Sentenza 2 marzo 2012
Massime • 1
Il procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali non contrasta con l'art. 4 prot. n. 7 CEDU - che riconosce il diritto all'imputato di ottenere la riapertura del processo nel caso di sopravvenienza di fatti nuovi - perché è garantita dall'art. 7, comma secondo, L. n. 1423 del 1956 la possibilità di ottenere la revoca "ex tunc" della misura, nel caso in cui si accerti, sulla base di elementi nuovi, l'invalidità genetica del provvedimento irrogativo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/03/2012, n. 11548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11548 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 02/03/2012
Dott. TARDIO Angela - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 667
Dott. BONITO Francesco M. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - N. 31699/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) PA MA N. IL 02/11/1939;
avverso il decreto n. 82/2010 CORTE APPELLO di PALERMO, del 03/06/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO;
lette le conclusioni del PG Dott. SALVI Giovanni che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso.
La Corte:
OSSERVA IN FATTO ED IN DIRITTO
1. La Corte di Appello di Catanzaro, con decreto del 3 giugno 2011, rigettava il gravame proposto da PA CO avverso il provvedimento con il quale, il Tribunale di Trapani, in data 25 maggio 2010, aveva a sua volta respinto l'istanza dell'appellante volta alla revoca del decreto applicativo, a suo carico, della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e della confisca di alcuni cespiti immobiliari in suo danno disposta con decreto del Tribunale del 28.6.1996. 1.2 A sostegno della decisione la Corte di merito argomentava:
- l'istanza del PA ha come premessa logica l'insussistenza ab origine dei presupposti giustificativi dei provvedimenti contestati;
- la misura personale si fondava sulla ritenuta sua appartenenza a famiglie mafiose, appartenenza che il PA attualmente contesta in forza di sentenza di proscioglimento dal reato di cui all'art. 416- bis c.p. resa dal Tribunale di Trapani il 12.11.1994;
- tanto costituirebbe novum giustificativo della revisione domandata;
- quanto alla misura patrimoniale, il Tribunale non avrebbe tenuto conto degli introiti derivati alla famiglia PA dalla vendita di alcuni beni ricevuti in donazione da parte di familiari ed avrebbe violato il principio del ne bis in idem apprezzando circostanze già in precedenza delibate dal Tribunale il 15.12.1981 e ritenute inidonee a giustificare la misura patrimoniale;
- a fronte delle sintetizzate doglianze il tribunale ha opposto che la sentenza assolutoria del Tribunale di Trapani nulla di nuovo avrebbe apportato al quadro probatorio considerato in sede di applicazione del provvedimento di prevenzione;
- quanto al profilo patrimoniale ha rilevato il Tribunale che i cespiti da donazione erano stati considerati al momento dell'impugnata confisca;
- la violazione di precedente giudicato risultava già sollevato davanti alla Corte di appello, che in data 2.6.1997 l'aveva ritenuta infondata con provvedimento confermato dalla Corte di legittimità;
- la sentenza del Tribunale di Trapani del 19.11.1994 non aveva mutato il quadro probatorio ari giustificativo della misura di prevenzione a carico dell'istante.
2. Si duole di tale pronuncia il PA, che ricorre per cassazione, con l'assistenza dei suoi difensori di fiducia, chiedendone l'annullamento in forza di un unico ed articolato motivo di impugnazione, con il quale denuncia difetto di motivazione e violazione di legge in relazione alla L. n. 1423 del 1956, art. 7, agli artt. 631 e 649 c.p.p. ed all'art. 4 Prot. Agg. N. 7 della CEDU.
