CASS
Sentenza 3 maggio 2023
Sentenza 3 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/05/2023, n. 18470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18470 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RE SA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 17/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SABRINA PASSAFIUME che ha concluso chiedendo Penale Sent. Sez. 5 Num. 18470 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: PEZZULLO ROSA Data Udienza: 31/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 17.06.2022, la Corte di Appello di Palermo confermava la sentenza emessa in data 16.01.2019 del Tribunale di Palermo, con la quale ND OR, in concorso con soggetto ignoto, era stato ritenuto responsabile di furto aggravato ex artt. 110, 624 e 625, primo comma, n. 7 c.p. di vari utensili da lavoro del valore di euro 5098,00 circa, sottraendoli dai banchi espositivi del punto vendita "Leroy Merlin". 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con atto a firma dell'Avv. Giuseppe Farina, affidando le proprie censure ad un unico motivo, con il quale deduce, il vizio di violazione di legge e di motivazione, in relazione agli artt. 671 c.p.p., 81 comma 2 c.p. per falsa applicazione di norme processuali e della legge penale, per mancanza, mera apparenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in merito alla sussistenza di un medesimo disegno criminoso fra il fatto di reato in contestazione e altri già oggetto di giudicato;
invero, la Corte territoriale ha rigettato in maniera superficiale la richiesta di continuazione tra il reato per cui vi è processo e altro fatto già giudicato con sentenza del Tribunale di Patti n. 983/15 del 22.10.2015, riformata dalla Corte di Appello e divenuta definitiva il 24.04.2016; infatti, tra le fattispecie criminose giudicate e quella oggetto del presente processo sussiste connessione sotto il profilo della esistenza di un medesimo ed originario disegno criminoso in ragione della contemporaneità ideativa delle diverse condotte criminose ben evincibile sulla base dei seguenti indici sintomatici: condotte commesse in un ristretto arco temporale, di pochi mesi, la prima in data 30.05.2015 e la seconda in data 24.08.2015; le azioni predatorie dell'imputato, miranti a ledere il bene giuridico del patrimonio sono state tutte commesse con le medesime modalità operative atteso che in entrambe le ipotesi il ND si è avvalso di uno o più correi per la perpetrazione dei vari furti;
a ciò va aggiunto come identico fosse il piano ideato per giungere alla sottrazione dei vari beni, che dapprima venivano asportati dal luogo in cui erano ubicati e poi trasportati ed accatastati all'esterno della proprietà per poi essere in un secondo momento prelevati;
i beni oggetto di sottrazione erano attrezzi da lavoro di facile commerciabilità, sicchè risulta evidente la sussistenza di un medesimo disegno criminoso sotteso alla commissione dei due reati commento. 3. Il procuratore generale in sede, in persona del sostituto procuratore Sabrina Passafiume, ai fini della decisione del ricorso, ha fatto pervenire le sue richieste scritte, ai sensi del comma 8 dell'art. 23 del d.l. n. 137/2020, conv. con modificazioni dalla L. 176/2020, e dell'ad 16 del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. 4. La difesa dell'imputato ha depositato conclusioni scritte con le quali ha evidenziato che, a seguito della recente introduzione della cd. riforma Cartabia, il reato in contestazione è divenuto procedibile a querela e che nel procedimento in esame la querela non è stata proposta e in ogni caso proviene da soggetto non legittimato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1 Il ricorso è inammissibile, siccome manifestamente infondato. 