Cass. civ., SS.UU., sentenza 13/03/2001, n. 112
CASS
Sentenza 13 marzo 2001

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La domanda dell'impresa di trasporto, fondata sulla previsione dell'art. 2 del D.L. n. 833 del 1986, convertito con modificazioni nella legge n. 18 del 1987 (in base al quale gli enti locali possono provvedere alla copertura della residua quota del 30 per cento dei disavanzi di esercizio delle aziende o delle gestioni dirette di trasporto relativi agli anni 1982, 1983, 1984, 1985 e 1986 che non ha trovato copertura con i contributi di cui all'art. 6 della legge n. 151 del 1981, mediante contrazione di mutui con la Cassa Depositi e Prestiti), e diretta, quindi, al pagamento dell'aliquota residuale di disavanzo non coperta dai contributi regionali, appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo, posto che non è configurabile nella posizione dell'impresa un diritto soggettivo nei confronti della Regione, la quale è dotata in materia di discrezionalità amministrativa. È, invece, qualificabile come diritto soggettivo la posizione del privato quando l'azione amministrativa si manifesti con una deliberazione nei confronti del privato specificamente individuato in ordine ad un'erogazione dichiarata come ad esso dovuta, con conseguente riconoscimento del debito e, quindi, devoluzione della relativa controversia al giudice ordinario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 13/03/2001, n. 112
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 112
    Data del deposito : 13 marzo 2001

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