l'espropriazione dell'area occupata, e non al valore venale del bene, anche con riferimento alle ipotesi in cui l'indennità di esproprio sia calcolata con criteri speciali, come l'art. 13 della legge 2892 del 1885 sul risanamento di Napoli, richiamata dall'art. 80 della legge 219 del 1991, sulla realizzazione del programma straordinario di edilizia residenziale per le zone terremotate del Mezzogiorno.
L'art. 80, sesto comma, della legge 219 del 1981, richiamando, per la determinazione delle indennità espropriative, gli artt. 12 e 13 della legge 2892 del 1885, la quale fa riferimento non già alle sole aree edificabili, ma, più in generale, agli immobili espropriati, si riferisce anche ai fabbricati, non rilevando che l'indennità di occupazione debba essere liquidata sulla base di una percentuale, corrispondente agli interessi legali, dell'indennità dovuta per l'espropriazione, come calcolata secondo i criteri di cui alla legge 2892 del 1885, e non sulla base di una percentuale sul valore venale.
L'indennità spettante per il periodo di occupazione legittima, riconosciuta in esito al giudizio di opposizione, deve essere versata presso la Cassa depositi e prestiti, a garanzia di eventuali diritti di terzi, restando preclusa la possibilità di una condanna dell'espropriante al pagamento diretto in favore dell'espropriato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 02/03/1999, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 2 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Manfredo GROSSI - Presidente di Sezione -
Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente di Sezione -
Dott. Gaetano GAROFALO - Consigliere -
Dott. Massimo GENGHINI - Consigliere -
Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere -
Dott. Paolo VITTORIA - Consigliere -
Dott. Alessandro CRISCUOLO - Rel. Consigliere -
Dott. Ettore GIANNANTONIO - Consigliere -
Dott. Federico ROSELLI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CONSORZIO C.P.R. 2, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUNGOTEVERE MELLINI 7, presso lo studio dell'avvocato ENNIO MAGRÌ, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
GA IMMACOLATA, domiciliata in ROMA, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato CARLO BRANCA, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
nonché contro
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA;
- intimato -
avverso la sentenza definitiva n. 54/94 della Corte d'Appello di NAPOLI - Giunta Speciale per le Espropriazioni - depositata il 29/10/94;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica, udienza del 26/11/98 dal Consigliere Dott. Alessandro CRISCUOLO;
udii gli Avvocati Ennio MAGRÌ, per il ricorrente, Giorgio SCALA, per delega dell'Avvocato Carlo BRANCA, per la controricorrente;
udito il P.M. in Persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico NARDI che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo, accoglimento per quanto di ragione del secondo e terzo motivo, i inammissibilità del quarto motivo.
Svolgimento del processo
Con citazione notificata il 28 dicembre 1989 la signora CO LI dichiarò:
Che era proprietaria di un immobile sito in Napoli, S. Pietro a Patierno, in catasto al fol. 8 (26) p.lla 129 sub. B, costituito da un appartamento di due vani ed accessori;
Che il sindaco di Napoli - commissario straordinario di Governo, per la realizzazione del programma di edilizia residenziale previsto per la città di Napoli dal titolo VIII^ della legge 14 maggio 1981 n.219, aveva occupato detto immobile, poi demolito;
Che il 4 dicembre 1989 il consorzio CPR 2, concessionario del commissario straordinario di Governo per le opere connesse all'attuazione del P.S.E.R. di cui al comparto 7, aveva depositato presso la Cassa depositi e prestiti di Napoli l'indennità di espropriazione, stabilita nella misura di lire 629.320 in relazione alla sola area di sedime.
Su tali premesse l'attrice, opponendosi alla stima effettuata in sede amministrativa, convenne in giudizio davanti alla giunta speciale per le espropriazioni, istituita presso la corte di appello di Napoli, la presidenza del Consiglio dei ministri (funzionario delegato C.I.P.E.) e il consorzio C.P.R. 2, chiedendo la condanna dei medesimi al pagamento della giusta indennità di espropriazione e dell'indennità di occupazione, oltre alla svalutazione monetaria e agli interessi legali, con vittoria di spese.
