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Sentenza 7 luglio 2023
Sentenza 7 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/07/2023, n. 29571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29571 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IN PA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 21/02/2023 del TRIBUNALE di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; lette le conclusioni del PG LIDIA GIORGIO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/20. RITENUTO IN FATI-0 1. Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del riesame, con ordinanza del 21/2/2023 confermava l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli del 19/1/2023, che applicava la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di OC LE (nato il [...]). 2. L'indagato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, eccependo con il primo motivo violazione dell'art. 606, comma 1, lett. B) e E), cod. proc. pen., in relazione all'art. 273 cod. proc. pen. con riferimento a tutti i reati ascrittigli per mancanza ed illogicità della motivazione. Evidenzia che le molteplici questioni sottoposte al Tribunale non hanno trovato risposta, a partire innanzitutto dalla identificazione del ricorrente, tenuto conto che il materiale indiziario è costituito dalle risultanze di conversazioni telefoniche intercettate. Ed Penale Sent. Sez. 2 Num. 29571 Anno 2023 Presidente: DI PAOLA SERGIO Relatore: D'AURIA DONATO Data Udienza: 15/06/2023 invero, si afferma che il OC è l'utilizzatore di una utenza telefonica intestata a tale IM RF, ma nessuna delle conversazioni attribuitegli è stata captata su tale utenza, essendo state invece intercettate sulla utenza del fratello LE senza dar conto delle ragioni per le quali dette conversazioni sono state a lui ricondotte. Venendo specificamente ai singoli capi di imputazione, rileva altresì che - con riferimento alle cessioni di sostanza stupefacente contestate sub 12), 15), 19) e 22) - dalle intercettazioni risulta che LE OC, contattato dagli acquirenti, li indirizza dal fratello IN, ma che non vi sono ulteriori elementi da cui poter desumere che poi gli acquirenti si siano rivolti all'odierno ricorrente, né che abbiano ricevuto da quest'ultimo la sostanza stupefacente. Anche con riferimento ai reati di cui ai capi 14) e 17), l'aver pronunciato la frase: sono IN, il fratello, sto venendo io ... non ti muovere non dà alcuna certezza che poi il ricorrente si sia recato all'appuntamento. Dunque, l'intercettazione in questione non dimostra le singole cessioni contestate, indicando tutt'al più un contatto telefonico solo presuntivamente finalizzato alla cessione di sostanza stupefacente, non essendo noto l'esito di tali incontri. Stesse considerazioni svolge la difesa in relazione alla cessione contestata al capo 18), atteso che LE OC dice all'ipotetico acquirente: no, non ci sono io, vai da IN: si osserva sul punto che non solo non è dato sapere se vi è stata la cessione, ma non è certo neppure che il IN sia il ricorrente, atteso che anche altro coindagato (LE OC, nato il [...]) si chiama IN. Anche con riferimento all'imputazione sub 23) - relativa ad una cessione di sostanza stupefacente per la quale LE OC chiama il fratello e lo indirizza dal cugino IN 'o professore - il difensore contesta la sussistenza della gravità indiziaria, posto che la frase pronunciata da LE OC (... vedi che sta venendo ... ti volevo avvisare è magro si chiama IN) non è sufficiente per affermare che l'odierno ricorrente abbia provveduto a cedere la sostanza stupefacente all'acquirente. Non c'è, invece, contestazione sul reato di cui al capo 8). 2.1 Con il secondo motivo eccepisce violazione dell'art. 606, comma 1, lett. B) e E), cod. proc. pen., in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Osserva in proposito che il Tribunale non ha tenuto conto della occasionalità della condotta, né che si tratta di fatti risalenti nel tempo, né delle precarie condizioni di salute del ricorrente, desumendo l'attualità delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 cod. proc. pen. unicamente dai precedenti penali da cui è gravato. Manca, in altri termini, una motivazione sufficiente in punto di attualità e di concretezza delle esigenze cautelari. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e va, dunque, accolto per i motivi che seguono. 1.1 Va premesso che sull'identificazione dell'odierno ricorrente non possono esserci dubbi, a prescindere dall'utenza telefonica utilizzata, atteso che nelle conversazioni intercettate è LE OC ad indicare agli acquirenti della sostanza stupefacente che provvederà alla consegna il fratello IN;
