Sentenza 28 aprile 1998
Massime • 1
Il reato di cui all'art. 4 primo comma della legge 13-12-1989 n.401 (Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa), ha natura di illecito finanziario benché la norma sia volta a tutelare interessi diversi, come l'ordine pubblico e il contrasto alle attività illegali della criminalità organizzata. Ciò in quanto per reato finanziario deve intendersi ogni illecito, penalmente sanzionato, che contrasti con l'interesse finanziario dello Stato, sotteso alla imposizione di tributi e di altri diritti erariali, ovvero, in forma indiretta, all'esercizio monopolistico di attività lucrative sottratte alla organizzazione da parte di privati, come lotterie, scommesse, pronostici relativi a competizioni sportive. Tali attività, riservate allo Stato, realizzano un interesse finanziario dello stesso, atteso che una quota degli importi, riscossi con la raccolta delle puntate degli scommettitori, viene versata all'Erario a titolo di tributo. Poiché il citato reato di cui all'art.4 Legge 401/1989 è sanzionato con pena detentiva, la competenza a giudicare appartiene al Tribunale e non al Pretore, in applicazione del criterio indicato dall'art.21 della Legge 7-1-1929 n.4, così come modificato dall'art.10 della Legge 31-7-1984 n.400: norme di carattere speciale rispetto a quelle di cui agli artt.6 e 7 del vigente codice di rito e, in quanto tali, derogatrici delle norme generali sulla competenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/04/1998, n. 2389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2389 |
| Data del deposito : | 28 aprile 1998 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI EDOARDO Presidente del 28.04.1998
1.Dott. CHIEFFI SEVERO Consigliere SENTENZA
2.Dott. RIGGIO GIANFRANCO " N.02389/1998
3.Dott. GIORDANO UMBERTO " REGISTRO GENERALE
4.Dott. VANCHERI ANGELO " N.47233/1997
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da
1) NI RC n. il 10.11.1961
2) PR ROMA - CONFLITTO
nel procedimento a carico di:
1) NI RC n. il 10.11.1961
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RIGGIO GIANFRANCO sentite le conclusioni del P.G. Dr. F. Uccella, che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Roma.
Fatto e diritto
Con sentenza del 10 ottobre 1995 il Tribunale di Roma dichiarava la propria incompetenza per materia in relazione al procedimento penale a carico di ME CO, imputato del reato di cui all'art.4 primo comma della legge 13-12-1989 n.401, sul rilievo che l'illecito era di natura non finanziaria, in quanto precipuamente volto a tutelare interessi diversi, come l'ordine pubblico e il contrasto alle attività illegali della criminalità organizzata.
Il Pretore di Roma, investito della competenza, con ordinanza in data 28 novembre 1997, ritenuta la natura di illecito finanziario del reato, rilevava conflitto negativo predetto reato, di competenza, rimettendo gli atti a questa Corte per la sua risoluzione. La questione dal denunciato conflitto è stata più volte esaminata in sede di legittimità e costantemente decisa nel senso che va riconosciuta la natura finanziaria del reato contestato nella fattispecie (cfr., per tutte, Cass. Sez. I 5-11-1996, Corsaro;
Cass. Sez. I 5-12-1995, Paccione). Per reato finanziario, infatti, deve intendersi ogni illecito, penalmente sanzionato, che contrasti con l'interesse finanziario dello Stato, sotteso alla imposizione di tributi e di altri diritti erariali, ovvero, in forma indiretta, all'esercizio monopolistico di attività lucrative sottratte alla organizzazione da parte di privati, come lotterie, scommesse, pronostici relativi a competizioni sportive.
Tali attività, riservate allo Stato, realizzano un interesse finanziario dello stesso, atteso che una quota degli importi, riscossi con la raccolta delle puntate degli scommettitori, viene, versata all'Erario a titolo di tributo.
La prospettazione di coincidenti interessi (come l'ordine pubblico e il contrasto alle organizzazioni criminali) tutelati, dall'art.4 co.1 l.401/1989 non esaurisce l'oggetto giuridico della norma, ne' elide il suo profilo di reato finanziario, che emerge evidente dalla considerazione che l'esercizio in forma clandestina ed abusiva dell'attività di raccolta dei pronostici e delle scommesse da parte di soggetti non: autorizzati realizza un'evasione al suddetto tributo e, ponendosi in violazione delle sovrane prerogative dello Stato in materia di imposizione fiscale, costituisce illecito di natura finanziaria.
Poiché lo stesso è sanzionato con pena detentiva, la competenza a giudicare appartiene al Tribunale e non al Pretore, in applicazione del criterio indicato dall'art. 21 della legge 7-1-1929 n.4, così come modificato dall'art.10 della legge 31-7-1984 n.400: norme di carattere speciale rispetto a quelle di cui agli artt.6 e 7 del vigente codice, di rito e, in quanto tali, derogatrici delle norme generali sulla competenza.
P. Q. M.
Risolvendo il conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Roma, al quale dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 28 aprile 1998.
Depositato in Cancelleria il 11 giugno 1998