Cass. pen., sez. I, sentenza 12/02/2009, n. 9506
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Sentenza 12 febbraio 2009

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Le notificazioni successive a quella effettuata mediante consegna dell'atto a mani del difensore, per l'impossibilità di eseguirla nel domicilio dichiarato od eletto dall'imputato, non devono necessariamente essere precedute dalla reiterazione del tentativo di notificazione nel suddetto domicilio, ma possono essere eseguite direttamente nelle forme di cui all'art. 161, comma quarto, cod. proc. pen..

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 12/02/2009, n. 9506
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9506
    Data del deposito : 12 febbraio 2009

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