Sentenza 12 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/04/2002, n. 5320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5320 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2002 |
Testo completo
Aula 'B' i n REPUBBLICA ITALIANA 05 3 2 0³/ 0 2 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORT Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente R.G.N. 16472/99 Dott. Bruno D'ANGELO Rel. Consigliere Cron. 16150 - Dott. Donato FIGURELLI © Consigliere Rep. Consigliere Dott. Natale CAPITANIO - Ud.14/02/02 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dott. Attilio CELENTANO - Consigliere UFFICIO COPIE Richiesta copia studio ha pronunciato la seguente dal Sig. IL SOLE 24 ORE 1 SENTENZA per diritti € 12 APRI sul ricorso proposto da: il - IL LI OV VI, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE DELLE MILIZIE 1, presso lo studio dell'avvocato CANCELLERIA DOMENICO GAROFALO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2002 rappresentato e difeso dagli avvocati PAOLO MARCHINI, 704 DOMENICO PONTURO, FABIO FONZO, giusta delega in atti;
-1- - controricorrente avverso la sentenza n. 36/99 del Tribunale di CAMPOBASSO, depositata il 19/04/99 - R.G.N. 56/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/02/02 dal Consigliere Dott. Bruno D'ANGELO; udito l'Avvocato GHERA per delega GAROFALO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARCELLO MATERA, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione. -2- Svolgimento del giudizio Con ricorso al pretore di Campobasso, IO IN proponeva opposizione al decreto con il quale l'Inps gli aveva ingiunto il pagamento della somma di L. 32.775.965 per contributi non versati e per somme aggiuntive sulla base di una verifica sollecitata dallo stesso IO con richiesta di regolarizzazione spontanea della situazione contributiva ai fini del condono ex decreto legge n. 6 del 1993, con il versamento di L. 13.686.000, per cui poteva essere ammesso al condono senza il pagamento delle somme aggiuntive. Il pretore rigettava l'opposizione sul rilievo che l'opponente non aveva dimostrato di aver osservato le disposizioni salariali del contratto nazionale di categoria, per cui non aveva diritto al condono. Decidendo sull'appello proposto dallo IO, il tribunale di Campobasso, con sentenza del 15 aprile 1999, confermava la decisione di primo grado sul rilievo che lo lovine non aveva compilato i necessari modelli, né aveva pagato l'intero debito contributivo. Inoltre il tribunale considerava la richiesta dello IO, intesa a usufruire dell'ulteriore condono di cui al decreto legge n. 166 del 1996 come domanda nuova e, quindi, inammissibile. Avverso la sentenza IO IN ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi ed ha depositato memoria. L'Inps resiste con controricorso. Motivi della decisione M Con il primo motivo di annullamento il ricorrente deduce genericamente la violazione e falsa applicazione della normativa in materia di regolarizzazione spontanea della situazione contributiva e vizi della motivazione. Con il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 e dell'art. 2697 c.c., oltre che vizi della motivazione. Con il terzo motivo, infine, deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 4 del decreto legge n. 6 del 1993, convertito dalla legge n. 63 del 1993 e vizi della motivazione. Per quanto analiticamente esposti, in sintesi nei motivi il ricorrente rappresenta che il tribunale ha omesso di verificare l'esattezza del credito vantato dall'Inps allo scopo di ottenere il decreto ingiuntivo. Ruotando i tre motivi intorno a questo punto centrale, possono essere trattati unitariamente. Il ricorso può essere accolto. La chiave di volta della vicenda consiste, come si è visto, nell'entità del credito vantato dall'Inps. Orbene l'Inps a pagina 9 del controricorso ammette una inesattezza della sentenza del tribunale, dichiarando expressis verbis che essa ha scambiato l'intero credito Inps con quello vantato a titolo di meri contributi, ed esplicitamente chiede che in tal senso sia corretta la motivazione della sentenza. Osserva però la Corte che nella specie non si tratta di una correzione della motivazione della sentenza perché affetta da errori relativi all'iter argomentativo, ma sebbene di un erroneo accertamento del credito Inps e delle relative conseguenze in sede di richiesta e di concessione del decreto ingiuntivo, la cui esattezza e rispondenza al vero credito non è dato a questa Corte di verificare, considerati i limiti propri del giudizio di legittimità. Ne segue che un tale accertamento è compito del giudice di merito, al quale la causa va rinviata, previa cassazione della sentenza, in quanto la generica affermazione contenuta a pagina 6 della sentenza medesima, 2 secondo la quale lo IO non ha pagato l'intero debito contributivo, va verificata e precisata tenuto conto della affermazione dell'Inps di cui si è detto. Ne segue che il ricorso va accolto per quanto di ragione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Napoli, che provvederà anche alle spese del giudizio di cassazione. Roma, 14 febbraio 2002 Вильм Il Cons. est. Il Presidente H all Stille T S O P IL LI M Depositato in Cancellerie I A A oggi, 12 APR. 2002 D D E , E A T O R N O T E C T S S I E T I E L G IL LI R E I R ANCE A D L O L E D 3