Sentenza 2 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 02/04/2001, n. 4803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4803 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2001 |
Testo completo
048 03/0 1 REPUBBLICA ITAL T LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE propriei fontiona Nevinsico. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Vincenzo BALDASSARRE R.G. N. 345/99 Consigliere 4037/99Dott. Ugo RIGGIO Dott. Antonino ELEFANTE · Consigliere - Cron. 10284 -- Rel. Consigliere Rep. 1692 Dott. Enrico SPAGNA MUSSO Dott. Matteo IACUBINO Consigliere Ud. 29/11/00 ha pronunciato la seguente SENTENZ A sul ricorso proposto da: IE IO, domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dagli avvocati DELLA PIETRA GIOACCHINO, AMODIO 6000 FRANCESCO, giusta delega in atti;
2 APR. 2001 ricorrente
contro
LIRE 3000 LANGELLA CIRO, LANGELLA DOMENICO;
CANCELLERIA intimati e sul 2° ricorso n 04037/99 proposto da: CG508551 LANGELLA CIRO, LANGELLA DOMENICO, domiciliati in ROMA CG508552 P.ZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE DI 2000 CASSAZIONE, difesi dall'avvocato 1947 BASILE ANTONIO, -1- giusta delega in atti;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - controricorrente e ricorrente incidentale UFFICIO COPIE Richiesta copie studio- nonchè contro dal Sig. BASILE 6000per giritti IE IO;
! intimato NCELLIERE avverso la sentenza n. 901/98 della Corte d'Appello di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE NAPOLI, depositata il 21/04/98; UFFICIO COPIE udita la relazione della causa svolta nella pubblica Richiesta copia studio Tay Sig. A MODIO udienza del 29/11/00 dal Consigliere Dott. Enrico per diritti 6000 -5 OTT. 2001 SPAGNA MUSSO;
IL CANCELLIERE udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale e il rigetto di quello incidentale. CANCELLERIA CANCELLERIA 00684735 0856065 -2- Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 27 aprile 1985 i germani RO e Domeni- co AN premesso che erano proprietari, quali eredi della madre AN Oli- vieri deceduta il 15 novembre 1965, dell'edificio sito in Ponticelli alla via Principe di Napoli, 58, costituito da un piano terraneo, adibito a bottega di "ferramenta", da un primo ed un secondo piano, questo adibito ad abitazione;
che MA OL oc- cupava, senza averne titolo il piano terraneo, ed il secondo piano dell' edificio. convennero in giudizio, dinanzi al tribunale di Napoli, l'OL perché fosse con- dannato al rilascio di dette porzioni immobiliari nonché al risarcimento dei danni conseguenti al comportamento illecito. Il convenuto, costituitosi nel giudizio, chiese il rigetto delle domande a- r vendo negato il diritto dominicale degli attori su dette porzioni immobiliari che “uti dominus" possedeva pacificamente da oltre venti anni così divenendone proprieta- rio. Istruita la causa con acquisizioni documentali, il tribunale adito, con sen- tenza del 17 febbraio 1993, qualificata l'azione esercitata dai AN come revin- dica e ritenuto non assolto da costoro l'onere della prova del diritto domenicale, rigettò la domanda. Adita con il gravame dei soccombenti, cui resistette l'OL, la corte d'appello di Napoli, espletato il mezzo di prova testimoniale, con sentenza del 21 aprile 1998, accolta per quanto di ragione la domanda dei AN, ha condannato l'OL al rilascio in favore di costoro del solo piano terraneo dell'edificio ed ha interamente compensato le spese dei due gradi di giudizio. 3 La corte territoriale, premessa l'esatta qualificazione giuridica operata dal tribunale della domanda dei AN come azione di revindica, ha rilevato che co- storo, con gli esiti dell' attività istruttoria espletata in quel giudizio, in particolare del mezzo di prova testimoniale, avevano fornito la prova del loro diritto dominica- le sul solo piano terraneo dell'edificio, adibito a rivendita di "ferramenta", a mezzo del possesso "uti dominus" ultraventennale ottenuto dall'unione di quelli di Geno- veffa OL, deceduta il 16 febbraio 1946, e della madre AN OL, dece- duta il 15 novembre 1965, figlia ed erede della OL, a quello proprio esercitato, anche a mezzo del padre LV AN, deceduto il 15 marzo 1983 durante la loro minore età. In particolare, gli appellanti avevano in prime cure prodotto: l'atto pubbli- co del 27 giugno 1925 con il quale VE OL aveva costituito ipoteca a garanzia della restituzione di un mutuo di £.