1. Preliminarmente occorre dare atto del fatto che in data 30.12.2022 è entrato in vigore il d.lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022 (cd. riforma Cartabia)- come da slittamento operato con l'art. 6 del d.l. n.162 del 31 ottobre 2022, mediante l'introduzione nelle disposizioni della riforma dell'art. 99-bis - e per quanto rileva in questa sede è entrato in vigore, l'art. 2, lett. i), con il quale è stato ridisegnato il regime di procedibilità del reato di furto, con la modifica del terzo comma dell'art. 624 cod. pen., che, all'esito della novella, così recita: "Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze, di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis)". Il nuovo regime di procedibilità a querela trova applicazione a partire appunto dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 150, ma anche retroattivamente, con i temperamenti dettati dall'art. 85, comma 1, in tema di disposizioni transitorie in materia di modifica del regime di procedibilità, secondo cui- "per i reati perseguibili a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato". Tale norma, dettata all'evidenza per la peculiare natura mista della querela -processuale e sostanziale, costituente, nel contempo, condizione di procedibilità e di punibilità (Sez. 5, n. 44390 del 08/06/2015, Rv. 265999), rappresenta il punto di equilibrio tra la necessaria retroattività della legge penale più favorevole all'agente (art. 2, comma 4, cod. pen.), con conseguente obbligo di immediata declaratoria di non doversi procedere estinzione del reato e la necessità di scongiurare un risultato normativo nocivo per le ragioni della persona offesa dal reato per fatto "incolpevole" dell'ampliamento del "catalogo" di reati perseguibili a querela. 1.1. Nella fattispecie in esame, il ricorrente ha dedotto, con le conclusioni scritte, la mancata proposizione della querela ad opera della p.o., ma tale circostanza non rileva, poiché, per quanto si dirà, il ricorso è inammissibile. 2. Il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento della continuazione tra il furto aggravato ex art. 625 n. 7 commesso (in concorso con altro soggetto) oggetto di giudizio commesso in Palermo il 30.5.2015 e il tentato furto commesso all'interno di un casolare il 24.8.2015 (di cui alla sentenza del Tribunale di Patti n. 983/15 del 22.10.2015, riformata dalla Corte di Appello e divenuta definitiva il 24.04.2016 oggetto di sentenza di condanna definitiva della Corte d'appello di Messina). La Corte territoriale ha giustificato il rigetto della richiesta continuazione in considerazione del rilievo che l'omogeneità dei fatti di cui alla sentenza passata in giudicato (aventi ad oggetto un tentato furto commesso ai danni di un cascare di proprietà privata) e il fatto oggetto del presente giudizio rispondono più che ad omogeneità di disegno criminoso a un sistema di vita, basato sulla commissione di delitti estemporaneamente realizzati. Infatti, nella fattispecie non 2 emergono significativi elementi probatori sulla base dei quali ricostruire una previsione originaria unitaria riconducibile ad ideazione complessiva iniziale, rispondente ad unicità del disegno criminoso, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti, ovvero all'identità dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario, quanto di un'abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti. 2.1. In proposito, la Corte territoriale con tale valutazione ha dato conto della palese infondatezza delle deduzioni sviluppate anche in questa sede dal ricorrente, facendo corretta applicazione dei principi affermati delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui il riconoscimento della continuazione, in sede di cognizione, come in sede di esecuzione, necessita di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Rv. 270074). Tutti elementi questi non ravvisabili nella fattispecie. 3. L'inammissibilità del ricorso, come accennato in premessa, comporta l'irrilevanza della questione circa la mancata presentazione della querela, alla luce dei principi espressi dalle Sez. U. n. 40150 del 21/06/2018, Salatino Rv. 273551,che sebbene coniati con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36 e agli effetti sui giudizi pendenti in sede di legittimità, hanno valenza generale, tenuto conto del percorso argomentativo sotteso agli stessi. Vale la pena riportare i punti salienti della sentenza suddetta, per quello che rileva in questa sede. 3.1. All'uopo la sentenza Salatino- nel premettere che la proposizione di un atto di impugnazione non consentito dà luogo alla formazione di un giudicato che attende di essere formalizzato con le modalità previste dall'articolo 648 cod. proc. pen. e, per distinguersi da questo, viene definito "sostanziale", ma che, ciò nondimeno, produce l'effetto di rendere giuridicamente