Sentenza 29 novembre 2001
Massime • 1
In tema di sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a pignoramento o sequestro, la nozione di "proprietario" quale soggetto attivo del reato comprende, nel caso di beni appartenenti a società, coloro i quali di fatto esercitino poteri di gestione del patrimonio sociale, e dunque debbano rispondere della integrità dei beni relativi, compresi quelli sottoposti ad atti limitativi della pubblica autorità (in motivazione la Corte ha specificato come i soggetti in questione - analogamente a quanto si ritiene in materia infortunistica - non si identifichino necessariamente negli amministratori della società, dovendosi piuttosto aver riguardo alla concreta attribuzione dei poteri gestionali nella compagine sociale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/11/2001, n. 2985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2985 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUIGI SANSONE Presidente del 29/11/2001
Dott. GIANGIULIO AMBROSINI Consigliere SENTENZA
Dott. BRUNO OLIVA Consigliere N. 1358
Dott. ANTONIO STEFANO AGRÒ Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. NICOLA MILO Consigliere N. 36326/2001
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal difensore, avv. IU Mancuso, di ON IU, nato a [...] il 1.9.7.1943;
avverso la sentenza 20.4.2001 della Corte d'appello di Messina;
Visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
Udita la relazione del Consigliere Dott. Giangiulio Ambrosini;
Udito il parere del Sostituto Procuratore Generale, in persona del Dott. Anna Maria De Sandro, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d'appello di Messina con sentenza 20.4.2001 confermava la sentenza 2.7.1999 del Tribunale della stessa città di condanna di ON IU alla pena di mesi 4 di reclusione e lire 100.000 di multa per il reato di cui all'art. 334, c. 1, c.p. Allo ON si addebita di avere sottratto in concorso con altri, nella sua qualità di direttore tecnico della società Trans Mediterranea s.r.l., un autotreno di proprietà della società stessa sottoposto a sequestro, non affidato alla sua custodia, in quanto non reperito nel luogo di custodia dopo la segnalazione di una terza persona.
Ricorre la difesa dell'imputato per violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine alla qualificazione del reato come violazione dell'art. 334, c. 1, c.p., pur in presenza della riconosciuta situazione di soggetto non custode del bene sequestrato. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è parzialmente fondato, in relazione alla erronea qualificazione da parte del giudice di primo e secondo grado del fatto ai sensi dell'art. 334, comma 1, c.p, in luogo dell'originaria imputazione ex art. 334, c. 3, c.p. 2. È pacifico in fatto che il veicolo sottoposto a sequestro non era stato affidato in custodia all'attuale imputato. Di conseguenza questi non può rispondere del reato di cui all'art. 334 c.p., ne' ai sensi del comma 1, ne' ai sensi del comma della stessa norma, che rispettivamente puniscono la condotta del custode non proprietario e del custode proprietario.
3. Non a caso l'originaria impugnazione era formulata sulla base del comma 3 dell'art. 1334 c.p., che prevede la condotta del proprietario non custode.
Le decisioni dei giudici di merito, in specie quella del giudice di secondo grado, emettono del tutto di prendere in considerazione il ruolo rivestito dall'imputato, limitando l'attenzione esclusivamente al ruolo di custode (o non custode) del bene pignorato. Questi, in effetti, non era proprietario in senso strettamente giuridico del bene sequestrato, appartenente formalmente ad una società. Ma di questa società egli era responsabile, non sotto il profilo della riferibilità formale degli atti giuridici dalla stessa posti in essere, ma sotto il profilo gestionale, nel senso che i dipendenti ricevevano ed eseguivano direttive e istruzioni da questi in quanto longa manus della proprietà, ossia si riconoscevano in lui come espressione concreta del potere di disposizione delle attività e dei beni in dotazione.
4. In questa situazione si deve riconoscere in capo all'imputato, in virtù della veste di direttore tecnico della società, una funzione non tanto di supplenza, ma di equiparazione al ruolo dell'amministratore (quale espressione formale della proprietà), in quanto investito in prima persona del potere decisionale nella concretezza dell'attività imprenditoriale.
In caso diverso la condotta illecita (quale la sottrazione del bene sequestrato) rimarrebbe priva di sanzione, dovendosi da un lato escludere in capo all'amministratore l'elemento soggettivo del reato, dall'altro porsi un limite invalicabile di fronte al dato formale della titolarità dei poteri societari.
5. Ciò contrasta con il precetto sanzionatorio della norma di cui si tratta, che vuole evidentemente colpire la condotta della sottrazione del bene alla garanzia costituita dal sequestro.
Se così non fosse, la sottrazione di un bene sequestrato ad una società (a differenza di quanto avviene per la stessa condotta posta in essere da un privato), finirebbe col diventare un fatto indifferente per l'ordinamento penale, che pure un tale comportamento sottopone alla pretesa punitiva.
6. In questa situazione, al fine di correttamente interpretare la norma di cui all'art. 334 c.p., è necessario stabilire in concreto quale soggetto, a prescindere dal ruolo formale svolto nell'ambito della struttura societaria, sia il referente effettivo del precetto penale, al pari di quanto avviene in materia infortunistica ove il solo fatto di rivestire il ruolo di amministratore sociale non comporta sempre e necessariamente la responsabilità per l'infortunio.
Se, come nel caso appare evidente, il direttore tecnico è colui il quale dispone dell'attività produttiva e dei beni aziendali, a tale soggetto devono essere riferite le attività concernenti i stessi (salvi gli atti che richiedono caso per caso approvazione formale degli amministratori.).
7. Consegue che il direttore tecnico di una società, o altro soggetto che nell'ambito di essa svolge analoghe funzioni, che ha la responsabilità della gestione aziendale, risponde in virtù della posizione di fatto rivestita (che gli consente la disponibilità dei beni nei limiti sopra descritti) della integrità dei beni a lui affidati, e conseguentemente anche di quelli sottoposti ad atti limitativi (come il sequestro) da parte delle pubbliche autorità. Sussiste, in sostanza, una piena equiparazione al "proprietario" in senso formale, senza che ciò costituisca una indebita interpretazione analogica della norma, che escluderebbe la responsabilità sotto il profilo penale.
Di conseguenza l'imputato deve essere considerato responsabile del reato di cui all'art. 334, c. 3, c.p. stante l'oggettiva assimilazione della sua posizione a quella del proprietario, in virtù del potere dispositivo sui beni della società stessa. 6.
Considerato che
all'imputato è stata comminata la pena della reclusione nel minimo previsto dal comma 1 dell'art. 334 c.p. (mesi 6 di reclusione ridotti a mesi 4 per le attenuanti generiche) e di poco superiore la pena pecuniaria (lire 150.000 di multa ridotte a lire 100.000 per le generiche), si può in questa sede in virtù del disposto dell'art. 619 - C.P.P. rideterminare la pena per il reato come riqualificato ex art. 334, c. 3, c.p., assumendo come base il minimo della pena detentiva (mesi uno di reclusione, ridotti a giorni 20 per le attenuanti generiche) e quello proporzionalmente superiore al minimo comminato (lire 90.000 di multa ridotte a lire 60.000).
P.Q.M.
qualificato il fatto come violazione dell'art. 334, c. 3, c.p., ridetermina la pena in giorni 20 di reclusione e lire 60.000 di multa.
Così deciso in Roma, il 29 novembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2002