6.000.000 sull'edificio in questione, al tempo composto dal solo piano terranno, acquistato con rogito del 28 settembre 1922; certificato della Conservatoria dei RR.II. di Napoli del 20 giugno 1955 dal quale si evince che AN LI unica figlia di VE SO e di EN OL (come da estratto per riassunto dell'atto di nascita del 25 novembre 1966) aveva ereditato dalla madre l'immobile, al tempo della successione incrementato da un primo piano;
estratto dell'atto di nascita in data 30 marzo 1933 del convenu- to MA OL dal quale si evince che costui, già con il nome di MA DA, venne affiliato con provvedimento giudiziale dai coniugi LI, SO assu- mendone il cognome;
l'accertamento di valore notificato il 30 maggio 1975 nei confronti di LV AN nonché degli figli minori, gli appellanti, concernente l'usufrutto "ex lege” del padre e la nuda proprietà dei figli, rappresentati dal padre, ereditata dalla madre;
la ricevuta di pagamento eseguito il 1 febbraio 1957 dell'imposta complementare di incremento di valore per la successione dai Ge- noveffa SO;
la ricevuta di pagamento in data 13 settembre 1966 per gli eredi di AN OL, a dimostrazione che fino ad allora gli appellanti fossero incon- trastati proprietari e possessori del piano terraneo e del primo piano ( estraneo alla domanda giudiziale) dell'edificio in questione ed il certificato di morte di data 15 marzo 1983 del padre LV AN. Con il mezzo di prova testimoniale espletato nel giudizio di impugnazione gli appellanti avevano fatto acquisire la certezza che l'OL non aveva mai pos- seduto pacificamente e continuamente "uti dominus" per il tempo necessario all'usucapione il piano terraneo dell'edificio; infatti per l'uso di quella porzione immobiliare, prima adibita a officina di “carradore" e, poi, a rivendita di ferramen- ta, l'OL corrispondeva un canone a AN OL, poi al coniuge di costei LV AN, fino alla morte di costui nel 1983, negandolo infine, per mera prepotenza ai figli, gli odierni appellanti, i quali "sempre avevano rivendicato la proprietà dell'immobile". Sommando il possesso di detta porzione immobiliare della SO a quel- lo della figlia e dell'unica erede AN OL - secondo la disciplina delle succes- sioni “mortis causa” vigente al tempo dell'apertura di quella successione, dicembre 1946 che escludeva l'affiliato MA LI con quello proprio degli appellanti medesimi anche a mezzo del padre nel tempo della loro minore età, doveva ritener- 5 si utilmente ed ampiamente compiuto il termine ventennale fissato dall'art. 1158 c.c. per l'acquisto del diritto dominicale. di A diversa conclusione doveva pervenirsi quanto alla domanda revindica concernente il secondo piano dell'edificio. I documenti prodotti dagli appellanti non inducevano certamente al loro diritto dominicale su quella porzione immobiliare. In particolare era priva di effica- cia probatoria la dichiarazione di unità immobiliare urbana fatta da RO e Domeni- co AN in quanto atto unilaterale e privo dell'attestazione di ricevimento dell'Ute, la striscia "a parte” recante la data del 23 dicembre 1983 ed il timbro di detto CI era inidonea a superare la rilevata carenza. Inoltre, la stessa data indi- cava di per sé che quella dichiarazione era sorretta dall'intento di una tardiva quan- to sbrigativa soluzione della controversia da tempo insorta con MA LI. L'esito del mezzo prova testimoniale aveva invece adiuvato l'eccezione di usucapione di costui. Infatti l'unità abitativa, costituente il secondo piano dell'edificio, venne realizzata negli anni '60 a spese e ad opera di MA LI medesimo sul solaio di copertura "donatogli" da AN LI e venne occupata in conformità della sua destinazione "uti dominus", in un primo tempo, dall'appellato medesimo e successivamente dalla figlia. Per la cassazione di detta pronunzia, esponendo un complesso motivo di doglianza poi illustrato da una memoria, ricorre MA LI;