indifferenti fatti processuali come l'integrazione di cause di non punibilità precedentemente non rilevate perché non dedotte oppure integrate successivamente al giudicato stesso- ha evidenziato come, il disposto dell'art. 129 cod. proc. pen., nel rendere doveroso per il giudice rilevare in ogni stato e grado del processo una eventuale causa di non punibilità, pure coordinato con l'art. 609, comma 2, cod. proc. pen. sui poteri di ufficio della Corte di cassazione, non pone una regola in contrasto con quanto affermato, bensì un precetto che in tanto si rende operativo, in quanto abbia avuto esito positivo il previo scrutinio sulla ammissibilità dell'impugnazione: uno scrutinio che deve coniugarsi col principio dispositivo delle impugnazioni. Cioè quello che consente l'introduzione del giudizio di impugnazione 3 esclusivamente nei limiti concretamente individuati dalle parti e nel necessario rispetto delle regole poste dal codice. Tanto più, il ricorso inammissibile preclude di procedere all'iter complesso previsto dal legislatore del 2018 per la eventuale realizzazione delle condizioni di procedibilità del reato, a querela di parte. Già la sentenza Ricci, ponendosi nel solco di Sez. U, n. 12283 del 25/01/2005, De Rosa, Rv. 230529, ha ribadito che l'art. 129 cod. proc. pen. non riveste una valenza prioritaria rispetto alla disciplina della inammissibilità, attribuendo al giudice dell'impugnazione un autonomo spazio decisorio svincolato dalle forme e dalle regole che presidiano i diversi segmenti processuali, ma enuncia una regola di giudizio che deve essere adattata alla struttura del processo e che presuppone la proposizione di una valida impugnazione (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818). E', in definitiva, da escludersi che, in presenza di ricorso inammissibile - e senza che si apprezzi alcuna novità normativa o sistematica atta a riaprire il dibattito sulla eventuale distinguibilità fra cause di ontologica invalidità del ricorso e cause che richiedano un meno evidente apprezzamento da parte del giudice (come nel caso di manifesta infondatezza dei motivi) - possa affermarsi che, alle condizioni suddette, il procedimento sia "pendente". E tale affermazione non è neppure in contrasto con i diritti fondamentali sul giusto processo garantiti dalla CEDU, se si considera che, come sottolineato anche dalla sentenza Ricci, è la parte interessata ad essere onerata di attivare correttamente il rapporto processuale di impugnazione con la conseguenza che il mancato rispetto delle regole processuali paralizza i poteri cognitivi del giudice e non vengono perciò in considerazione l'equità o la razionalità del processo. Inoltre, è anche da escludere che la sopravvenienza della procedibilità a querela e, ancor prima, la procedura finalizzata all'eventuale accertamento della improcedibilità per mancanza di querela a seguito dell'esito negativo della informativa data alla persona offesa, possano essere ritenute idonee ad operare come una ipotesi di aboliti° criminis, capace di prevalere sulla inammissibilità del ricorso. La sopravvenuta eventualità della improcedibilità, dovuta all'abbandono del regime di perseguimento di ufficio del reato, non opera infatti come la richiamata ipotesi abrogativa la quale è destinata ad essere rilevata anche in sede esecutiva mediante la revoca della sentenza ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen. e per tale ragione - essenzialmente di economia processuale - è stata ritenuta dalla giurisprudenza apprezzabile anche in fase di cognizione ed in presenza di ricorso inammissibile. È, invero, da escludere che il giudice dell'esecuzione possa revocare la condanna rilevando la mancata integrazione del presupposto di procedibilità. Ed anche nel giudizio di legittimità, la mancanza di tale condizione viene comunemente trattata come una questione di fatto, soggetta alle regole della autosufficienza del ricorso (Sez. 6, n. 44774 del 08/10/2015, Raggi, Rv. 265343) ed ai limiti dei poteri di accertamento della Cassazione (Sez. 3, n. 39188 del 14/10/2010, S., Rv. 248568), sicché non può dirsi che la declaratoria di inammissibilità del ricorso sia destinata ad essere messa in crisi da una ipotetica, incondizionata necessità di verifica dello stato della condizione di procedibilità come richiesta dalla normativa subentrata. 4 4. Alla luce di siffatti chiari principi, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 31.1.2023
udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SABRINA PASSAFIUME che ha concluso chiedendo Penale Sent. Sez. 5 Num. 18470 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: PEZZULLO ROSA Data Udienza: 31/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 17.06.2022, la Corte di Appello di Palermo confermava la sentenza emessa in data 16.01.2019 del Tribunale di Palermo, con la quale ND OR, in concorso con soggetto ignoto, era stato ritenuto responsabile di furto aggravato ex artt. 110, 624 e 625, primo comma, n. 7 c.p. di vari utensili da lavoro del valore di euro 5098,00 circa, sottraendoli dai banchi espositivi del punto vendita "Leroy Merlin". 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con atto a firma dell'Avv. Giuseppe Farina, affidando le proprie censure ad un unico motivo, con il quale deduce, il vizio di violazione di legge e di motivazione, in relazione agli artt. 671 c.p.p., 81 comma 2 c.p. per falsa applicazione di norme processuali e della legge penale, per mancanza, mera apparenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in merito alla sussistenza di un medesimo disegno criminoso fra il fatto di reato in contestazione e altri già oggetto di giudicato;
invero, la Corte territoriale ha rigettato in maniera superficiale la richiesta di continuazione tra il reato per cui vi è processo e altro fatto già giudicato con sentenza del Tribunale di Patti n. 983/15 del 22.10.2015, riformata dalla Corte di Appello e divenuta definitiva il 24.04.2016; infatti, tra le fattispecie criminose giudicate e quella oggetto del presente processo sussiste connessione sotto il profilo della esistenza di un medesimo ed originario disegno criminoso in ragione della contemporaneità ideativa delle diverse condotte criminose ben evincibile sulla base dei seguenti indici sintomatici: condotte commesse in un ristretto arco temporale, di pochi mesi, la prima in data 30.05.2015 e la seconda in data 24.08.2015; le azioni predatorie dell'imputato, miranti a ledere il bene giuridico del patrimonio sono state tutte commesse con le medesime modalità operative atteso che in entrambe le ipotesi il ND si è avvalso di uno o più correi per la perpetrazione dei vari furti;
a ciò va aggiunto come identico fosse il piano ideato per giungere alla sottrazione dei vari beni, che dapprima venivano asportati dal luogo in cui erano ubicati e poi trasportati ed accatastati all'esterno della proprietà per poi essere in un secondo momento prelevati;
i beni oggetto di sottrazione erano attrezzi da lavoro di facile commerciabilità, sicchè risulta evidente la sussistenza di un medesimo disegno criminoso sotteso alla commissione dei due reati commento. 3. Il procuratore generale in sede, in persona del sostituto procuratore Sabrina Passafiume, ai fini della decisione del ricorso, ha fatto pervenire le sue richieste scritte, ai sensi del comma 8 dell'art. 23 del d.l. n. 137/2020, conv. con modificazioni dalla L. 176/2020, e dell'ad 16 del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. 4. La difesa dell'imputato ha depositato conclusioni scritte con le quali ha evidenziato che, a seguito della recente introduzione della cd. riforma Cartabia, il reato in contestazione è divenuto procedibile a querela e che nel procedimento in esame la querela non è stata proposta e in ogni caso proviene da soggetto non legittimato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1 Il ricorso è inammissibile, siccome manifestamente infondato. 1. Preliminarmente occorre dare atto del fatto che in data 30.12.2022 è entrato in vigore il d.lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022 (cd. riforma Cartabia)- come da slittamento operato con l'art. 6 del d.l. n.162 del 31 ottobre 2022, mediante l'introduzione nelle disposizioni della riforma dell'art. 99-bis - e per quanto rileva in questa sede è entrato in vigore, l'art. 2, lett. i), con il quale è stato ridisegnato il regime di procedibilità del reato di furto, con la modifica del terzo comma dell'art. 624 cod. pen., che, all'esito della novella, così recita: "Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze, di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis)". Il