Sentenza 12 febbraio 2009
Massime • 1
Le notificazioni successive a quella effettuata mediante consegna dell'atto a mani del difensore, per l'impossibilità di eseguirla nel domicilio dichiarato od eletto dall'imputato, non devono necessariamente essere precedute dalla reiterazione del tentativo di notificazione nel suddetto domicilio, ma possono essere eseguite direttamente nelle forme di cui all'art. 161, comma quarto, cod. proc. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/02/2009, n. 9506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9506 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 12/02/2009
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 567
Dott. BONITO Francesco M. S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - N. 015541/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AN MUNE, N. IL 15/05/1971;
avverso ORDINANZA del 20/10/2006 TRIBUNALE di FERRARA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VECCHIO MASSIMO;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, Dott. IACOVIELLO Francesco M., Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso questa Corte suprema, il quale ha concluso per la inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della cassa per le ammende. RILEVATO IN FATTO E DIRITTO
1. - Con ordinanza, deliberata il 20 ottobre 2006 e depositata in pari data, il Tribunale di Ferrara, in composizione monocratica e in funzione di giudice della esecuzione, ha respinto l'incidente di esecuzione proposto dal condannato VA Mune, per la declaratoria della nullità della notificazione dell'estratto contumaciale della sentenza del medesimo Tribunale 8 aprile 2004, motivando: la doglianza del condannato per la esecuzione delle notificazioni, successive alla prima, e, in particolare di quella relativa all'estratto contumaciale, presso il difensore ai sensi dell'art. 161 c.p.p., comma 4, è infondata;
VA, all'atto della identificazione, effettuò "elezione di domicilio" presso il campo nomadi di Padova;
colà il 29 novembre 1996 la Polizia di Stato non potè eseguire la prima notificazione per la accertata "irreperibilità" del destinatario;
la dichiarata condizione di VA di persona "senza fissa dimora", la "strutturale intrinseca inidoneità del domicilio eletto presso un campo nomadi" e l'accertamento della irreperibilità rendono legittimo la esecuzione della notificazione presso il difensore, secondo la previsione dell'art. 161 c.p.p., comma 4, in relazione alla notificazione non eseguita e a tutte quelle successive.
2. - Ricorre per cassazione il condannato, col ministero del difensore di fiducia, avvocato Antonio Gugliotta, mediante atto recante la data del 28 febbraio 2007, depositato il 9 marzo 2007 col quale dichiara promiscuamente di denunziare, à sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e c), inosservanza o erronea applicazione della legge penale e inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, in relazione all'art. 161 c.p.p., comma 4. Il difensore deduce: l'impossibilità di eseguire la notificazione presso il domicilio dichiarato o eletto non comporta adozione del rito della notifica presso il difensore in via la definitiva;
deve, invece, l'autorità procedente "tentare sempre la notifica di ogni singolo atto al domicilio dichiarato"; nella specie si trattava di mera assenza dal luogo indicato, "difettando la certezza dell'avvenuta interruzione del rapporto tra la persona e il luogo" medesimo;
ha inoltre errato il tribunale nel ritenere che si trattasse di domicilio eletto, mentre VA aveva dichiarato il proprio domicilio;
la indicazione "senza fissa dimora" costituisce mera formula di stile;
il campo nomadi, contrariamente all'assunto del Tribunale, costituisce luogo idoneo per la indicazione del domicilio;
la nota della Questua di Padova "deve sostanzialmente intendersi" come rappresentativa della "semplice assenza" di VA dal campo nomadi, con conseguente necessità di eseguire la notificazione à termini dell'art. 157 c.p.p.. 3. - Il procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, con atto del 28 novembre 2008, obietta: la ratio decidendi non si fonda sulla distinzione dichiarazione/elezione di domicilio;
il ricorrente si è stabilmente allontanato dal campo nomadi di Padova e non ha adempiuto l'onere di comunicare la nuova dimora;
l'abbandono definitivo del luogo indicato dall'interessato integra la previsione dell'art. 161 c.p.p., comma 4, e abilita al relativo rito di notificazione presso il difensore.
4. - Il ricorso è infondato.
Nella specie il riferimento (errato) alla elezione, piuttosto che alla dichiarazione del domicilio, operato dal giudice a quo ha rilievo meramente terminologico e non dispiega alcuna incidenza sulla decisione.
In tale senso il provvedimento impugnato deve intendersi corretto ai sensi dell'art. 619 c.p.p.. Il precedente di legittimità invocato (Sez. 5, 8 ottobre 1999, n. 13230, Remorini, massima n. 214975) non conforta la tesi del ricorrente circa la necessità della reiterazione del tentativo di notificazione. Nel caso scrutinato, dopo che la iniziale notifica era stata eseguita ai sensi dell'art. 161 c.p.p., comma 4, "il decreto di citazione per il giudizio avanti la corte di appello (..), era stato ritualmente notificato, in data (..) al domicilio dichiarato di (..) a mani della moglie dell'imputato, convivente e capace"; questa Corte, pertanto, ha respinto la censura del ricorrente il quale si doleva elusivamente che "le successive notifiche - non fossero state - effettuate presso il difensore ex art. 161 c.p.p.". Epperò il principio di diritto affermato, secondo cui "l'impossibilità di effettuare una notifica nel domicilio dichiarato non comporta automaticamente che anche le successive notifiche debbano avvenire mediante consegna al difensore" fa, soltanto, salva la possibilità della successiva utile notificazione presso il domicilio dichiarato. Ma resta esclusa la necessità che le notificazioni successive a quella effettuata ai sensi dell'art. 161 c.p.p., comma 4, debbano essere precedute dalla reiterazione del tentativo di notificazione nel luogo determinato a norma dell'art.161 c.p.p., comma 2, ove la esecuzione della notificazione era risultata "impossibile".
L'impossibilità di eseguire la notificazione - ovvero la mancanza, l'insufficienza o la inidoneità della dichiarazione o della elezione del domicilio - consentono la esecuzione di tutte le successive notificazioni del procedimento mediante consegna al difensore (Cass., Sez. 5, 20 giugno 1967, n. 8825, Pollali, massima n. 208612). Tanto è reso palese dal tenore testuale della disposizione, caratterizzato dalla flessione dal singolare (la notificazione) al plurale (le notificazioni) del medesimo lemma, contenuto nella proposizione subordinata e ripetuto in quella principale del primo inciso dell'art. 161 c.p.p., comma 4, e dalla considerazione della evidente ratio della norma intesa a rendere celere e spedita l'esecuzione delle notificazioni.
Infine, l'assunto difensivo meramente fattuale, della temporanea assenza di VA dal campo nomadi di Padova - peraltro (a) resistito dalla dichiarazione dell'interessato di non avere fissa dimora e dalla irreperibilità de facto del medesimo, constatata dalla Polizia di Stato;
(b) neppure confortato dalla allegazione di alcun apprezzabile elemento davanti al giudice della esecuzione - non può essere preso in considerazione nella sede del presente scrutinio di legittimità.
Conseguono il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2009.
Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2009