resistono RO e EN AN che nel controricorso espongono un motivo di ricorso incidentale. Motivi della decisione 6 Preliminarmente, i due ricorsi, quello principale dell'OL e quello inci- dentale dei AN, vanno riuniti in un unico procedimento, secondo quanto di- spone l'art.335 c.p.c., trattandosi di impugnazioni separatamente proposte avverso la medesima sentenza. Con l'unico motivo del ricorso principale, l'LI, in relazione ai nn. 3 e 5 dell'art.360 c.p.c., denunzia la violazione del I comma dell'art. 1146 c.c.in rela- zione agli artt. 471 e 480 c.c. nonché il vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia. La corte di merito assume il ricorrente principale – ha ritenuto fondata, limitatamente alla proprietà del piano terraneo dell'edificio di via Principe di Napo- le, 58 di Ponticelli, l'azione di revindica esercitata dai AN poichè costoro, a- dempiendo l'onere loro importo dall'art. 948 c.c,. avevano fornito la prova dell'acquisto del diritto dominicale sulla porzione immobiliare in virtù del I comma dell'art. 1146 c.c. per essere i revindicanti succeduti, quali eredi, nel possesso della madre AN LI, deceduta il 15 novembre 1965, la quale lo aveva acquistato per successione dalla madre, della quale era erede, VE SO, deceduta il 16 febbraio 1946 così che la sommatoria di quei possessi superava ampiamente il termine ventennale fissato per l'usucapione della proprietà. L'odierno ricorrente aveva nella sua prima difesa dedotto la carenza di "legittimazione attiva” dei AN in quanto non eredi della madre AN LI ro per non averne costoro tempestivamente accettato l'eredità e, in sede di precisa- zione delle conclusioni del giudizio di appello, instaurato ad iniziativa dei AN 7 soccombenti in primo grado, aveva eccepito la prescrizione del diritto di accettare quell'eredità. La corte territoriale si era sbarazzata della questione con la formula “sterile è l'eccezione avanzata dall'LI di tardività dell'accettazione". Premesso che il chiamato all'eredità non può invocare a proprio favore una successione nel possesso che presuppone la qualità di erede, non acquistata, e che l'eredità devoluta ai minori può essere accettata soltanto con il beneficio dell'inventario in mancanza della quale costoro rimangono nella qualità di “chiama- ti" fino a che potranno accettare nelle forme ordinarie e nell'ambito del termine di prescrizione del diritto, la corte territoriale territoriale con palese pretemissione di questi principi non si è avveduta che al tempo della apertura della successione ma- terna, 15 novembre 1965, RO e EN AN, essendo rispettivamente nati il 23 ottobre 1955 ed 25 novembre 1958, avevano l'età di dieci e di sette anni;
che non avendo il padre LV AN, loro legale rappresentante, accettato per loro l'eredità con il beneficio dell'inventario, il diritto di accettazione si era pre- scritto il 15 novembre 1975: prima che EN raggiungesse la maggiore età, mentre RO non aveva fornito la prova dell'accettazione della eredità nel tempo compreso fra il raggiungimento della maggiore età ed il compimento del termine prescrizionale fissato dall'art. 480 c.c. La corte territoriale sbrigativamente sbarazzatasi della questione aveva va- lorizzato atti, quali il pagamento dell'imposte di successione, aventi esclusiva va- lenza fiscale, senza considerare che questi comportamenti avrebbero al più com- portato un'accettazione tacita dell'eredità, tuttavia preclusa in favore dei minori. 8 Queste censure si rivelano inidonee alla cassazione del capo della pronun- zia impugnata. La corte consente, perché conforme ad un suo consolidato indirizzo, alla tesi esposta dall'OL a tenore della quale gli incapaci non possono assumere la qualità di eredi se non nei modi previsti dalla legge. L'art. 471 c.c. dispone, infatti, che le eredità devolute ai minori ed agli in- terdetti non si possono acquistare se non con il beneficio di inventario;
