Sentenza 13 dicembre 2004
Massime • 1
L'omesso avviso al difensore di fiducia della udienza fissata per la convalida ed il contestuale giudizio direttissimo è sanzionato con la nullità assoluta; né a tal fine rileva la circostanza che in sede di udienza l'imputato abbia revocato la nomina del difensore di fiducia e sia stato assistito da un difensore d'ufficio, posto che detta revoca è irrilevante ai fini della sussistenza della nullità, già verificatasi anteriormente alla revoca.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/12/2004, n. 1760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1760 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2004 |
Testo completo
1 60 M REPUBBLICA ITALIANA
1 760/05 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 13/12/2004
SENTENZA
N. 1936 1 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. FOSCARINI BRUNO PRESIDENTE
CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE 1. Dott.LATTANZI GIORGIO
N. 045769/2003 2. Dott. COLONNESE ANDREA
3. Dott.MARASCA GENNARO TT
4. Dott. FUMO MAURIZIO 11
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
...
N. IL 16/06/1969 1) CE FABRIZIO
avverso SENTENZA del 26/05/2003
CORTE APPELLO di FIRENZE
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere
COLONNESE ANDREA
Udito il Procuratore Generale in persona del dolt. Vittorio мегені che ha concluso per inammissibilità del riconse
Udito, per la parte civile, l'Avv.
Avv. Donato Paille del fo rво л Udito il difensor
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La Corte d'appello di Firenze, con sentenza 26.5.2003, confermava la decisione del Tribunale di Arezzo che, in data 12.2.2001, aveva condannato EN AB per il delitto di furto pluriaggravato in concorso.
La Corte territoriale rigettava, anzitutto, l'eccezione di nullità della sentenza di primo grado per omesso avviso al difensore di fiducia della data di udienza.
Era risultato che l'imputato, al momento dell'arresto, aveva nominato proprio difensore di fiducia l'avv.Rocco Marsiglia, al quale, però, non era stato dato avviso della data in cui si sarebbe tenuta l'udienza di convalida dell'arresto ed il contestuale giudizio direttissimo. All'udienza il EN revocava la nomina del difensore di fiducia e veniva assistito, sia per la convalida che per il giudizio, da un difensore d'ufficio. Osservava la Corte che il difensore di fiducia, la cui nomina era stata revocata, in limine litis, non aveva interesse, ai sensi dell'art. 182 c.p.p., all'osservanza della disposizione violata, in quanto, se anche avesse ricevuto l'avviso della data di udienza, non avrebbe potuto espletare il proprio compito difensivo. Inoltre al prevenuto era stato garantito il diritto di difesa,essendo stato assistito dal difensore d'ufficio.
Ricorre per Cassazione il difensore del EN denunciando violazione delle disposizioni di cui agli artt. 178 e 179 c.p.p., in relazione all'art.391 c.p.p. e nullità delle sentenze pronunciate. Deduce che l'argomentazione secondo cui - stante l'avvenuta revoca il difensore non aveva interesse a dedurre la nullità, appare sconcertante>, dal momento che l'interesse all'applicazione della norma appartiene all'imputato, mentre la revoca del difensore di fiducia, ad opera del EN,non rileva si fini della sussistenza della nullità, essendosi il vizio già verificato anteriormente alla revoca. Il motivo è fondato.
La norma di cui al primo comma dell'art.391 c.p.p., mirando a garantire l'assistenza difensiva nel giudizio di convalida, è sanzionata con la nullità assoluta. Nella specie, non essendo stato effettuato alcun tentativo per avvisare il difensore, nominato di fiducia, della data dell'udienza, non era possibile provvedere a norma dell'art.97 c.p.p. Entrambe le sentenze di merito devono, quindi, essere annullate. In applicazione del precetto di cui all'art.587 c.p.p., concernente l'effetto estensivo dell'impugnazione, vanno parimenti annullate le decisioni
+ pronunciate nei confronti del coimputato IN US, che, trovandosi 4
nell'identica situazione processuale del concorrente EN, aveva, peraltro,eccepito, già in fase di gravame, la nullità del giudizio. Gli atti devono essere trasmessi al P.M. presso il Tribunale di Arezzo.
P. Q. M.
La Corte annulla l'impugnata sentenza nonché quella di primo grado, per l'effetto estensivo anche nei confronti dell'imputato IN US e dispone la trasmissione degli atti al P.M. presso il Tribunale di Arezzo. Roma, 13.12.2004
Il Presidente Il Consigliere est.
Andea abunese
DEPOSITATA IN CANCELLERIA
addi 21 GEN 2005
IL CANCELLIERE C1 Carmela Lanzuise