CASS
Sentenza 14 dicembre 2023
Sentenza 14 dicembre 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/12/2023, n. 49724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49724 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di D'NZ IO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 23/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;
lette le richieste del PG LUIGI CUOMO, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
letta la memoria dell'avv. FILIPPO MORLACCHINI, per il ricorrente, che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della pronuncia emessa in data 25 novembre 2021 dal Tribunale di Roma, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di IU D'CE in ordine alla falsificazione dei certificati medici di cui al capo 5 per i fatti verificatisi sino all'8 marzo 2015, perché il reato era estinto per intervenuta prescrizione, e ha assolto l'imputato dal delitto di minaccia a pubblico ufficiale di cui al capo 8, perché il fatto non sussiste, confermando nel resto la condanna per i residui reati di cui agli artt. Penale Sent. Sez. 2 Num. 49724 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: LEOPIZZI ALESSANDRO Data Udienza: 07/11/2023 81-640 cod. pen.; 81 cod. pen. e 55 -quinquies, comma 1, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 110-648 cod. pen.; 477-482 cod. pen.; 81 cod. pen. e 2 e 4, I. 2 ottobre 1967, n. 895 (riqualificato in primo grado nella contravvenzione ex art. 697 cod. pen.); 648 cod. pen. 2. Ha proposto ricorso per cassazione IU D'CE, a mezzo del proprio difensore, formulando cinque motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo, articolato motivo, si deduce mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, in relazione alla sistematica omissione di risposta su plurime questioni rilevanti devolute con l'atto di appello. In particolare, la Corte di appello non avrebbe dato conto, o lo avrebbe fatto con formule apodittiche, delle censure in tema di condotta di inserimento di orari di uscita diversi da quelli effettivi, di affermata fragilità delle giustificazioni addotte per la detenzione delle munizioni in esubero, di mancata individuazione di un reato presupposto rispetto alla ricettazione dei timbri, di insussistenza della contravvenzione ex art. 697 cod. pen. e comunque di particolare tenuità del fatto. 2.2. Con il secondo motivo, la difesa censura - sotto il profilo della violazione dell'art. 648 cod. pen. e del vizio di motivazione - l'omesso accertamento della sussistenza di un reato presupposto dei delitti di ricettazione contestati sub 4 e 7. 2.3. Il terzo motivo è diretto a contestare l'affermazione di colpevolezza, in relazione al delitto di truffa aggravata, in assenza di condotte fraudolente e di un apprezzabile danno patrimoniale per la pubblica amministrazione. 2.4. Con il quarto motivo, la difesa si duole dell'inosservanza o dell'erronea applicazione degli artt. 15 e 84 cod. pen., essendo state contestualmente applicate le fattispecie incriminatrici di cui agli artt. 477-482 cod. pen. e 55 -quinquies, d.lgs. n. 165 del 2001. I due delitti non potrebbero concorrere, avuto riguardo al rapporto di specialità intercorrente tra loro. 2.5. Con il quinto motivo, si eccepisce - in subordine - la violazione dell'art. 81 cod. pen. in relazione al delitto di falso contestato sub 5. Per ogni singolo episodio non sarebbe stata applicata la continuazione cosiddetta interna, ma è stato operato un singolo aumento rispetto alla pena base per il reato più grave. 3. Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dall'art. 17, decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75). 2 (£k CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato solo con riguardo alla doglianza sulla ricettazione del timbro di cui al capo 4 ed è inammissibile nel resto. 