nuovo regime di procedibilità a querela trova applicazione a partire appunto dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 150, ma anche retroattivamente, con i temperamenti dettati dall'art. 85, comma 1, in tema di disposizioni transitorie in materia di modifica del regime di procedibilità, secondo cui- "per i reati perseguibili a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato". Tale norma, dettata all'evidenza per la peculiare natura mista della querela -processuale e sostanziale, costituente, nel contempo, condizione di procedibilità e di punibilità (Sez. 5, n. 44390 del 08/06/2015, Rv. 265999), rappresenta il punto di equilibrio tra la necessaria retroattività della legge penale più favorevole all'agente (art. 2, comma 4, cod. pen.), con conseguente obbligo di immediata declaratoria di non doversi procedere estinzione del reato e la necessità di scongiurare un risultato normativo nocivo per le ragioni della persona offesa dal reato per fatto "incolpevole" dell'ampliamento del "catalogo" di reati perseguibili a querela. 1.1. Nella fattispecie in esame, il ricorrente ha dedotto, con le conclusioni scritte, la mancata proposizione della querela ad opera della p.o., ma tale circostanza non rileva, poiché, per quanto si dirà, il ricorso è inammissibile. 2. Il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento della continuazione tra il furto aggravato ex art. 625 n. 7 commesso (in concorso con altro soggetto) oggetto di giudizio commesso in Palermo il 30.5.2015 e il tentato furto commesso all'interno di un casolare il 24.8.2015 (di cui alla sentenza del Tribunale di Patti n. 983/15 del 22.10.2015, riformata dalla Corte di Appello e divenuta definitiva il 24.04.2016 oggetto di sentenza di condanna definitiva della Corte d'appello di Messina). La Corte territoriale ha giustificato il rigetto della richiesta continuazione in considerazione del rilievo che l'omogeneità dei fatti di cui alla sentenza passata in giudicato (aventi ad oggetto un tentato furto commesso ai danni di un cascare di proprietà privata) e il fatto oggetto del presente giudizio rispondono più che ad omogeneità di disegno criminoso a un sistema di vita, basato sulla commissione di delitti estemporaneamente realizzati. Infatti, nella fattispecie non 2 emergono significativi elementi probatori sulla base dei quali ricostruire una previsione originaria unitaria riconducibile ad ideazione complessiva iniziale, rispondente ad unicità del disegno criminoso, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti, ovvero all'identità dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario, quanto di un'abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti. 2.1. In proposito, la Corte territoriale con tale valutazione ha dato conto della palese infondatezza delle deduzioni sviluppate anche in questa sede dal ricorrente, facendo corretta applicazione dei principi affermati delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui il riconoscimento della continuazione, in sede di cognizione, come in sede di esecuzione, necessita di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Rv. 270074). Tutti elementi questi non ravvisabili nella fattispecie. 3. L'inammissibilità del ricorso, come accennato in premessa, comporta l'irrilevanza della questione circa la mancata presentazione della querela, alla luce dei principi espressi dalle Sez. U. n. 40150 del 21/06/2018, Salatino Rv. 273551,che sebbene coniati con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36 e agli effetti sui giudizi pendenti in sede di legittimità, hanno valenza generale, tenuto conto del percorso argomentativo sotteso agli stessi. Vale la pena riportare i punti salienti della sentenza suddetta, per quello che rileva in questa sede. 3.1. All'uopo la sentenza Salatino- nel premettere che la proposizione di un atto di impugnazione non consentito dà luogo alla formazione di un giudicato che attende di essere formalizzato con le modalità previste dall'articolo 648 cod. proc. pen. e, per distinguersi da questo, viene definito "sostanziale", ma che, ciò nondimeno, produce l'effetto di rendere giuridicamente indifferenti fatti processuali come l'integrazione di cause di non punibilità precedentemente non rilevate perché non dedotte oppure integrate