Sentenza 17 marzo 1999
Massime • 1
Anche nel caso in cui nel giudizio di cassazione la sentenza impugnata sia stata annullata per il vizio di violazione di legge, si deve ritenere che il giudice di rinvio abbia il potere di procedere nuovamente all'accertamento del fatto, nell'ambito delle conclusioni precedentemente assunte dalle parti, valutando liberamente le prove già raccolte, come si desume dalle circostanze che l'art. 394 cod. proc. civ. in realtà non pone il divieto di immutare la base di fatto presupposta dal principio di diritto enunciato nella sentenza d'annullamento, che una simile conclusione è indiscutibile nell'ipotesi di efficacia del principio di diritto in un nuovo giudizio, dopo l'estinzione di quello in corso, e, infine, che nuovi accertamenti di fatto nel giudizio di rinvio sono implicitamente presupposti dal nuovo testo dell'art. 384 sulla decisione della causa nel merito "qualora non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto". (Nella specie la S. C., nel confermare la impugnata sentenza del giudice di rinvio, ha osservato che gli accertamenti compiuti dal medesimo giudice trovavano giustificazione nella stessa sentenza di annullamento con rinvio, che, in un giudizio sui criteri di scelta dei dipendenti da collocare in cassa integrazione, aveva censurato la carente considerazione da parte del giudice di merito dei limiti al potere di scelta indicati dalla giurisprudenza costituzionale e la erronea ripartizione dell'onere della prova, e aveva quindi devoluto al giudice "ad quem" un nuovo e libero esame del merito della controversia).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/03/1999, n. 2436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2436 |
| Data del deposito : | 17 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Francesco SOMMELLA Presidente
Dott. Alberto EULA Consigliere
Dott. NA CAPITANIO Consigliere
Dott. Guido VIDIRI Cons. Relatore
Dott. Guglielmo SIMONESCHI Consigliere
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LV IO, elettivamente domiciliato in Roma, via Francesco De Sanctis 15, presso l'avv. Antonio Pellegrini, rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Bia giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
LA GECONF DUEMIIA S.P.A. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore già elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dell'avv. De Palma Pierluigi, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giancarlo Orlano e Angelo Stella giusta delega in atti e da ultimo d'ufficio presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 347/97 del Tribunale di Trani depositata il 4/4/97 R.G. 3937/95;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/11/98 dal Cons. Rel. Dott. Vidiri Guido;
Udito l'avv. Romolo Cipriani per delega avv. Bia;
Udito il P.M. , in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Cinque Alberto che ha concluso per il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso depositato in data 19 giugno 1985 AN EL conveniva in giudizio dinanzi al Pretore del lavoro di Bari la s.p.a LE ( poi trasformata in s.p.a. Geconf Duemila) per sentirla condannare al pagamento della somma di lire 23.829.897, oltre svalutazione monetaria ed interessi nonché ad integrarlo nel posto di lavoro, nella posizione di responsabile dell'ufficio di amministrazione del personale, con vittoria di spese processuali. A fondamento della domanda il ricorrente esponeva che, assunto in data 19 maggio 1977, era stato collocato in cassa integrazione a zero ore. Era rimasto così creditore della società convenuta per la somma richiesta di lire 23.829.897, pari alle differenze sulle retribuzioni non corrispostegli per il periodo di cassa integrazione, in cui era stato collocato senza che si fosse avuto riguardo alla sua anzianità di servizio, alle mansioni svolte ed alla posizione familiare( avendo egli a carico moglie e figli), avvantaggiandosi in tal modo altra dipendente, NA AN, nubile ed assunta nel 1979, alla quale era stata affidata la cura dell'amministrazione del personale, incarico assolto sino a quella data da esso ricorrente.
Costituitosi il contraddittorio, il Pretore con sentenza del 24 febbraio 1989 rigettava la domanda e compensava interamente tra le parti le spese del giudizio.
