Cass. pen., sez. II, sentenza 17/04/2013, n. 36638
CASS
Sentenza 17 aprile 2013

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Massime1

Il giudizio di complessità, ex art. 304, comma secondo cod. proc. pen. - che legittima la sospensione dei termini di custodia cautelare - ha carattere prognostico, dovendo essere formulato non con riguardo all'attività espletata ed esaurita, bensì in ragione dell'attività da compiere ed implica un accertamento fattuale insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato. (Nella specie, la Corte ha ritenuto correttamente motivata la decisione adottata in sede di giudizio abbreviato, nel quale era stata disposta attività probatoria integrativa, ex art. 441 cod. proc. pen., che aveva giustificato la complessità sulla scorta del numero elevato di testimoni da esaminare, del tempo necessario per la discussione finale, dei concomitanti impegni del giudice e del carico di lavoro dell'ufficio).

Commentario1

  • 1Il giudizio di complessità, che può legittimare la sospensione dei termini di custodia cautelare, deve avere carattere prognostico e deve essere basato su fatti…
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 18 novembre 2015

    Nota a Cass. pen., sez. V, sentenza ud. 23 giugno 2015 (dep. 6 luglio 2015), n. 28663, Pres. F. Ippolito, Giud. estens. G. De Amicis. Nella sentenza n. 28663 emessa dalla Cassazione, sez. V, in data 23 giugno 2015[1], è stato asserito il principio di diritto secondo il quale: «il giudizio di complessità ex art. 304 c.p.p., comma 2, – che legittima la sospensione dei termini di custodia cautelare – ha carattere prognostico, dovendo essere formulato non con riguardo all'attività espletata ed esaurita, bensì in ragione dell'attività da compiere, sulla base di un accertamento fattuale insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato». Nel caso di specie, la difesa si doleva, …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 17/04/2013, n. 36638
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 36638
Data del deposito : 17 aprile 2013

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