Sentenza 17 aprile 2013
Massime • 1
Il giudizio di complessità, ex art. 304, comma secondo cod. proc. pen. - che legittima la sospensione dei termini di custodia cautelare - ha carattere prognostico, dovendo essere formulato non con riguardo all'attività espletata ed esaurita, bensì in ragione dell'attività da compiere ed implica un accertamento fattuale insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato. (Nella specie, la Corte ha ritenuto correttamente motivata la decisione adottata in sede di giudizio abbreviato, nel quale era stata disposta attività probatoria integrativa, ex art. 441 cod. proc. pen., che aveva giustificato la complessità sulla scorta del numero elevato di testimoni da esaminare, del tempo necessario per la discussione finale, dei concomitanti impegni del giudice e del carico di lavoro dell'ufficio).
Commentario • 1
- 1. Il giudizio di complessità, che può legittimare la sospensione dei termini di custodia cautelare, deve avere carattere prognostico e deve essere basato su fatti…Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 18 novembre 2015
Nota a Cass. pen., sez. V, sentenza ud. 23 giugno 2015 (dep. 6 luglio 2015), n. 28663, Pres. F. Ippolito, Giud. estens. G. De Amicis. Nella sentenza n. 28663 emessa dalla Cassazione, sez. V, in data 23 giugno 2015[1], è stato asserito il principio di diritto secondo il quale: «il giudizio di complessità ex art. 304 c.p.p., comma 2, – che legittima la sospensione dei termini di custodia cautelare – ha carattere prognostico, dovendo essere formulato non con riguardo all'attività espletata ed esaurita, bensì in ragione dell'attività da compiere, sulla base di un accertamento fattuale insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato». Nel caso di specie, la difesa si doleva, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 17/04/2013, n. 36638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36638 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 17/04/2013
Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere - SENTENZA
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - N. 924
Dott. CERVADORO Mirella - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARRELLI PALOMBI Roberto - Consigliere - N. 50288/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EO BE n. Brindisi il 19 novembre 1959;
avverso l'ordinanza emessa il 16 ottobre 2012 dal Tribunale di Lecce;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Matilde Cammino;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, sost. Proc. Gen. Dott. Volpe Giuseppe, che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
OSSERVA
Con ordinanza in data 16 ottobre 2012 il Tribunale di Lecce - decidendo sugli appelli proposti nell'interesse di EL LO, LE BE e GR NE avverso l'ordinanza emessa il 19 settembre 2012 dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Lecce con la quale era stata disposta, in corso di giudizio abbreviato per il reato di cui all'art. 416 bis c.p., la sospensione dei termini di fase di custodia cautelare fino alla data di deliberazione della sentenza di primo grado - ha confermato l'ordinanza impugnata.
Avverso la suddetta ordinanza l'imputato LE propone, tramite i difensori, ricorso per cassazione. Con il ricorso si deduce:
1) l'erronea applicazione e l'inosservanza dell'art. 304 c.p.p., comma 2, che richiede una specifica motivazione, in caso di sospensione dei termini di custodia cautelare, sulla particolare complessità del dibattimento o del giudizio abbreviato;
il difensore evidenzia che nel giudizio abbreviato a carico del LE sin dal 4 giugno 2012, allorché era stata disposta dal giudice l'integrazione probatoria ex art. 441 c.p.p., comma 5, era nota l'indecidibilità allo stato degli atti e che sarebbe stato quindi possibile fissare altre udienze tra il 18 giugno e il 19 settembre 2012; il giudice dell'udienza preliminare aveva invece ritenuto che la fissazione di udienze in detto periodo fosse impedita dall'indisponibilità di aule per l'ascolto in videoconferenza dei collaboratori di giustizia e dalle ferie dello stesso giudice, senza comunque tener conto nella predisposizione del calendario delle udienze della disponibilità delle parti per le udienze del 21 e del 24 settembre 2012 (il termine di custodia cautelare sarebbe scaduto il 26 settembre 2012); peraltro alla data del 1 ottobre 2012 l'attività istruttoria sarebbe stata completata senza necessità di ordinare la scarcerazione degli imputati poiché l'effettiva scadenza, computati anche i giorni di udienza, sarebbe intervenuta solo il 3 ottobre successivo;
la difesa ritiene inoltre che, alla luce della giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. Un. n. 24693/2011), i problemi organizzativi del Tribunale e del calendario delle ferie del singolo magistrato non avrebbero potuto giustificare il prolungamento dei termini di custodia cautelare e richiama, con specifico riferimento all'art. 304 c.p.p., comma 2, la sentenza n. 204/2012 della Corte costituzionale in ordine alla sussistenza del requisito della particolare complessità e ai criteri che vincolano il giudice nel potere eccezionale di dilatare i termini della custodia cautelare;
2) l'erronea applicazione della legge penale e l'inosservanza di norme processuali in quanto la richiesta di sospensione non era stata fatta dal pubblico ministero, come previsto dall'art. 304 c.p.p., comma 3, ma disposta dal giudice dopo che le parti avevano interloquito;
il pubblico ministero aveva sollecitato la fissazione di udienze nei giorni 21 e 24 settembre 2012 (il giorno 21 settembre era programmata l'astensione dalle udienze dei difensori, ma nonostante l'astensione il 19 settembre precedente l'udienza si era svolta regolarmente) ed eventualmente all'udienza del 24 settembre 2012 il giudice avrebbe potuto sospendere i termini di custodia cautelare se non fosse stato possibile definire in quella data il giudizio abbreviato.