Il Tribunale di Bari con sentenza del 12 giugno 1991 rigettava l'appello che contro la sentenza pretorile era stato proposto dal lavoratore soccombente, osservando che l'intervento del sindacato e la procedimentalizzazione dei tempi e delle fasi dell'intervento della cassa integrazione portavano e ad escludere l'illegittimità della scelta del EL, che da parte sua non aveva assolto l'onere probatorio di dimostrare l'esistenza nel provvedimento in oggetto di motivi discriminatori. Per di più non si riscontrava alcuna norma che imponeva la corresponsione dell'intera retribuzione per la sospensione del rapporto per la cassa integrazione. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione AN EL e questa Corte con sentenza 6 giugno 1995 n. 6338 accoglieva detto ricorso, cassava l'impugnata sentenza e rinviava la causa per il riesame della controversia al Tribunale di Trani. A seguito di ricorso per riassunzione da parte del EL, il suddetto Tribunale con sentenza del 4 aprile 1997 rigettava l'appello proposto dal EL avverso la sentenza del Pretore di Bari del 24 febbraio 1989 e confermava l'impugnata decisione. Nel pervenire a tale conclusione il Tribunale in primo luogo riassumeva sinteticamente i termini del rinvio operato da questa Corte con l'indicata sentenza n. 6338 del 1995, evidenziando al riguardo che i giudici di legittimità avevano censurato la pronuncia del Tribunale di Bari per essersi questo limitato ad escludere una generica discriminazione in danno del EL ( sulla scorta di una inesistente garanzia di controllo ex ante del sindacato sulle scelte dei dipendenti da collocare in cassa integrazione ) senza dare una adeguata valutazione del rispetto di tutti i limiti al potere di scelta del datore di lavoro (come individuati dalla stessa giurisprudenza di legittimità e dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 694/1988), oltre che per erronea ripartizione dell'onere della prova.
I limiti che il datore di lavoro deve rispettare nella scelta dei lavoratori da porre in cassa integrazione si configurano come interni ed esterni. I primi implicano che i lavoratori devono essere scelti secondo criteri razionali e coerenti con le finalità specifiche della cassa integrazione e nel rispetto dei generali criteri di correttezza e buona fede. I secondi conseguono, invece, al divieto di discriminazione ( ex art. 15 stat. lav.), per esempio, per motivi sindacali, per ragioni di- sesso, di invalidità o riduzione di capacità lavorativa. La violazione di tali obblighi ed il difetto di razionalità della scelta( da provarsi dal datore di lavoro) comporta l'annullabilità della sospensione ed effetti soltanto risarcitori, mentre il carattere discriminatorio della sospensione medesima( da provarsi invece dal lavoratore ) ne comporta la nullità con effetti ripristinatori. A giudizio della Suprema Corte il Tribunale di Bari aveva fatto un non corretto uso di tali principi addossando al EL l'onere di provare l'addebito mosso alla società, laddove tale onere andava limitato unicamente alla dimostrazione del carattere discriminatorio del criterio adottato in quanto lesivo della situazione giuridica tutelata.
Ricordati i principi enunciati dalla Corte di Cassazione nella sentenza di rinvio, il Tribunale di Trani osservava, poi, sulla base delle risultanze istruttorie, che la società aveva rispettato tutti i limiti cui deve sottostare il potere di scelta dei cassintegrati. Sin dal 1977 la s.p.a LE risultava ammessa al beneficio della cassa integrazione straordinaria per stato di crisi aziendale, derivante dal fallimento della s.p.a. Hertmarks Italiana, acquistata dalla s.p.a. G.E.P.I.
Dalla documentazione prodotta dalla stessa società e dalle prove orali raccolte nel giudizio di primo grado ( testi AN e VO ) era emerso che il conseguente piano di ristrutturazione aveva interessato - contrariamente all'assunto del EL - anche l'ufficio del personale ( originariamente composto da un direttore del personale, da un'addetta al personale per le relazioni industriali, da un preposto al personale per amministrazione, e da altri impiegati, oltre che dal centro elaborazione dati, paghe e contributi), in conseguenza della drastica riduzione del personale dell'azienda ( da 750 unità a 350 e poi a 120 unità) per ragione di contenimento dei costi. Il primo a fare le spese di tale ristrutturazione era stato il direttore del personale, trasferito ad altro ufficio. Subito dopo si era posto il problema di scegliere una sola persona nella quale accorpare la funzione amministrativa e di relazione industriale e la funzione contabile, non essendo più giustificato il mantenimento di un articolato organigramma dell'ufficio del personale.
