Sentenza 4 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/04/2001, n. 5028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5028 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2001 |
Testo completo
3 Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA LIANC5.02 8 0.1 LA CORTE D CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Paolino DELL'ANNO Presidente R.G.N. 14201/98 Consigliere Cron.10924 BATTIMIELLO Dott. Bruno Dott. Florindo Consigliere MINICHIELLO Rep. Dott. Stefano Maria EVANGELISTA Consigliere Ud. 23/01/01 Dott. Gabriella COLETTI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: INPS- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CERIONI VINCENZO, GIGANTE GIUSEPPE, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
AL SA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA BALDO DEGLI UBALDI 66, presso lo studio dell'avvocato RINALDI VINCENZO, che la rappresenta e difende, giusta 2001 delega in calce alla copia notificata del ricorso;
301 -1- resistente con mandato avversO la sentenza n. 216/98 del Tribunale di PALMI, depositata il 05/05/98 R.G.N. 999/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/01/01 dal Consigliere Dott. Gabriella COLETTI;
udito l'Avvocato CERIONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con sentenza del 5 maggio 1998 il Tribunale di Palmi ha respinto l'appello proposto dall'INPS avverso la decisione del Pretore in data 13 maggio 1997 che aveva accertato il diritto di RO VA alla indennità di maternità per il periodo di astensione obbligatoria. Il Tribunale ha ritenuto che la VA non fosse incorsa nella decadenza prevista dall'art.47 d.p.r. n.639/1970, nel testo riformato dall'art. 4 d.l. n.384/92, conv. in legge n. 438/1992, in quanto il ricorso giurisdizionale era stato proposto prima che fosse trascorso il periodo di un anno e trecento giorni dalla data (21/5/1993) di presentazione della domanda in sede amministrativa, mentre era irrilevante il fatto che la lavoratrice, in data 24/9/1993 avesse presentato ricorso alla Commissione provinciale avverso il silenzio rifiuto formatosi su tale domanda. Nel merito, il giudice di appello, ha ritenuto che la prova del rapporto consistente nell'iscrizione della VA negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli non fosse superata dal contenuto del verbale di accertamento redatto dall'ispettore dell'INPS, dallo stesso non emergendo elementi idonei a far ritenere illegittimo l'atto amministrativo. L'INPS ricorre per la cassazione della sentenza con due motivi. L'intimata ha depositato procura. Motivi della decisione Con il primo motivo l'INPS denuncia violazione dell'art.47 d.p.r. 30 aprile 1970 n.639, nel testo modificato dal comma 1 dell'art. 4 d.l. 19 settembre 1992 n.384, convertito in legge 14 novembre 1992 n.438, nonché erronea e insufficiente motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.) e sostiene che il Tribunale ha erroneamente applicato la norma in quanto l'ipotesi, ivi formulata, secondo cui il termine di un anno per proporre l'azione giudiziaria decorre dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo (complessivamente 300 giorni), computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione, si riferisce, con tutta evidenza, ai casi di mancata proposizione del ricorso amministrativo, mentre la VA aveva presentato regolare e tempestivo ricorso;
e ciò comportava che il suddetto termine annuale era cominciato per lei a decorrere allo spirare del novantesimo giorno stabilito per la pronuncia da parte del Comitato provinciale ed era perciò ampiamente decorso alla data del 14. 2. 1995, di presentazione del ricorso davanti al Pretore. Con il secondo motivo e deducendo violazione dell'art.4 d.l.l. 9 aprile 1946 n.212, nonché vizio di erronea e insufficiente motivazione, l'INPS sostiene che l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli non ha natura costitutiva del diritto alle prestazioni previdenziali e non esonera colui che le richiede dal dover fornire la prova della sussistenza dei relativi requisiti;