1. Le critiche alla sentenza impugnata, relativamente all'individuazione dei delitti presupposti rispetto ai fatti di ricettazione contestati al capo 4, contenute in alcuni profili del primo motivo e nel secondo motivo di impugnazione, possono essere esaminate congiuntamente. L'imputazione sul punto individua l'oggetto materiale dei due delitti in un timbro con impresso il nome del medico di base, dottoressa FU (capo 4, in ordine al quale in primo grado l'imputato era stato assolto relativamente alla ricezione dei ricettari). I giudici di merito hanno affermato, quanto al materiale apparentemente riconducibile alla dottoressa FU (e da questa disconosciuto), la indubitabile origine delittuosa (sentenza del Tribunale, pp. 15-16; sentenza della Corte di appello, p. 2). La conclusione è manifestamente illogica e incoerente con le emergenze probatorie come riportate nelle motivazioni dei due gradi di merito («la dottoressa ha riferito in sede dibattimentale che né i certificati, né le sottoscrizioni né il timbro erano a lei riferibili», sentenza di primo grado, p. 15; («questa disconosceva la firma, il timbro e i ricettari a lei intestati», sentenza di secondo grado, p. 2). A fronte della negazione del medico, risulta impossibile affermare la sussistenza di un furto ai suoi danni e la possibilità di acquistare sul libero mercato un timbro riportante i dati identificativi di chicchessia esclude la possibilità di una falsificazione penalmente rilevante, se non come artificio della truffa separatamente contestata. La contestata ricettazione, dunque, non sussiste e la sentenza di condanna deve essere annullata in parte qua. 2. Quanto alla ricettazione ascritta al capo 7 e concernente quindici cartucce calibro 9x19 con marchiatura Nato, i giudici di merito osservano correttamente che, dalla disponibilità di munizioni destinate in via esclusiva all'armamento delle Forze dell'Ordine o di altri soggetti istituzionali, rinvenute nella disponibilità di D'CE e a lui non concesse in dotazione dall'Ente di appartenenza, occorre trarre la conclusione che, in difetto di possibilità di lecito acquisto sul libero mercato, tali beni siano pervenuti all'imputato tramite canali alternativi, che presuppongono l'uscita illegale dalle dotazioni pubbliche. Inappagante, sul punto, è stata ritenuta, con valutazione di merito congruamente esplicitata, la giustificazione addotta dal ricorrente, secondo il quale ne sarebbe venuto in possesso nel poligono di tiro, chiedendolo a titolo di cortesia a non meglio identificati istruttori (peraltro non certo abilitati a disporne). La Corte 3 territoriale aggiunge che una simile spiegazione, unitamente alla ventilata ipotesi di avere portato via con sé, per mera distrazione o volontariamente, proiettili inesplosi (presenza innplausibile nei poligoni, dati i vincoli alla circolazione di tale munizionamento), lascia supporre un vano tentativo di nascondere la consapevolezza della provenienza illecita. Il presupposto del delitto della ricettazione non deve essere necessariamente accertato in ogni suo estremo fattuale, poiché la provenienza delittuosa dei beni posseduti può ben desumersi - come nel caso di specie, in assenza di specifiche e plausibili giustificazioni da parte dell'imputato - dalla natura e dalle caratteristiche dei beni stessi (Sez. 1, n. 46419 del 18/09/2019, Failla, Rv. 277334; Sez. 1, n. 29486 del 26/06/2013, Tartari, Rv. 256108; Sez. 2, n. 29685 del 05/07/2011 Cavalli, Rv. 251028). 3. Le restanti censure sollevate nel primo motivo in ordine alla mancanza di un idoneo apparato argomentativo non si confrontano con l'effettiva portata motivazionale del provvedimento. Per quanto talora stringate, le argomentazioni su cui si fonda, in parte qua, la doppia conforme pronuncia di condanna, meritano di essere condivise. 3.1 L'imputato si è giustificato, per quel che concerne l'apposizione della propria firma sui registri cartacei di uscita, sottolineando come la modulistica prestampata non fosse modificabile e come la discrasia fosse stata segnalata a voce al piantone. Non risulta rilasciato nessun formale permesso in tal senso. Correttamente il Tribunale nota come la sottoscrizione posta in calce a uno specifico orario di uscita in data 2 luglio 2018 (posticipato di alcune ore rispetto all'effettivo allontanamento dalla sede di servizio) costituisca un'artefatta rappresentazione della realtà, idonea a far apparire falsamente la presenza sul luogo di lavoro sino alla fine del turno. Né l'accenno estemporaneo al piantone, del tutto privo di competenze in ordine all'autorizzazione all'uscita anticipata o alla correzione dei registri, vale a impedire l'efficacia decettiva della condotta (p. 15). Tali conclusioni sono condivise dalla Corte capitolina (p. 3). 