Sentenza 24 ottobre 2002
Massime • 1
In applicazione del principio di irretrattabilità dei provvedimenti della Corte di Cassazione affermato dall'art. 627 cod. proc. pen., dopo un provvedimento di annullamento con rinvio, la competenza del giudice di rinvio non può essere messa in discussione. Tale principio opera anche per provvedimenti emessi dalla Suprema Corte nella forma della ordinanza e non della sentenza, ogni qual volta detto provvedimento statuisca su determinate questioni con carattere di definitività.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 24/10/2002, n. 4047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4047 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2002 |
Testo completo
massima
4047 Udienza in camera di consiglio Registro Generale n. 23719/02 in data 24.10.2002 Sentenza n.1333
REPUBBLICA ITALIANA.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CONTE SUPREMA DI CASSAZION
UFFICIO COPIE
TERZA SEZIONE PENALE Richiesta copia studi
.gz dal Sig
077 Composta dagli Ill.mi Signori per diritti
Dott. Giuseppe SAVIGNANO Presidente 2002 "
Dott. Pierluigi ONORATO (est.)
Consigliere IL CANCELLIER:
Dott. Vincenzo TARDINO
Consigliere
Dott. Aldo FIALE
Consigliere
Dott. Vittorio VANGELISTA
Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da TI OV, NATO A Napoli il 4.5.1961,
avverso l'ordinanza resa il 18.2.2002 dal tribunale di Bolzano, quale giudice del riesame.
Sentita la relazione svolta dal consigliere Pierluigi Onorato,
Udite le conclusioni del P.M., in persona del sostituto procuratore generale Francesco Mauro Iacoviello, che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile,
Udito il difensore dell'indagato, avv.==
Osserva:
Svolgimento del processo
1 - Con decreto del 19.4.2001 il g.i.p. del tribunale di Bolzano disponeva il sequestro preventivo di alcuni apparecchi elettronici videogiochi, del denaro in essi contenuto, nonché di una stanza del bar "Turismo Punto Snai" di Merano, gestito da tale DO IN, il quale veniva sottoposto a indagini per i reati di cui agli artt. 718 e 719 n.2 c.p. e 110 t.u.l.p.s. assieme a OV LL, legale rappresentante della UN Products, società proprietaria e noleggiatrice degli apparecchi.
2 - Il difensore del LL proponeva ricorso immediato per cassazione ai sensi dell'art. 325, comma 2, c.p.p.. Questa corte, con ordinanza del 17.10.2001, ritenendo inammissibile il ricorso e qualificatolo come istanza di riesame avverso il provvedimento del g.i.p., trasmetteva gli atti al tribunale di Bolzano.
sia per il denaro, osservando che questi - a differenza dei locali - costituivano mezzi usati per commettere il reato, come tali confiscabili e quindi soggetti a sequestro preventivo.
-4 – L'indagato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo in sostanza quattro motivi a sostegno. In particolare denuncia:
-violazione ed erronea applicazione dell'art. 325, comma 2, c.p.p., giacché contro il 4.1 decreto di sequestro era ammissibile il ricorso per saltum, sicché il tribunale del riesame doveva dichiararsi funzionalmente incompetente e trasmettere gli atti alla suprema corte;
4.2 violazione ed erronea applicazione dell'art. 324, comma 5, c.p.p., giacché il tribunale del riesame aveva omesso di decidere entro il termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione degli atti (dalla corte suprema);
-4.3 violazione e falsa applicazione dell'art. 321, comma 1, c.p.p., perché il decreto di sequestro non conteneva l'indicazione dei presupposti di fatto che lo legittimavano;
-4.4 violazione dell'art. 128 c.p.p. perché il decreto impugnato mancava dell'attestazione di deposito presso la cancelleria, sicché lo rendeva giuridicamente inesistente e inefficace. Da ultimo, il ricorrente aggiunge che il decreto non era accompagnato dall'invio contestuale dell'informazione di garanzia.
