Sentenza 16 dicembre 2008
Massime • 1
Spetta al giudice della cognizione sul merito, e non al Tribunale di sorveglianza, la decisione sull'impugnazione avverso le sentenze che applicano misure di sicurezza personali, se l'impugnazione riguarda anche altri "capi" penali ovvero altri "punti" della sentenza, oltre a quelli relativi alle misure di sicurezza. (Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto competente la Corte di appello a decidere sull'impugnazione che investiva il punto della sentenza assolutoria di primo grado concernente l'accertamento della condotta di istigazione addebitata all'imputato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/12/2008, n. 2457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2457 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 16/12/2008
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 3580
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONITO Francesco M. S. - Consigliere - N. 024146/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) PE MA, N. IL 21/02/1956;
avverso ORDINANZA del 03/06/2008 TRIB. SORVEGLIANZA di BARI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VECCHIO MASSIMO;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, Dott. BAGLIONE Tindari, Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso questa Corte suprema, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. RILEVA
1. - Con ordinanza, deliberata il 3 giugno 2008 e depositata in pari data, il Tribunale di sorveglianza di Bari, in funzione di giudice dell'appello dei provvedimenti concernenti le misure di sicurezza, ha respinto il gravame proposto il 2 agosto 2007 dall'imputata ON MA avverso la applicazione della libertà vigilata, disposta dal Tribunale di Foggia, colla sentenza 16 aprile 2007 di assoluzione della appellante, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, dalla istigazione all'omicidio del coniuge AT MI. Il giudice a quo ha motivato: è precluso il riesame dei fatti "ormai cristallizzati" alla stregua dell'accertamento operato nel giudizio penale;
il ruolo della ON nella istigazione risulta "primario";
costei, infatti, "appare l'anello di congiunzione di tutto l'episodio", quantunque mai "compaia direttamente negli incontri intercorsi tra gli altri imputati"; la natura, la gravita dei fatti, le modalità della azione, la lucidità e la pervicacia della imputata suffragano la prognosi della pericolosità. 2. - Ricorre per cassazione l'imputata, personalmente, mediante atto del 25 giugno 2008, col quale sviluppa due motivi.
2.1 - Con il primo la ricorrente denunzia "erronea applicazione" dell'art. 579 c.p.p., comma 2 e art. 680 c.p.p., comma 2 in relazione all'art. 568 c.p.p. e segg., artt. 593, 597 e 599 c.p.p. sostenendo che per effetto del gravame il Tribunale di sorveglianza era pienamente investito di tutte le questioni relative all'accertamento della condotta istigatrice addebitata a essa ricorrente e sempre negata.
La ricorrente argomenta: il contrario assunto del giudice a quo - con la esclusione della "possibilità di una impugnazione che riveda il merito del processo" in punto di accertamento del "fatto storico costituente quasi reato" - lede il principio di uguaglianza e confonde il piano dell'appello avverso misura di sicurezza con il riesame della pericolosità ai sensi dell'art. 208 c.p. e art. 69 Ordinamento Penitenziario.
2.2 - Con il secondo motivo la ricorrente denunzia, à sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), manifesta illogicità (extra testuale) della motivazione, prospettando che il vizio risulta dalle dichiarazioni - circa "la totale estraneità" di essa ON - rese il 3 aprile 2006 dalla persona istigata (FO NT), specificamente indicate nei motivi di appello e allegate in copia a corredo del ricorso.
3. - Il procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, con atto del 1 ottobre 2008, osserva, con correndo di citazione di pertinenti arresti di questa Corte: (1) nel procedimento di sicurezza la cognizione del Tribunale di sorveglianza è limitata alle sole disposizioni che riguardano le misure di sicurezza, restando esclusi "i capi penali della sentenza" appellata e tutti i punti relativi ai ridetti capi, relativamente ai quali "riprende vigore la regola generale che attribuisce la competenza al giudice della cognizione di merito"; (2) la attualità della pericolosità deve essere presa in considerazione nella successiva fase esecutiva.
4. - La Corte rileva - in limine ed ex officio ai sensi dell'art. 609 c.p.p., comma 2, v. Cass., Sez. 6, 21 novembre 1991, n. 480/1992,
Santinelli, massima n. 188950 - l'incompetenza funzionale del giudice a quo.
Il gravame proposto dalla imputata concerneva il punto, relativo al capo penale della sentenza assolutoria di prime cure, dell'accertamento della condotta di istigazione, siccome addebitata alla ON, e incideva sulla adozione della formula assolutoria, comportando (in caso di accoglimento della impugnazione) la assoluzione "per non aver commesso il fatto" (con conseguente e necessaria eliminazione di ogni misura di sicurezza). Non trova, pertanto, applicazione la deroga, stabilita dall'art. 579 c.p.p., comma 2, della "competenza funzionale" in favore del
Tribunale di sorveglianza "in materia di misure di sicurezza personali, riprendendo "vigore la regola generale che attribuisce la competenza al giudice della cognizione sul merito" (Cass., Sez. 1, 31 gennaio 2006, n. 6371, Brusco, massima n. 233443). Conseguono l'annullamento, senza rinvio, della ordinanza impugnata;
la conversione, ai sensi dell'art. 568 c.p.p., comma 5, della impugnazione, proposta dall'imputata il 2 agosto 2007, in appello (esperibile per effetto della declaratoria della illegittimità costituzionale dell'art. 593 c.p.p., siccome novellato dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 1, giusta sentenza Corte costituzionale 31
marzo 2008, n. 85) e la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bari per il giudizio.
P.Q.M.
Annulla, senza rinvio, l'ordinanza impugnata;
converte l'impugnazione proposta il 2 agosto 2007 da ON MA in appello e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bari per il giudizio di secondo grado.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2009