Instaurato il contraddittorio, il consorzio C.P.R. 2 eccepì la carenza di legittimazione attiva, il difetto di legittimazione passiva e l'infondatezza delle domande.
L'Amministrazione si costituì a sua volta deducendo l'inarnmissibilità, l'improponibilità e l'infondatezza dell'opposizione.
Esaurita la fase istruttoria la giunta speciale, con sentenza n. 54/94 depositata il 29 ottobre 1994, decise come segue:
1) dichiarò il difetto di legittimazione passiva della presidenza del Consiglio dei ministri e compensò le spese giudizialì tra questa e l'attrice;
2) determinò l'indennità di espropriazione dovuta dal consorzio alla LI in lire 20.780.780 e condannò lo stesso consorzio C.P.R. 2 a depositare presso la sezione di Napoli della Cassa depositi e prestiti la somma pari alla differenza tra l'importo di cui sopra e quello già depositato;
3) condannò il detto consorzio a pagare all'attrice l'indennità di occupazione legittima, nella misura corrispondente al saggio degli interessi legali per anno sull'importo di lire 39.000.000, con decorrenza dal 9 giugno 1981 fino alla data della decisione;
4) condannò il consorzio al pagamento delle spese del giudizio (come in sentenza).
La giunta speciale osservò:
Che la LI era legittimata ad agire, perché il bene de quo era stato da lei edificato in base a licenza del 6 dicembre 1959 sull'area di copertura di un immobile appartenente a OT AR area acquistata dalla stessa LI con atto per notar Andò del 4 febbraio 1958;
Che, dal lato passivo, la legittimazione doveva essere negata alla presidenza del Consiglio dei ministri ed attribuita in via esclusiva al concessionario, ai sensi degli artt. 80, 81 e 84 della legge 14 maggio 1981 n. 219, nonché dell'ordinanza commissariale n. 45 del 16
dicembre 1981, in quanto, alla stregua di tale normativa, al detto concessionario era demandato il compimento in nome proprio di tutte le operazioni - materiali, tecniche e giuridiche - occorrenti per la realizzazione del programma edilizio, ancorché comportanti l'esercizio di poteri di carattere pubblicistico, quali quelli inerenti all'espletamento delle procedure di espropriazione, all'offerta, al pagamento o al deposito delle indennità;
Che l'immobile della LI era costituito da un'abitazione di due vani più servizi, avente superficie utile interna di 30,05 mq., con buone caratteristiche di finitura e conservazione;
Che l'indennità, con ordinanza commissariale n. 5841 del 28 aprile 1987, era stata fissata in lire 11.202.400, ma il consorzio aveva depositato la somma di lire 629.320, relativa alla sola area di sedime;
Che non risultava emesso il decreto di espropriazione;
Che, tenute presenti le diverse valutazioni effettuate dai consulenti delle parti, i componenti tecnici della giunta avevano svolto una specifica indagine di mercato per accertare il valore venale di unità immobiliari analoghe a quella oggetto di stima, utilizzando anche i dati in possesso dell'UTE di Napoli;
Che poi i risultati dell'indagine erano stati confrontati con le valutazioni compiute dalla giunta per immobili analoghi, siti in aree limitrofe;
Che, alla stregua di tutti gli elementi acquisiti, si riteneva congruo stimare all'attualità il valore unitario di lire 1.300.000 a m.q., in considerazione del buono stato di conservazione del bene espropriato;
Che, pertanto, il valore di mercato dell'immobile in questione ammontava a lire 39.000.000, cui andava aggiunto il coacervo decennale della rendita catastale, coacervo ammontante a lire 2.561.560, sicché, operando la media aritmetica tra i due valori, l'indennità di espropriazione restava determinata in lire 20.780.780;
Che, quindi, il consorzio andava condannato a depositare per il titolo predetto la somma indicata, previa detrazione dell'importo già depositato;
Che l'indennità di occupazione doveva essere liquidata in misura corrispondente al saggio degli interessi legali per anno sull'importo di lire 39.000.000, con decorrenza dalla data della perdita di possesso del bene fino alla data della decisione.
