Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/03/1999, n. 2436
CASS
Sentenza 17 marzo 1999

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Anche nel caso in cui nel giudizio di cassazione la sentenza impugnata sia stata annullata per il vizio di violazione di legge, si deve ritenere che il giudice di rinvio abbia il potere di procedere nuovamente all'accertamento del fatto, nell'ambito delle conclusioni precedentemente assunte dalle parti, valutando liberamente le prove già raccolte, come si desume dalle circostanze che l'art. 394 cod. proc. civ. in realtà non pone il divieto di immutare la base di fatto presupposta dal principio di diritto enunciato nella sentenza d'annullamento, che una simile conclusione è indiscutibile nell'ipotesi di efficacia del principio di diritto in un nuovo giudizio, dopo l'estinzione di quello in corso, e, infine, che nuovi accertamenti di fatto nel giudizio di rinvio sono implicitamente presupposti dal nuovo testo dell'art. 384 sulla decisione della causa nel merito "qualora non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto". (Nella specie la S. C., nel confermare la impugnata sentenza del giudice di rinvio, ha osservato che gli accertamenti compiuti dal medesimo giudice trovavano giustificazione nella stessa sentenza di annullamento con rinvio, che, in un giudizio sui criteri di scelta dei dipendenti da collocare in cassa integrazione, aveva censurato la carente considerazione da parte del giudice di merito dei limiti al potere di scelta indicati dalla giurisprudenza costituzionale e la erronea ripartizione dell'onere della prova, e aveva quindi devoluto al giudice "ad quem" un nuovo e libero esame del merito della controversia).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/03/1999, n. 2436
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2436
    Data del deposito : 17 marzo 1999

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