3.2. Quanto all'asserita fragilità delle giustificazioni addotte per la detenzione delle munizioni in esubero, oltre a quanto già osservato in tema di ricettazione, può sottolinearsi conclusivamente come, ferma restando la natura di munizioni di arma comune da sparo delle cartucce 9x19 LL (coerente con la rubricazione nella contravvenzione prevista dall'art. 697 cod. pen.), permane il divieto assoluto, stabilito dalla normativa nazionale per i soggetti privati, di acquistare, detenere e portare, con le debite autorizzazioni, il munizionamento riservato alle forze armate o di polizia, in modo da garantirne sempre l'immediata riferibilità ad attività istituzionali (Sez. 5, n. 18509 del 17/02/2017, Carluccio, Rv. 269994). 4 3.3. Oltre a tali osservazioni sulla generale inibizione all'acquisto, alla detenzione e al porto, i giudici di merito hanno accertato in via di fatto come le munizioni in questione fossero «in esubero rispetto al numero ordinario» (p. 3) e la sentenza di primo grado aveva precisato che erano detenute in eccedenza, oltre al caricatore della relativa pistola di ordinanza. La particolare tenuità del fatto è poi esclusa - implicitamente ma chiaramente - nei passaggi argomentativi che sottolineano la gravità del fatto e l'assenza di spazi per la mitigazione del trattamento sanzionatorio. 4. Quanto alla sussistenza degli artifici e raggiri, elementi della condotta della truffa di cui al capo 2, per ciò che concerne il registro delle rilevazioni delle presenze, si rinvia alle considerazioni esposte nel precedente paragrafo 3.1. I giudici di appello individuano anche la chiara relazione causale tra la presentazione dei certificati falsamente attestanti patologie e l'induzione in errore del datore di lavoro pubblico, che sulla base di tale documentazione rilasciava permessi di assenza dal lavoro, senza che l'eventuale effettiva sussistenza della malattia (meramente affermata dall'imputato, ma mai confermata da un sanitario), potesse avere una sua incidenza sull'integrazione del reato. Risulta dunque congruamente motivata la perpetrazione di artifici e raggiri ex art. 640 cod. pen. e di condotte fraudolente ex art. 55-quinquies del Testo unico sul pubblico impiego. D'altronde, gli artifici o i raggiri coincidono con le false attestazioni di presenza (Sez. 3, n. 45947 del 10/10/2019, Barzoi, Rv. 277277) e resta comunque configurabile il concorso materiale tra il reato di truffa aggravata e quello di false attestazioni o certificazioni, quando la condotta determina un danno patrimoniale per l'amministrazione (Sez. 3, n. 47043 del 27/10/2015, Mozzillo, Rv. 265223; Sez. 3, n. 45696 del 27/10/2015, Chianese, Rv. 265400). Inoltre, la falsa attestazione del pubblico dipendente relativa alla sua presenza in ufficio, riportata sui cartellini marcatempo o nei fogli di presenza, integra il reato di truffa aggravata anche a prescindere dal danno economico corrispondente alla retribuzione erogata per una prestazione lavorativa inferiore a quella dovuta, incidendo sull'organizzazione dell'ente, mediante la arbitraria modifica degli orari prestabiliti di presenza in ufficio, e compromettendo gravemente il rapporto fiduciario che deve legare l'ente al suo dipendente. (Sez. 2, n. 3262 del 30/11/2018, dep. 2019, Plutino, Rv. 274895; Sez. 6, n. 30177 del 04/06/2013, Chielli, Rv. 256643. Cfr. anche Sez. 2, n. 29628 del 28/05/2019, Leoni, Rv. 276670, secondo cui la falsa attestazione medica integra il reato di truffa ai danni dell'ente pubblico, anche a prescindere dalla non remunerabilità del "monte ore", poiché l'amministrazione viene privata di prestazioni lavorative aventi contenuto patrimoniale, anche a carattere organizzativo, con ricadute sulla continuità ed efficienza del servizio). 5 Risulta dunque manifestamente infondata anche la censura sulla mancata valutazione di un effettivo danno patrimoniale (peraltro, non inconsistente, laddove la contestazione aveva per oggetto complessivi centocinquantanove giorni di assenza ingiustificata dal lavoro). 