Sentenza 4 novembre 2015
Massime • 1
In tema di misure cautelari reali, non incorre nel vizio di ultrapetizione, il provvedimento con il quale il giudice accoglie la richiesta di applicazione di sequestro preventivo, sulla base di una delle plurime finalità rappresentate dal P.M. nella domanda cautelare. (Fattispecie, in cui la Corte ha ritenuto legittimo il sequestro preventivo di una somma di denaro, disposto dal G.i.p. ai sensi dell'art. 321, comma secondo, cod. proc. pen., a fronte della richiesta del P.M. motivata ai sensi sia del primo che del secondo comma del citato articolo).
Commentario • 1
- 1. Art. 321 - Oggetto del sequestro preventivohttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/11/2015, n. 1313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1313 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2015 |
Testo completo
1 3 1 3/ 1 6 13 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 04/11/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: N.2964/2015- - Presidente - SENTENZA Dott. MARIA CRISTINA SIOTTO Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. ANTONELLA PATRIZIA MAZZEI - Consigliere - N. 16515/2015 Dott. FILIPPO CASA - Consigliere - Dott. MONICA BONI - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CA GI N. IL 05/10/1968 avverso l'ordinanza n. 62/2015 TRIB. LIBERTA' di PALERMO, del 16/03/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI Lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Aurelio Golash il quale he chiests it rigetto del ric16 Udit if difensor Avv. to Robert Fernors in footbysa dell'or. Dowell Divers, cu he criest l'accogliments selgi Ritenuto in fatto 1.Con ordinanza resa il 16 marzo 2015 il Tribunale di Palermo, sezione per il riesame, confermava il decreto del G.i.p. dello stesso Tribunale del 26 febbraio 2015, col quale ai sensi dell'art. 321 cod. proc. pen., comma 2, era stato disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca della somma di euro 42.500,00, rinvenuta presso l'abitazione di OR LL, ritenuta nella diretta disponibilità del di lui cognato PP NO, indagato in quanto esponente di vertice dell'organizzazione di stampo mafioso denominata "cosa nostra" e quindi bene pertinente al delitto di cui all'art. 416- bis cod. pen. ed alle attività illecite della predetta formazione.
1.1 A fondamento della decisione rilevava che nel decreto di sequestro preventivo urgente e contestuale richiesta di convalida ed emissione di decreto del g.i.p. di sequestro era rinvenibile, al di là del "nomen iuris" speso, l'interesse all'imposizione di vincolo reale sulla somma di denaro rinvenuta, costituente accumulo dei proventi delle iniziative estorsive, compiute nel precedente periodo di Natale, per sottrarla al NO ed all'organizzazione di cui lo stesso faceva parte;
pertanto, non era ravvisabile il difetto di correlazione tra la richiesta cautelare del p.m. ed il provvedimento che l'aveva accolta ai sensi dell'art. 416-bis cod. pen., comma settimo, avendo entrambi ad oggetto importo ritenuto provento della partecipazione del NO ad associazione mafiosa. Ha dunque confermato la sussistenza del "fumus delicti", desunto dai copiosi risultati delle investigazioni che avevano riguardato il NO, ritenuti indicativi della sua qualità di dirigente del mandamento mafioso di Resuttana, gestore delle estorsioni e dei relativi proventi, nonché del vincolo pertinenziale tra il denaro sequestrato e l'attività dell'organizzazione capeggiata dal NO, desunto dallo stesso rapporto di parentela tra costui e la sorella, moglie del LL, abitanti al piano terra dello stesso stabile, il che rendeva altamente probabile l'affidamento in custodia del denaro all'interno della cassaforte dell'abitazione di costoro;
dalla dimostrata conduzione di riunioni con altri sodali presso l'alloggio del NO, nel corso delle quali era stata registrata la consegna di denaro ed il relativo conteggio;
dalla consistenza dell'importo rinvenuto in banconote di grosso taglio ed eccedente gli accantonamenti usuali per far fronte a spese domestiche o familiari;
dalla mancata dimostrazione della sua legittima provenienza dai redditi, pari a zero, dichiarati dal LL o da lasciti ereditari di beni, improduttivi di reddito;
dal ruolo attivo svolto dal LL nell'organizzazione delle riunioni tra il cognato ed altri suoi accoliti. Quanto al periculum in mora si è evidenziato che, trattandosi di provento di reato, la somma era oggetto di confisca obbligatoria.