Il EL, inoltre, non aveva provato l'esistenza di alcuna delle specifiche ipotesi previste dall'art. 15 stat. lav. , sicché doveva ritenersi che il provvedimento di messa in cigs del EL stesso, lungi dall'essere dettato da ragioni discriminatorie, era dotato di intrinseca razionalità possedendo la NA, e non invece il EL, la capacità di ricoprire contemporaneamente i due uffici accorpati. Anche sotto l'aspetto dell'osservanza dei criteri di correttezza e buona fede la scelta della società doveva, dunque, ritenersi ineccepibile.
Di fronte a due dipendenti dei quali l'una (la NA) era in grado di svolgere - come detto - due funzioni, e l'altro soltanto una, la scelta effettuata non appariva in alcun modo censurabile. Del resto che la NA, già addetta alle relazioni industriali, fosse qualificata anche per le mansioni di amministrazione del personale ed in possesso della necessaria esperienza emergeva dallo stesso interrogatorio reso dal EL in prime cure.
Per concludere, nell'ottica di ottimizzazione della combinazione dei fattori della produzione, mantenere nell'azienda in crisi due soggetti, il EL e la NA, quando ne sarebbe bastato uno solo in condizioni di svolgere le mansioni e dell'uno e dell'altro, non avrebbe avuto alcuna obiettiva razionalità, onde la scelta doveva necessariamente cadere sulla NA, competente a svolgere anche le mansioni del EL, mentre quest'ultimo non sarebbe stato in grado di esercitare le funzioni di addetto alle relazioni industriali. Avverso tale sentenza AN EL propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
Resiste con controricorso la s.p.a. Geconf Duemila. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 384 c.p.c. ( art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.). In particolare sostiene che le conclusione di giudice di rinvio devono considerarsi infondate, incongrue e fuorvianti, essendo il frutto di un errata applicazione del principio affermato dalla Cassazione nella sentenza di rinvio, alla quale lo stesso giudice di merito era obbligato ad uniformarsi. Ed invero, la sentenza di rinvio della cassazione vincola il giudice non soltanto in ordine al principio di diritto affermato ma anche ai necessari presupposti di fatto che tale principio presuppone come pacifici. Nel caso di specie i giudici di legittimità avevano considerato fatti pacifici l'esclusione del reparto cui era addetto il EL da quelli coinvolti dalla ristrutturazione, tanto che al suo posto era stata adibita una impiegata, la NA, con minore anzianità di servizio, più giovane di età, senza carichi di famiglia, priva di esperienza specifica nel campo dell'amministrazione del personale e con un livello di inquadramento inferiore a quello(VII) posseduto dal EL. Effetto naturale di tutto ciò era che il provvedimento di espulsione del EL dal luogo di lavoro appariva del tutto incoerente rispetto alle esigenze aziendali ed integrava un tipo di abuso o quanto meno di dicriminazione soggettiva.
In considerazione dei fatti di causa del tutto pacifici il Tribunale si sarebbe dovuto, pertanto, limitare ad accertare soltanto se il datore di lavoro aveva violato le regole della buona fede e correttezza ( art. 1175 e 1372 c.c.), per disporre in tal caso l'annullamento del provvedimento di sospensione con effetti risarcitori o se, invece, erano stati violati gli obblighi di non discriminazione, nella quale ipotesi avrebbe dovuto invece dichiarare la nullità del recesso con effetti ripristinatori. Non poteva invece il Tribunale riesaminare i fatti che erano stati valutati dalla Cassazione come pacifici, e come tali posti a base della sua decisione e della fissazione del principio di diritto enunciato per il giudice di rinvio.