5. La questione concernente il concorso apparente di norme tra l'art. 55- quinquies del testo unico sul pubblico impiego e la falsità del privato in certificazioni prevista dal codice penale non è stata dedotta in appello. Il motivo è dunque inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen. 6. Il Tribunale individua l'aumento a titolo di continuazione per i falsi ex artt. 477-482 cod. pen. in complessivi trenta mesi (due anni e sei mesi) di reclusione ed euro 600 di multa, specificando - correttamente e con un surplus di chiarezza argomentativa rispetto a un'unica maggiorazione della pena - che per ogni singolo episodio la pena è pari a quindici giorni di reclusione ed euro 10 di multa. La Corte di appello indica poi, prima facie, un solo aumento per l'intero capo 5 di due anni e cinque mesi ed euro 580 di multa, ma in realtà condivide e replica il computo del primo grado, dopo avere tenuto conto dell'espunzione delle pene per i due episodi di falso del 3 e dell'8 marzo 2015, dichiarati ulteriormente prescritti. Il motivo è dunque manifestamente infondato. 7. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere in parte annullata senza rinvio, per la fondatezza del motivo inerente la ricettazione del timbro di cui al capo 4. Le restanti censure proposte devono essere dichiarate inammissibili. Dal momento che, per la pena base su cui sono stati computati gli aumenti per la continuazione, era stato individuato come reato più grave proprio il delitto di cui all'art. 648 cod. pen. ed avente ad oggetto il timbro suddetto, occorre rimettere ad altra Sezione della Corte di appello di Roma la rideterminazione della pena per i delitti residui, in ordine ai quali, in conseguenza della pronuncia di inammissibilità, consegue, ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen., la declaratoria di irrevocabilità della affermazione della responsabilità.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle residue condotte di cui al capo 4, perché il fatto non sussiste e rinvia per la rideternninazione della pena ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso il 7 novembre 2023 DEPOSITATO IN CANCFLIARIA
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;
lette le richieste del PG LUIGI CUOMO, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
letta la memoria dell'avv. FILIPPO MORLACCHINI, per il ricorrente, che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della pronuncia emessa in data 25 novembre 2021 dal Tribunale di Roma, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di IU D'CE in ordine alla falsificazione dei certificati medici di cui al capo 5 per i fatti verificatisi sino all'8 marzo 2015, perché il reato era estinto per intervenuta prescrizione, e ha assolto l'imputato dal delitto di minaccia a pubblico ufficiale di cui al capo 8, perché il fatto non sussiste, confermando nel resto la condanna per i residui reati di cui agli artt. Penale Sent. Sez. 2 Num. 49724 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: LEOPIZZI ALESSANDRO Data Udienza: 07/11/2023 81-640 cod. pen.; 81 cod. pen. e 55 -quinquies, comma 1, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 110-648 cod. pen.; 477-482 cod. pen.; 81 cod. pen. e 2 e 4, I. 2 ottobre 1967, n. 895 (riqualificato in primo grado nella contravvenzione ex art. 697 cod. pen.); 648 cod. pen. 2. Ha proposto ricorso per cassazione IU D'CE, a mezzo del proprio difensore, formulando cinque motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo, articolato motivo, si deduce mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, in relazione alla sistematica omissione di risposta su plurime questioni rilevanti devolute con l'atto di appello. In particolare, la Corte di appello non avrebbe dato conto, o lo avrebbe fatto con formule apodittiche, delle censure in tema di condotta di inserimento di orari di uscita diversi da quelli effettivi, di affermata fragilità delle giustificazioni addotte per la detenzione delle munizioni in esubero, di mancata individuazione di un reato presupposto rispetto alla ricettazione dei timbri, di insussistenza della contravvenzione ex art. 697 cod. pen. e comunque di particolare tenuità del fatto. 