Sentenza 11 novembre 1998
Massime • 1
Dopo che l'imputato abbia già eletto domicilio, la nuova elezione non può essere fatta informalmente nell'atto di appello sottoscritto personalmente, dato che la revoca della prima elezione deve essere effettuata nella forma prescritta, cioè con dichiarazione raccolta a verbale dal cancelliere ovvero mediante telegramma o lettera raccomandata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da persona autorizzata o dal difensore (art. 162, comma primo, cod. proc. pen.), con la conseguenza che il decreto di citazione per il giudizio d'appello è ritualmente notificato nel domicilio originariamente eletto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/11/1998, n. 5111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5111 |
| Data del deposito : | 11 novembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Fortunato Pisanti Presidente del 11.11.1998
1. Dott. AN Romano Consigliere SENTENZA
2. " Giangiulio Ambrosini " N. 1534
3. " Luciano Deriu " REGISTRO GENERALE
4. " Ugo Scelfo " N. 22426/96
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da De OR TI AN, nato a [...] il [...]
avverso la sentenza in data 15.1.1998 della Corte di Appello Roma Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Ugo Scelfo
Udito il pubblico Ministero in persona del Dott. Giuseppe Febbraro che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
Fatto e Diritto
Con sentenza del 12.01.1996, il Pretore di Roma condanna De OR TI AN alla pena di anni uno e tre mesi di reclusione, per i reati p. e p. dall'art 337 C.P., 80 13^ coi C.d.S. e 367 C.P., unificati ai sensi dell'art. 81 C.P. nonché al pagamento delle spese processuali.
Ordina la confisca del veicolo in sequestro.
All'imputato si contesta di avere usato violenza e minaccia nei confronti dei vigili urbani GA GI e CO FA, mentre compivano un atto del loro ufficio, perché, trovandosi alla guida della Fiat Panda tg Roma Y04861, sfornito di patente di guida, (gli era stata sospesa con provvedimento prefettizio) invece di ottemperare all'intimazione di fermarsi rivoltogli dai due pubblici ufficiali, muniti della regolamentare paletta, tentava di investire il vigile CO, costringendolo a scansarsi e inducendo, quindi, i vigili ad un inseguimento pericoloso per la foro incolumità. Inoltre al predetto si muove l'addebito di avere falsamente denunziato ai Carabinieri della Stazione di S. Paolo il furto dell'autovettura.
Impugna il De OR.
In data 15.01.1998, la Corte di Appello di Roma, conferma la sentenza di I grado.
Ricorre l'imputato e deduce.
a) La violazione dell'art. 606 I co lett. e) C.P.P., in relazione all'art. 162 C.P.P., perché sia il decreto di citazione a giudizio per il dibattimento di appello che l'estratto contumaciale gli sono stati notificati nel domicilio che, inizialmente, aveva eletto presso il sui difensore malgrado che, con dichiarazione resa contestualmente all'atto di appello, avesse espressamente revocato l'elezione, dichiarando che il proprio domicilio, ai fini delle notifiche si trovava presso la sua abitazione in Roma, via Padre Semeria n. 65, per cui la sentenza è nulla;
b) la violazione dell'art. 606 I co lett. e) C.P.P., in relazione all'art. 337 C.P., perché i giudici di II grado si limitano a recepire acriticamente le affermazioni del Pretore, omettendo qualsiasi verifica degli elementi di giudizio su cui si fonda la impugnazione.
In particolare, osserva il ricorrente, non è stato considerato che quando gli è stato intimato il fermo da parte dei vigili urbani e all'atto della fuga, il che regolava l'immissione dei veicoli sulla via C. Colombo segnava semaforo, luce rossa e il traffico era intenso.
Pertanto, si deve escludere che egli avesse potuto fare una manovra particolarmente spericolata ed aggressiva nei confronti dei vigili urbani.
Nè l'ipotesi delittuosa della resistenza appare accertata, osserva il De OR, sulla base delle deposizioni dei due testimoni, i quali non si trovavano nella posizione ideale per rendersi conto delle modalità in cui si erano svolti i fatti. c) La violazione dell'art. 606 I co lett. e) C.P.P., in relazione all'art. 367 C.P., perché egli non ha mai denunziato il furto dell'autovettura, essendosi limitato a riferire che, dopo un suo viaggio a Torino, in occasione del suo rientro, non aveva ritrovato l'auto nel punto in cui l'aveva parcheggiato. È infondato il motivo di ricorso sub lett. a), in quanto la nuova elezione di domicilio non poteva essere fatta informalmente nell'atto di appello, dato che occorreva che la revoca fosse effettuata nella forma prescritta cioè con dichiarazione raccolta a verbale dal cancelliere ovvero con mediante telegramma o lettera raccomandata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da persona autorizzata o dal difensore, mentre l'atto di appello dove figura il cambiamento del domicilio è a firma dello stesso imputato (art. 162 co. 2^ C.P.P).
Per quanto concerne la censura sub lett. b), la Corte osserva che le censure del De OR si infrangono contro le circostanziate dichiarazioni del vigile GA GI, parte lesa nel reato di cui all'art. 337 C.P., dichiarazioni che sono state richiamate dai giudici di II grado.
Si legge, tra l'altro, nella impugnata sentenza che il GA ha riferito che "la marcia del veicolo, condotto dall'imputato, fu diretta verso il CO (l'altro vigile), costretto appunto a scansarsi con un balzo per evitare l'investimento". In relazione al motivo di ricorso sub lett. c), che riguarda il delitto di cui all'art. 367 C.P., nessuna doglianza, sul punto, è stata prospettata nell'atto di appello e, quindi, la censura non può essere presa in esame in questa sede.
La Corte ritiene invece che l'impugnata sentenza debba essere annullata limitatamente alla contravvenzione di cui al capo B), accertata il 20.12.1991, perché estinta per prescrizione, essendo trascorso il termine stabilito di cui al N. 5 dell'art. 157 C.P. e, per l'effetto, va eliminata la relativa pena detentiva di mesi uno. Nel resto il ricorso va rigettato.
P.T.M.
Annulla senza rinvio l'impugnata sentenza limitatamente alla contravvenzione di cui al capo B), perché estinta per prescrizione ed elimina la relativa pena detentiva di mesi uno;
rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 11 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 21 aprile 1999