Cass. civ., sez. II, sentenza 24/05/2002, n. 7621
CASS
Sentenza 24 maggio 2002

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Nel giudizio possessorio l'eccezione "feci, sed iure feci" è ammessa soltanto quando tende a far valere non già lo "ius possessionis" (cioè l'esistenza di un possesso nello spogliatore), ma lo "ius possidendi" (cioè il diritto di possedere dello spogliatore medesimo).

L'amministratore di un condominio che compia un atto di impossessamento violento o clandestino in base ad autorizzazione o delibera assembleare, deve considerarsi autore materiale dello spoglio, mentre autore morale dello stesso deve essere considerata la collettività condominiale rappresentata dall'assemblea, per cui l'azione di reintegrazione può essere proposta sia contro il condominio, sia contro l'amministratore, quale autore materiale dello spoglio.

Commentario1

  • 1Giudizio possessorio: quando si configura il litisconsorzio necessarioAccesso limitato
    Giuseppe Scordari · https://www.altalex.com/ · 31 gennaio 2014

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 24/05/2002, n. 7621
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7621
Data del deposito : 24 maggio 2002

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