2.2. Con il secondo motivo, la difesa censura - sotto il profilo della violazione dell'art. 648 cod. pen. e del vizio di motivazione - l'omesso accertamento della sussistenza di un reato presupposto dei delitti di ricettazione contestati sub 4 e 7. 2.3. Il terzo motivo è diretto a contestare l'affermazione di colpevolezza, in relazione al delitto di truffa aggravata, in assenza di condotte fraudolente e di un apprezzabile danno patrimoniale per la pubblica amministrazione. 2.4. Con il quarto motivo, la difesa si duole dell'inosservanza o dell'erronea applicazione degli artt. 15 e 84 cod. pen., essendo state contestualmente applicate le fattispecie incriminatrici di cui agli artt. 477-482 cod. pen. e 55 -quinquies, d.lgs. n. 165 del 2001. I due delitti non potrebbero concorrere, avuto riguardo al rapporto di specialità intercorrente tra loro. 2.5. Con il quinto motivo, si eccepisce - in subordine - la violazione dell'art. 81 cod. pen. in relazione al delitto di falso contestato sub 5. Per ogni singolo episodio non sarebbe stata applicata la continuazione cosiddetta interna, ma è stato operato un singolo aumento rispetto alla pena base per il reato più grave. 3. Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dall'art. 17, decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75). 2 (£k CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato solo con riguardo alla doglianza sulla ricettazione del timbro di cui al capo 4 ed è inammissibile nel resto. 1. Le critiche alla sentenza impugnata, relativamente all'individuazione dei delitti presupposti rispetto ai fatti di ricettazione contestati al capo 4, contenute in alcuni profili del primo motivo e nel secondo motivo di impugnazione, possono essere esaminate congiuntamente. L'imputazione sul punto individua l'oggetto materiale dei due delitti in un timbro con impresso il nome del medico di base, dottoressa FU (capo 4, in ordine al quale in primo grado l'imputato era stato assolto relativamente alla ricezione dei ricettari). I giudici di merito hanno affermato, quanto al materiale apparentemente riconducibile alla dottoressa FU (e da questa disconosciuto), la indubitabile origine delittuosa (sentenza del Tribunale, pp. 15-16; sentenza della Corte di appello, p. 2). La conclusione è manifestamente illogica e incoerente con le emergenze probatorie come riportate nelle motivazioni dei due gradi di merito («la dottoressa ha riferito in sede dibattimentale che né i certificati, né le sottoscrizioni né il timbro erano a lei riferibili», sentenza di primo grado, p. 15; («questa disconosceva la firma, il timbro e i ricettari a lei intestati», sentenza di secondo grado, p. 2). A fronte della negazione del medico, risulta impossibile affermare la sussistenza di un furto ai suoi danni e la possibilità di acquistare sul libero mercato un timbro riportante i dati identificativi di chicchessia esclude la possibilità di una falsificazione penalmente rilevante, se non come artificio della truffa separatamente contestata. La contestata ricettazione, dunque, non sussiste e la sentenza di condanna deve essere annullata in parte qua. 2. Quanto alla ricettazione ascritta al capo 7 e concernente quindici cartucce calibro 9x19 con marchiatura Nato, i giudici di merito osservano correttamente che, dalla disponibilità di munizioni destinate in via esclusiva all'armamento delle Forze dell'Ordine o di altri soggetti istituzionali, rinvenute nella disponibilità di D'CE e a lui non concesse in dotazione dall'Ente di appartenenza, occorre trarre la conclusione che, in difetto di possibilità di lecito acquisto sul libero mercato, tali beni siano pervenuti all'imputato tramite canali alternativi, che presuppongono l'uscita illegale dalle dotazioni pubbliche. Inappagante, sul punto, è stata ritenuta, con valutazione di merito congruamente esplicitata, la giustificazione addotta dal ricorrente, secondo il quale ne sarebbe venuto in possesso nel poligono di tiro, chiedendolo a titolo di cortesia a non meglio identificati istruttori (peraltro non certo abilitati a disporne). La