2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso il LL per il tramite del suo difensore, il quale ne ha chiesto l'annullamento per: a) violazione di legge per vizio di ultrapetizione per avere il g.i.p. disposto il sequestro ai sensi dell'art. 321 cod. proc. pen., comma 2, sebbene il p.m. avesse formulato la richiesta cautelare in base ai commi 1 e 1-bis della stessa norma. L'eccezione di nullità 1 up del provvedimento di sequestro è stata respinta in base alla considerazione che la domanda cautelare era stata avanzata per la finalità di sottrarre al NO, non già al LL che si assume terzo avente diritto, somme di denaro in quanto provento di delitti. Al contrario, il p.m. nella sua istanza, facendo persino ricorso ai caratteri in grassetto, ha evidenziato che «il denaro oggetto della ... richiesta è suscettibile di sequestro giacché rappresenta indubbiamente cosa pertinente al reato la cui libera disponibilità in capo all'indagato, o comunque ai familiari, presso la cui abitazione avvenivano abitualmente incontri con altri sodali all'associazione mafiosa, potrebbe aggravare o protrarre le conseguenze di esso» (cfr. pag decreto di sequestro urgente del PM del 23.02.2015), indicando chiaramente la richiesta di applicazione del sequestro preventivo ai sensi dell'art. 321 cod. proc.pen., comma 1, che non può essere indicata come un errore materiale, ma è frutto di deliberata formulazione della domanda. Valgono dunque i principi giurisprudenziali citati nella memoria difensiva (Cass. 30.01.2014 n. 9756), che non consentono una lettura sostanziale della volontà del richiedente. b) Violazione di legge in riferimento alla violazione dei diritti di difesa ed alla pretermissione di rilevanti elementi probatori offerti dalla stessa: l'ordinanza impugnata reiteratamente richiama l'ordinanza applicativa della misura cautelare personale nei confronti del NO e l'ordinanza di conferma emessa dallo stesso Tribunale del riesame, provvedimenti ignoti alla difesa, perché non facenti parte degli atti. Inoltre, non è stato assegnato alcun rilievo alla documentazione prodotta in sede di riesame ed alle argomentazioni illustrate con la memoria prodotta all'udienza del 16/03/2015; in particolare, non sono stati considerati: - i tre verbali di informazioni, assunti dal difensore, dai quali emerge che i rapporti tra l'indagato NO e il nucleo familiare della sorella erano pessimi e limitati alla frequentazione per le festività, cosa confermata anche dall'attività di intercettazione ambientale e di video sorveglianza compiuta presso l'immobile di Via Anteo n. 1, che non aveva registrato consegne di denaro al LL o alla moglie;
-le prove dell'attività lavorativa svolta costantemente dal ricorrente quale giardiniere presso alcune ville di Mondello ed i lasciti ereditari e le donazioni, di cui aveva beneficiato per oltre 30.000 euro, tali da non potersi definire di "modico valore" e che avrebbero dovuto essere restituiti. Considerato in diritto Il ricorso è fondato e merita dunque accoglimento.