Contro la suddetta sentenza il consorzio C.P.R 2, in persona del presidente Mario Trinchera, ha proposto ricorso per cassazione alle sezioni unite civili di questa corte, deducendo quattro motivi di annullamento, illustrati con memoria.
La signora CO LI resiste con controricorso ed ha depositato memoria.
La presidenza del Consiglio dei Ministri non ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione
L'impugnazione del consorzio C.P.R. 2 si articola su quattro motivi:
il primo ( definito in ricorso questione di carattere pregiudiziale ) censura la sentenza della giunta speciale nella parte in cui ha disposto il pagamento diretto in favore della LI (e non il deposito presso la Cassa DD. e PP.) dell'indennità di occupazione;
il secondo denunzia violazione e falsa applicazione di legge, nonché vizi di motivazione, in ordine al criterio adottato per la determinazione della detta indennità di occupazione;
il terzo censura sotto ulteriori profili lo stesso criterio;
il quarto, infine, lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 16 della legge n. 865 del 1971, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.
Ragioni di ordine logico impongono di prendere in esame - in via preliminare e congiuntamente perché tra loro connessi - il secondo e il terzo motivo (primo e secondo in base alla numerazione contenuta in ricorso).
Con essi il ricorrente denunzia in primis "violazione e falsa applicazione del combinato disposto della L. 219181 e L. 359192 - art. 5 bis - ai sensi dell'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., in ordine al criterio adottato per la determinazione dell'indennità di occupazione legittima, nonché omessa e/o insufficiente motivazione sul punto".
Le doglianze si imperniano sul criterio giuridico posto a base delle determinazioni espresse nella sentenza impugnata in ordine alla misura dell'indennità di occupazione legittima, sotto il profilo della violazione di norme di carattere generale nonché della mancata ottemperanza a principi stabiliti da questa corte.
Richiamati tali principi (in particolare, quelli di cui alla sentenza 11 novembre 1991 n. 12006) , il ricorrente sostiene che essi condurrebbero a pronunciare l'illegittimità del criterio che calcola l'indennità di occupazione legittima mediante gli interessi legali sulla indennità di espropriazione determinata ai sensi dell'art. 39 della legge n. 2359 del 1865, perché, dopo l'entrata in vigore della legge n. 359 del 1992, sarebbe venuto meno il nesso funzionale e strumentale che collegava il criterio degli interessi al valore venale del bene espropriato (ex art. 39 cit.).
Infatti il legislatore, con l'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992, avrebbe inteso rimuovere in via definitiva il concetto d'indennizzo espropriativo per le aree edificabili quale giusto prezzo dell'immobile in una libera contrattazione di compravendita (cosiddetto valore venale).
Ne deriverebbe che, mutando il valore considerato dalla giunta come base di riferimento per il calcolo dell'indennità di occupazione legittima in ragione degli interessi legali su base annua e dovendosi calcolare questi ultimi sull'indennità di espropriazione, gli interessi medesimi andrebbero liquidati sull'importo riconosciuto a titolo di tale indennità (nella specie, lire 20.780.780) alla stregua di criteri riduttivi (legge n. 219 del 1981 o art 5 bis della legge n. 359 del 1992) rispetto a quello del valore venale del bene espropriato (nella specie, lire 39.000.000).
In sostanza, sia l'ente espropriante che il giudice, chiamato a dirimere una controversia relativa alla determinazione dell'indennità di occupazione legittima, non potrebbero che muoversi entro i canoni giuridici predeterminati dal legislatore, non essendo plausibile ne' il ricorso a criteri valutativi di carattere discrezionale ne' l'adozione di meccanismi generati da norme ormai non più vigenti.
In effetti la prassi di determinare l'indennità di occupazione legittima secondo il criterio sussidiario del calcolo degli interessi legali sull'indennità di espropriazione di cui all'art. 39 della legge n. 2359 del 1865 sarebbe stato giustificabile soltanto dal suo legame con la reviviscenza per le aree edificabili di detta normativa.