2.1 Sulla violazione del principio "ne bis in idem" osserva in particolare la difesa ricorrente:
- in ordine alla ritenuta proporzione e relazione tra reddito del proposto ed acquisto del bene deve tenersi conto che essa costituisce "un accertamento positivo" su uno dei requisiti della confisca;
- a prescindere dal principio del "ne bis in idem" sussiste il diritto del ricorrente a richiedere la revoca di un provvedimento sostanzialmente ingiusto;
- nella materia in esame la revoca L. n. 1423 del 1956, ex art. 7, si muove nel solco della rivedibilità del giudicato di cui all'art. 630 c.p.p. e segg.;
- la disciplina comunitaria sui diritti dell'uomo ed in particolare l'art. 4 Prot. N. 7 CEDU, riconoscono un vero e proprio diritto alla revisione e l'interprete nazionale deve applicare le norme interne orientandone la lettura alla luce di quelle della convenzione;
- la Corte di merito ha enfatizzato il principio del "ne bis in idem" dando di esso una interpretazione formale, in contrasto con il diritto comunitario alla revisione di decisioni assunte con violazioni gravi della procedura;
- nella fattispecie la violazione grave consisterebbe nel mancato apprezzamento di elementi di prova nel decreto impugnato, in particolare della donazione, nel 1973, di tre immobili inopinatamente depotenziati dai giudici di merito;
- a ben vedere la vendita della casa da parte del PA mentre si edificava l'immobile di viale Europa in Alcamo, oggetto di confisca, costituisce il novum della domanda in esame.
2.2 Sulla domanda di revoca della misura personale osserva in particolare la difesa istante:
- nonostante il diverso opinare della Corte di merito, la sentenza del 12.11.1994 del Tribunale di Trapani a carico di NT TA assume un rilevante carattere di novità, là dove si metta in relazione tale pronuncia con quella assolutoria del PA dal reato associativo, già di per sè escludente ogni compendio indiziario giustificativo della misura di prevenzione;
- su tale argomento, prendendo atto del diverso statuto probatorio riconosciuto giurisprudenzialmente tra procedimento ordinario e procedimento di prevenzione, si impone oggi una più attenta valutazione critica in presenza dei principi affermati dalla Corte EDU;
i principi del giusto processo e la tendenziale giurisdizionalizzazione del procedimento di prevenzione devono condurre a limitare i sacrifici alla libertà dell'individuo propri di esso;
- si richiama il principio giuirisprudenziale comunitario secondo cui, ai sensi del secondo paragrafo dell'art. 6 della CEDU, il giudizio assolutorio definitivo contrasta irrimediabilmente con la formulazione di sospetti nei confronti della persona prosciolta;
- in tale ottica deve essere oggi valutata la sentenza assolutoria del PA e quella NT, in cui il chiamante in correità del PA non riconosce il chiamato (il PA stesso);
- sempre in tale ottica deve considerarsi la decisività della circostanza che gli indizi a sostegno della misura sono stati negati dalle sentenze di merito e che il decreto impugnato ha frammentato il quadro probatorio, negando rilevanza alle nuove emersioni, con ciò enfatizzando oltre ogni ragionevole limite il mito del giudicato.
3. Il P.G. in sede, con ampia requisitoria scritta, concludeva per il rigetto del ricorso, mentre la difesa ricorrente depositava memoria difensiva con la quale, replicando a detta requisitoria, si ribadiva le ragioni del ricorso principale.
