Sentenza 20 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 20/03/2001, n. 3982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3982 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2001 |
Testo completo
Reg. gen. No 1914/1999039 82 /0 1 lien a el dicembre 20 LIRE 3000 CANCELLERIA Oggetto: reintegra inpossesso REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CB220643 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE CRON .3447 Rep. 1307 Composta dai Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. FRANCO PONTORIERI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dott. UGO RIGGIO Consigliere rel. UFFICIO COPIE Richiesta studio Dott. ENRICO SPAGNA MUSSO Consigliere dal Sig. IL SOLE 24 ORE Dott. FRANCESCO PAOLO FIORE Consigliere 3000 per diriti: L 0 2.0 MAR. 2001 Dott. SERGIO DEL CORE Consigliere IL CANCELLIERE ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: FO US. elettivamente domiciliato in Roma, via Flaminia n. 71. presso lo studio dell'avvocato Antonio Aceto, difeso dagli avvocati Vittorio Giaquinto e Vittorio L. Fucci, come da mandato in atti:
- ricorrente -
contro
GU AL e ET NA, elettivamente domiciliati in Roma al viale Mazzini n. 145, presso lo studio dell'avv. Michelino Luise, difesi dall'avv. Domenico Cioffi, in virtù di mandato in atti;
controricorrenti - 1914 1999 UN RI e RF. Udienza del 12 dicembre 2000, Presidente Pontorieri, relatore Riggio. 2953/20 ▬ ▬ ▬ ___ 2 avverso la sentenza del Tribunale di Avellino in data 8 settembre 1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12 dicembre 2000 dal Relatore Cons. Riggio;
Udito il P.M.. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Marinelli, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO In data 14 febbraio 1995 i coniugi SQ RI e AN RF presentavano ricorso al Pretore di Avellino. Sez. Distaccata di Cervinara, per essere immediatamente reintegrati nel possesso della servitù di passaggio pedonale esercitata sul viottolo adiacente il loro vano cantina, ubicato alla via Lisotti di S. Martino Valle Caudina, essendone stati spogliati da GI UN con l'apposizione arbitraria di un cancello in ferro ad apertura elettrica. Il pretore, con ordinanza notificata il 20 febbraio 1996, li reintegrava nel possesso disponendo che il UN consegnasse le chiavi del cancello, sotto pena di esecuzione forzata, e fissava il termine perentorio di gg. 30 per l'inizio dei giudizio di merito. A tanto provvedevano i coniugi RI / RF con atto di citazione notificato il 5 marzo 1996, con cui chiedevano che i Pretore confermasse la sua precedente ordinanza ed disponesse il ripristino dello stato di fatto preesistente, con le originarie modalità di esercizio. Instauratosi il contraddittorio, ed istruita la causa, con ordinanza non comunicata alle parti il pretore disponeva lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica, nel termine di gg. 30 più 20, trattenendo all'esito la causa in decisione c, con sentenza in data 25 novembre 1997, rigettava le domande 1914:1999 UN RI e RF. Udienza del 12 dicembre 2000. Presidente Pontorieri: relatore Riggio. 3 proposte dagli attori, revocando la propria ordinanza del 20 febbraio 1996 e compensando le spese di lite. Avendo i coniugi RI / RF proposto gravame. chiedendo l'accoglimento delle proprie domande, il Tribunale di Avellino. con sentenza dell'8 settembre 1998, in parziale accoglimento dell'impugnazione dichiarava la nullità della sentenza resa dal Pretore di Cervinara, ordinando all'appellato di reintegrare gli appellanti nel possesso della servitù di passaggio e compensando parzialmente le spese di lite, che poneva per il resto a carico dell'appellato. Il tribunale rilevava che fondatamente gli appellanti avevano sostenuto la nullità della sentenza di primo grado sul presupposto della mancata comunicazione alle parti dell'ordinanza del pretore, emessa fuori udienza, che M disponeva lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, mentre non risultava fondata l'eccezione dell'appellato, secondo cui tale ordinanza era stata invece emessa in udienza, alla presenza delle parti. Rilevava in proposito che il pretore, riservatosi di provvedere sulle richieste delle parti formulate all'udienza del 23 settembre 1997, aveva poi provveduto con ordinanza pronunciata fuori udienza. a nulla rilevando che il provvedimento non iniziasse con la formula “sciogliendo la riserva che precede" o altra simile, posto che il verbale di udienza precedente era stato chiuso con la riserva di provvedere e con l'assegnazione di un termine alle parti per il deposito dei rispettivi fascicoli, la cui mancanza aveva impedito al giudicante di provvedere immediatamente. Ugualmente irrilevante era la mancanza della data del provvedimento e quella del suo deposito in cancelleria poiché, se anche l'ordinanza fosse stata pronunciata nella stessa giornata e magari nell'aula di udienza. l'obbligo della comunicazione 1914-1999 UN RI e RF. Udienza del 12 dicembre 2000 Presidente Pontorieri: relatore Riggio. alle parti sarebbe ugualmente sussistito;