Il motivo è infondato e conseguentemente, va rigettato. Questa Corte, come ha ricordato il ricorrente ha statuito che il principio secondo cui la sentenza di cassazione vincola il giudice di rinvio non solo ai principi di diritto affermati ma anche ai necessari presupposti di fatto vale solo con riferimento a quei fatti che il principio di diritto affermato presuppone come pacifici, o come già accertati definitivamente in sede di merito. In caso diverso, infatti, quando la cessazione avvenga per vizi di violazione di legge e per vizi relativi alla motivazione, essa non incide sul potere del giudice di rinvio, non solo di riesaminare i fatti oggetto di discussione nelle precedenti fasi, ma anche - nei limiti in cui non si siano verificate preclusioni processuali o decadenze - di accertarne di nuovi da apprezzare in concorso con quelli già oggetto di prova( cfr. in tali sensi Cass. 15 aprile 1995 n. 4299). Corollario di tale principio è che, quando una sentenza della Corte di Cassazione abbia fissato i criteri che devono informare la risoluzione della controversia, risultano precluse in sede di rinvio non solo le questioni nuove ma anche tutte le altre questioni di diritto e di fatto, che per porsi sul piano logico come premesse del principio di diritto affermato, devono ritenersi implicitamente decise con carattere di definitività(cfr. : Cass. 15 aprile 1995 n. 4299 cit. , cui adde Cass. 4 giugno 1996 n. 1145; Cass. 27 dicembre 1991 n. 13957). L'opinione seguita in giurisprudenza, che disconosce al giudice di rinvio il potere di immutare la base di fatto presupposta dal principio di diritto perché a ciò fanno ostacolo i principi della preclusione e del giudicato, è stata però oggetto di attenzione critica da parte di autorevole dottrina processualistica. Detta dottrina ha osservato, infatti, che l'art. 394, comma 3, c.p.c. si limita soltanto a vietare che le parti, nel giudizio di rinvio, prendano conclusioni diverse da quelle assunte nel giudizio ove è stata pronunziata la sentenza cassata (salvo che la necessità di nuove conclusioni sorga dalla stessa sentenza di cassazione) , ed a produrre o assumere nuovi mezzi di prova, ma non legittima in alcun modo l'opinione che si sia inteso instituire con il giudizio di rinvio un giudice ( quello, appunto, di rinvio) "dimidiatus", privo cioè di qualsiasi potere valutativo sugli accertamenti di fatto compiuti nelle fasi pregresse. Il tentativo poi di giustificare i limiti posti ai poteri accertativi del giudice di rinvio sulla base del principio di economia processuale è stato messo in dubbio attraverso la lettura dell'art. 393 c.p.c., e la conseguenziale considerazione, scaturente da tale lettura, che la sentenza di cassazione conserva il suo effetto vincolante nel processo riproposto, a seguito di mancata riassunzione o di estinzione del giudizio di rinvio. Il che fa fondatamente pensare che per il principio di diritto, come più in generale per la sentenza della Cassazione, debba trattarsi di un tipo di efficacia compatibile con la libertà del giudice del processo riproposto di accertare una realtà storica diversa da quella presupposta dalla Cassazione. Da qui la conclusione di lasciare al giudice di rinvio in ogni caso la libertà di valutare liberamente le prove già raccolte ai sensi dell'art. 116, comma 2, c. C. ( cui fa richiamo il terzo comma dell'art. 310 c.p.c. nel disciplinare gli effetti del processo estinto) in una visione unitaria della portata del principio di diritto e della sentenza della Corte di Cassazione, che valga ad impedire due tipi di normatività "di diversa intensità e struttura per i giudizi successivi" e tutto ciò sulla base di Vi circostanze di fondo del tutto estrinseche, quali sono quelle che decidono del trovarsi le parti del giudizio di rinvio ovvero nel processo riproposto".
Un siffatto orientamento riceve ora conforto dal disposto dell'art.384 c.p.c., novellato per effetto dell'art. 66 della legge 26 novembre 1990 n. 353, secondo cui la Corte di Cassazione - in caso di accoglimento del ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto- dopo avere enunciato il principio di diritto dispone la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al un diverso giudice d'appello allorquando siano necessari "ulteriori accertamenti di fatto". Questa ultima espressione porta ad escludere, per evidenti motivi di coerenza logica del sistema, che - ogni qualvolta si proceda alla cassazione della sentenza impugnata con rinvio ad un nuovo giudice - possa parlarsi di accertamenti di fatto da considerarsi definitivi vincoli alla libertà di valutazione del giudice di rinvio, in quanto la riconosciuta necessità di precedere ad "ulteriori accertamenti" per pervenire ad una definitiva decisione della lite rende obbligato in ogni caso un esame unitario di tutte le risultanze istruttorie che passi attraverso una rivisitazione - alla luce del nuovo materiale (acquisibile per effetto ed in conseguenza delle regole di diritto dettate nella sentenza di rinvio)- delle risultanze delle prove già espletate nelle pregresse fasi di giudizio.