Il primo motivo di ricorso è infondato.
Dall'ordinanza impugnata risulta che, dopo che all'udienza del 4 giugno 2012 era stata disposta l'integrazione probatoria ai sensi dell'art. 441 c.p.p., comma 5, sulla base di carenze evidenziate dagli stessi difensori, il giudizio abbreviato era proseguito alle udienze del 18 giugno (esame di Penna Ercole, ex art. 210 c.p.p.), del 19 settembre (esame in videoconferenza ex art. 210 c.p.p. di Caforio Simone;
esame dei testi Tagliaferro e Infante) e del 1 ottobre (esame del teste MI) successivi. All'udienza del 19 settembre 2012, su richiesta del pubblico ministero, il giudice aveva sospeso i termini di fase di custodia cautelare, in scadenza il 26 settembre 2012, fino alla data di deliberazione della sentenza di primo grado nei confronti degli imputati GR NE AE, GR CO e LE BE ai sensi dell'art. 304 c.p.p., comma 2, procedendosi per un reato compreso tra quelli previsti dall'art. 407 c.p.p., comma 2, lett. a) e sul presupposto della particolare complessità del giudizio abbreviato in corso di svolgimento.
Le doglianze contenute nel ricorso sono infondate nella parte relativa alla mancata fissazione di altre udienze prima della data del 19 settembre 2012, in cui si è disposta la sospensione dei termini di custodia cautelare. Come più volte affermato da questa Corte, il giudizio di complessità del dibattimento o del giudizio abbreviato ex art. 304 c.p.p., comma 2, che legittima la sospensione dei termini di custodia cautelare, ha necessariamente carattere prognostico e, pertanto, deve essere formulato in ragione dell'attività da compiere e non già con riguardo all'attività espletata ed esaurita. L'ordinanza di sospensione può essere quindi adottata in ogni momento del dibattimento o del giudizio abbreviato, anche dopo che sia stata respinta analoga richiesta, purché sia adeguatamente motivata in base ad una valutazione ex ante del futuro svolgimento del processo e della sua particolare complessità. (Cass. sez. 2, 4 aprile 2012 n. 14508, Arena;
sez. 6, 7 maggio 2003 n. 29537, Valcarenghi). Peraltro nell'ordinanza in data 19 settembre 2012 il giudice per le indagini preliminari aveva dato atto che dopo l'udienza del 18 giugno 2012 e prima del 19 settembre 2012 non era stato possibile fissare altre udienze per l'indisponibilità, in date compatibili con gli impegni di ufficio del giudice, di aule dotate della strumentazione idonea per l'ascolto in videoconferenza dei collaboratori di giustizia e in considerazione del fatto che il piano delle ferie dei magistrati, adottato secondo la procedura tabellare (e non disponibile dal singolo magistrato), alla data in cui era stata deliberata l'integrazione probatoria era già stato predisposto in modo tale che fossero coperti i turni per le convalide degli arresti utilizzando tutti i magistrati degli uffici. Nell'ordinanza impugnata si puntualizza, inoltre, che all'udienza del 19 settembre 2012 l'istruttoria programmata non era stata portata a termine perché il teste MI non era stato rintracciato in casa e non era stato possibile eseguirne l'accompagnamento coattivo e, inoltre, che sia il pubblico ministero che un difensore avevano addotto il proprio impedimento ad essere presenti in caso di fissazione della successiva udienza per il 24 settembre 2012. Il giudice per le indagini preliminari nell'ordinanza di sospensione aveva altresì motivato la sospensione dei termini di custodia cautelare con riferimento alla situazione oggettiva di particolare complessità del giudizio abbreviato evidenziando sia il carico di lavoro particolarmente pesante del suo ufficio (dovendo egli trattare altri giudizi abbreviati con imputati detenuti e decidere in ordine a richieste di custodia cautelari urgenti, oltre a svolgere tutto il lavoro ordinario), sia la necessità, nell'ambito del procedimento in esame, di procedere all'esame di altri quattro testimoni prima della discussione finale.
