Sentenza 11 dicembre 2012
Massime • 1
La falsa denuncia che integra l'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 367 cod. pen. può essere formulata con qualunque atto idoneo a provocare investigazioni, ed è quindi sufficiente anche una comunicazione telefonica.
Commentario • 1
- 1. Ineffabile delatore e simulazione di reatoArgante Franza · https://www.filodiritto.com/ · 9 aprile 2014
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/12/2012, n. 48440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48440 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 11/12/2012
Dott. CORTESE Arturo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - N. 1678
Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - Consigliere - N. 13789/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO PRESSO CORTE D'APPELLO DI ANCONA;
nei confronti di:
1) TE GI AB N. IL 08/12/1974 C/;
avverso la sentenza n. 109/2010 TRIB. SEZ. DIST. di FANO, del 28/05/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/12/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ARTURO CORTESE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Stabile Carmine che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 28 maggio 2010, emessa in esito a rito abbreviato, il Tribunale di Pesaro, sez. distaccata di Fano, assolveva per insussistenza del fatto TE NN IO dal reato di simulazione di reato ex art. 367 c.p., contestatagli per avere falsamente denunciato il furto della sua autovettura, dopo che, alla guida della medesima, era uscito di strada e si era poi allontanato dal luogo dell'incidente, per evitare di essere sanzionato in quanto sprovvisto di patente. Riteneva il Tribunale che l'imputato aveva sì telefonato alla P.G. di Pesaro denunciando il furto del suo veicolo alla cui guida era invece egli rimasto coinvolto in un incidente (come successivamente da lui stesso riconosciuto), ma, invitato a recarsi in Questura per formalizzare detta denuncia, non vi aveva mai provveduto, così non realizzando la consumazione del reato.
Propone ricorso diretto il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Ancona, deducendo che già con la sua falsa comunicazione telefonica alla P.G. il TE perfezionò il reato, posto che, agli effetti dell'art. 367 c.p., per "denuncia" deve intendersi qualsiasi notitia criminis comunque portata a conoscenza dell'autorità giudiziaria o che a questa debba riferirne, idonea a provocare l'inizio di un procedimento penale. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
La simulazione di reato di cui all'art. 367 c.p. ha natura di reato istantaneo e di pericolo, che si consuma, nella sua forma diretta, con la semplice denuncia idonea a provocare investigazioni e accertamento della polizia giudiziaria (v., fra le altre, Cass. 2071 del 2009). La falsa accusa può essere formulata in qualunque atto rivolto all'autorità giudiziaria o ad altra autorità che a quella sia tenuta a riferirne, ed è quindi sufficiente, a tal fine, anche una comunicazione telefonica (Cass. 30.04.1965, Anselmi), senza che necessiti una specifica formalizzazione scritta.
L'impugnata sentenza deve essere annullata per essersi discostata da tali principi, ai quali si atterrà la Corte d'appello dì Ancona nel celebrando giudizio di rinvio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Ancona.
Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2012