All'indicata regola si è attenuta la sentenza di questa Corte 6 giugno 1995 n. 6338 che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, dopo avere enunciato i principi di diritto alla cui luce va valutata la condotta dell'imprenditore di procedere alla messa in cassa integrazione dei suoi dipendenti e dopo avere esplicitato le regole giuridiche che devono in materia presiedere alla ripartizione dell'onere della prova, ha devoluto al giudice di rinvio un nuovo, completo e libero esame del merito della controversia senza imporre vincoli che, traducendosi in una scomposizione del materiale probatorio (all'interno di fatti posti a base delle rispettive domande delle parti), risultino privi di qualsiasi logica giustificazione.
Consegue da quanto sinora detto che il Tribunale di Trani, avendo fatto corretta applicazione dei principi di diritto enunciati nella sentenza di rinvio ed avendo proceduto ad una esame puntuale e convincente del materiale probatorio ritualmente acquisito al processo, è pervenuto ad una sentenza, la cui motivazione, per essere congrua e corretta sul piano logico-giuridico, si sottrae alla censura che le è stata mossa.
Con il secondo motivo il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c., ed ancora motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria(art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.). In particolare il ricorrente lamenta che il Tribunale non ha valutato, senza darne adeguata motivazione, alcuni punti decisivi per la controversia - quali il raffronto tra esso ricorrente e la NA in relazione ai requisiti dell'anzianità di servizio, dell'età, dei carichi di famiglia - ed ha invece attribuito una particolare rilevanza alle dichiarazioni rese in sede di libero interrogatorio dal EL sulla particolare qualificazione professionale della NA e sulla sua esperienza specifica nel campo dell'amministrazione del personale senza considerare che tali dichiarazioni, inquadrate nell'intero contesto dell'interrogatorio, finivano per assumere una influenza di certo inferiore a quella ad esse assegnata. Anche questo motivo va rigettato risultando infondato per le ragioni in parte già esposte.
Va ribadito ancora una volta che il Tribunale ha fatto corretta applicazione della regola della ripartizione dell'onere probatorio ex art. 2967 c.c. nel pervenire alla conclusione che, nel caso di specie, le risultanze istruttorie attestano il rispetto di tutti i limiti ed obblighi di correttezza imposti al potere di scelta del datore di lavoro. Era, infatti, rimasto provato che la decisione di porre in cassa integrazione il EL in luogo della NA rispondeva a chiare esigenze tecniche e produttive, che dovevano - nel momento in cui si attuava una ampia ristrutturazione dell'impresa ed all'atto in cui si avviava un processo di imponente ridimensionamento della manodopera - prevalere sugli altri criteri di scelta( carichi di famiglia ed anzianità).
Sotto altro versante, va poi ricordato che per giurisprudenza costante il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c., non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa ma solo quello di controllare sotto il profilo logico - formale e della correttezza giuridica - in relazione ad un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio - le argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta esclusivamente individuare le fonti del proprio convincimento, esaminare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute più idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare la prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge ( cfr. tra le tante:
Cass. 27 ottobre 1995 n. 11154; Cass. 18 marzo 1995 n. 3205; Cass.29 novembre 1986 n. 7054). Alla luce di quanto ora detto le censure mosse dal ricorrente - in relazione alla valutazione, operata dal giudice d'appello, sulla portata e dell'efficacia dell'interrogatorio del EL e delle altre risultanze istruttorie - finiscono per tradursi in un tentativo di riesame nel merito dell'intera controversia, non ammissibile in questa sede di legittimità.
Sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione, ricorrendo giusti motivi.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 24 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 17 marzo 1999