Sentenza 2 luglio 1998
Massime • 1
Perché ricorra un rapporto di connessione cosiddetta occasionale, come previsto dall'art. 12, lett. c)- cod. proc. pen., devono sussistere due condizioni: la prima è che dei reati per cui si procede, gli uni siano stati commessi per eseguire gli altri (giacché in tal caso vi è unità del processo volitivo, non potendosi volere il reato-fine, se non volendo anche il reato-mezzo); la seconda è che il reato-fine sia stato commesso dalla stessa persona o dalle stesse persone che hanno commesso il reato-mezzo. (Fattispecie in tema di conflitto di competenza).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/07/1998, n. 3962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3962 |
| Data del deposito : | 2 luglio 1998 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. TERESI RENATO Presidente del 2.07.1998
1.Dott. FAZZIOLI EDOARDO Consigliere SENTENZA
2.Dott. SANTACROCE GIORGIO " N. 3962
3.Dott. TARDTNO VINCENZO LUIGI " REGISTRO GENERALE
4.Dott. GIRONI EMILIO " N. 13968/1998
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul conflitto di competenza sollevato dal:
GIP TRIBUNALE PALERMO -
nel procedimento a carico di:
DI RL AL n. il 07.08.1949
sentita la relazione fatta dal Consigliere dr. SANTACROCE GIORGIO sentite le conclusioni del P.C. Dr. Giuseppe Febbraro, che ha chiesto dichiararsi con competenza del Tribunale di Palermo. In esito al conflitto negativo di competenza rilevato dal gip del tribunale di Palermo tra lui e il gip del tribunale di Messina, nel procedimento a carico di Di RL LD, indagato per il delitto di calunnia continuata in danno di varie persone, tra le quali alcuni magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari di Caltagirone.
O S S E R V A
I. La vicenda giudiziaria che è oggetto di questo conflitto può essere così ricostruita.
Nell'anno 1990 Di CA LD denunciava al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Caltagirone determinati fatti e determinate circostanze penalmente rilevanti a carico degli amministratori della locale Cassa San Giacomo, con sede in Caltagirone.
Successivamente, in data 23 dicembre 1993, il Di CA investiva delle stesse questioni procuratore della Repubblica presso il tribunale di Palermo, lamentando altresì nell'esposto a sua firma pretesi abusi da parte di magistrati degli uffici giudiziari di Caltagirone e segnalando altresì determinate anomalie nei suoi rapporti con la Cassa San Giacomo e, in particolare, l'esistenza di conti paralleli che "probabilmente servivano per far transitare denaro di dubbia provenienza".
Il medesimo esposto veniva dal Di CA trasmesso in copia alla Direzione Nazionale Antimafia (Dott. Grasso) che a sua volta lo rimetteva alla Direzione Distrettuale di Catania unitamente ad un altro esposto a firma del Di CA relativo anch'esso ad anomali e sospetti comportamenti dei responsabili della Cassa San Giacomo. All'esito dei suoi accertamenti il procuratore della Repubblica di Catania - che va detto incidentalmente si era occupato solo di una parte delle doglianze del Di CA, e non anche del comportamento ritenuto irregolare dei magistrati degli uffici giudiziari di Caltagirone - chiedeva al locale gip l'archiviazione del procedimento promosso a carico degli amministratori del predetto istituto di credito per il reato di riciclaggio (art. 648-bis c.p.) e la restituzione degli atti al proprio ufficio per l'avvio di altro procedimento a carico del Di CA per calunnia. Il gip del tribunale di Catania disponeva in conformità.
Gli atti venivano quindi trasmessi alla procura della Repubblica presso il tribunale di Palermo, nel presupposto che la lettera di denuncia dei fatti riguardanti l'operato dei magistrati degli uffici giudiziari di Caltagirone era stata originariamente trasmessa a quella procura della Repubblica, dove quindi sarebbe stata consumato il reato. Peraltro, la procura della Repubblica di Palermo ritenend che ricorresse un caso di rimessione di procedimento ex art. 11 c.p.p. e che vi fosse connessione ex art. 12 lett. c) c.p.p. tra i fatti denunciati a carico degli amministratori dell'istituto di credito calatino e i fatti denunciati a carico dei magistrati dello stesso centro (che sarebbero stati commessi per occultare i primi), considerava competente per tutti l'autorità giudiziaria messinese. Gli atti venivano quindi trasmessi il 27 marzo 1997 dalla procura della Repubblica di Palermo a quella di Messina, che promuoveva il 27 giugno 1997 azione penale nei confronti del Di CA, pur non sviluppando alcun accertamento sulle doglianze di questi, ritenute de plano calunniose.
Il 15 gennaio 1998, il gip del tribunale di Messina dichiarava la propria incompetenza per territorio, ordinando la trasmissione degli atti alla procura della Repubblica di Palermo. II. Secondo il gip del tribunale di Messina, non sussisterebbero profili di connessione ex art. 12 c.p.p. tra i fatti riguardanti gli amministratori della Cassa San Giacomo e i fatti riguardanti l'operato dei magistrati di Caltagirone non potendosi ritenere che al momento della prima calunnia consumata nel 1990 in danno dei responsabili del predetto istituto di credito il denunziante avesse sin da allora ideato di muovere dei rilievi ai magistrati che si sarebbero in prosieguo occupati del caso. Se un primo reato di calunnia contro le persone diverse dai magistrati era stato commesso a Caltagirone, la competenza non poteva essere spostata solo perché successivamente veniva censurato il comportamento dei magistrati inquirenti o istruttori, specie se le diverse calunnie in danno di questi ultimi erano contenute in esposti indirizzati ad uffici giudiziari e ad autorità diverse dal luogo in cui operava il giudice.
