Sentenza 22 aprile 1999
Massime • 2
Ai fini della responsabilità per danni cagionati dalla circolazione di veicoli, l'obbligo imposto ai conducenti di attuare misure di precauzione deve ritenersi correlato alla prevedibilità dell'evento da parte di una persona di media avvedutezza, senza potersi estendere anche alla considerazione ed attuazione di condotte di terzi del tutto irrazionali, e al di fuori di ogni logica prevedibilità (nella specie, l'improvvisa, e non segnalata in modo idoneo, presenza sulla sede stradale di animale selvatico).
La Pubblica Amministrazione incontra, nell'esercizio del suo potere discrezionale anche nella vigilanza e controllo dei beni demaniali, limiti derivanti dalle norme di legge e di regolamento, nonché dalle norme tecniche, e da quelle di comune prudenza e diligenza, ed, in particolare, dalla norma primaria e fondamentale del "neminem laedere", in applicazione della quale essa è tenuta a far sì che il bene demaniale non presenti per l'utente una situazione di pericolo occulto, cioè non visibile e non prevedibile. (Nella fattispecie, la S.C., in applicazione di tale principio, ha confermato la decisione del giudice di merito, che aveva condannato una amministrazione provinciale, per non avere apprestato specifici segnali idonei a richiamare l'attenzione degli utenti della strada, al risarcimento dei danni cagionati ad un soggetto che, a bordo della propria autovettura, era stato, del tutto incolpevolmente, investito da un daino, il quale aveva attraversato all'improvviso l'arteria provinciale nella zona di un Centro Sperimentale di Protezione Selvatica, gestito dalla suddetta amministrazione).
Commentari • 4
- 1. Danni da insidia: quando il concorso di colpa esclude responsabilità della p.a.Accesso limitatoValentino Aventaggiato · https://www.altalex.com/ · 9 gennaio 2012
- 2. Pericoli occulti e patrimoni destinati ad uno specifico affareAccesso limitatoEdoardo Adducci · https://www.altalex.com/ · 18 agosto 2008
- 3. Manutenzione delle strade e responsabilità della p.a. ex art. 2051 c.c.Accesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 8 novembre 2006
- 4. Insidia stradale: configurabile la responsabilità aggravata della p.a.Accesso limitatoGiuseppe Buffone · https://www.altalex.com/ · 26 maggio 2006
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 22/04/1999, n. 3991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3991 |
| Data del deposito : | 22 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Giovanni Elio LONGO - Presidente -
Dott. Gaetano FIDUCCIA - Rel. Consigliere -
Dott. Giovanni Silvio COCO - Consigliere -
Dott. Bruno DURANTE - Consigliere -
Dott. Mario FINOCCHIARO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE SIENA, con sede in Siena, elettivamente domiciliata in ROMA VIA NOVARA 51, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE TARANTO, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato ANTONIO COTTINI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CC AN, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE FLAMINIO 60, presso lo studio dell'avvocato RUGGERO LONGO, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato PAOLETTI ARNALDO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 39/97 del Tribunale di MONTEPULCIANO, emessa il 31/01/97 e depositata 12/02/97 (R.G. 957/94);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/12/98 dal Consigliere Dott. Gaetano FIDUCCIA;
udito l'Avvocato Arnaldo PAOLETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, notificato in data 9.9.1989, AN ST CO conveniva in giudizio, davanti al Pretore di Montepulciano, l'Amministrazione Provinciale di Siena per sentirla dichiarare responsabile -con la conseguente condanna al risarcimento- dei danni, per L. 1.300.000, subiti a seguito dello scontro della sua autovettura con un daino che alle ore 18,45 del 18 dicembre 1985, nell'oscurità incombente, aveva improvvisamente attraversato la strada provinciale Val D'Orcia nella zona del Centro Sperimentale di Protezione Selvaggina, gestito dalla suddetta Amministrazione. La convenuta contestava la fondatezza della domanda risarcitoria del CO, sostenendo che nella fattispecie era inapplicabile la normativa dettata dall'art. 2052 cod.civ., e di conseguenza la sussistenza di un suo obbligo di custodia e sorveglianza, nonché negando che il daino fosse compreso tra le specie ospitate dal Centro Protezione.
Il Pretore con sentenza del 1/2 Agosto 1994 accoglieva la domanda del CO condannando l'Amministrazione Provinciale di Siena al risarcimento del danno per L.
1.600.000 con gli interessi. Avverso questa sentenza la soccombente Amministrazione proponeva appello, che veniva respinto dal Tribunale di Montepulciano con sentenza depositata il 12 febbraio 1997. Il Tribunale, premesso che il danno cagionato dalla fauna selvatica -che ai sensi della legge 17.12.1977 n. 968 appartiene ai beni patrimoniali indisponibili dello Stato- era risarcibile non ai sensi dell'art. 2052 cod.civ. bensì a norma dell'art. 2043 cod.civ. anche con riguardo all'onere della prova, considerava in proposito che era inconsistente la doglianza relativa alla carenza di prova, rilevando che l'amministrazione non aveva mai contestato la ricostruzione dell'incidente fatta dal CO, che si era sempre ritenuto assolutamente incolpevole.