di conse- guenza, esclude che il rappresentante legale di detti incapaci possa accettare l'eredità in modo diverso da quello previsto dall'art. 484 c.c.. Questo, infatti, consiste in una espressa dichiarazione di volontà diretta a far acquisire agli incapaci la qualità di eredi con la limitazione della responsabilità r dei debiti "intra vires hereditatis" Pertanto gli atti i quali di per sé consentono l'accettazione tacita dell'eredità (art. 476 c.c.) non rientrano nei poteri dei rappresentanti legali degli in- capaci e, se posti in essere, si rivelano improduttivi di effetti successori nei con- fronti dei medesimi. Questi, infatti restano nella posizione di “chiamati all'eredità” fino a quan- do sia loro consentito con l'uscita dalla minore età o alla cessazione dello stato di interdizione esercitare il diritto di accettare l'eredità o di rinunziarvi entro il ter- mine e con la decorrenza fissati dall'art. 480 c.c.( in proposito vedasi "ex multis" la pronunzia di questa corte n° 2276/95). Conseguenza ultima di queste considerazioni, per quel che nella specie ri- leva, è che chi sia nella qualità di chiamato alla eredità, o non l'abbia accettata, non 9 può unire il proprio al possesso del “de cuius” né acquistare un diritto reale per usucapione giovandosi della continuità di quella posizione in virtù della retroattivi- tà della accettazione al momento della apertura della successione ( art. 459, II inci- So, c.c.). Senonchè dagli esposti principii non si è sostanzialmente discostato il giu- dice del merito. Contrariamente a quanto denunzia il ricorrente, la corte di merito non ha solamente valorizzato atti compiuti in nome dei AN, nel tempo della loro mi- nore età, dal loro legale rappresentante: la denunzia di successione dalla madre AN OL ed il pagamento del tributo relativo che, quali adempimenti di ob- blighi fiscali, diretti ad evitare l'applicazione di sanzioni, di per sé non denotano in G modo univoco la volontà di accettare l'eredità consistendo in atti conservativi e di amministrazione temporanea che il chiamato, o il suo rappresentante, può compie- re in virtù dei poteri conferitigli dall'art. 460 c.c. Il giudice del merito, avuto riguardo alla questione della carenza nei Lan- gella della assunta qualità di eredi della madre per l'eccepito inutile decorso del termine prescrizionale fissato dall'art. 480 c.c., ha espressamente apprezzato gli esi- ti istruttori, in particolare del mezzo di prova testimoniale dai quali era emerso che i germani AN “avevano sempre", anche dopo il raggiungimento della maggio- re età e prima del compimento di quel termine prescrizionale, “rivendicato” la pro- prietà della porzione immobiliare contesa a fronte del rifiuto dell'occupante OL di pagare loro quel corrispettivo che in precedenza aveva versato alla loro madre e 10 poi al padre: così ponendo in essere un comportamento che necessariamente postu- la la volontà del chiamato di accettare l'eredità, "pro herede gestio”( art.476 c.c.). La contraria prospettazione del non aver i AN accettato l'eredità ma- terna nel termine decennale dall'apertura della successione si risolve nell' attesa di un inammissibile riesame delle risultanze istruttorie ovviamente concernenti il - tempo dell'apertura della successione da AN LI e del raggiungimento del- la maggiore età dei "chiamati a quella eredità e di una loro finale valutazione di- versa, in senso favorevole, da quella fatta dal giudice del merito nell'esercizio del potere istituzionale conferitogli dall'art. 116 c.c. incensurabile in questa sede quan- do come nella specie detto giudice ne abbia reso adeguata ragione. Invero il giudice dell'appello ha ritenuto accertata," a seguito dell'ulteriore istruttoria" svolta nel grado, una continuità di univoco atteggiamento possessorio non solo delle danti causa e dal padre, legale rappresentante degli attuali ricorrenti incidentali, ma anche di costoro e non può quindi affermarsi, senza esprimere un diverso giudizio di merito, estraneo a questa fase processuale, che siffatto atteg- giamento sia venuto meno nel periodo utile ai fini dell'usucapione, dalla maggiore età di RO AN, ossia dal marzo al novembre dell'anno 1975. Con l'unico motivo del ricorso incidentale i AN, in relazione