Cass. pen., sez. I, sentenza 28/04/1998, n. 2389
CASS
Sentenza 28 aprile 1998

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Il reato di cui all'art. 4 primo comma della legge 13-12-1989 n.401 (Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa), ha natura di illecito finanziario benché la norma sia volta a tutelare interessi diversi, come l'ordine pubblico e il contrasto alle attività illegali della criminalità organizzata. Ciò in quanto per reato finanziario deve intendersi ogni illecito, penalmente sanzionato, che contrasti con l'interesse finanziario dello Stato, sotteso alla imposizione di tributi e di altri diritti erariali, ovvero, in forma indiretta, all'esercizio monopolistico di attività lucrative sottratte alla organizzazione da parte di privati, come lotterie, scommesse, pronostici relativi a competizioni sportive. Tali attività, riservate allo Stato, realizzano un interesse finanziario dello stesso, atteso che una quota degli importi, riscossi con la raccolta delle puntate degli scommettitori, viene versata all'Erario a titolo di tributo. Poiché il citato reato di cui all'art.4 Legge 401/1989 è sanzionato con pena detentiva, la competenza a giudicare appartiene al Tribunale e non al Pretore, in applicazione del criterio indicato dall'art.21 della Legge 7-1-1929 n.4, così come modificato dall'art.10 della Legge 31-7-1984 n.400: norme di carattere speciale rispetto a quelle di cui agli artt.6 e 7 del vigente codice di rito e, in quanto tali, derogatrici delle norme generali sulla competenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 28/04/1998, n. 2389
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2389
    Data del deposito : 28 aprile 1998

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