ha errato, pertanto, il Tribunale sia a riconoscere alla iscrizione negli elenchi anagrafici natura costitutiva del diritto, sia a ribaltare sull'Istituto l'onere di fornire la prova della inesistenza di una serie di fatti del tutto estranei alla sua competenza passiva. Il primo motivo è fondato e comporta l'accoglimento del ricorso, senza necessità di procedere all'esame delle censure svolte nel secondo motivo. L'art. 4, comma 1, del d.l. 19 settembre 1992 n.384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992 n.438, nel sostituire il testo dell'art. 47, commi 2 e 3, del d.p.r. 30 aprile 1970 n.639, ha abbreviato la durata dei termini da questa norma prescritti, a pena di decadenza, per la proposizione dell'azione giudiziaria, riducendo da dieci anni a tre anni quelli stabiliti per le controversie in materia di trattamenti pensionistici e da tre anni a un anno quelli stabiliti per le controversie in materia di prestazioni della Gestione di cui all'art.24 della legge 9 marzo 1989 n.88 (tra la quali è da ricomprendere l'indennità per i periodi di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro delle lavoratrici madri). Al tempo stesso ha introdotto, accanto a quelli già previsti, un terzo “dies a quo” di decorrenza dei suddetti termini di decadenza, sicchè, per effetto della sua nuova formulazione, l'art. 47 d.p.r. n.639 del 1970 prevede ora tre diverse, alternative, ipotesi di decorrenza dei suddetti termini di decadenza, rappresentate, rispettivamente, dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto, o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione. 4 Il tenore della disposizione è di tale chiarezza da non poter essere altrimenti interpretato se non nel senso che le prime due ipotesi, ripetitive di quelle già considerate nel testo originario dell'art.47 citato (che considerava soltanto il procedimento amministrativo contenzioso), suppongono, come in quel caso, la proposizione del ricorso amministrativo, mentre la terza ipotesi, di nuova introduzione, si riferisce, con tutta evidenza, ai casi in cui sia mancata la fase contenziosa (della quale, infatti, non è richiamato alcun provvedimento) equiparando, ai fini del decorso del termine di decadenza, l'esaurimento effettivo della prima alla scadenza dei termini utili per il suo compimento. Questo significa che, ove dopo il provvedimento di reiezione della istanza amministrativa ( o dopo il decorso del termine di centoventi giorni previsto dall'art.7 della legge 11 agosto 1973 n. 533 per la formazione del silenzio rigetto dell'Istituto previdenziale) l'assicurato abbia proposto ricorso al Comitato provinciale, il termine annuale di decadenza per la proposizione dell'azione giudiziaria decorrerà dalla data in cui gli sia stata comunicata la decisione del ricorso stesso, o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione. Termine, quest'ultimo, che è stabilito in novanta giorni dalla data della presentazione del ricorso dall'art.46, comma 6, della legge 9 marzo 1989 n.88, recante la nuova disciplina del contenzioso in materia di prestazioni. Giudicando sulla base del dettato normativo la fattispecie portata all'esame della Corte, deve osservarsi che, per come accertato dal Tribunale, RO VA ebbe a presentare ricorso al Comitato provinciale il 24 settembre 1993 e che ciò comportava, diversamente da quanto erroneamente ritenuto dal giudice a quo, che il termine per la proposizione dell'azione giudiziaria era cominciato per l'assicurata a decorrere allo spirare del novantesimo giorno successivo alla data suddetta. E' certo, per conseguenza, che la VA era già decaduta dalla possibilità di esperire la proposta azione giudiziaria, quando il 14 febbraio 1995 ebbe a depositare il ricorso introduttivo del presente giudizio. Si impone, in ragione di ciò, la cassazione della sentenza del Tribunale. 5 Non sussistendo la necessità di ulteriori accertamenti di fatto, poiché tutti i dati sopra riportati sono pacifici in causa, la Corte è legittimata, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., a provvedere direttamente nel merito e così al rigetto della domanda. La VA va esonerata dal pagamento delle spese dell'intero processo, in applicazione l'art. 152 disp. att. c.p.c.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda;
nulla per le spese dell'intero processo. Così deciso in Roma il 23 gennaio 2001 IL Cons.estensore Il Presidente ellalolett.fahallala P hir n a m. Shel IL CANCELLIERE Deport e Cancelleria I 4.BRE 2001 A D S , S IL CANCELLIEREPhill O A 0 I 3 T 1 3 L , . O 5 A T P S . R E I A P N D ' S L I A 3 L T N 7 E S - G D O 8 O - I P S 1 A M 1 N D I E E S A E , I D G O A E R G T T E O S I L N T E G T I S E A E R R I L L D E O D 9