Cass. civ., SS.UU., sentenza 02/03/1999, n. 109
CASS
Sentenza 2 marzo 1999

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L'indennità di occupazione deve essere determinata in misura corrispondente ad una percentuale, legittimamente riferibile al tasso degli interessi legali, dell'indennità dovuta per l'espropriazione dell'area occupata, e non al valore venale del bene, anche con riferimento alle ipotesi in cui l'indennità di esproprio sia calcolata con criteri speciali, come l'art. 13 della legge 2892 del 1885 sul risanamento di Napoli, richiamata dall'art. 80 della legge 219 del 1991, sulla realizzazione del programma straordinario di edilizia residenziale per le zone terremotate del Mezzogiorno.

L'art. 80, sesto comma, della legge 219 del 1981, richiamando, per la determinazione delle indennità espropriative, gli artt. 12 e 13 della legge 2892 del 1885, la quale fa riferimento non già alle sole aree edificabili, ma, più in generale, agli immobili espropriati, si riferisce anche ai fabbricati, non rilevando che l'indennità di occupazione debba essere liquidata sulla base di una percentuale, corrispondente agli interessi legali, dell'indennità dovuta per l'espropriazione, come calcolata secondo i criteri di cui alla legge 2892 del 1885, e non sulla base di una percentuale sul valore venale.

L'indennità spettante per il periodo di occupazione legittima, riconosciuta in esito al giudizio di opposizione, deve essere versata presso la Cassa depositi e prestiti, a garanzia di eventuali diritti di terzi, restando preclusa la possibilità di una condanna dell'espropriante al pagamento diretto in favore dell'espropriato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 02/03/1999, n. 109
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 109
    Data del deposito : 2 marzo 1999

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