Sentenza 13 marzo 2001
Massime • 1
La domanda dell'impresa di trasporto, fondata sulla previsione dell'art. 2 del D.L. n. 833 del 1986, convertito con modificazioni nella legge n. 18 del 1987 (in base al quale gli enti locali possono provvedere alla copertura della residua quota del 30 per cento dei disavanzi di esercizio delle aziende o delle gestioni dirette di trasporto relativi agli anni 1982, 1983, 1984, 1985 e 1986 che non ha trovato copertura con i contributi di cui all'art. 6 della legge n. 151 del 1981, mediante contrazione di mutui con la Cassa Depositi e Prestiti), e diretta, quindi, al pagamento dell'aliquota residuale di disavanzo non coperta dai contributi regionali, appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo, posto che non è configurabile nella posizione dell'impresa un diritto soggettivo nei confronti della Regione, la quale è dotata in materia di discrezionalità amministrativa. È, invece, qualificabile come diritto soggettivo la posizione del privato quando l'azione amministrativa si manifesti con una deliberazione nei confronti del privato specificamente individuato in ordine ad un'erogazione dichiarata come ad esso dovuta, con conseguente riconoscimento del debito e, quindi, devoluzione della relativa controversia al giudice ordinario.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 13/03/2001, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CORRADO CARNEVALE - Primo Presidente f.f. -
Dott. VINCENZO BALDASSARRE - Presidente di sezione -
Dott. FRANCESCO AMIRANTE - Presidente di sezione -
Dott. ANTONIO VELLA - Consigliere -
Dott. GIOVANNI PRESTIPINO - Consigliere -
Dott. ERMINIO RAVAGNANI - rel. Consigliere -
Dott. GIOVANNI PAOLINI - Consigliere -
Dott. ANTONINO ELEFANTE - Consigliere -
Dott. FRANCESCO SABATINI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
F.LLI ROMANO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro- tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 37, presso lo studio dell'avvocato ELIO FAZZALARI, che la rappresenta e difende, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
REGIONE CALABRIA, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SESTO RUFO 23, presso lo studio dell'avvocato LUCIO V. MOSCARINI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUIGI SCIUMBATA, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 543/99 della Corte d'Appello di CATANZARO, depositata il 14/10/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/12/00 dal Consigliere Dott. Erminio RAVAGNANI;
udito l'Avvocato Elio FAZZALARI, Luigi SCIUMBATA, Nicola CORBO, per delega dell'avvocato Lucio V. MOSCARINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
giurisdizione dell'A.G.O..
Svolgimento del processo
Con ricorso al Tribunale di Catanzaro la F.LL RO s.p.a., quale titolare di un'impresa di autoservizi, chiedeva che fosse emesso decreto ingiuntivo nei confronti della Regione Calabria per il pagamento della residua quota percentuale dei disavanzi di esercizio dell'azienda da essa gestita per gli anni 1982/1986. Il Tribunale adito dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, con sentenza poi confermata dalla Corte d'Appello di Catanzaro, mancando un provvedimento concessorio della Regione contenente la determinazione della sovvenzione da erogare all'azienda, e, quindi, costitutivo di un diritto soggettivo per un credito certo e determinato nel suo ammontare.
La F.LL RO ha quindi proposto ricorso per cassazione, deducendo un articolato motivo di censura, illustrato con successiva memoria.
La regione Calabria ha presentato controricorso.
Motivi della decisione
La ricorrente, deducendo violazione dei principi di riparto fra le giurisdizioni (anche con riferimento agli artt. 5 e 6 legge 10 aprile 1981 n. 151, ed agli artt. 5 e 8 legge Regione Calabria 24 marzo 1082 n. 7, come costantemente interpretati dalla giurisprudenza della S.C.) nonché erronea ricostruzione dei presupposti di fatto della giurisdizione, lamenta che la delibera della giunta regionale, in considerazione del suo specifico contenuto non correttamente valutato dalla Corte d'Appello, non sia stata ritenuta definitiva in ordine alla determinazione del complessivo ammontare del contributo, e che non sia stato di conseguenza ritenuto costituito un diritto soggettivo in favore della F.LL RO.
Il ricorso è infondato.
Il quadro normativo di riferimento è dato, anzitutto, dall'art. 6 legge 10 aprile 1981 n. 151, a norma del quale i contributi di esercizio, che le regioni debbono erogare sulla base di principi e di procedure stabiliti con legge regionale con l'obiettivo di conseguire l'equilibrio economico dei bilanci dei servizi di trasporto, sono quantificati calcolando il costo economico standardizzato del servizio (primo comma, lett. a) e i ricavi presunti derivanti dall'applicazione delle tariffe minime stabilite dalla stessa regione con il concorso degli enti locali (stesso comma, lett. b). Sulla base di tali due dati - costo economico e ricavi presunti - , l'ammontare dei contributi da erogare alle imprese (stesso comma, lett. c) deve essere quantificato entro i limiti dello stanziamento di cui all'art. 5 legge n. 151 cit., entro i limiti cioè di tutto quanto "sarà stato attribuito" ogni anno dallo Stato ai fini dell'erogazione di detti contributi.
Poiché peraltro da tale quantificazione può derivare che la copertura dei disavanzi tra costi e ricavi non sia totale, lo stesso art. 6 cit. espressamente stabilisce che le eventuali perdite o disavanzi non coperti dai contributi regionali restano a carico delle imprese od esercizi di trasporto.