Ma con l'entrata in vigore della legge n. 359 del 1992 sarebbe venuto a mancare il supporto giuridico al collegamento, operato in giurisprudenza, tra interessi legali e valore venale del bene espropriato, quali fattori di determinazione dell'indennità di occupazione legittima, e ciò anche in ipotesi di non applicabilità della legge 359 del 1992 alle fattispecie di cui alla legge n. 219 del 1981. Con l'ulteriore mezzo di cassazione ( secondo, in base alla numerazione contenuta in ricorso) il consorzio denunzia ancora violazione e falsa applicazione della medesima legge n. 219 del 1981 e successive modificazioni, e dell'art. 5 bis L. n. 359 del 1992, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.
Ribadisce che l'indennità di occupazione in nessun caso potrebbe essere ancorata al valore venale del bene espropriato, ma semmai all'indennità espropriativa, e soltanto qualora l'opponente dimostri l'effettività del pregiudizio derivante dalla perdita di godimento del fondo.
Invero l'indennità di occupazione legittima costituirebbe un ristoro per il privato relativamente al periodo corrente tra il momento dello spossessamento e quello in cui avviene il trasferimento del diritto di proprietà. Essa avrebbe la sola funzione di ricostituire il patrimonio del soggetto espropriato nella paste in cui è depauperato della somma corrispondente ai frutti civili, che egli avrebbe riscosso se gli fosse stata versata l'indennità di esproprio al momento dello spossessamento.
Tale remunerazione, dunque, non potrebbe che essere equiparata ai frutti che tale somma avrebbe prodotto ove fosse stata immediatamente corrisposta, traducendosi altrimenti in una illegittima fonte di lucro per l'espropriato medesimo.
In definitiva il sussidiario criterio di liquidazione dell'indennità di occupazione in base agli interessi legali sul valore venale del bene non sarebbe più applicabile ove l'indennità di esproprio non sia più determinata in misura corrispondente al valore venale del bene stesso.
Le suddette censure sono fondate, nei sensi in prosieguo indicati. Questa corte, a sezioni unite, con sentenza 20 gennaio 1998 n. 493, ha affermato il principio secondo cui la materia relativa all'indennità per le occupazioni di suoli a vocazione edificatoria preordinate alla successiva espropriazione deve ritenersi assoggettata alla disciplina generale della nonna di cui all'art. 72, quarto comma, della legge n. 2359 del 1865, da interpretare nel senso che all'immobile va attribuito il medesimo valore per la determinazione tanto dell'indennità per l'occupazione quanto di quella per la sua successiva espropriazione (essendo il procedimento per l'occupazione preliminare divenuto - da autonomo e meramente collegato - fase subprocedimentale del più ampio procedimento espropriativo), attesa la omogeneità morfologica e funzionale delle indennità spettanti al proprietario in relazione a ciascuno dei due provvedimenti e la conseguente perdita di autonomia, sotto tale profilo, dell'indennità di occupazione rispetto a quella espropriativa.
Detta indennità di occupazione, se determinabile ai sensi dell'art.72 quarto comma della legge n. 2359 del 1865 (il cui precetto trova generale applicazione in assenza di peculiari disposizioni che fissino diversi criteri) deve pertanto essere sempre liquidata in misura corrispondente ad una percentuale (legittimamente riferibile al saggio degli interessi legali) dell'indennità dovuta per l'espropriazione dell'area occupata, e non anche con riferimento al valore venale del bene, anche nell'ipotesi in cui la determinazione (ovvero la rideterminazione) dell'indennità di esproprio sia soggetta ai criteri di cui all'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992, non rilevando all'uopo la natura eccezionale o meno di tale normativa.
Il principio è stato ribadito con sentenza 5 maggio 1998, n. 4498, secondo cui, dopo l'entrata in vigore dell'art. 5 bis della legge 8 agosto 1992 n. 359, l'indennità di occupazione va determinata non con riferimento al valore venale del bene, bensì ricorrendo ai nuovi criteri dettati per l'indennità di espropriazione, perché da un lato il criterio del valore venale, ex art. 39 legge 25 giugno 1865 n.2359, non ha più alcuna attualità applicativa in materia di espropriazione di suoli edificabili, e, dall'altro, l'occupazione di urgenza è divenuta fisiologicamente il momento preliminare della procedura espropriativa, con la quale ha in comune il presupposto della dichiarazione di pubblica utilità e condiziona i tempi di essa, nel senso che il decreto deve intervenire entro il termine di efficacia del decreto di occupazione. Ne consegue che, applicando per la perdita dei frutti il sistema degli interessi legali, questi vanno calcolati sul valore determinabile, anno per anno per la durata dell'occupazione, sul valore desumibile dal criterio di cui all'art.5 bis, primo comma, della legge n. 359 del 1992.