1. Non si ritiene di poter accogliere il primo motivo di ricorso;
il Tribunale ha superato l'eccezione di ultrapetizione, formulata dal ricorrente, mediante un accurato raffronto tra la motivazione del decreto, adottato dal p.m. in data 23/2/2015, di sequestro preventivo urgente con contestuale richiesta di convalida e di emissione di decreto di sequestro preventivo, ed il provvedimento col quale il g.i.p. ha accolto la 2 付 relativa domanda. Mediante la considerazione complessiva dell'atto d'impulso del procedimento cautelare vi ha rintracciato l'indicazione del perseguimento con la misura reale invocata, non soltanto dell'esigenza impeditiva di evitare che la libera disponibilità del denaro aggravi o protragga le conseguenze del reato di partecipazione ad associazione di stampo mafioso, oggetto d'investigazioni, ma anche la considerazione di tale cespite quale provento del medesimo reato e di condotte estorsive compiute dal sodalizio, da sottrarre all'indagato NO, vero "dominus" della somma depositata presso la cassaforte dell'abitazione della sorella per conto e nell'interesse dell'organizzazione mafiosa, di cui era parte con funzioni dirigenziali. Ha dunque ravvisato nell'istanza il pertinente richiamo alla norma di cui all'art. 321 cod. proc. pen., che disciplina l'istituto del sequestro preventivo ed il corretto accoglimento della domanda cautelare da parte del g.i.p. sulla base della selezione di una delle plurime finalità rappresentate dall'organo dell'accusa, riscontrando un nucleo comune fra domanda e decreto di sequestro allorchè entrambi gli atti hanno definito il bene sottoposto a vincolo quale "provento dei delitti commessi dal NO".
1.1 In tal modo il Tribunale non ha obliterato i consolidati principi interpretativi, espressi da questa Corte, secondo i quali l'emissione del provvedimento cautelare, anche se di natura reale, postula come indefettibile presupposto la domanda del pubblico ministero, titolare esclusivo del potere di iniziativa che devolve al giudice di apprezzare la domanda per accoglierla ○ respingerla senza potersi sostituire al richiedente nell'individuare la tipologia e l'oggetto materiale della misura, o il delitto investigato per il quale accordarla (Cass. sez. 6, n. 2658 del 20/12/2013, Saa' e altri, rv. 257791; ).
1.2 Né in senso contrario può invocarsi quanto statuito da Cass., sez. 3, n. 24986 del 20/05/2015, Plebani, rv. 264098 e da Cass., sez. 6, n. n. 9756 del 30/01/2014, De Vizia, rv. 259112, le quali, basandosi sul rilievo per cui il potere di intervento del giudice del riesame sul provvedimento impugnato è limitato ai "motivi" che lo sostengono, hanno escluso sia consentito modificare in caso di richiesta di riesame proposta dall'indagato, non la motivazione, quanto la tipologia di cautela reale adottata, trasformandola da sequestro diretto in sequestro per equivalente. Per quanto già esposto, il caso in esame differisce nettamente dalla situazione delibata in dette pronunce perché il Tribunale ha motivatamente ritenuto che il primo giudice cautelare non avesse adottato un diverso provvedimento di sequestro, ma quello richiesto dal p.m. per una delle plurime finalità esposte con un intervento decisorio che ha inciso soltanto sulla finalità della misura e sulle ragioni giustificatrici, non sulla sua tipologia e sui presupposti legittimanti, rimasti immutati;
del pari, il Tribunale ha confermato il vincolo in funzione della confisca obbligatoria ex artt. 321 cod. proc. pen., comma 2, e 416-bis cod. pen., comma 7. 2.Col secondo motivo il ricorrente denuncia l'insufficienza e l'apparenza della motivazione dell'ordinanza impugnata per avere la stessa operato il richiamo "per relationem" al contenuto dimostrativo di provvedimenti non presenti agli atti e quindi non accessibili per la difesa, dai quali si sarebbe desunta la prova del ruolo svolto dal Casera 3 هر nell'organizzare riunioni di mafia tra il cognato ed i suoi sodali e quindi del suo ruolo di custode del denaro di pertinenza della medesima organizzazione.