successivamente al giudicato stesso- ha evidenziato come, il disposto dell'art. 129 cod. proc. pen., nel rendere doveroso per il giudice rilevare in ogni stato e grado del processo una eventuale causa di non punibilità, pure coordinato con l'art. 609, comma 2, cod. proc. pen. sui poteri di ufficio della Corte di cassazione, non pone una regola in contrasto con quanto affermato, bensì un precetto che in tanto si rende operativo, in quanto abbia avuto esito positivo il previo scrutinio sulla ammissibilità dell'impugnazione: uno scrutinio che deve coniugarsi col principio dispositivo delle impugnazioni. Cioè quello che consente l'introduzione del giudizio di impugnazione 3 esclusivamente nei limiti concretamente individuati dalle parti e nel necessario rispetto delle regole poste dal codice. Tanto più, il ricorso inammissibile preclude di procedere all'iter complesso previsto dal legislatore del 2018 per la eventuale realizzazione delle condizioni di procedibilità del reato, a querela di parte. Già la sentenza Ricci, ponendosi nel solco di Sez. U, n. 12283 del 25/01/2005, De Rosa, Rv. 230529, ha ribadito che l'art. 129 cod. proc. pen. non riveste una valenza prioritaria rispetto alla disciplina della inammissibilità, attribuendo al giudice dell'impugnazione un autonomo spazio decisorio svincolato dalle forme e dalle regole che presidiano i diversi segmenti processuali, ma enuncia una regola di giudizio che deve essere adattata alla struttura del processo e che presuppone la proposizione di una valida impugnazione (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818). E', in definitiva, da escludersi che, in presenza di ricorso inammissibile - e senza che si apprezzi alcuna novità normativa o sistematica atta a riaprire il dibattito sulla eventuale distinguibilità fra cause di ontologica invalidità del ricorso e cause che richiedano un meno evidente apprezzamento da parte del giudice (come nel caso di manifesta infondatezza dei motivi) - possa affermarsi che, alle condizioni suddette, il procedimento sia "pendente". E tale affermazione non è neppure in contrasto con i diritti fondamentali sul giusto processo garantiti dalla CEDU, se si considera che, come sottolineato anche dalla sentenza Ricci, è la parte interessata ad essere onerata di attivare correttamente il rapporto processuale di impugnazione con la conseguenza che il mancato rispetto delle regole processuali paralizza i poteri cognitivi del giudice e non vengono perciò in considerazione l'equità o la razionalità del processo. Inoltre, è anche da escludere che la sopravvenienza della procedibilità a querela e, ancor prima, la procedura finalizzata all'eventuale accertamento della improcedibilità per mancanza di querela a seguito dell'esito negativo della informativa data alla persona offesa, possano essere ritenute idonee ad operare come una ipotesi di aboliti° criminis, capace di prevalere sulla inammissibilità del ricorso. La sopravvenuta eventualità della improcedibilità, dovuta all'abbandono del regime di perseguimento di ufficio del reato, non opera infatti come la richiamata ipotesi abrogativa la quale è destinata ad essere rilevata anche in sede esecutiva mediante la revoca della sentenza ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen. e per tale ragione - essenzialmente di economia processuale - è stata ritenuta dalla giurisprudenza apprezzabile anche in fase di cognizione ed in presenza di ricorso inammissibile. È, invero, da escludere che il giudice dell'esecuzione possa revocare la condanna rilevando la mancata integrazione del presupposto di procedibilità. Ed anche nel giudizio di legittimità, la mancanza di tale condizione viene comunemente trattata come una questione di fatto, soggetta alle regole della autosufficienza del ricorso (Sez. 6, n. 44774 del 08/10/2015, Raggi, Rv. 265343) ed ai limiti dei poteri di accertamento della Cassazione (Sez. 3, n. 39188 del 14/10/2010, S., Rv. 248568), sicché non può dirsi che la declaratoria di inammissibilità del ricorso sia destinata ad essere messa in crisi da una ipotetica, incondizionata necessità di verifica dello stato della condizione di procedibilità come richiesta dalla normativa subentrata. 4 4. Alla luce di siffatti chiari principi, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 31.1.2023