Indi, il Giudice di appello riteneva inconsistente l'assunto che il Centro Sperimentale era destinato solo alla produzione di selvaggina di piccole dimensioni, atteso che dalla prodotta delibera della Giunta Provinciale del 28.8.1986 (costitutiva del Centro) si dava atto che la struttura era realizzata su terreni già adibiti a zona di ripopolamento e cattura, deducendone che era largamente prevedibile la presenza di animali più grandi, come i daini. Ne concludeva che un minimo di diligenza si imponeva al gestore del Centro che avrebbe dovuto, se non recintare la non praticabile zona, quanto meno provvedere a segnalare adeguatamente con specifici segnali -di poi apposti-, il pericolo di attraversamento della strada da parte di simili animali -non essendo idonee le tabelle di divieto di caccia- in modo da avvertire gli automobilisti altrimenti ignari dei rischi ed assolutamente impreparati ad eventi del genere, stante la loro imprevedibilità.
Contro questa sentenza l'Amministrazione Provinciale di Siena ha proposto ricorso per la sua cassazione con tre motivi di censura, illustrati anche con memoria.
Resiste con controricorso il CO.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente Amministrazione lamenta "Violazione e falsa applicazione di norme di diritto. Insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 c.p.c.)" deducendo che, dopo l'esatta applicazione dell'art. 2043 cod.civ., v'era carenza nella sentenza impugnata quanto alla sua individuazione quale responsabile del danno, atteso che era ammesso che la fauna selvatica appartiene allo Stato e che per contro il Centro Sperimentale era destinato solo ad animali di piccola taglia.
Ancora con il secondo motivo del ricorso ci si duole per "insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, anche per travisamento di fatto (art. 360 n. 5 c.p.c.)", assumendo che il giudice di appello sembra attribuire la responsabilità ad essa ricorrente quale ente proprietario della strada, e per contro rilevando che nell'atto introduttivo la responsabilità le era stata addossata quale gestore del Centro e proprietario dell'animale e tale responsabilità ex art. 2052 cod.civ. era stata esclusa;
che, peraltro, l'onere della apposizione dei segnali era dell'ente proprietario della strada, che in quanto tale non era stato chiamato in giudizio, e che solo occasionalmente coincideva con l'ente gestore del Centro;
che, comunque, la prevedibilità della presenza degli animali di maggiori dimensioni era frutto della forzatura del testo della delibera costitutiva del Centro;
che, infine, non era stata provata la conoscenza da parte dell'Amministrazione della presenza di animali di maggiore taglia, onde era ultroneo il richiamo all'apposizione successiva dei segnali, che invece dimostrava l'attenta vigilanza dell'ente e che d'altro canto era nell'ampia discrezionalità, senza che la mancanza potesse addossarsi a colpa.
Infine, con il terzo motivo la ricorrente lamenta "Violazione e falsa applicazione di norme di diritto. Omessa od insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.)" con riguardo alla carente dimostrazione da parte dell'attore dei fatti dell'evento del sinistro ed alla ritenuta sua irrilevanza in ragione della mancata sua contestazione della ricostruzione dell'avvenimento operata dall'attore, sostenendo che al riguardo non era necessaria una sua riserva ma che al CO incombeva l'onere di dimostrare il fatto ed il danno, oltre che di avere fatto tutto il possibile per evitarlo (a norma del 1^ comma dell'art. 2054 cod.civ.).
Gli esposti motivi -che vanno esaminati congiuntamente per la loro sostanziale connessione- non possono trovare accoglimento. Infatti, il Tribunale di Montepulciano, nell'attribuire la responsabilità -con la conseguente condanna risarcitoria- all'Amministrazione Provinciale di Siena per il fatto dannoso lamentato dal CO, ha preso l'avvio dall'incontestata applicabilità del parametro normativo fornito dall'art. 2043 cod.civ. -in tal senso ispirandosi all'indirizzo di questa Corte con la sentenza n. 2192 del 15.3.1996- per riscontrarne con esattezza l'osservanza con riguardo all'assolvimento dell'onere della prova ed altresì per asseverare il corrispettivo dovere di diligenza che si imponeva all'Amministrazione con la correlata sua consapevole violazione, senza peraltro fare mancare la sua chiara imputazione all'attività e così alla veste di gestore del Centro di produzione selvaggina e, quindi, la diretta inerenza al fatto dannoso "ex adverso" addotto.