ai nn.3 e 5 dell'art.360 c.p.c., denunziano la violazione degli artt. 782, 934 e 1158 c.c. non- ché il vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia. La corte di merito osservano i ricorrenti incidentali - ha rigettato la do- manda di revindica del secondo piano dell'edificio di via Principe di Napoli, 58 di Ponticelli, avendo accolto l'eccezione di proprietà dell'LI. 11 A sostegno della pronunzia il giudice dell'appello ha rilevato che l'esito dell'espletamento del mezzo di prova testimoniale aveva fatto acquisire la certezza dell'aver AN OL, proprietaria dell'immobile eretto al tempo fino al primo piano, "donato"all""affiliato MA OL "il solaio di copertura del primo piano sul quale costui aveva negli anni '60 edificato personalmente ed a proprie spese il secondo piano adibendolo da quel tempo, senza contestazione, ad abitazione pro- pria e poi della figlia, così usucapendone la proprietà. Non ha considerato la corte d'appello che la donazione avrebbe dovuto es- sere acquisita con la produzione del necessario atto pubblico;
che, in mancanza, in virtù del principio dell'accessione la proprietà secondo piano dell'edificio era stata acquistata dalla OL essendo al massimo l'OL creditore dell'indennizzo dei materiali impiegati" nell'edificazione.; che comunque il possesso non era pacifico, essendo in proposito, come ammesso anche da quel giudice, insorte contestazioni sui diritti inerenti quel cespite. Queste censure vanno disattese. Il riferimento alle dichiarazioni testimoniali fatto nel capo della pronunzia in esame rende palese l'impiego, da parte del giudice del merito, della locuzione “donò" il solaio di copertura del primo piano dell'edificio di via Principe di Napoli in Ponticelli, nel senso “atecnico" di gratuita immissione, fatta da AN OL, del "fratellastro" odierno ricorrente principale, nel possesso di quel solaio perché vi edificasse la propria abitazione.. Quegli esiti testimoniali, apprezzati dal giudice del merito, gli hanno anche fornito le ragioni che avevano determinato la OL a questa elargizione, indicate 12 nell'intento di gratificare il “fratellastro" che, in quanto “affiliato” dai genitori, era stato escluso (secondo la disciplina del tempo) dalla loro successione. Esula, pertanto, dalla vicenda l'ipotesi dell'atto negoziale di liberalità de- scritto dall'art. 769 c.c., per la cui stipulazione l'art. 782 c.c. esige la forma pubbli- ca, avendo il giudice del merito, nell'esercizio del suo potere istituzionale incensu- rabile in questa sede, ravvisato nella specie un intento di arricchimento altrui in conformità di usi, la cui attuazione il II comma dell'art. 770 c.c. espressamente esclude dalla nozione di donazione fornita dall'art. 782 Non considerano, inoltre, i ricorrenti incidentali che perché il possesso giovi all'usucapione occorre, fra l'altro, che sia acquistato pacificamente e pubbli- camente (art. 1163 c.c.), onde non hanno rilevanza al fine dell'acquisto del diritto contestazioni concernenti il possesso insorte successivamente al suo inizio: in con- creto avvenuto nel 1960 in modo non violento né occulto, secondo quanto accerta- to dal giudice del merito. Concludendo la disamina i ricorsi vanno rigettati. Quanto al regolamento delle spese del giudizio di legittimità, nella recipro- ca soccombenza delle parti va ravvisato il giusto motivo della loro integrale com- pensazione.
p. q. m.
la Corte riunisce i ricorsi e li rigetta;
compensa interamente le spese del giudizio di legittimità. Roma, il 29 novembre 2000. 13 Il Presidente (dr Vincenzo Baldassarre) Vinayo Baldosame Il Consigliere estensore (dr Enrico Spagna Musso) IL CANCELLIERE C1 francesco Catania DEPOSITA L A 2 APR 2001 Roma IL CANCELLIERE C1 allid 80000 330000 UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in d24 MAG 200 4 versataln. 24.659 330000 (life recentober p. 11 Dirigents Area Serial (D.ssa Maria Gruz DYPNIPPO) Il Responsabile Servizio Ani UD (Dr. M RACE CHO) I O C I F F U 24 DELLE ROMA MAG 001 1 0 NTRATE 14