Ma, a favore di questi ultimi, il quadro normativo di riferimento si arricchisce successivamente con il DL 9 dicembre 1986 n. 833, convertito nella legge 6 febbraio 1987 n. 18, il cui art. 1 prevede, al primo comma: "i disavanzi di esercizio delle aziende pubbliche e private, nonché dei servizi di trasporto in gestione diretta degli enti locali relativi agli esercizi 1982, 1983, 1984, 1985 e 1986 che non hanno trovato copertura con i contributi di cui all'art. 6 legge n. 151 del 1981 sono assunti a carico dei bilanci delle regioni in misura pari al 70 per cento" (così ridotta in sede di conversione l'originaria aliquota dell'ottanta per cento fissata nel DL). Lo stesso art. 1 prevede poi, al secondo comma, che "alla maggiore spesa derivante dall'applicazione del comma 1 le regioni provvedono mediante operazioni di mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti secondo procedure e criteri stabiliti con decreto del Ministro del Tesoro".
Stabilito così il limite quantitativo percentuale come misura massima del concorso finanziario posto a carico della regione per coprire i disavanzi tra costi e ricavi delle imprese di trasporto, e indicato anche il mezzo di copertura finanziaria di tale erogazione con la previsione dell'autorizzazione di operazioni di mutuo presso la predetta Cassa, è previsto, infine, dall'art. 2 DL n. 833 del 1986, convertito con modificazioni nella legge 6 febbraio 1987 n. 18, che "gli enti locali possono provvedere alla copertura della residua quota del 20 per cento (30 per cento, secondo la legge di conversione) dei disavanzi di esercizio delle aziende o delle gestioni dirette di trasporto relativi agli anni 1982, 1983, 1984, 1985 e 1986 che non ha trovato copertura con i contributi di cui all'art. 6 legge n. 151 del 1981, mediante la contrazione di mutui con la Cassa Depositi e Prestiti".
Da tale quadro normativo risulta quindi evidente che la domanda proposta nella specie deve essere ritenuta come fondata sulla previsione di cui all'art. 2 da ultimo citato, e diretta, quindi, al pagamento dell'aliquota residuale di disavanzo non coperta dai contributi regionali, e non l'aliquota base (originariamente 80 per cento, poi 70 per cento) del disavanzo degli anni 1982/1986. Detta domanda, poi, fa espresso riferimento alla delibera n. 4991 del 16 dicembre 1989 della giunta regionale, il cui contenuto è dato dall'approvazione soltanto di un'anticipazione straordinaria di cassa a carico della regione, non già del pagamento dell'aliquota di disavanzo non coperta dalla sovvenzione regionale ed a carico degli enti locali.
Non è pertanto configurabile nella posizione soggettiva dell'impresa un diritto soggettivo nei confronti della regione Calabria o, comunque, degli enti locali, per due ragioni emergenti da quanto si è riferito in termini normativi e si è osservato sulla relativa portata... Anzitutto, non sussiste un dovere degli enti locali a coprire l'aliquota residuale dei disavanzi, ma soltanto un potere degli stessi a provvedervi mediante stipulazione di mutui con la Cassa Depositi e Prestiti, essendo assorbente al riguardo la lettera dell'art. 2, primo comma, DL n. 833 del 1986, secondo cui essi "possono" provvedere alla copertura in questione. Trattasi evidentemente in tal caso di discrezionalità amministrativa per la quale l'Amministrazione, pur essendo inderogabilmente tenuta ad ispirarsi all'interesse pubblico generico ed a perseguire nel caso specifico quella particolare finalità concreta in funzione della quale il potere le è attribuito (interesse pubblico specifico), dispone di una certa potestà di determinazione, in quanto le viene lasciata dall'ordinamento una più o meno ampia possibilità di scelta, riguardante persino la stessa decisione di agire, sicché correlativamente nella posizione soggettiva del privato è configurabile soltanto un interesse legittimo. È invece qualificabile come diritto soggettivo la posizione soggettiva del privato, quando l'azione amministrativa si manifesti con una deliberazione nei confronti del privato specificamente individuato in ordine ad una erogazione dichiarata come ad esso dovuta, con conseguente riconoscimento del debito e, quindi, devoluzione della relativa controversia secondo i principi generali in materia di riparto della giurisdizione (v. Cass. S.U. 25 novembre 1995 n. 12207;
15 novembre 1994 n. 9594; 3 novembre 1993 n. 10830). Ed al riguardo è appena il caso di rilevare che evidentemente, non vertendosi in tema di corrispettivi (già) previsti come dovuti, è del tutto irrilevante la sussistenza di un rapporto di concessione, in ordine al quale la giurisdizione è invece regolata dall'art. 5 legge n. 1034 del 1971 (v. Cass. SU 26 aprile 2000 n. 288).
In secondo luogo, dal contenuto della invocata delibera della giunta regionale non si evince alcun provvedimento che vincoli la P.A. nei confronti del privato e riconosca in favore di quest'ultimo un debito della medesima P.A. precisamente indicato. Nè rileva al riguardo l'assunto della ricorrente, secondo cui l'entità della somma pretesa è facilmente determinabile con un semplice calcolo aritmetico, mancando appunto una delibera vincolante non soltanto in ordine al quantum ma anche e soprattutto in ordine all'an. E pertanto, a prescindere dalla soluzione del quesito, attinente al merito della controversia e, quindi, subordinato a quello attinente alla giurisdizione, in ordine alla individuazione della Regione o degli enti locali in genere come soggetti passivi del rapporto di sovvenzione, sta di fatto che, in mancanza della configurabilità, nella specie, di un diritto soggettivo riferito agli anni 1982/1986, devesi, sia pure con motivazione parzialmente diversa da quella della sentenza impugnata, dichiarare sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo.
Il ricorso deve quindi essere rigettato e, quanto alle spese di questo giudizio di legittimità, si ritengono sussistenti giusti motivi per la loro integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo e compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2001