Corte 3 territoriale aggiunge che una simile spiegazione, unitamente alla ventilata ipotesi di avere portato via con sé, per mera distrazione o volontariamente, proiettili inesplosi (presenza innplausibile nei poligoni, dati i vincoli alla circolazione di tale munizionamento), lascia supporre un vano tentativo di nascondere la consapevolezza della provenienza illecita. Il presupposto del delitto della ricettazione non deve essere necessariamente accertato in ogni suo estremo fattuale, poiché la provenienza delittuosa dei beni posseduti può ben desumersi - come nel caso di specie, in assenza di specifiche e plausibili giustificazioni da parte dell'imputato - dalla natura e dalle caratteristiche dei beni stessi (Sez. 1, n. 46419 del 18/09/2019, Failla, Rv. 277334; Sez. 1, n. 29486 del 26/06/2013, Tartari, Rv. 256108; Sez. 2, n. 29685 del 05/07/2011 Cavalli, Rv. 251028). 3. Le restanti censure sollevate nel primo motivo in ordine alla mancanza di un idoneo apparato argomentativo non si confrontano con l'effettiva portata motivazionale del provvedimento. Per quanto talora stringate, le argomentazioni su cui si fonda, in parte qua, la doppia conforme pronuncia di condanna, meritano di essere condivise. 3.1 L'imputato si è giustificato, per quel che concerne l'apposizione della propria firma sui registri cartacei di uscita, sottolineando come la modulistica prestampata non fosse modificabile e come la discrasia fosse stata segnalata a voce al piantone. Non risulta rilasciato nessun formale permesso in tal senso. Correttamente il Tribunale nota come la sottoscrizione posta in calce a uno specifico orario di uscita in data 2 luglio 2018 (posticipato di alcune ore rispetto all'effettivo allontanamento dalla sede di servizio) costituisca un'artefatta rappresentazione della realtà, idonea a far apparire falsamente la presenza sul luogo di lavoro sino alla fine del turno. Né l'accenno estemporaneo al piantone, del tutto privo di competenze in ordine all'autorizzazione all'uscita anticipata o alla correzione dei registri, vale a impedire l'efficacia decettiva della condotta (p. 15). Tali conclusioni sono condivise dalla Corte capitolina (p. 3). 3.2. Quanto all'asserita fragilità delle giustificazioni addotte per la detenzione delle munizioni in esubero, oltre a quanto già osservato in tema di ricettazione, può sottolinearsi conclusivamente come, ferma restando la natura di munizioni di arma comune da sparo delle cartucce 9x19 LL (coerente con la rubricazione nella contravvenzione prevista dall'art. 697 cod. pen.), permane il divieto assoluto, stabilito dalla normativa nazionale per i soggetti privati, di acquistare, detenere e portare, con le debite autorizzazioni, il munizionamento riservato alle forze armate o di polizia, in modo da garantirne sempre l'immediata riferibilità ad attività istituzionali (Sez. 5, n. 18509 del 17/02/2017, Carluccio, Rv. 269994). 4 3.3. Oltre a tali osservazioni sulla generale inibizione all'acquisto, alla detenzione e al porto, i giudici di merito hanno accertato in via di fatto come le munizioni in questione fossero «in esubero rispetto al numero ordinario» (p. 3) e la sentenza di primo grado aveva precisato che erano detenute in eccedenza, oltre al caricatore della relativa pistola di ordinanza. La particolare tenuità del fatto è poi esclusa - implicitamente ma chiaramente - nei passaggi argomentativi che sottolineano la gravità del fatto e l'assenza di spazi per la mitigazione del trattamento sanzionatorio. 4. Quanto alla sussistenza degli artifici e raggiri, elementi della condotta della truffa di cui al capo 2, per ciò che concerne il registro delle rilevazioni delle presenze, si rinvia alle considerazioni esposte nel precedente paragrafo 3.1. I giudici di appello individuano anche la chiara relazione causale tra la presentazione dei certificati falsamente attestanti patologie e l'induzione in errore del datore di lavoro pubblico, che sulla base di tale documentazione rilasciava permessi di assenza dal lavoro, senza che l'eventuale effettiva sussistenza della malattia (meramente affermata dall'imputato, ma mai confermata da un sanitario), potesse avere una sua incidenza