che, anche quando il nome non è accompagnato dalla indicazione del grado di parentela, è ugualmente certo che il soggetto cui LE OC fa riferimento è il fratello, atteso che l'omonimo coindagato LE OC (nato il [...]) è soprannominato 'o professore. Ciò posto, coglie tuttavia nel segno la prima doglianza laddove evidenzia che, a fronte di motivi di appello specifici per ogni singolo capo di imputazione, il Tribunale ha argomentato in maniera non puntuale, esaminando le imputazioni per così dire a titolo esemplificativo, a campione (pagina 9 dell'ordinanza impugnata). Riprova ne è il passaggio della motivazione in cui si afferma che «in ogni caso l'esclusione di taluna delle fattispecie contestate non gioverebbe sul piano cautelare alla posizione processuale dei richiedenti, gravati da molteplici imputazioni per reati della medesima specie, per cui sembra anche difettare un concreto interesse della difesa ad una pronuncia di annullamento parziale relativa a singoli episodi». Trattasi di una affermazione affatto condivisibile, che non esime il Tribunale da un attento e puntuale esame degli elementi a carico del ricorrente in relazione ad ogni singolo capo di imputazione;
senza tacere che il numero di reati per i quali si ritiene raggiunta la gravità indiziaria incide all'evidenza sull'intensità delle esigenze cautelari, per cui anche sotto questo aspetto si impone una motivazione puntuale in relazione ad ogni reato ascritto all'imputato. 1.2 Il secondo motivo di ricorso è assorbito.
P. Q. M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente ai capi 12), 14), 15), 17), 18), 19), 22) e 23) e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli, competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 - ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il giorno 15 giugno 2023.
ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/20. RITENUTO IN FATI-0 1. Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del riesame, con ordinanza del 21/2/2023 confermava l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli del 19/1/2023, che applicava la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di OC LE (nato il [...]). 2. L'indagato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, eccependo con il primo motivo violazione dell'art. 606, comma 1, lett. B) e E), cod. proc. pen., in relazione all'art. 273 cod. proc. pen. con riferimento a tutti i reati ascrittigli per mancanza ed illogicità della motivazione. Evidenzia che le molteplici questioni sottoposte al Tribunale non hanno trovato risposta, a partire innanzitutto dalla identificazione del ricorrente, tenuto conto che il materiale indiziario è costituito dalle risultanze di conversazioni telefoniche intercettate. Ed Penale Sent. Sez. 2 Num. 29571 Anno 2023 Presidente: DI PAOLA SERGIO Relatore: D'AURIA DONATO Data Udienza: 15/06/2023 invero, si afferma che il OC è l'utilizzatore di una utenza telefonica intestata a tale IM RF, ma nessuna delle conversazioni attribuitegli è stata captata su tale utenza, essendo state invece intercettate sulla utenza del fratello LE senza dar conto delle ragioni per le quali dette conversazioni sono state a lui ricondotte. Venendo specificamente ai singoli capi di imputazione, rileva altresì che - con riferimento alle cessioni di sostanza stupefacente contestate sub 12), 15), 19) e 22) - dalle intercettazioni risulta che LE OC, contattato dagli acquirenti, li indirizza dal fratello IN, ma che non vi sono ulteriori elementi da cui poter desumere che poi gli acquirenti si siano rivolti all'odierno ricorrente, né che abbiano ricevuto da quest'ultimo la sostanza stupefacente. Anche con riferimento ai reati di