Cass. pen., sez. I, sentenza 02/03/2012, n. 11548
CASS
Sentenza 2 marzo 2012

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Il procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali non contrasta con l'art. 4 prot. n. 7 CEDU - che riconosce il diritto all'imputato di ottenere la riapertura del processo nel caso di sopravvenienza di fatti nuovi - perché è garantita dall'art. 7, comma secondo, L. n. 1423 del 1956 la possibilità di ottenere la revoca "ex tunc" della misura, nel caso in cui si accerti, sulla base di elementi nuovi, l'invalidità genetica del provvedimento irrogativo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 02/03/2012, n. 11548
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11548
    Data del deposito : 2 marzo 2012

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