Infine, con riferimento alle ipotesi in cui l'indennità di espropriazione sia calcolata con criteri speciali (e, segnatamente, in base all'art. 13 della legge 15 gennaio 1885 n. 2892 sul risanamento di Napoli, richiamata dalla legge 14 maggio 1981 n. 219 sulla realizzazione del programma straordinario di edilizia residenziale per le aree del Mezzogiorno colpite dal sisma del 1980), è stato affermato che l'indennità di occupazione va liquidata in misura corrispondente ad una percentuale, che ben può corrispondere all'interesse legale, dell'indennità dovuta per l'espropriazione dell'area finalizzata all'opera - pubblica per cui avviene l'occupazione medesima (Cass., sez.un., 10 marzo 1998, n. 2644). Gli argomenti a sostegno di tale orientamento, che va orinai consolidandosi ed al quale il collegio intende dare continuità, possono riassumersi nelle seguenti proposizioni.
Tra le diverse tipologie di provvedimenti di occupazione (per la cui analisi si rinvia alla citata Cass., S.U., n. 493 del 1998), viene qui in evidenza l'occupazione preordinata alla successiva espropriazione del bene. È vero che, come nota la resistente, i due procedimenti amministrativi di occupazione e di espropriazione restano distinti, in quanto il secondo può anche non realizzarsi o non giungere a compimento. È pur vero, però, che nel sistema normativo ( al quale occorre riferirsi considerandone non le eventuali patologie bensì la regolare dinamica istituzionale ) è venuta enucleandosi una nozione, che trova la sua norma base nell'art. 72 della legge n. 2359 del 1865, alla stregua della quale l'occupazione d'urgenza finalizzata alla successiva espropriazione è diretta a consentire al soggetto espropriante di ottenere subito la disponibilità concreta del bene, rendendo così possibile il sollecito inizio dell'opera pubblica grazie all'anticipata immissione in possesso del bene medesimo, prima ancora che il procedimento espropriativo pervenga alla sua naturale conclusione. Essendo questo lo scopo dell'occupazione d'urgenza preordinata all'esproprio, risulta evidente che i due procedimenti, ancorché distinti, sono tra loro collegati da un nesso strumentale e funzionale, in quanto il primo permette al soggetto espropriante di disporre subito del bene e di dare corso all'esecuzione dell'opera pubblica (destinata ex se a realizzare interessi generali) così in sostanza anticipando gli effetti del successivo provvedimento ablatorio. Se così è, l'indennità di occupazione - volta a remunerare il proprietario per il detrimento costituito dallo stato d'indisponibilità del bene per la durata di tale indisponibilità - non può che essere parametrata al valore attribuibile a quel bene in sede di espropriazione, perché a tale valore si riferisce la perdita patrimoniale che, quanto al fatto ablatorio, va compensata con l'indennità di esproprio e, quanto alla perdita reddituale (postulante un separato ristoro) deve trovare compenso, in assenza di un meccanismo normativamente previsto, attraverso un criterio ( qui, peraltro, non posto in discussione) che ben può essere individuato negli interessi legali ( frutti civili) sulla somma spettante per l'appunto a titolo d'indennità di espropriazione.
La conseguenza è che, qualora quest'ultima indennità per legge debba essere determinata in misura diversa dal valore venale del bene, occorre riferirsi non a tale valore bensì a quello che la legge medesima attribuisce al bene ai fini espropriativi: conclusione imposta sia dal segnalato nesso esistente tra occupazione ed espropriazione, sia daì ragioni di coerenza e di armonia del sistema, perché, se il bene esistente nel patrimonio dell'espropriando ha un valore normativamente determinabile ai fini dell'ablazione , i frutti civili per il mancato godimento del bene, durante lo stato d'indisponibilità cagionato dall'occupazione finalizzata a quell'evento ablatorio, vanno necessariamente calcolati su quello stesso importo.
