Sentenza 8 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/01/2004, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DELL'ANNO Paolino - Presidente -
Dott. CAPITANIO Natale - rel. Consigliere -
Dott. LAMORGESE Antonio - Consigliere -
Dott. CELLERINO Giuseppe - Consigliere -
Dott. D'AGOSTINO Giancarlo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
SC EC, elettivamente domiciliata in ROMA VIA LIMA 31, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE MACCARONE, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 40287/01 del Tribunale di ROMA, emessa il 11/12/01 - R.G.N. 6962/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/06/03 dal Consigliere Dott. Natale CAPITANIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 16 novembre 1995 EC NI conveniva in giudizio davanti al Pretore di Roma il Ministero dell'Interno chiedendone la condanna in suo favore alla corresponsione della pensione di inabilità, essendo totalmente inabile al lavoro, nonché dell'indennità di accompagnamento. Disposta consulenza tecnica, il Pretore con sentenza in data 21 febbraio 1997 accoglieva la domanda della NI diretta a ottenere la indennità di accompagnamento, riconosciutale a decorrere dal 1^ gennaio 1996, mentre la rigettava per quanto concerne la pensione di inabilità.
Con sentenza in data 11 dicembre 2001, il Tribunale di Roma, disposta nuova consulenza tecnica, in conformità al parere espresso dal nominato consulente tecnico, in parziale accoglimento dell'appello del Ministero dell'Interno e in integrale accoglimento dell'appello incidentale della NI riconosceva a quest'ultima la pensione di inabilità a decorrere dal 1^ febbraio 1996 sino al compimento dei 65 anni di età, mentre rigettava la domanda diretta a ottenere l'indennità di accompagnamento.
Compensava le spese dei due gradi del giudizio per metà, mentre disponeva la condanna del Ministero al pagamento della residua metà. Il Ministero dell'Interno con due motivi ricorre per la cassazione della sentenza.
Resiste la NI con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i dedotti due motivi il Ministero dell'Interno denunzia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 12 della legge n. 118 di 1971 nonché dell'art. 2967 c.c. e omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia rilevando l'inefficacia probatoria della dichiarazione di responsabilità della NI prodotta al fine di dimostrare la sussistenza del requisito reddituale per il conseguimento della pensione di inabilità.
Il ricorso è fondato.
Prescindendo dal considerare che nella specie non sussistono gli estremi della mancata contestazione al fine di considerare come ammesso il fatto (v. Sezioni Unite n. 761 del 2002), avendo il Ministero contestato nel giudizio di merito la rilevanza probatoria della dichiarazione di responsabilità prodotta dalla NI al fine di dimostrare la sussistenza del requisito reddituale, considerato necessario dal giudice di merito unitamente a quello sanitario per il conseguimento della pensione di inabilità (e non essendo stata contestata la necessità di tale requisito dalla resistente con ricorso incidentale, con conseguente formazione sul punto del giudicato interno ex art. 329 c.p.c.), la Corte rileva che ormai le Sezioni Unite hanno definitivamente risolto il contrasto di giurisprudenza precisando che la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prevista dall'art. 4 della legge n. 15 del 1968 (e successive modifiche) ha attitudine certificativi e probatoria, fino a risultanza contraria, soltanto nei confronti della P.A. e limitatamente a determinate attività o a determinate procedure amministrative ma, ove non sia diversamente ed esplicitamente disposto dalla legge, essa non ha alcun valore probatorio o indiziario nel processo civile, caratterizzato dal principio dell'onere della prova e da quello secondo cui la parte non può trarre elementi di prova a proprio favore, con sua sottrazione all'onere di cui all'art. 2697 c.c., da dichiarazioni rese da essa medesima.(v. Sezioni Unite n. 10 153 del 14 ottobre 1998). Pertanto, in accoglimento del proposto ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d'Appello di L'Aquila, la quale nella definizione della controversia si uniformerà al principio di diritto sopra evidenziato e sottolineato.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese dei presente giudizio, alla Corte d'Appello di L'Aquila.
Così deciso in Roma, il 30 giugno 2003.
Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2004