Motivi della decisione
5 - Il primo motivo di ricorso (n. 4.1) va disatteso sotto un duplice profilo.
In primo luogo, esso appare inammissibile per sostanziale mancanza di interesse. Infatti, se, accogliendo la tesi dell'indagato, il tribunale del riesame avesse trasmesso gli atti a questa corte, il medesimo indagato avrebbe ottenuto nient'altro che quel giudizio di legittimità che è ora in corso.
Ma soprattutto la censura è infondata, giacché contrasta col principio di irretrattabilità dei provvedimenti pronunciati dalla suprema corte di cassazione. Questo principio è eccezionalmente derogato dalla possibilità, prevista dall'art. 625 bis c.p.p., che la stessa corte corregga il suo provvedimento inficiato da errore materiale o di fatto;
ma non può essere vanificato da un potere del giudice di merito di emettere sulla medesima regiudicanda una decisione in contrasto con quella della suprema corte. Attuazione espressa di siffatto principio sono la norma dell'art. 627, comma 1, c.p.p. secondo cui, dopo una sentenza di annullamento con rinvio emessa dalla corte di cassazione, la competenza del giudice di rinvio non può essere messa in discussione (v. Cass. Sez. V n. 7107 del 5.5.1995, Micelli, rv. 202248; Cass. Sez. I, n. 2504 del 44.4.1997, confl. comp. in proc.
Fiorentini, rv. 208882), nonché la norma di cui al comma 3 dello stesso art. 627 c.p.p., secondo cui il giudice di rinvio si uniforma alla sentenza della corte di cassazione per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa decisa.
Né varrebbe sostenere in contrario che il principio è limitato ai provvedimenti emessi in forma di sentenze. Quelle di cui all'art. 627 si ripete sono attuazioni, per le sentenze di
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annullamento, di un principio più generale che discende dalla posizione apicale della corte suprema nell'esercizio della giurisdizione e dalla sua connessa funzione nomofilattica di assicurare l'esatta osservanza del diritto da parte dei giudici (ex art. 65 dell'ordinamento giudiziario). Ciò significa che il principio di irretrattabilità vale anche per i provvedimenti della corte di cassazione emessi nella forma di ordinanza che statuiscano su determinate situazioni giuridiche con carattere di definitività. A quest'ultimo riguardo, si deve aggiungere che il regime di revocabilità o irrevocabilità delle pronunce giurisdizionali (di qualsiasi giudice) dipende non tanto dalla forma quanto piuttosto dalla sostanza decisoria del provvedimento. Alla luce di questo criterio è stato deciso che quando il provvedimento del giudice emesso in forma di ordinanza non decide su questioni contingenti o temporanee, sia di forma che di sostanza, ma statuisce su determinate 3
situazioni giuridiche con carattere di definitività, il provvedimento stesso deve ritenersi irrevocabile una volta che sia decorso il termine per l'impugnazione o che questa sia stata respinta (Cass. Sez. I, n. 4353 del 21.10.1993, confi. comp. in proc. p.c. e Sessa, rv. 196317).
O ancora che il provvedimento adottato in forma di ordinanza, che statuisce su diritti o su determinate situazioni giuridiche con quel carattere di definitività che è considerato distintivo, immanente ed essenziale della sentenza, deve ritenersi irrevocabile, una volta esauriti i mezzi di impugnazione previsti (Cass. Sez. I, n. 5608, del 21.12.1993, Fidanzati, rv. 196542). Orbene, nel caso di specie, l'ordinanza 17.11.2001 di questa corte di cassazione aveva una precisa sostanza decisoria, perché da una parte riteneva inammissibile il ricorso per saltum contro il decreto di sequestro preventivo disposto dal giudice per le indagini preliminari, e dall'altra, dopo aver qualificato come istanza di riesame l'impugnazione proposta, dichiarava la competenza a decidere del tribunale per il riesame di Bolzano.