Non è esatto che, così argomentando, l'indennità di occupazione verrebbe parametrata ad un'entità giuridica ed economica del tutto estranea all'occupazione, ossia all'indennità di espropriazione. Già si è detto, e si deve qui ribadire, che i due procedimenti, seppur distinti, non sono tra loro del tutto scissi ed autonomi, ma si presentano funzionalmente e strumentalmente collegati. Le considerazioni fin qui svolte, contrariamente alla tesi propugnata dalla resistente, trovano applicazione anche nel caso di procedimenti regolati dalla legge n. 219 del 1981, non valendo ad infirmarle il richiamo alla specialità della relativa disciplina. È vero che, in un passaggio della sentenza n. 493 del 1998 si afferma, con riferimento alla fattispecie prevista dall'art 12 cpv. del d. leg. 27 febbraio 1919 n. 219, che essa rimane estranea alla problematica esaminata con la detta sentenza. Ma ciò è spiegato sul presupposto che l'occupazione contemplata dal citato art. 12 ha carattere non già temporaneo ma definitivo, e si risolve perciò in una vera e propria espropriazione. Nel caso in esame, invece, trova applicazione l'art. 80 della legge n. 219 del 1981 che, con il rinvio a tutte le indennità previste dalla legge 29 luglio 1980 n. 385, contempla l'indennità di occupazione e di espropriazione, distinguendo così i due momenti, onde trovano applicazione i principi più sopra enunciati.
Nè vale addurre che tali principi comunque si riferirebbero in via esclusiva all'occupazione di aree edificabili, formanti oggetto della disciplina di cui all'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992, mentre nella specie si tratterebbe dell'esproprio di un'abitazione (fabbricato), quindi di un bene diverso da un'area edificabile e non soggetto alle regole di cui al citato art. 5 bis.
È ben vero che quest'ultima norma si applica alle aree fabbricabili o a destinazione edificatoria e, segnatamente, non trova applicazione per le procedure espropriative disposte in base alla legge n. 219 del 1981 (Cass., S.U., 6 novembre 1993, n. 10998; Cass., 6 febbraio 1997,
n. 1113). Ma l'art. 80 sesto comma della legge n. 219 del 1981 richiama per la determinazione giudiziale delle indennità gli artt. 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885 n. 2892, la quale fa riferimento non già alle sole aree fabbricabili ma, più in generale, agli immobili espropriati e si riferisce dunque anche ai fabbricati (tant'è che, tra gli elementi per la determinazione dell'indennità, è contemplato anche "l'imponibile netto agli effetti delle imposte su terreni e su fabbricati": art. 13, comma quarto). Non vi sono dunque ragioni per escludere l'applicabilità del suddetti principi anche nel caso in esame, nel quale pertanto l'indennità di occupazione deve essere liquidata sulla base di una percentuale (corrispondente agli interessi legali) dell'indennità dovuta per l'espropriazione come calcolata secondo i criteri di cui alla legge n. 2892 del 1885 e non sulla base di una percentuale del valore venale dello stabile espropriato (cfr. Cass., S.U., 5 maggio 1998 n. 4505). Con il primo motivo del ricorso (definito questione di carattere pregiudiziale) il consorzio C.P.R. 2 denunzia violazione e falsa applicazione della legge n. 219 del 1981 e successive modificazioni, in relazione all'art. 360, n. 3 e 5, c.p.c.
La sentenza impugnata avrebbe errato nel condannare il detto consorzio al pagamento diretto dell'indennità, anziché disporne il deposito presso la Cassa depositi e prestiti.
La censura è fondata.