4. Il ricorso è manifestamente infondato.
4.1 Il ricorrente ha proposto domanda di revoca della misura di prevenzione personale e patrimoniale disposta in suo danno dal Tribunale di Trapani il 28.6.1996 e cioè 16 anni or sono. Nell'argomentare l'impugnazione di legittimità avverso il rigetto di tale istanza, la difesa ricorrente ha invocato il diritto alla revisione di decisioni ingiuste e comunque assunte con gravi violazioni della procedura, diritto tutelato, secondo tale opinare, dall'art. 4 Prot. N. 7 CEDU, il cui testo, comma 2, appare opportuno riproporre (il primo comma riguarda il principio del "ne bis in idem"): "Le disposizioni di cui al paragrafo precedente non impediranno la riapertura del processo, conformemente alla legge ed alla procedura penale dello Stato interessato, se dei fatti nuovi o degli elementi nuovi o un vizio fondamentale nella procedura antecedente avrebbero potuto condizionare l'esito del caso ". Ciò premesso ritiene la Corte che nessun contrasto sussista allo stato tra la disciplina comunitaria e quella positiva di diritto interno, che regolamenta la revoca della misura di prevenzione personale alla L. n. 1423 del 1956, art. 7, comma 2 (norma applicabile al caso in esame, ancorché abrogata detta legge nel suo complesso dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 120, comma 1, lett. a) in forza della disciplina transitoria contenuta in tale testo, recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione"). Quanto poi alle misure reali, ha avuto modo questa Corte di affermare, nella sua più autorevole composizione, che la misura di prevenzione della confisca è soggetta soltanto alla revoca ex tunc per il caso in cui si accerti, sulla base di elementi nuovi intervenuti, l'invalidità genetica del provvedimento e che in questi limiti deve ritenersi applicabile la L. n. 1423 del 1956, art. 7, comma 2, identificandosi nella revoca - disciplinata da tale norma per le misure di prevenzione personale - un mezzo predisposto dal legislatore per adempiere all'obbligo riparatorio prefigurato dall'art. 24 Cost., u.c. (Cass., Sez. Unite, 19/12/2006, n. 57) art. 24 sostanzialmente finalizzato a perseguire quella tutela sovranazionale richiamata dal ricorrente.
Di qui pertanto la necessità di fare stretto riferimento alla disciplina interna di cui al richiamato L. n. 1423 del 1956, art. 7, comma 2 al fine di regolamentare la fattispecie dedotta all'esame del
Collegio, norma questa che, secondo la pronuncia delle sezioni unite appena evocata (57/2006) va interpretata nel senso che deve ritenersi possibile la revoca della confisca, su iniziativa di chi ha partecipato al procedimento di prevenzione o sia stato in condizione di prendervi parte, perché venga accertato, sulla base di elementi nuovi sopravvenuti, l'invalidità genetica del provvedimento per difetto di uno o più presupposti di legge quali: la pericolosità sociale del proposto, la disponibilità diretta o indiretta del bene da parte del medesimo soggetto, la sproporzione del valore dei beni rispetto al reddito dichiarato o all'attività svolta o dall'essere il bene frutto di attività illecite o del reimpiego di profitti illeciti. L'irreversibilità dell'ablazione non impedisce pertanto di accertare l'originaria insussistenza dei presupposti che hanno condotto alla sua emanazione con conseguente restituzione del bene. Occorrono però nuove prove e per prove nuove devono intendersi, ai sensi dell'art. 630 c.p.p., comma 1, lett. e), non solo quelle sopravvenute al provvedimento definitivo di condanna ovvero quelle scoperte successivamente, ma anche le prove non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite ma non valutate neppure implicitamente.
4.2 Come adeguatamente dimostrato dalla istanza di merito, nulla di tutto ciò ricorre nel caso in esame.
Non possono infatti considerarsi elementi nuovi, nel senso appena chiarito, la donazione nel 1973 di tre immobili alla famiglia PA ovvero la vendita della casa di Alcamo, quanto alla misura reale, ne' l'assoluzione dal reato associativo del PA, quanto alla misura personale, dappoiché fatti, quelli appena indicati (ed evocati col ricorso di legittimità), già considerati in sede di decisione oggetto della domanda di revoca oppure, inidonei (si fa riferimento alla vendita della casa di Alcamo) ad integrare novum significativo per giustificare l'invocato provvedimento revocatorio.
4. Il ricorso va dichiarato, pertanto, inammissibile ed alla declaratoria di inammissibilità consegue sia la condanna al pagamento delle spese del procedimento, sia quella al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, somma che si stima equo determinare in Euro 1000,00.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 2 marzo 2012.
Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2012