La particolare complessità del giudizio abbreviato risulta, a parere della Corte, adeguatamente motivata dal giudice di merito, che ha indicato una serie di seri e concreti elementi (impegnativa attività processuale da svolgere, considerevole carico di lavoro del giudice, tempo necessario per lo studio degli atti) che impedivano di pervenire alla pronuncia della sentenza prima del 26 settembre 2012. Va osservato infatti che, in tema di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, la valutazione concernente la particolare complessità del dibattimento attiene a tutte le concorrenti esigenze processuali, nonché ai carichi di lavoro e ai tempi occorrenti per l'approfondimento della posizione di ciascun imputato, per l'esame dei testi, per l'espletamento di particolari mezzi istruttori, in modo da accertare se nel caso di specie ricorra una situazione oggettiva tale da impedire la sollecita definizione del giudizio (Cass. sez. 1, 14 gennaio 2009 n. 3423, Montinaro). Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte e condivisa da questo collegio (Cass. sez. 1 23 aprile 1997 n. 2962, Terminio;
sez. 5, 6 dicembre 2000 n. 4157, Tarantino), ai fini della sospensione dei termini da custodia cautelale ex art. 304 c.p.p., comma 2, nell'ambito della valutazione delle esigenze processuali entrano anche i carichi di lavoro dell'organo giudicante, potendo essere prese in considerazione ragioni estrinseche al processo quali l'impiego dello stesso giudice in altri complessi dibattimenti o comunque in altre attività giudiziarie che impedirebbero (come del resto avviene per gli impegni in alcuni processi dei difensori e del pubblico ministero) la possibilità di fissare quotidianamente udienza e consentire, senza superare i termini massimi di fase della custodia cautelare, la pronuncia della sentenza (Cass. sez. 2, 6 aprile 2011 n. 27022, Marino). Nel caso in esame il giudice per le indagini preliminari aveva peraltro indicato specifici elementi indicatori di particolare complessità (numero elevato dei testimoni da esaminare, tempo necessario per la discussione finale) che - nell'ambito di una globale valutazione prognostica, comprendente realisticamente anche i concomitanti impegni del giudice e il carico di lavoro dell'ufficio -incidevano negativamente sulla possibilità di rapida definizione del giudizio abbreviato senza il superamento dell'imminente scadenza del termine massimo di fase della custodia cautelare. Le doglianze del ricorrente con riferimento alla possibilità di fissare udienza anche il 21 e il 24 settembre 2012 risultano generiche (tra l'altro nel ricorso non si tiene conto dell'impedimento rappresentato dal pubblico ministero e da uno dei difensori per la data del 24 settembre 2012, cui si fa specifico riferimento nell'ordinanza impugnata) e i richiami giurisprudenziali contenuti nel ricorso, attesa la motivazione pertinente del giudice di merito comunque rispettosa dei principi giurisprudenziali in materia, sono privi di rilevanza. La Corte osserva, infine, che la valutazione della sussistenza della particolare complessità, ai fini della decisione sulla sospensione dei termini di custodia cautelare, rientra nell'ambito di un giudizio di merito insindacabile in sede di legittimità, se (come nel caso in esame), adeguatamente motivato. Anche il secondo motivo è infondato.
Dall'ordinanza allegata al verbale dell'udienza svoltasi il 19 settembre 2012 si desume che il giudice si è pronunciato "sulla richiesta formulata dal pubblico ministero di sospensione dei termini di durata di fase della custodia cautelare" e si da atto dell'opposizione dei difensori alla "suddetta richiesta di proroga". Nè può a questo riguardo prendersi in considerazione quanto nella dialettica tra le parti il pubblico ministero può aver affermato prima di formulare la richiesta ex art. 304 c.p.p., comma 3, sulla quale le difese risultano peraltro aver regolarmente interloquito. Al rigetto del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
A norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter, copia del presente provvedimento va trasmesso al Direttore dell'istituto penitenziario in cui il ricorrente è ristretto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Si provveda a norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 17 aprile 2013.
Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2013