Di contrario avviso si mostrava il gip del tribunale di Palermo che, accogliendo la tesi del P.M., con ordinanza del 24 marzo 1998, riteneva che il delitto di calunnia consumato il 23 dicembre 1993 a Palermo, ove era stata inoltrata la denuncia del Di CA nei confronti dei magistrati di Caltagirone, era distinto ma connesso a quello già consumato nel 1990 ai danni degli amministratori della Cassa San Giacomo, con la prima denuncia sporta dal Di CA presso la procura della Repubblica del tribunale di Caltagirone. Trattandosi di reati connessi di pari gravità, la competenza sarebbe spettata ex art. 16 c.p.p. agli uffici giudiziari di Caltagirone, ma essendo coinvolti nel procedimento dei magistrati calatini, la competenza per entrambi i procedimenti, ai sensi dell'art. 11 c.p.p., spettava all'autorità giudiziaria di Messina. Da qui la proposizione del conflitto e la conseguente rimessione a questa Suprema Corte degli atti necessari alla sua risoluzione.
III. Va preliminarmente dichiarata l'ammissibilità del conflitto in rito, stante la situazione di stasi processuale determinatasi a causa del contemporaneo rifiuto di due organi giurisdizionali a prendere conoscenza dello stesso procedimento. Tale situazione non è eliminabile se non attraverso l'intervento di questa Suprema Corte regolatrice.
Ne merito, va dichiarata la competenza del tribunale di Caltagirone con riferimento all'imputazione di calunnia formulata dal Di CA per le accuse mosse a carico degli amministratori della Cassa San Giovanni e la competenza del tribunale di Palermo riguardo all'imputazione di calunnia formulata nei confronti dello stesso Di CA per le accuse mosse a carico dei magistrati di Caltagirone. La necessità di tenere distinti i due procedimenti deriva dalla impossibilità di configurare un rapporto di connessione ex art. 12 lett. c) c.p.p. tra essi. A parte le puntuali considerazioni svolte dal gip del tribunale di Messina, che ha escluso di poter ipotizzare che il Di CA, dopo la presentazione della prima denuncia per calunnia nei confronti dei responsabili della Cassa San Giacomo, avesse in animo sin da allora di muovere dei rilievi ai magistrati calatini che si sarebbero poi occupati della vicenda, sta di fatto che, perché ricorra un rapporto di connessione c.d. occasionale, quale previsto dall'art. 12 lett. c), devono sussistere due condizioni: la prima è che dei reati per cui si procede, gli uni siano stati commessi per eseguire gli altri (giacché in tal caso vi è unita del processo volitivo non potendosi volere il reato-fine se non volendo anche il reato-mezzo); la seconda è che il reato-fine sia stato commesso dalla stessa persona o dalle stesse persone che hanno commesso il reato-mezzo (Cass., Sez. 1, 16 ottobre 1991, Barretta, in Cass. pen. mass. ann., 1993, n. 700, p. 1159). Ne consegue che, contrariamente a quanto afferma il gip del tribunale di Palermo, nella presente vicenda non si è verificata alcuna connessione, sia perché manca l'unità del processo volitivo tra il reato-mezzo e il reato-fine che si assume siano connessi ai sensi dell'art. 12 lett. e), sia perché tra i due reati, ancorché commessi dalla stessa persona, manca qualsiasi nesso di ordine temporale e qualsivoglia collegamento causale. Non si comprende infatti in base a quale criterio di connessione i reati consumati dal Di CA in luoghi diversi da Caltagirone e in danno di persone diverse da quelle denunciate a Caltagirone debbano confluire in un unico procedimento cumulativo, incentrato a Messina, e non già nelle loro legittime sedi naturali, da individuarsi nei luoghi di consumazione di ciascuno dei due reati di calunnia: Caltagirone, per quanto attiene la denuncia presentata dal Di CA in questa località nel 1990 nei confronti degli amministratori della Cassa San Giacomo, e Palermo, dove il 23 dicembre 1993 (e, quindi, tre anni dopo) venne presentato l'esposto dello stesso Di CA contro i magistrati di Caltagirone.
P. Q. M.
Visto l'art. 32 c.p.p. Risolvendo il conflitto d i c h i a r a la competenza del tribunale di Caltagirone avuto riguardo all'imputazione di calunnia formulata nei confronti del Di CA per le accuse mosse a carico degli amministratori della Cassa San Giacomo e la competenza del tribunale di Palermo avuto riguardo all'imputazione di calunnia formulata dallo stesso Di CA per le accuse mosse ai magistrati di Caltagirone.
Ordina trasmettersi copia degli atti a ciascuno dei predetti uffici giudiziari.
Così deciso in Roma, il 2 luglio 1998.
Depositato in Cancelleria il 16 luglio 1998