era invece determinante, ai fini di tale indagine, il fatto che il provvedimento si concludesse con la formula “si comunichi". Ciò posto il tribunale rilevava che la mancata comunicazione alle parti di una ordinanza, costituente assenza di un requisito indispensabile perché il provvedimento raggiunga il suo scopo, comporta la nullità di tutti gli atti successivi, e quindi anche della sentenza, in quanto posti in essere in violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa della parte assente, tranne il caso in cui la parte, comparsa spontaneamente nella udienza successiva, nulla eccepisca al riguardo. Tale nullità si era verificata nella fattispecie, e la relativa denunzia. convertendosi in un motivo di appello, e non ricorrendo alcuna delle ipotesi tassativamente contemplate dall'art. 354 c.p.c. di rimessione della causa al giudice di primo grado, implicava che il giudice di secondo grado dovesse decidere la causa nel merito. In proposito il tribunale rilevava che i titoli di proprietà prodotti dall'appellante erano irrilevanti, poiché nel giudizio possessorio potevano essere esaminati solo come fatti inducenti la prova del possesso, e peraltro dagli stessi non si rilevava alcun sicuro riferimento alla servitù di passaggio pedonale sul viottolo in contestazione. Viceversa dalla prova testimoniale espletata. le cui risultanze erano state dettagliatamente esaminate, era risultato provato, secondo il tribunale. l'esercizio della servitù di passaggio da parte degli appellanti. Ha chiesto la cassazione di tale sentenza il UN in base a due motivi di ricorso, cui resistono con controricorso i coniugi RI / RF. MOTIVI DELLA DECISIONE 1914 1999 UN RI e RF. Udienza del 12 dicembre 2000. Presidente Pontorieri, relatore Riggio. 5 Denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 134. 156 e 159 c.p.c. i ricorrente torna a contestare che l'ordinanza del pretore sia stata effettivamente pronunciata fuori udienza. Rileva poi che, se anche così fosse stato, ciò non avrebbe causato alcuna conseguenza negativa per i coniugi RI o per il loro difensore, avendo costui provveduto a depositare la propria comparsa conclusionale, così dimostrando di essere perfettamente a conoscenza del contenuto dell'ordinanza. Il motivo non è fondato. Pur denunziando infatti la violazione di norme di legge esso in realtà introduce una contestazione su fatti sui quali il tribunale ha espletato una attenta indagine, decidendo quindi con motivazione esauriente e priva di contraddizioni o vizi logici. La relativa doglianza si risolve quindi in una censura di fatto che non può avere ingresso nel giudizio di legittimità. E poi del tutto irrilevante che la difesa dei coniugi RI / RF abbia potuto depositare la comparsa conclusionale. malgrado l'omessa comunicazione dell'ordinanza emessa dal pretore. Le norme che tutelano il diritto di difesa devono essere infatti sempre rispettate, e la loro violazione è motivo di nullità indipendentemente dal fatto se in concreto la parte abbia o meno subito un danno. Con il secondo motivo il UN denuncia poi l'insufficiente e contraddittoria motivazione, per avere il tribunale attribuito alle risultanze probatorie una valenza diversa e più incisiva di quella attribuita alle stesse dal primo giudice. procedendo quindi ad una interpretazione delle deposizioni testimoniali. 1914 1999 UN RI e RF. Udienza del 12 dicembre 2000. Presidente Pontorieri: relatore Riggio. Neppure tale motivo risulta fondato. Nella sentenza, infatti, il giudice di appello ha svolto una attenta e dettagliata disamina del contenuto delle deposizioni testimoniali raccolta, spiegando le ragioni per le quali due dei quattro testimoni escussi avevano fornito elementi certi a sostegno della tesi dei coniugi RI / RF, mentre le deposizioni degli altri due, anche se apparentemente di segno contrario, in realtà non erano sufficienti a svalutare le dichiarazioni dei primi. L'infondatezza di tutti i motivi illustrati con il ricorso determina il rigetto dello stesso e la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano nella misura indicata nel dispositivo.
P. Q. M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione, in favore dei controricorrenti. delle spese del presente giudizio, che liquida in £. 177,000 oltre a £.
2.000.000 per onorari. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 12 dicembre 2000. CE CO ....GO GI and. IL CANCELLIERE C1 Valena Neri 1 00 2 AR CORTE SUPREMA CASSAZIONE M Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 14.6.2011. 40003 serie 4 al n. 32078 versate € 161,77 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) 250000 1097 129, 11 4567 20.65 1914:1999 UN RI e RF. Udienza del 12 dicembre 2000. Presidente Pontorieri: relatore Riggio. 3057 12.00 161,71