sull'integrazione del reato. Risulta dunque congruamente motivata la perpetrazione di artifici e raggiri ex art. 640 cod. pen. e di condotte fraudolente ex art. 55-quinquies del Testo unico sul pubblico impiego. D'altronde, gli artifici o i raggiri coincidono con le false attestazioni di presenza (Sez. 3, n. 45947 del 10/10/2019, Barzoi, Rv. 277277) e resta comunque configurabile il concorso materiale tra il reato di truffa aggravata e quello di false attestazioni o certificazioni, quando la condotta determina un danno patrimoniale per l'amministrazione (Sez. 3, n. 47043 del 27/10/2015, Mozzillo, Rv. 265223; Sez. 3, n. 45696 del 27/10/2015, Chianese, Rv. 265400). Inoltre, la falsa attestazione del pubblico dipendente relativa alla sua presenza in ufficio, riportata sui cartellini marcatempo o nei fogli di presenza, integra il reato di truffa aggravata anche a prescindere dal danno economico corrispondente alla retribuzione erogata per una prestazione lavorativa inferiore a quella dovuta, incidendo sull'organizzazione dell'ente, mediante la arbitraria modifica degli orari prestabiliti di presenza in ufficio, e compromettendo gravemente il rapporto fiduciario che deve legare l'ente al suo dipendente. (Sez. 2, n. 3262 del 30/11/2018, dep. 2019, Plutino, Rv. 274895; Sez. 6, n. 30177 del 04/06/2013, Chielli, Rv. 256643. Cfr. anche Sez. 2, n. 29628 del 28/05/2019, Leoni, Rv. 276670, secondo cui la falsa attestazione medica integra il reato di truffa ai danni dell'ente pubblico, anche a prescindere dalla non remunerabilità del "monte ore", poiché l'amministrazione viene privata di prestazioni lavorative aventi contenuto patrimoniale, anche a carattere organizzativo, con ricadute sulla continuità ed efficienza del servizio). 5 Risulta dunque manifestamente infondata anche la censura sulla mancata valutazione di un effettivo danno patrimoniale (peraltro, non inconsistente, laddove la contestazione aveva per oggetto complessivi centocinquantanove giorni di assenza ingiustificata dal lavoro). 5. La questione concernente il concorso apparente di norme tra l'art. 55- quinquies del testo unico sul pubblico impiego e la falsità del privato in certificazioni prevista dal codice penale non è stata dedotta in appello. Il motivo è dunque inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen. 6. Il Tribunale individua l'aumento a titolo di continuazione per i falsi ex artt. 477-482 cod. pen. in complessivi trenta mesi (due anni e sei mesi) di reclusione ed euro 600 di multa, specificando - correttamente e con un surplus di chiarezza argomentativa rispetto a un'unica maggiorazione della pena - che per ogni singolo episodio la pena è pari a quindici giorni di reclusione ed euro 10 di multa. La Corte di appello indica poi, prima facie, un solo aumento per l'intero capo 5 di due anni e cinque mesi ed euro 580 di multa, ma in realtà condivide e replica il computo del primo grado, dopo avere tenuto conto dell'espunzione delle pene per i due episodi di falso del 3 e dell'8 marzo 2015, dichiarati ulteriormente prescritti. Il motivo è dunque manifestamente infondato. 7. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere in parte annullata senza rinvio, per la fondatezza del motivo inerente la ricettazione del timbro di cui al capo 4. Le restanti censure proposte devono essere dichiarate inammissibili. Dal momento che, per la pena base su cui sono stati computati gli aumenti per la continuazione, era stato individuato come reato più grave proprio il delitto di cui all'art. 648 cod. pen. ed avente ad oggetto il timbro suddetto, occorre rimettere ad altra Sezione della Corte di appello di Roma la rideterminazione della pena per i delitti residui, in ordine ai quali, in conseguenza della pronuncia di inammissibilità, consegue, ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen., la declaratoria di irrevocabilità della affermazione della responsabilità.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle residue condotte di cui al capo 4, perché il fatto non sussiste e rinvia per la rideternninazione della pena ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso il 7 novembre 2023 DEPOSITATO IN CANCFLIARIA