A tale riguardo -difatti- il giudice del merito ha preso fondatamente lo spunto dall'atto costitutivo del suddetto Centro, assunto dalla prodotta delibera della Giunta Provinciale (del 28.8.1986), e dalla corretta valutazione dei terreni che venivano ad esserne oggetto, cioè dalla testuale considerazione che detti terreni da molti anni erano di già adibiti a zona di ripopolamento e cattura e così dalla ben plausibile inerenza anche di altri soggetti di fauna selvatica, senza che tale operazione ermeneutica possa essere smentita dalla mera denuncia di una sua generica "forzatura" in mancanza della denuncia di precise violazioni delle norme dettate dagli art. 1362 e segg. Cod. civ. ed in presenza -per
contro
- di una logicamente correlata deduzione di debita consapevolezza dell'ente, quale gestore, dell'originaria e non autonoma presenza di ulteriore selvaggina su quei territori.
Orbene, va osservato che a tale precisa e ben argomentata imputazione, che il giudice del merito ha articolato, ha fatto esattamente seguito una significante configurazione del correlato dovere di diligenza che si imponeva all'Amministrazione Provinciale, quale gestore del Centro, almeno in quel suo aspetto residuale, ma essenziale dell'approntamento di specifici segnali della presenza - anche sulla strada per l'attraversamento di animali quali i daini -di prevedibile originario radicamento in quei territori- per la pregnante considerazione dell'imprevedibilità dei rischi che ne derivavano e della debita finalità di richiamare l'attenzione degli utenti dell'arteria stradale interessata da quei terreni, altrimenti del tutto ignari ed impreparati ad ovviarvi.
Considerazione -questa del giudice del merito- che merita piena approvazione, dovendosi tenere presente che la P.A. incontra nel suo potere discrezionale, anche nella vigilanza e controllo in genere di beni demaniali, i limiti derivanti sia da norme di leggi, regolamenti e norme tecniche, sia da norme di comune prudenza e diligenza ed in particolare dalla norma primaria e fondamentale del "neminem laedere" (art. 2043 cod.civ.), in applicazione della quale essa è tenuta a far si che l'opera pubblica, come il bene demaniale, non presenti per l'utente una situazione di pericolo occulto, cioè non visibile e non prevedibile (v. da ultimo: Cass. 12.11.1997 n. 11162). Nè, al riguardo, appare sostenibile quella pretesa estraneità della convenuta Amministrazione ad un siffatto dovere di segnalazione in quanto incombente sul titolare dell'arteria provinciale, teatro dell'evento dannoso, poiché -indipendentemente dalla pur debita rilevazione dell'unicità soggettiva dell'amministrazione pur nelle sue svariate attività interessate dal fatto "de quo" - resta comunque assorbente che quella debita segnalazione non doveva mancare -come indicato dal giudice del merito- e se ne imponeva l'attuazione -come in seguito avvenuta, si è pure sottolineato nella sentenza impugnata - per l'Amministrazione quale gestore del Centro per i prevedibili pericoli insorgenti nel territorio soggetto al suo controllo e vigilanza, proprio in correlazione a questi suoi poteri e per quell'incidente limite del "neminem laedere" che comunque deve informarli.
Infine, in proposito va rilevato che l'accertamento, da parte del giudice del merito, dell'inosservanza di tale dovere come si presenta infondatamente smentito, così è rimasto asseverato quanto al conseguente riconoscimento della esclusiva responsabilità della ricorrente Amministrazione dalla positiva valutazione delle modalità dell'accadimento dannoso per il CO, siccome da questi delineate (impatto della sua autovettura con il daino comparso improvvisamente sulla strada nell'incombente oscurità di quella tarda serata, ore 18, 45, del 18 dicembre 1985), non potendosi non prendere atto con il giudice del merito della loro mancata contestazione da parte della convenuta Amministrazione e del correlativo suo corretto apprezzamento di una condotta del tutto incolpevole del CO, atteso che deve tenersi presente che l'obbligo imposto ai conducenti dalle norme sulla circolazione stradale di attuare misure di precauzione e di salvaguardia deve ritenersi correlato alla prevedibilità di una persona di normale avvedutezza, senza potersi estendere anche alla considerazione ed attuazione non solo di condotte del tutto irrazionali ma anche al di fuori di ogni logica prevedibilità (cfr. Cass.
9.3.1983 n. 1778), come nel caso -che ne occupa- dell'insorgenza dell'ostacolo per l'improvvisa e non altrimenti avvertibile, perché non segnalata idoneamente, presenza sulla sede stradale dell'animale selvatico.
In conclusione, la Corte ritiene che il ricorso proposto dall'Amministrazione Provinciale di Siena debba essere rigettato, senza che ne segua la condanna alle spese processuali della ricorrente, essendovi giusti motivi per la loro totale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Compensa le spese processuali del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 14 dicembre 1998. Depositato in Cancelleria il 22 aprile 1999