2.1 In effetti il Tribunale, replicando sul punto il provvedimento investito dal riesame, ha fatto ampio uso della tecnica redazionale del rinvio "per relationem" al titolo custodiale emesso a carico del NO ed all'ordinanza di conferma all'esito di riesame, evidenziando la "complessità e la valenza altamente dimostrativa degli elementi di prova già ritualmente acquisiti a carico del NO" con rinvio a provvedimenti che assume essere inclusi negli atti del procedimento. Rileva però questo Collegio, come fondatamente denunciato dal ricorrente, l'insufficienza esplicativa del rinvio in tali termini operato, sia perché gli esiti dell'attività investigativa esposti nel titolo cautelare originario non sono stati nemmeno sunteggiati per sommi capi, in modo da offrire anche sintetica enunciazione dei loro contenuti, sia perché non risultano rinvenibili agli atti del fascicolo processuale i provvedimenti che si affermano presenti. Le riscontrate carenze si rilevano cruciali per la correttezza ed esaustività motivazionale dell'ordinanza impugnata, poiché compromettono la possibilità per il suo destinatario e per qualsiasi altro lettore di comprendere le specifiche e congruenti ragioni della ritenuta sussistenza del "fumus delicti" e dell'addebitabilità al LL del ruolo di : depositario fiduciario della somma di denaro sequestrata per conto del cognato e la sua ' pertinenza all'associazione di stampo mafiosa da questi asseritamente diretta. Il che è tanto più pregiudizievole per l'effettiva garanzia di difesa perché il LL non risulta destinatario del provvedimento cautelare personale, il che esclude abbia potuto acquisire da tale fonte conoscenza degli elementi posti a suo carico e giustificativi del vincolo impostogli.
2.2 In punto di diritto, si ricorda che per pacifico arresto giurisprudenziale, cui questa Corte si allinea e che ribadisce, la motivazione c.d. per relationem è considerata metodica consentita di strutturazione delle argomentazioni giustificative della decisione, . a condizione che: a) faccia riferimento a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione;
b) fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la decisione;
c) l'atto di riferimento sia conosciuto dall'interessato, attraverso l'allegazione o la trascrizione nel provvedimento in questione, o quanto meno sia ostensibile nel momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica e di gravame, consentendo il controllo dell'organo della valutazione o dell'impugnazione (Cass. S.U. n. 17 del 21/6/2000, Primavera, rv...; Sez. 4^, 20 gennaio 2004, n. 16886, Rinero;
Sez. 1^, 20 dicembre 2004, n. 2612). Il rispetto di tali requisiti postula che la motivazione per relationem rinvii ad altri provvedimenti dello stesso procedimento, atteso che solo in tal caso è possibile per la parte interessata averne contezza e per il giudice dell'impugnazione controllare l'iter logico e giuridico che sorregge la decisione impugnata attraverso l'esame degli atti del fascicolo, il che assume : 4 M un valore dirimente nel caso del giudizio di legittimità per i connaturati limiti cognitivi che incontra la Corte di Cassazione, cui è inibita la ricerca e la consultazione diretta degli atti. L'ordinanza del Tribunale non rispetta tali condizioni, sicchè il rinvio all'ordinanza cautelare personale, emessa nei riguardi di diversi soggetti, non assolve ritualmente ed efficacemente all'onere motivazionale in ordine ad uno dei presupposti necessari per l'applicazione della misura reale, ossia il "fumus delicti", che però esplica refluenza anche sul "periculum in mora". Ne discende l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'ordinanza con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Palermo che dovrà colmare le lacune riscontrate alla luce dei principi di diritto enunciati.
P. Q. M.
annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Palermo, sezione per il riesame. Così deciso in Roma, il 4 novembre 2015. Il Consigliere estensore Il Presidente Monica Bon Maria Cristina Siotto шшаром DEPOSITATA IN CANCELLERIA 14 GEN 2016 IL CANCELLIERE Stefania FA : 5