Ne discende, in conclusione, che detta ordinanza è definitiva e irretrattabile - sia da parte del giudice di merito, sia da parte di questa corte - per quanto attiene alla competenza del giudice di merito a cui sono stati trasmessi gli atti (c.d. irretrattabilità del foro commissorio) e alla qualifica come istanza di riesame dell'impugnazione a suo tempo proposta. E ciò anche se la essendo essa decisione della corte sia giuridicamente errata, com'è avvenuto nel caso di specie, fondata bu. com'era su un principio (improponibilità del ricorso immediato in cassazione contro ordinanze, ricavata dall'art. 569, comma 1, c.p.p.) che era giuridicamente inapplicabile nel caso concreto, posto che una norma speciale quale l'art. 325, comma 2, c.p.p. consente ricorso immediato per cassazione contro il decreto di sequestro emesso dal giudice.
6 - Anche il secondo motivo (n. 4.2) è infondato.
Infatti, il precetto di cui all'art. 324, comma 5, c.p.p., secondo cui il tribunale del riesame deve decidere entro dieci giorni dalla ricezione degli atti, e la relativa sanzione di cui agli artt. 324, comma 4, e 309, comma 10, c.p.p., secondo cui, ove la decisione del tribunale non intervenga nel termine prescritto, la misura cautelare perde efficacia, valgono solo per la trasmissione degli atti da parte dell'autorità procedente. Non valgono invece nel giudizio di rinvio conseguente all'annullamento di un provvedimento del tribunale del riesame da parte della corte di cassazione (Cass. Sez. Un. n. 5 dell' 17.4.1996, D'Avino). E non valgono neppure, ex eadem ratio, nel caso di trasmissione degli atti al giudice del riesame da parte della corte di cassazione, com'è avvenuto nella presente fattispecie a seguito del ricorso per saltum a suo tempo proposto dall'interessato.
7- Va anche disattesa la terza censura (n. 4.3), sia perché il provvedimento del g.i.p. indicava succintamente il presupposto del sequestro, laddove richiamava la sequestrabilità dei videogiochi illeciti (ex art. 110 t.u.l.p.s.), sia perché eventuali carenze motivazionali del primo giudice possono essere colmate dal tribunale del riesame in virtù del carattere pienamente devolutivo del giudizio di riesame (art. 309, comma 9, in relazione all'art. 324, comma 7, c.p.p.), che consente l'integrabilità e la complementarietà tra le motivazioni delle due decisioni (cfr. per tutte Cass. Sez. Un. 17.4.1996, Moni).
8- Manifestamente infondato è infine il quarto e ultimo motivo di ricorso.
Infatti i deposito in cancelleria del provvedimento giurisdizionale ha propriamente la funzione di portarlo a conoscenza delle parti processuali, sicché la mancata attestazione del deposito da parte del cancelliere ha il solo effetto di far decorrere il termine per impugnare da quella diversa data in cui il provvedimento è certamente venuto a conoscenza degli interessati. Nel caso di specie risulta che l'interessato ha presentato tempestivamente la propria impugnazione.
Quanto poi alla mancanza di una contestuale informazione di garanzia, essa non può - per giurisprudenza consolidata – inficiare la validità del provvedimento di sequestro. 4
-9 – Il ricorso va quindi respinto. Segue per legge ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente alle spese processuali. In relazione al contenuto del ricorso, non si ritiene di comminare anche la sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
la corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in data 24.10.2002.
Il presidente Il consigliere estensore (Giuseppe Savignano)
(Pierluigi Onorato) Напрісно Farming brent Il cancelliere
DEPOSITAT CANCELLERIA
2 9 GEN. 2003
IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA dott Florea Dodati 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
3 - Il tribunale, con ordinanza del 18.2.2002, accoglieva l'istanza di riesame limitatamente al sequestro dei locali (stanza), ma confermava la misura cautelare reale sia per gli apparecchi