Sentenza 11 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 11/12/2002, n. 17612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17612 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA4761 2/ 02 IN NO DEL LOP LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto debbua candourusle SEZIONE SECONDA CIVILE infoque s'omسواح Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo BALDASSARRE Presidente R.G.N. 4624/00 Dott. Ugo RIGGIO Consigliere Cron. 41463 Dott. Vincenzo COLARUSSO Consigliere Rep. 4689 Dott. Olindo SCHETTINO Consigliere Ud.18/06/02 Dott. Francesco Paolo FIORE Rel. Consigliere- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PA LO, elettivamente domiciliato in ROMA FUSCO, giusta delega in atti;
VIA G. AVEZZANA 13, presso lo studio dell'avvocato difeso dall'avvocato SAVERIO RINO LUCIANA BONIFAZI, ricorrente -
contro
COND FABBR 2 VIA L A PORZIO 9 SALERNO, in persna I dell'Amm.re p.t. GUADAGNO Mattia, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CNE CLODIA 167, presso lo studio dell'avvocato LINO NATALE, difeso dall'avvocato 2002 'MARIO FRANCO, giusta delega in atti;
952 controricorrente -1- avversO la sentenza n. 7/00 della Corte d'Appello di SALERNO, depositata il 05/01/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/06/02 dal Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 14 marzo 1992, ME LO conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Salerno, il Condominio fabb. II di via L. A. Porzio n. 9 perché, in ragione della mancata convocazione della condomina (assente) DA VO, si dichia- rasse la nullità della delibera condominiale n. 47 del 9 settembre 1991, nonché di quelle successive e dipendenti nn. 48 e 49 del 1992, e si ripristinasse poi l'agibilità del terrazzo di copertura dello edificio condominiale. Il Condominio fabb. II di via L. A. Porzio si costituiva e resisteva alla domanda. Con sentenza del 4 aprile/26 ottobre 1996, il Tribunale di Salerno rigettava la domanda e condan- nava l'attore al pagamento dei due terzi delle spese di lite, compensato il terzo residuo. ME LO interponeva gravame, cui resisteva la controparte. Con sentenza del 21 ottobre 1999/5 gennaio 2000, la Corte d'appello di Salerno rigettava il gravame e condannava l'appellante al pagamento delle spese del grado. In particolare, la Corte territoriale osservava che, secondo conforme ed esibita dichiarazione a 3 firma della medesima, il giudice di primo grado aveva ben ritenuto convocata la condomina DA VO all'assemblea condominiale, indetta per il 9 settembre 1991, così affermando l'infondatezza dell'impugnazione della relativa delibera, proposta in ragione della pretesa mancanza di quella convo- cazione. Conseguentemente, rilevava la incensurabi- lità delle successive e dipendenti delibere nn. 48 e 49 del 1992. Esponeva, poi, l'insussistenza di alcun pregiudizio per l'appellante quanto all'uso del terrazzo condominiale, avendo il medesimo ammesso di avere riavuto accesso a tale bene, a far data dal 1° ottobre 1992, con la consegna della chiave. Per la cassazione di tale sentenza, ME Spagnu- lo ha proposto ricorso in forza di sei motivi, illustrati con successiva memoria. Il Condominio fabb. II di via L.A. Porzio n. 9 ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminare all'esame dei motivi svolti l'indagine sull'ammissibilità del ricorso, che il controricorrente contesta per difetto di procura speciale. L'indagine ha esito positivo. Ed invero, la procura а margine del ricorso non manca di alcun elemento essenziale: risulta essere specificamente conferita per il giudizio di legit- timità; espone la sottoscrizione della parte e la connessa autenticazione del difensore;
