Sentenza 5 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 05/02/2003, n. 1659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1659 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 01659 03 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE S Oggetto SEZ ONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni OLLA - Presidente R.G.N. 4502/00 3857 Dott. Giammarco CAPPUCCIO Consigliere Cron. 538 Consigliere Dott. Salvatore SALVAGO Rep. Dott. Renato RORDORF Consigliere Ud. 10/10/02 Dott. Bruno SPAGNA MUSSO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA A RL LA COVTAB, in persona del legale rappresentante pro tempore, RE 15 EL elettivamente domiciliata in ROMA VIA BRUXELLES 61, presso 1'avvocato MARIO MICELI STUDIO PESSI), rappresentata e difesa dall'avvocato ANTONIO PAGLIA, 1524 giusta procura a margine del ricorso;
AL11525 - ricorrente
contro
LL LO, OL GE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA A BACCARINI 32, presso 2002 l'avvocato FRANCESCO DE BEAUMONT, che li rappresenta e 1831 difende unitamente all'avvocato ANTONIO ZULLO, giusta -1- delega a margine del controricorso;
controricorrenti - - avverso la sentenza n. 163/99 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 27/01/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/10/2002 dal Consigliere Dott. Bruno SPAGNA MUSSO;
udito per il resistente, 1 'Avvocato DE BEAUMONT, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con citazione notificata in data 23-3-1991 LO AN e OL IO Angelo convenivano innanzi al Tribunale di Avellino la società cooperativa agricola a responsabilità limitata Covtab di LO SE e, premesso di aver svolto, in nome e per conto di quest'ultima, attività di acquisto di tabacco presso i coltivatori dello stesso, con un prezzo concordato di € 20.000 a ql., chiedevano condannarsi detta cooperativa al pagamento in loro favore di quanto ad essi spettante per compenso pattuito e non pagato (£52.800.000, oltre rimborsi e spese). Si costituiva il solo LO SE, sostenendo di non essere il legale rappresentante di detta società e che la notifica della citazione era da considerarsi inesistente in quanto non effettuata presso la sede della società, mentre non si costituiva la Covtab. L'adito Tribunale, con sentenza non definitiva n. 846/93, depositata il 29-7-1993, dichiarava la ritualità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio e, conseguentemente, la contumacia della Covtab, ed, in seguito, con sentenza definitiva n. 338/96, depositata il 30-3-1996 accoglieva la domanda degli attori. ▸ A seguito dell'impugnazione proposta dalla Covtab, la quale deduceva che, poiché nel luogo della notifica della citazione, vale a dire via Lagna n. 39 a Cervinara, erano ubicati numerosi immobili e che uno solo di questi era adibito a sede della cooperativa, l'atto in questione non era mai pervenuto a tale sede, costituitisi il LO e il OL, la Corte d'Appello di Napoli, con la sentenza in esame, dichiarava inammissibile l'appello, rilevando che "essendo state le sentenze impugnate depositate il 29 luglio 1993 ed il 30 marzo 1996, la società appellante è incorsa nella decadenza prevista dall'art. 327 c.p.c. avendo proposto il gravame de quo solo con l'atto di citazione notificato nei giorni 7 ed 8 agosto 1997, cioè oltre un anno dopo la pubblicazione di dette sentenze, compreso in tale termine il periodo (giorni 46) di sospensione feriale prevista dalla legge 7 ottobre 1969 n. 742”. Aggiungeva la Corte territoriale che, con riferimento alla notifica dell'atto introduttivo del giudizio, erano da escludersi vizi in quanto “l'agente postale - giusta le indicazioni fornite dai notificanti ha eseguito la consegna del plico contenente copia dell'atto di citazione introduttivo- del giudizio alla Via Lagna n. 39 di Cervinara (AV), cioè nel luogo ove, per espresso riconoscimento della cooperativa appellante, è ubicata la sua sede sociale", ed inoltre che "la esistenza di più unità immobiliari nell'immobile contrassegnato dal civico n. 39 di via Lagna in Cervinara non significa che l'agente postale abbia consegnato il plico ad una unità priva di riferimento con la società appellante, ovverosia abbia consegnato il plico a persona priva di qualsivoglia legame con la notificanda, tanto più che nell'avviso di ricevimento risulta anche indicata la relazione di parentela con il legale rappresentante (padre convivente) dichiarata dalla persona fisica che ha materialmente preso in consegna il plico". Rilevava, infine, la Corte di merito che l'unica eccezione sollevata dalla Covtab riguardava la circostanza relativa al luogo in cui era stata effettuata la notifica, senza riferimento alla “persona" che aveva ricevuto l'atto. Ricorre per cassazione, con un unico articolato motivo, la Covtab;
resistono con controricorso il LO e il OL. Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso si deduce la violazione degli artt. 145, 327 e 342 c.p.c., e relativo difetto di motivazione, in quanto, come già dedotto nell'atto di appello, la notifica dell'atto di citazione non è avvenuta né presso la sede della società, né, comunque, mediante consegna dell'atto al legale rappresentante o a persona incaricata di ricevere notificazioni. Si censura, quindi, l'impugnata decisione laddove non ha dichiarato la nullità o l'inesistenza della notifica in questione, essendo la stessa avvenuta presso “la Covtab di LO SE" anziché "la Covtab s.c.a.r.l.” ed in più a mani del padre convivente del LO SE, semplice socio e non già legale rappresentante della società. Il ricorso non merita accoglimento. Conformemente all'indirizzo giurisprudenziale già espresso da questa Corte (tra le altre, Cass. n. 2305/2000 m. 534515 e Cass. n. 4222/94 m. 486442), il Collegio ritiene che, ai fini della proposizione dell'impugnazione, ex art. 327 c.p.c., da parte di chi è rimasto contumace, non è sufficiente la sola omissione o nullità della notificazione degli atti a norma dell'art.. 292 c.p.c., in quanto l'interessato, per quanto disposto dal secondo comma di detto art. 327 c.p.c. ed in relazione alla finalità dello stesso (restringere il campo delle eccezioni alla formazione del giudicato ai soli casi in cui il contumace non abbia in alcun modo avuto conoscenza del processo), ha l'onere di provare sia la nullità della citazione introduttiva o della sua notificazione, sia, soprattutto, la mancata conoscenza dell'atto processuale a causa di detta nullità. Nella vicenda in esame, la parte ricorrente sostiene la nullità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio, in relazione al duplice profilo di essere stata la stessa effettuata in luogo “diverso" da quello del destinatario ed in mani di soggetto privo di collegamento funzionale con quest'ultimo, e, conseguentemente, la non tardività dell'impugnazione ai sensi dell'art. 327 c.p.c., senza, però, dare alcuna dimostrazione, per quanto sopra esposto, di non aver assolutamente avuto conoscenza del processo per tale nullità. In definitiva, la ricorrente società ha fondato il suo assunto solo su uno dei presupposti (nullità della notifica) per evitare la decadenza, quale contumace, dal diritto di proporre impugnazione per 2 decorrenza dal termine annuale e non sull'altro, pur decisivo, della non conoscenza dell'atto introduttivo e del processo. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente società al pagamento delle spese processuali della presente fase che liquida in complessivi € 2.100,00 di cui € 2.000,00 per onorario. In Roma, il 10-10-2002 И Presidente L'estensore E strok Co 5 FEB. 2008 CANCESemendas Mattalyr CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 24.06.03 serie 4 al n. 23623 versate € 149,77 apposta in calce alla copia autentica IL COLLABORATORE (art. 278 T.U/n°115 30/5/2002) Antonella Fontana $