A parte qualche risalente precedente giurisprudenziale di segno diverso, l'orientamento ormai costante di questa corte è nel senso che l'indennità spettante per il periodo di occupazione legittima, riconosciuta in esito al giudizio di opposizione, deve essere versato presso la Cassa depositi e prestiti, a garanzia di eventuali diritti di terzi, restando preclusa la possibilità di una condanna dell'espropriante al pagamento diretto in favore dell'espropriato (Cass., 22 novembre 1990, n. 11279, in motivazione;
Cass., 29 ottobre 1990, n. 10455; Cass., 16 gennaio 1986, n. 226; Cass., Cass., 6 giugno 1983, n. 3825). Questo principio si desume dall'espressa previsione dell'ari 72, terzo comma, della legge 25 giugno 1865 n. 2359, il quale dispone che, qualora l'indennità (di occupazione) non sia accettata, il prefetto ne ordina il deposito nella cassa dei depositi giudiziari. Il quarto comma della medesima norma, inoltre, rinvia , per quanto riguarda il procedimento di offerta ed accettazione dell'indennità ed i reclami davanti al giudice ordinario, alle disposizioni relative all'indennità di espropriazione e al modo di determinarla, così realizzando una significativa identità di disciplina. D'altra parte, come già posto in luce da questa corte (cfr. Cass., n. 10455 del 1990, cit., in motivazione), la medesima ratio giustifica per entrambe le indennità il deposito (in luogo del pagamento diretto), stante l'esigenza comune ai due casi di tutelare al tempo stesso possibili pretese di terzi,
titolari di diritti reali o di credito, i quali potrebbero opporsi al pagamento della somma depositata in favore dell'espropriato, e la posizione dell'espropriante di fronte ai rischi ed oneri di eventuali azioni di recupero per pagamenti indebiti.
Infine, con il quarto mezzo di cassazione (terzo in base alla numerazione contenuta in ricorso) il ricorrente, denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 16 legge n. 865 del 1971, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. Premesso che ordinanze commissariali, nonché il parere espresso dal Consiglio di Stato, sez. I, n. 1692 del 17 ottobre 1986, avrebbero stabilito la non indennizzabilità delle costruzioni abusive, pur nell'ipotesi di avvio della pratica di condono edilizio, sostiene che tale indirizzo sarebbe in linea con il disposto dell'art.16 della legge n. 865 del 1971. Nel caso in esame, la costruzione oggetto dell'impugnata sentenza sarebbe completamente difforme da quella autorizzata, come risulterebbe dall'accatastamento con planimetria e grafico allegato alla licenza edilizia n. 898 del 6 dicembre 1959.
La giunta, pertanto, sarebbe incorsa in evidente errore, considerando indennizzabile una costruzione in contrasto con le previsioni della licenza edilizia che ad essa si riferiva.
Il motivo è inammissibile.
La sentenza impugnata dà atto che l'immobile de quo "era stato edificato dalla LI in base a licenza del 6 dicembre 1959 sull'area di copertura di un immobile di proprietà di OT AR, area acquistata dall'attrice con atto per notar Andò del 4 febbraio 1958" (v. pag. 4). In sentenza non si fa cenno ad asserite difformità della costruzione rispetto alla licenza, ne' il ricorrente deduce di aver prospettato questo tema (implicante inevitabili accertamenti di fatto) nel grado di merito. Pertanto - a prescindere dal problema di carattere giuridico relativo all'applicabilità dell'art. 16 cit. alle opere di cui all'art. 80 della legge n. 219 del 1981 ed alla normativa dal medesimo articolo richiamata - nel caso in esame la presunta abusività (per totale difformità rispetto alla licenza) della costruzione non trova riscontro nella sentenza impugnata e non può formare oggetto di accertamento nella presente sede di legittimità.
Di qui l'inammissibilità della doglianza.
Conclusivamente: vanno accolti i primi tre motivi del ricorso (nei sensi di cui in motivazione), mentre va dichiarato inammissibile il quarto. La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione alle censure accolte e la causa va rinviata alla G.S.E. che, uniformandosì ai principi enunciati, procederà a nuovo esame e provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte, a sezioni unite, accoglie i primi tre motivi del ricorso, dichiara inammissibile il quarto, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Giunta speciale per le espropriazioni presso la Corte di appello di Napoli.
Così deciso in Roma, il 26 novembre 1998, nella camera di consiglio delle sezioni unite civili della Corte suprema di cassazione. Depositato in Cancelleria il 2 marzo 1999.