reca la data del 16 febbraio 2000, posteriore alla sentenza impugnata (pubblicata il 5 gennaio 2000) ed ante- (avvenuta il riore alla notificazione del ricorso 22 febbraio 2000). La mancanza dell'autenticazione della sottoscrizio- ne della parte, mancanza rinvenibile nella copia del ricorso notificata al controricorrente, non ha effetti invalidanti, contenendo tale copia elementi idonei а dimostrare la provenienza dell'atto dal difensore munito di procura speciale, quali la stessa trascrizione di essa procura (v. ex plurimis Cass. n. 3773/01, n. 15072/00, n. 5113/99 е n. 6923/98). Con il primo motivo, rubricato "violazione e falsa applicazione degli artt. 1136 e 1105 II° comma C.C. e artt. 66 e 67 disp. att. n. 3 e 5 C.C., nonché artt. 2727 e 2729 C.C., in relazione all'art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c.", il ricorrente si duole che la dichiarazione a firma della condomina DA VO, posteriore rispetto alla delibera 5 condominiale del 9 settembre 1991 ed espressiva di mera ratifica di tale delibera, sia stata ritenuta prova idonea di avvenuta comunicazione alla predet- ta dell'avviso di convocazione dell'assemblea, comunicazione -appunto- la cui mancanza era stata dedotta da esso ricorrente quale vizio di nullità della stessa delibera. Con il secondo motivo, il ricorrente muove doglian- za analoga, sotto il più specifico profilo della x violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 1136 C.C., nonché dell'art. 66 disp. att. C.C. e dell'art. 8 del regolamento condominiale, in relazione all'art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c.. Entrambi i motivi, da esaminarsi congiuntamente per ragioni di connessione, non hanno pregio. Ed invero, al di là di ogni altra considerazione, in conformità delle più recenti e (dal collegio) condivise pronunce di questa Corte in materia, Va rilevato che la mancata comunicazione anche ad uno solo dei condomini- dell'avviso di convocazione della assemblea condominiale, in quanto vizio del procedimento, comporta non nullità ma annullabilità della delibera, che è valida ed efficace nei confronti di tutti i partecipanti al condominio, se non impugnata nel termine di trenta giorni dalla comunicazione per i condomini assenti e dalla approvazione per quelli dissenzienti (v. Cass. n. 31/00, n. 1292/00 e n. 13013/00). Tale termine di decadenza è però decorso, nella specie, secondo implicito ma nondimeno univoco rilievo della sentenza impugnata, in parte qua non censurata, laddove, appunto, dopo aver escluso la nullità della delibera in oggetto, ha sottolineato che il primo giudice "ha giustamente opinato che la denunciata, eventuale irregolarità della convoca- zione potesse giustificare l'annullabilità della delibera oggetto di vizi formali o di eccesso di ai sensi potere- ma che l'azione relativa, dell'ultimo comma dell'art. 1137 c.C., era proponi- bile entro il termine di decadenza di trenta giorni dalla sua adozione." Ne consegue l'inapprezzabilità delle doglianze raffigurate nei due motivi in esame, che postulano la sindacabilità della delibera del 9 settembre 1991, quanto a validità ed effetti, sindacabilità ormai preclusa dalla intempestività dellache è impugnazione della stessa delibera, giusta conforme accertamento della Corte di merito, dal ricorrente non censurato in ricorso, bensì, irritualmente, nella successiva memoria difensiva del 18 giugno 2002, atto inidoneo alla proposizione di nuovi о di questionimotivi di ricorso per cassazione nuove. Con il terzo motivo, denunciando disapplicazione dell'art. 2043 C.C. e dell'art. 91 c.p.c., nonché vizi di motivazione, il ricorrente si duole che sia stato dichiarato inesistente il pregiudizio da lui subìto con riguardo al godimento del terrazzo condominiale, pregiudizio che si era protratto fino sopravvenuto ripristino (in corso di causa)al dello stato quo ante e che, se valutato, avrebbe regolamentazione dovuto comportare una diversa delle spese di giudizio. Il motivo non ha pregio. Ed invero, la doglianza del ricorrente investe un punto di decisione, quello del pregiudizio arrecato al godimento del terrazzo condominiale, per poi inferirne effetti su altro punto, quello della regolamentazione delle spese, ma in modo generico, per quanto si asserisce soltanto che se il detto pregiudizio " fosse stato valutato dalla Corte di Appello quest'ultima avrebbe dovuto formulare una diversa soccombenza in ordine alle spese di giudi- zio", senza neppure prospettare quale peso specifi- il primo punto ha avuto sulla decisione delCO conseguente secondo, relativo alle spese e all'esito dell'intero giudizio, non di una sua parte. Con il quarto motivo, denunciando violazione dell'art. 112 c.p.c., il ricorrente si duole che la Corte di merito abbia omesso di pronunciare sulla richiesta di correzione d'errore materiale, in cui sarebbe incorsa la sentenza di primo grado quanto alle spese di lite, liquidate in "complessive £. 3.503.000, di cui £. 293.000 per esborsi, £.
