Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/11/1998, n. 5111
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Sentenza 11 novembre 1998

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Dopo che l'imputato abbia già eletto domicilio, la nuova elezione non può essere fatta informalmente nell'atto di appello sottoscritto personalmente, dato che la revoca della prima elezione deve essere effettuata nella forma prescritta, cioè con dichiarazione raccolta a verbale dal cancelliere ovvero mediante telegramma o lettera raccomandata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da persona autorizzata o dal difensore (art. 162, comma primo, cod. proc. pen.), con la conseguenza che il decreto di citazione per il giudizio d'appello è ritualmente notificato nel domicilio originariamente eletto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/11/1998, n. 5111
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5111
    Data del deposito : 11 novembre 1998

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