cui ai capi 14) e 17), l'aver pronunciato la frase: sono IN, il fratello, sto venendo io ... non ti muovere non dà alcuna certezza che poi il ricorrente si sia recato all'appuntamento. Dunque, l'intercettazione in questione non dimostra le singole cessioni contestate, indicando tutt'al più un contatto telefonico solo presuntivamente finalizzato alla cessione di sostanza stupefacente, non essendo noto l'esito di tali incontri. Stesse considerazioni svolge la difesa in relazione alla cessione contestata al capo 18), atteso che LE OC dice all'ipotetico acquirente: no, non ci sono io, vai da IN: si osserva sul punto che non solo non è dato sapere se vi è stata la cessione, ma non è certo neppure che il IN sia il ricorrente, atteso che anche altro coindagato (LE OC, nato il [...]) si chiama IN. Anche con riferimento all'imputazione sub 23) - relativa ad una cessione di sostanza stupefacente per la quale LE OC chiama il fratello e lo indirizza dal cugino IN 'o professore - il difensore contesta la sussistenza della gravità indiziaria, posto che la frase pronunciata da LE OC (... vedi che sta venendo ... ti volevo avvisare è magro si chiama IN) non è sufficiente per affermare che l'odierno ricorrente abbia provveduto a cedere la sostanza stupefacente all'acquirente. Non c'è, invece, contestazione sul reato di cui al capo 8). 2.1 Con il secondo motivo eccepisce violazione dell'art. 606, comma 1, lett. B) e E), cod. proc. pen., in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Osserva in proposito che il Tribunale non ha tenuto conto della occasionalità della condotta, né che si tratta di fatti risalenti nel tempo, né delle precarie condizioni di salute del ricorrente, desumendo l'attualità delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 cod. proc. pen. unicamente dai precedenti penali da cui è gravato. Manca, in altri termini, una motivazione sufficiente in punto di attualità e di concretezza delle esigenze cautelari. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e va, dunque, accolto per i motivi che seguono. 1.1 Va premesso che sull'identificazione dell'odierno ricorrente non possono esserci dubbi, a prescindere dall'utenza telefonica utilizzata, atteso che nelle conversazioni intercettate è LE OC ad indicare agli acquirenti della sostanza stupefacente che provvederà alla consegna il fratello IN;
che, anche quando il nome non è accompagnato dalla indicazione del grado di parentela, è ugualmente certo che il soggetto cui LE OC fa riferimento è il fratello, atteso che l'omonimo coindagato LE OC (nato il [...]) è soprannominato 'o professore. Ciò posto, coglie tuttavia nel segno la prima doglianza laddove evidenzia che, a fronte di motivi di appello specifici per ogni singolo capo di imputazione, il Tribunale ha argomentato in maniera non puntuale, esaminando le imputazioni per così dire a titolo esemplificativo, a campione (pagina 9 dell'ordinanza impugnata). Riprova ne è il passaggio della motivazione in cui si afferma che «in ogni caso l'esclusione di taluna delle fattispecie contestate non gioverebbe sul piano cautelare alla posizione processuale dei richiedenti, gravati da molteplici imputazioni per reati della medesima specie, per cui sembra anche difettare un concreto interesse della difesa ad una pronuncia di annullamento parziale relativa a singoli episodi». Trattasi di una affermazione affatto condivisibile, che non esime il Tribunale da un attento e puntuale esame degli elementi a carico del ricorrente in relazione ad ogni singolo capo di imputazione;
senza tacere che il numero di reati per i quali si ritiene raggiunta la gravità indiziaria incide all'evidenza sull'intensità delle esigenze cautelari, per cui anche sotto questo aspetto si impone una motivazione puntuale in relazione ad ogni reato ascritto all'imputato. 1.2 Il secondo motivo di ricorso è assorbito.
P. Q. M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente ai capi 12), 14), 15), 17), 18), 19), 22) e 23) e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli, competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 - ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il giorno 15 giugno 2023.