Cass. pen., sez. III, sentenza 24/10/2002, n. 4047
CASS
Sentenza 24 ottobre 2002

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In applicazione del principio di irretrattabilità dei provvedimenti della Corte di Cassazione affermato dall'art. 627 cod. proc. pen., dopo un provvedimento di annullamento con rinvio, la competenza del giudice di rinvio non può essere messa in discussione. Tale principio opera anche per provvedimenti emessi dalla Suprema Corte nella forma della ordinanza e non della sentenza, ogni qual volta detto provvedimento statuisca su determinate questioni con carattere di definitività.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 24/10/2002, n. 4047
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4047
    Data del deposito : 24 ottobre 2002

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