2.210.000 per onorario di avvocato, oltre IVA e CAP." Eppure, precisa il ricorrente, in sede di precisa- zione delle conclusioni e di comparsa conclusiona- le, era stata chiesta la correzione di tale errore, affatto evidente 'ove si tenga conto che l'importo di £.
2.210.000 sommato all'importo di £. 293.000 ammonta a £.
2.503.000 e non a £. 3.503.000". Il motivo è infondato. Ed invero, al di là di ogni altra considerazione (quanto ad esistenza d'errore materiale), la Corte di merito risulta avere deciso anche sulla richie- sta di correzione d'errore materiale, seppure in modo implicito, avendo appunto respinto l'appello, allora proposto dal ricorrente, e confermato १ specificamente la sentenza di primo grado, in ogni sua parte, anche in parte qua. Con il quinto motivo, denunciando violazione e falsa applicazione della tariffa forense, il giudizio di ricorrente assume che le spese del appello sono state liquidate in favore della controparte, senza presentazione di apposita nota ed inopinatamente applicandosi i maggiori coeffi- cienti, previsti per le cause di valore indetermi- nabile (da L. 10.000.000 a L. 50.000.000), quando invece il valore della causa era da determinarsi in lire 6.800.000, pari al valore dell'appalto indica- condominiale del 9 to nella impugnata delibera settembre 1991. Il motivo è privo di pregio. Ed invero, al di là dell'avvenuta presentazione di apposita nota spese, va osservato che il valore della causa non era affatto determinabile nei termini che il ricorrente ha indicato con conse- guente applicazione di più bassi coefficienti di liquidazione per diritti di procuratore ed onorari di avvocato. Il ricorrente, infatti, oltre alla citata delibera impugnato anche le del 9 settembre 1991, aveva nn. 48 e 49 del 1992 e, delibere condominiali 10 soprattutto, aveva altresì chiesto di ripristinare l' agibilità del terrazzo condominiale, così realiz- zando un cumulo di domande, che andavano tra loro sommate a fini di determinazione del valore della causa, ai sensi dell'art. 10 c.p.c. ed agli effetti della tariffa forense. Con il sesto motivo, infine, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.C. e della tariffa forense, il ricorrente si duole che, in difetto di espressa richiesta, sia stato ricono- sciuto alla controparte il rimborso forfettario dell'importo delle spese generali, pari al 10% liquidato per diritti ed onorari. Il motivo non ha pregio. là di ogni altra considerazione Ed invero, al di (sulla ipotizzata necessità di espressa richiesta al riguardo), va osservato che l'esame degli atti, consentito dalla particolare natura della questione posta (errore in procedendo), evidenzia la presen- tazione di apposita nota spese dell'allora parte appellata, ora controricorrente, espositiva del contestato rimborso forfettario per spese generali. Conclusivamente, quindi, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere respinto. Le spese del giudizio di cassazione sono regolate secondo principio di soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorren- te al pagamento delle spese del giudizio di cassa- zione in favore del controricorrente, liquidate in oltre euro 1.500,00 per onorari.euro 185,00 Così deciso il 18 giugno 2002, in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile. f 11 cons. Dest.. Il presidenle Trancetes Valetine Many Balderon IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Donatella D'Anna O IN CANSILLANUA 1.DIC. 2002 IL CANDELLISHECT M 1 O DU Ro COATE SUPREMA CASSAZIONE Slatesta la registrazione ...presso l'Agenzia della Entrate di Roma 2 il 10-3-2003 serie 4 al n. 10176 versate € 160.10 apposta in caloe alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) ECOLABOR ORL J ANELLERIA Roberto Ric 19.